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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1865 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GUCCIONE Parte_1
GAETANO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO Contr
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CURRAO CONCETTA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: riconoscimento diritto al beneficio economico e assistenziale ai sensi del
D.P. 532/2017 e 545/2017
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 31.7.2023 la ricorrente ha adito il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere soggetto in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e meritevole del diritto all'indennità di accompagnamento e di aver presentato istanza in data 25.11.2022 per ottenere i benefici economici riconosciuti ai sensi della legge regionale n.4 del 1 marzo 2017
e al D.P. n. 532/2017 modificato con D.P. n.545 del 10 maggio 2017, ai soggetti disabili gravissimi e quindi per ottenere il contributo economico erogato dalla
Regione.
La commissione medica con provvedimento prot. N. 85279 del 5.6.2023 negava la sussistenza dei requisiti per ottenere i benefici richiesti.
La ricorrente, pertanto, ha convenuto in giudizio l' per Controparte_2 far accertare e dichiarare al Tribunale il suo status e il diritto a percepire i contributi economici.
1 Si costituiva l' convenuta, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, Controparte_2 deducendone variamente l'infondatezza. Istruita a mezzo di CTU medico legale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 9.7.25.
Motivi della decisione
In primo luogo è necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento della sussistenza del beneficio richiesto, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo.
Giova, altresì, premettere che vengono considerati soggetti in condizione di disabilità gravissima, nell'ambito della Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4 e del
DM 26/09/2016, art. 3, comma 2, i soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, in presenza di ulteriori determinate condizioni, ossia:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima
Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala
Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A
o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical
Research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale
(EDSS) 9 o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod.;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
2 h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in
Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Quest'ultima ipotesi configura una “fattispecie aperta”, consentendo di valutare specifici casi concreti non espressamente menzionati.
Al fine di accertare se le patologie da cui è affetta la ricorrente siano tali da rendere la medesima una disabile gravissima ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, in corso di giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio. L'Ausiliario ha concluso ritenendo che. “La sig.ra è affetta Parte_1 da: Sindrome da allettamento con piaghe da decubito in soggetto con malnutrizione
e con IRC e anemia. FA permanente. Le sue condizioni sono tali da farle rientrare tra i disabili gravissimi a partire dal mese di novembre 2023”.
Il consulente ha fondato il suo convincimento sulla presenza delle condizioni di
“dipendenza vitale” previsti dal comma i) del decreto rilevando che “nel caso di specie la condizione del soggetto rientra tra quelle previste dall'allegato in quanto risultano compromesse le attività motorie ed è necessaria una modifica dietetica per effettuare la nutrizione, pertanto il soggetto deve essere considerato invalido gravissimo”.
Con riferimento alla decorrenza, il CTU ha precisato che il quadro patologico del ricorrente rilevato in sede di visita peritale era tanto grave da essere presente da almeno sei mesi. Tuttavia, in mancanza di documentazione in atti dalla quale sia possibile stabilire la sussistenza dello stato di gravità anche nel periodo antecedente,
l'ausiliario ha ritenuto opportuno riconoscere la decorrenza del beneficio a partire dal mese di novembre 2023.
Le conclusioni cui è giunto il consulente appaiono condivisibili, logicamente argomentate, nonché concordanti con la documentazione medica depositata, cui si rimanda integralmente. Contr Nelle note di trattazione scritta dell'8.7.25 ha riferito di aver “appreso informalmente che la ricorrente sarebbe deceduta poco dopo l'effettuazione della visita domiciliare”, chiedendo al Tribunale l'acquisizione del certificato di permanenza in vita.
Sul punto il Tribunale non ritiene di spendere i poteri ex art. 421 cpc, in quanto all'interno del processo nessuna rilevanza rivestono le voci correnti;
comunque sia Contr
quale portatore di interesse qualificato ben avrebbe potuto richiedere un certificato di morte e produrlo in giudizio al fine di perimetrare la prestazione.
Non risulta, oltretutto, processualmente economico disporre un ulteriore rinvio per Contr una attività che potrà comunque compiere successivamente, in via
3 amministrativa, atteso che sul piano logico, ancorchè giuridico, il diritto alla prestazione viene meno con il decesso.
Quanto alle ulteriori eccezioni, dalla domanda amministrativa depositata con le note del 5.2.24 si evince che l'ISEE era allegato alla domanda amministrativa, che non è stata infatti rigettata per mancanza dello stesso bensì per carenza dei requisiti sanitari.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Alla luce della decorrenza del beneficio, si compensano le spese di lite. Contr Spese di CTU in capo ad come da separato decreto.
P.Q.M
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Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara sussistenti dal novembre 2023 i requisiti sanitari di cui alla Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4 e del DM 26/09/2016, art. 3, comma 2; accoglie la domanda di condanna al pagamento dei ratei a far data dal novembre
2023 e sino a permanenza dei requisiti, oltre interessi;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, che si CP_1 liquidano separatamente;
Così deciso in Agrigento, 09/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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