Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.656/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. FALBO MARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell al pagamento della prestazione, CP_1 contestando le conclusioni del TU in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. Venendo alla fattispecie in esame, nella fase di ATP il TU non ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del TU (che appaiono a questo Giudice immuni da vizi, oltre che ben argomentate e motivate), cui quest'ultimo è
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Il TU già nominato in fase di ATP, nella richiesta relazione integrativa di consulenza tecnica, ha confermato la precedente valutazione: non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del TU (che hanno tenuto conto anche della documentazione depositata dopo la fase di ATP e che appaiono a questo Giudice immuni da vizi, oltre che ben argomentate e motivate), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo la parte ricorrente prospettato elementi tali da contrastare la relazione integrativa di consulenza tecnica.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Crotone, 14/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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