TRIB
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.430/25 V.G., promossa da:
(c.f.: ), nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Castelnuovo Berardenga (SI), Via G. di Vittorio n. 28, cittadino italiano, assistito, difeso e rappresentato dall'Avv. Cristiana) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso il di lei Studio sito in Siena, Via Camollia n. 176, giusta procura alle liti conferita su separato supporto cartaceo che si considera congiunto materialmente in calce al ricorso e
(c.f. , nata il [...] ad [...], e residente Parte_2 C.F._2 in Castelnuovo Berardenga (SI), Strada Comunale di Mocenni, cittadina italiana, assistita, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dall'AvvNaide Chiti e dall'Avv. Anna Coppola entrambe del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato (PO) via Francesco Ferrucci 71 , giusta procura alle liti conferita su separato supporto cartaceo che si considera congiunto materialmente in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 5.3.2025 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 2.2.2025 e Parte_1 [...]
hanno assunto : di aver intrattenuto, ininterrottamente, una relazione more uxorio, Parte_2 a decorrere dalla fine dell'anno 2009 e sino al mese di maggio 2022, dalla quale nascevano due figli gemelli, in data 4.10.2019 in Firenze Andrea ed che a far data dal mese di maggio ER 2022, tuttavia, l'unione affettiva e sentimentale fra i ricorrenti era venuta meno per gravi incomprensioni così da interrompere la convivenza .
Chiedevano quindi di regolamentare l'affidamento dei figli minori alle seguenti condizioni:
1)i figli minori ed saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 ER sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, di talché la residenza dei figli coinciderà con quella della madre.
I genitori avranno cura di esercitare la relativa responsabilità genitoriale congiuntamente e, limitatamente alle decisioni in materia di ordinaria amministrazione, anche disgiuntamente. Resta inteso tra le parti che, in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, educazione, salute e allo svolgimento di attività ludico-sportive, saranno assunte di comune accordo, da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole.
Entrambi i genitori si obbligano a concordare periodicamente le linee guida della crescita dei figli e della loro educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto tra di loro, senza coinvolgere i minori ed a tutelare presso di loro l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro genitore.
I genitori terranno con sé i figli e , secondo il seguente calendario già condiviso ed ER Per_2 applicato dagli stessi, salvo diverso accordo.
2) I figli ed staranno con il padre: ER Per_2
- due giorni a settimana, il lunedì ed il martedì, con pernotto presso il Sig. che avrà Pt_1 cura di prenderli il lunedì all'uscita di scuola e riaccompagnarli a scuola la mattina del mercoledì;
- un fine settimana al mese dall'uscita di scuola del venerdì, fino alle ore 18:00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà i figli a casa dalla madre;
- quando i figli stanno con il padre nel fine settimana, la settimana successiva ed ER Per_2 staranno con il padre il mercoledì ed il giovedì, con pernotto presso il Sig. che avrà Pt_1 cura di prenderli il mercoledì all'uscita di scuola e riaccompagnarli a scuola la mattina del venerdì;
- durante le vacanze natalizie sette giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendendo un anno il 25 Dicembre, l'anno successivo il 31 Dicembre e così via per gli anni a seguire (alternando il periodo dal 23.12 sino al 30.12 con quello dal 31.12 sino al 06.01); ed ancora, ad anni alterni, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo (alternando il periodo dall'inizio delle vacanze al giorno di Pasqua compreso, e dal giorno di Pasquetta alla fine delle vacanze) e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività. I tempi e le modalità delle vacanze natalizie e pasquali potranno variare tenuto conto delle eSIenze dei minori e salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto anche dei rispettivi impegni;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I tempi e le modalità delle vacanze estive potranno variare tenuto conto delle eSIenze dei minori e salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto anche dei rispettivi impegni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove i figli trascorreranno le vacanze.
