Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2025, proposto da AR LO OL, rappresentato e difeso dagli avvocati AR Dolores OL, Rosa Melillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
del giudicato della sentenza n. 415/2024 del Tribunale di Frosinone - Sezione lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AT AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 29 ottobre 2025, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Frosinone ha accertato e dichiarato il suo diritto all’attribuzione della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di euro 1000,00.
La sentenza in parola, pubblicata il 5 marzo 2024, è stata notificata al Ministero resistente il 6 marzo 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30, ed è passata in giudicato, come da documentazione versata in atti dal ricorrente.
L’intimato Ministero, si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato atto di mero stile.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, ritualmente introdotto, deve essere accolto, non avendo l’amministrazione resistente provveduto a corrispondere quanto dovuto alla ricorrente sulla base del suddetto provvedimento giurisdizionale, né avendo fornito elementi ostativi; deve, pertanto, essere fissato un termine per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è individuato sin d’ora nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina.
In conclusione, la domanda proposta va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, anche tenuto conto della natura del contenzioso e della sua serialità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Ministero dell’istruzione e del merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, che si dichiara antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT AL, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AT AL |
IL SEGRETARIO