I comparenti precisano che:
a) quanto agli impegni ed alle attività quotidiane dei figli relative alla scuola ed al percorso educativo:
e , all'attualità, frequentano il terzo anno della scuola dell'Infanzia presso la Scuola ER Per_2 Materna Statale Pinocchio – Quercegrossa, Istituto Comprensivo Monteriggioni, sita nel Comune di Monteriggioni (SI) in Via Calamandrei, con frequenza settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00/9:30 alle ore 16:00/16:30
b) quanto alle attività extrascolastiche:
e , dal mese di settembre 2024, frequentano lezioni di calcio due volte a settimana, ER Per_2 il lunedì e mercoledì, dalle ore 17:15 alle ore 19:
3) In considerazione sia della situazione economico/patrimoniale di entrambi i genitori e del principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., oltre che delle eSIenze quotidiane e del tenore di vita garantito ai figli, fermo l'obbligo di mantenimento diretto di ciascuno dei genitori per i periodi di affido, il padre concorrerà con la madre al mantenimento dei figli e versando mensilmente alla SI.ra , tramite bonifico ER Per_2 Parte_2 bancario entro il giorno 5 di ogni mese, le seguenti somme:
Dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino al mese di luglio 2025 la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio e la somma di € 300,00 a titolo di contributo ER al mantenimento per il figlio , pari alla complessiva somma mensile di euro 600,00. Per_2
Dal mese di agosto 2025 la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio e la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , pari alla ER Per_2 complessiva somma mensile di euro 800,00.
Tali somme verranno rivalutate annualmente in base alle variazioni ISTAT dal mese di gennaio a decorrere dal 2026.
L'assegno unico e universale istituito con d. lgs. n. 230 del 21 dicembre 2021, come modificato dai commi 357 e 358 dell'art. 1 della l. n. 197 del 29 dicembre 2022, per entrambi i figli ER ed , continuerà ad essere beneficiato al 100% dalla madre. Per_2
Per chiarezza anche di esposizione, si considerano comprese nelle spese di mantenimento ordinarie le voci di spesa che soddisfano eSIenze della vita quotidiana della prole ed in ogni caso quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà come, a titolo esemplificativo, elencate nel Protocollo di Famiglia di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Siena ed il COA di Siena che i ricorrenti recepiscono.
6) Ciascun genitore contribuirà nella quota del 50% alle spese straordinarie per i figli come, a titolo esemplificativo, elencate nel Protocollo di Famiglia di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Siena ed il COA di Siena che i ricorrenti recepiscono.
7) In aggiunta a quanto sopra, per accordo tra le parti, ciascun genitore contribuirà nella quota del 50% al pagamento di: retta e assicurazioni scolastiche di scuola pubblica, libri scolastici e corredo scolastico, mensa scolastica. 8) Tutte le spese extra assegno dovranno essere debitamente documentate e saranno rimborsate unitamente al mantenimento mensile nel mese successivo a quello nel quale viene formulata la richiesta per quanto riguarda il padre ed entro 30 giorni per quanto concerne la madre. Il tutto, comunque nel rispetto delle linee guida approntate nel Protocollo di Famiglia del Tribunale di Siena.
9) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo scritto, al 50% tra i genitori.
10) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie
.
11) La SI.ra si impegna a stipulare un contratto di locazione per una nuova casa dove Parte_2 si trasferirà con i figli e , entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, ER Per_2 lasciando l'attuale casa al Sig. il quale continuerà, peraltro, a corrispondere al Pt_1 proprietario dell'attuale abitazione fino al saldo, il debito maturato da entrambi per canoni non pagati, debito pari ad euro 3.o00,00 alla data della sottoscrizione del ricorso, manlevando la SI.ra da ogni responsabilità diretta verso il proprietario. Parte_2
12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto sereno, equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza dei figli.
13) I genitori, sin d'ora, reciprocamente si concedono e comunque si impegnano a concedersi, anche relativamente ai figli minori, il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento utile per l'espatrio, anche di identità ed autorizzazione amministrativa.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 15.10.2024 .
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse dei minori , possono essere recepite dal Collegio come riportate in dispositivo.
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede come da Parte_2 conclusioni congiunte come riportate in parte motiva
Cosi deciso in Siena , Camera di ConSIlio 18.4.2024
La Presidente est.
Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.430/25 V.G., promossa da:
(c.f.: ), nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Castelnuovo Berardenga (SI), Via G. di Vittorio n. 28, cittadino italiano, assistito, difeso e rappresentato dall'Avv. Cristiana) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso il di lei Studio sito in Siena, Via Camollia n. 176, giusta procura alle liti conferita su separato supporto cartaceo che si considera congiunto materialmente in calce al ricorso e
(c.f. , nata il [...] ad [...], e residente Parte_2 C.F._2 in Castelnuovo Berardenga (SI), Strada Comunale di Mocenni, cittadina italiana, assistita, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dall'AvvNaide Chiti e dall'Avv. Anna Coppola entrambe del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato (PO) via Francesco Ferrucci 71 , giusta procura alle liti conferita su separato supporto cartaceo che si considera congiunto materialmente in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 5.3.2025 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 2.2.2025 e Parte_1 [...]
hanno assunto : di aver intrattenuto, ininterrottamente, una relazione more uxorio, Parte_2 a decorrere dalla fine dell'anno 2009 e sino al mese di maggio 2022, dalla quale nascevano due figli gemelli, in data 4.10.2019 in Firenze Andrea ed che a far data dal mese di maggio ER 2022, tuttavia, l'unione affettiva e sentimentale fra i ricorrenti era venuta meno per gravi incomprensioni così da interrompere la convivenza .
Chiedevano quindi di regolamentare l'affidamento dei figli minori alle seguenti condizioni:
1)i figli minori ed saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 ER sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, di talché la residenza dei figli coinciderà con quella della madre.
I genitori avranno cura di esercitare la relativa responsabilità genitoriale congiuntamente e, limitatamente alle decisioni in materia di ordinaria amministrazione, anche disgiuntamente. Resta inteso tra le parti che, in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, educazione, salute e allo svolgimento di attività ludico-sportive, saranno assunte di comune accordo, da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole.
Entrambi i genitori si obbligano a concordare periodicamente le linee guida della crescita dei figli e della loro educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto tra di loro, senza coinvolgere i minori ed a tutelare presso di loro l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro genitore.
I genitori terranno con sé i figli e , secondo il seguente calendario già condiviso ed ER Per_2 applicato dagli stessi, salvo diverso accordo.
2) I figli ed staranno con il padre: ER Per_2
- due giorni a settimana, il lunedì ed il martedì, con pernotto presso il Sig. che avrà Pt_1 cura di prenderli il lunedì all'uscita di scuola e riaccompagnarli a scuola la mattina del mercoledì;
- un fine settimana al mese dall'uscita di scuola del venerdì, fino alle ore 18:00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà i figli a casa dalla madre;
- quando i figli stanno con il padre nel fine settimana, la settimana successiva ed ER Per_2 staranno con il padre il mercoledì ed il giovedì, con pernotto presso il Sig. che avrà Pt_1 cura di prenderli il mercoledì all'uscita di scuola e riaccompagnarli a scuola la mattina del venerdì;
- durante le vacanze natalizie sette giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendendo un anno il 25 Dicembre, l'anno successivo il 31 Dicembre e così via per gli anni a seguire (alternando il periodo dal 23.12 sino al 30.12 con quello dal 31.12 sino al 06.01); ed ancora, ad anni alterni, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo (alternando il periodo dall'inizio delle vacanze al giorno di Pasqua compreso, e dal giorno di Pasquetta alla fine delle vacanze) e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività. I tempi e le modalità delle vacanze natalizie e pasquali potranno variare tenuto conto delle eSIenze dei minori e salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto anche dei rispettivi impegni;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I tempi e le modalità delle vacanze estive potranno variare tenuto conto delle eSIenze dei minori e salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto anche dei rispettivi impegni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove i figli trascorreranno le vacanze.
I comparenti precisano che:
a) quanto agli impegni ed alle attività quotidiane dei figli relative alla scuola ed al percorso educativo:
e , all'attualità, frequentano il terzo anno della scuola dell'Infanzia presso la Scuola ER Per_2 Materna Statale Pinocchio – Quercegrossa, Istituto Comprensivo Monteriggioni, sita nel Comune di Monteriggioni (SI) in Via Calamandrei, con frequenza settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00/9:30 alle ore 16:00/16:30
b) quanto alle attività extrascolastiche:
e , dal mese di settembre 2024, frequentano lezioni di calcio due volte a settimana, ER Per_2 il lunedì e mercoledì, dalle ore 17:15 alle ore 19:
3) In considerazione sia della situazione economico/patrimoniale di entrambi i genitori e del principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., oltre che delle eSIenze quotidiane e del tenore di vita garantito ai figli, fermo l'obbligo di mantenimento diretto di ciascuno dei genitori per i periodi di affido, il padre concorrerà con la madre al mantenimento dei figli e versando mensilmente alla SI.ra , tramite bonifico ER Per_2 Parte_2 bancario entro il giorno 5 di ogni mese, le seguenti somme:
Dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino al mese di luglio 2025 la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio e la somma di € 300,00 a titolo di contributo ER al mantenimento per il figlio , pari alla complessiva somma mensile di euro 600,00. Per_2
Dal mese di agosto 2025 la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio e la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , pari alla ER Per_2 complessiva somma mensile di euro 800,00.
Tali somme verranno rivalutate annualmente in base alle variazioni ISTAT dal mese di gennaio a decorrere dal 2026.
L'assegno unico e universale istituito con d. lgs. n. 230 del 21 dicembre 2021, come modificato dai commi 357 e 358 dell'art. 1 della l. n. 197 del 29 dicembre 2022, per entrambi i figli ER ed , continuerà ad essere beneficiato al 100% dalla madre. Per_2
Per chiarezza anche di esposizione, si considerano comprese nelle spese di mantenimento ordinarie le voci di spesa che soddisfano eSIenze della vita quotidiana della prole ed in ogni caso quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà come, a titolo esemplificativo, elencate nel Protocollo di Famiglia di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Siena ed il COA di Siena che i ricorrenti recepiscono.
6) Ciascun genitore contribuirà nella quota del 50% alle spese straordinarie per i figli come, a titolo esemplificativo, elencate nel Protocollo di Famiglia di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Siena ed il COA di Siena che i ricorrenti recepiscono.
7) In aggiunta a quanto sopra, per accordo tra le parti, ciascun genitore contribuirà nella quota del 50% al pagamento di: retta e assicurazioni scolastiche di scuola pubblica, libri scolastici e corredo scolastico, mensa scolastica. 8) Tutte le spese extra assegno dovranno essere debitamente documentate e saranno rimborsate unitamente al mantenimento mensile nel mese successivo a quello nel quale viene formulata la richiesta per quanto riguarda il padre ed entro 30 giorni per quanto concerne la madre. Il tutto, comunque nel rispetto delle linee guida approntate nel Protocollo di Famiglia del Tribunale di Siena.
9) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo scritto, al 50% tra i genitori.
10) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie
.
11) La SI.ra si impegna a stipulare un contratto di locazione per una nuova casa dove Parte_2 si trasferirà con i figli e , entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, ER Per_2 lasciando l'attuale casa al Sig. il quale continuerà, peraltro, a corrispondere al Pt_1 proprietario dell'attuale abitazione fino al saldo, il debito maturato da entrambi per canoni non pagati, debito pari ad euro 3.o00,00 alla data della sottoscrizione del ricorso, manlevando la SI.ra da ogni responsabilità diretta verso il proprietario. Parte_2
12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto sereno, equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza dei figli.
13) I genitori, sin d'ora, reciprocamente si concedono e comunque si impegnano a concedersi, anche relativamente ai figli minori, il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento utile per l'espatrio, anche di identità ed autorizzazione amministrativa.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 15.10.2024 .
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse dei minori , possono essere recepite dal Collegio come riportate in dispositivo.
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede come da Parte_2 conclusioni congiunte come riportate in parte motiva
Cosi deciso in Siena , Camera di ConSIlio 18.4.2024
La Presidente est.
Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi