CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2023, n. 29371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29371 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari avverso la sentenza n. 10/23 della Corte di appello di Bari nella procedura di consegna nei confronti di SE EL letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto G)i Penale Sent. Sez. 6 Num. 29371 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha ribadito il diniego di consegna di SE EL all'autorità giudiziaria romena, che l'aveva richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso il 10 marzo 2023 ai fini della esecuzione della sentenza definitiva di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Bacau alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione, all'imputato inflitta per reati di corruzione. Con sentenza del 20 aprile 2023, resa allo stato degli atti, la Corte territoriale aveva già respinto la richiesta di consegna sulla base delle notizie acquisite sulle attuali condizioni delle strutture penitenziarie romene, ritenute tali da integrare un concreto rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. A seguito di ulteriori informazioni trasmesse dall'autorità giudiziaria richiedente attraverso il magistrato di collegamento della Romania in Italia, la Procura Generale distrettuale ha successivamente chiesto di voler riconsiderare la decisione assunta il 20 aprile, ma, pur avendo la Corte di appello escluso la sussistenza di ostacoli alla rivalutazione della questione per pretesa violazione del principio del ne bis in idem, ha nondimeno confermato la precedente pronuncia, osservando come "anche alla luce delle nuove indicazioni fornite dall'Autorità Giudiziaria rumena, non risulti rispettato lo spazio individuale intramurario minimo conforme allo standard europeo, come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che lo stesso vada individuato in uno spazio di almeno 3 metri calpestabili" (pag. 8 sent.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale che con un unico motivo di doglianza deduce la violazione del combinato disposto dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretati dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Osserva in via preliminare il ricorrente che la Corte di appello ha respinto la richiesta di revisione dell'originaria decisione negatrice della consegna, con l'osservare che la difesa del consegnando aveva dimostrato che negli istituti penitenziari in cui l'SE dovrebbe essere recluso, lo spazio di 4 metri quadrati non è stato calcolato al netto degli arredi e quindi è sicuramente inferiore ai 3 metri quadri calpestabili. 2 Deduce in senso contrario il ricorrente che in tal modo la Corte territoriale ha violato il dispositivo normativo in questione senza tener conto della distinzione tra arredi mobili e arredi fissi evincibile dai criteri di calcolo elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui "il calcolo della superficie disponibile della cella deve includere lo spazio occupato dai mobili" intesi come arredi che possono essere spostati (v. anche Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 in tema di risarcimento per detenzione inumana e degradante ex art. 3 Conv. EDU ), mentre tali non possono dirsi gli armadi o i letti (a castello o meno) atteso il relativo peso, l'ancoraggio al suolo o alle pareti o comunque la loro difficoltà di trasporto fuori della cella. La decisione assunta dalla Corte territoriale risulta, pertanto, annullabile, dal momento che il rifiuto della consegna dell'SE all'autorità giudiziaria richiedente si fonda su criteri di calcolo irrispettosi degli articoli sopra indicati, nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo che concorre definirne la portata e significato precettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Nel respingere nuovamente la richiesta di consegna alla luce delle nuove informazione pervenute dalla Romania, la Corte di appello ha conclusivamente stabilito che "la difesa ha dimostrato che negli istituti penitenziari nei quali l'SE dovrebbe essere recluso, lo spazio di 4 metri quadri non è stato calcolato al netto degli arredi e quindi è sicuramente inferiore ai 3 metri quadri calpestabili, il che è avvalorato dal fatto che in tutti e tre gli istituti penitenziari, la capacità totale di alloggio per ottenere uno spazio vitale di 3 metri quadri è subordinata alla presenza di un numero di detenuti inferiori a quello effettivo esistente alla data del 14 marzo 2023 (...)". La motivazione, in sé insindacabile in questa sede di legittimità ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005 come modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, implica, tuttavia, una non corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretati dalla 3 giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Nel lungo excursus della giurisprudenza convenzionale rilevante, la decisione delle Sezioni Unite n. 6551/20 cit. ricorda che la pronuncia Corte EDU Grande Camera del 20/10/2016 nel procedimento UR c. CR affronta per la prima volta il tema delle modalità di calcolo dello spazio minimo, oggetto di valutazione incidentale nelle altre pronunce, osservando testualmente: «[...] la Corte reputa importante spiegare più precisamente il metodo che applica ai tini dell'esame nella prospettiva dell'articolo 3 per calcolare la superficie minima dello spazio personale che deve essere garantito a un detenuto ospitato in una cella collettiva». Ritiene «[...] che in questo calcolo la superficie totale della cella non debba comprendere quella dei sanitari. In compenso il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili. L'importante è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella (cfr., ad esempio, YE and others, cit., §§ 147- 148; e Vladimir Belyayev, cit., § 34)». La pronuncia delle Sezioni Unite prosegue nel ricordare che i medesimi principi sono stati enunciati da altre pronunce che hanno contribuito a consolidarli (Corte EDU, 25/04/2017, VE c. Romania - trattasi, per di più, di sentenza "pilota" - nonché Corte EDU, 16/05/2017, SY e ON c. Belgio;
Corte EDU, 30/01/2020, M.B. c. Francia), come comprovato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza della Grande Sezione, 15/10/2019, TU NT, che richiama espressamente la pronuncia convenzionale. Conclude la sentenza che "La lettura combinata delle due proposizioni permette, invece, di attribuire rilievo, ai fini della possibilità di movimento in una stanza chiusa, quale è la cella, ad un armadio fisso oppure ad un pesante letto a castello che equivalgono ad una parete: in tale ottica la superficie destinata al movimento nella cella è limitata dalle pareti, nonché dagli arredi che non si possono in alcun modo spostare e che, quindi, fungono da parete o costituiscono uno spazio inaccessibile. Questa lettura è suffragata dall'etimologia del sostantivo della lingua italiana "mobile", cui corrisponde quello della lingua francese "meuble", utilizzata dalla Corte EDU nella traduzione ufficiale della sentenza UR: «En revanche, le calcul de la surface disponible dans la cellule doit inclure l'espace occupé par les meubles» (la stessa è stata usata anche successivamente nella sentenza Corte EDU, Rezmivese, già menzionata). Il sostantivo indica un oggetto che può essere spostato, che è, appunto, mobile (si tratta di considerazione che non può essere estesa alla lingua inglese, che utilizza il sostantivo forniture, che ha un'etimologia differente). Ebbene: per i detenuti all'interno di una cella, mentre il tavolino, le sedie, i letti singoli possono 4 essere spostati da un punto all'altro della camera (sono, quindi, "mobili"), non altrettanto può dirsi per gli armadi o i letti a castello, sia a causa della loro pesantezza o del loro ancoraggio al suolo o alle pareti, che dalla difficoltà di loro trasporto al di fuori della cella. In definitiva, la duplice regola dettata dalla Corte EDU può essere legittimamente interpretata nel senso che, quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all'altro della cella. È, al contrario, escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello". 3. Conclusivamente si può affermare che l'indicazione da parte della Corte territoriale dello spazio di 4 metri quadrati "al netto degli arredi" senza specificare se in essi debbano o meno essere compresi solo quelli amovibili o anche quelli rimovibili tradisce una erronea applicazione del dispositivo normativo già indicato (artt. 3 Conv EDU e 4 Carta diritti fondamentali dell'Unione europea), che traducendosi in una violazione di legge impone l'annullamento della sentenza impugnata. Spetterà ad altra sezione della Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati, esaminare nuovamente la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria romena, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui dallo spazio vitale di 3 metri quadri spettante a ogni detenuto e rilevante ai sensi degli artt. 3 Conv. EDU e 4 Carta diritti fondamentali UE vanno esclusi gli arredi amovibili (letti, strutture fisse, etc.) ma compresi quelli rimovibili (tavoli, sedie, sgabelli, etc.).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, 4 luglio 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto G)i Penale Sent. Sez. 6 Num. 29371 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha ribadito il diniego di consegna di SE EL all'autorità giudiziaria romena, che l'aveva richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso il 10 marzo 2023 ai fini della esecuzione della sentenza definitiva di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Bacau alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione, all'imputato inflitta per reati di corruzione. Con sentenza del 20 aprile 2023, resa allo stato degli atti, la Corte territoriale aveva già respinto la richiesta di consegna sulla base delle notizie acquisite sulle attuali condizioni delle strutture penitenziarie romene, ritenute tali da integrare un concreto rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. A seguito di ulteriori informazioni trasmesse dall'autorità giudiziaria richiedente attraverso il magistrato di collegamento della Romania in Italia, la Procura Generale distrettuale ha successivamente chiesto di voler riconsiderare la decisione assunta il 20 aprile, ma, pur avendo la Corte di appello escluso la sussistenza di ostacoli alla rivalutazione della questione per pretesa violazione del principio del ne bis in idem, ha nondimeno confermato la precedente pronuncia, osservando come "anche alla luce delle nuove indicazioni fornite dall'Autorità Giudiziaria rumena, non risulti rispettato lo spazio individuale intramurario minimo conforme allo standard europeo, come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che lo stesso vada individuato in uno spazio di almeno 3 metri calpestabili" (pag. 8 sent.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale che con un unico motivo di doglianza deduce la violazione del combinato disposto dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretati dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Osserva in via preliminare il ricorrente che la Corte di appello ha respinto la richiesta di revisione dell'originaria decisione negatrice della consegna, con l'osservare che la difesa del consegnando aveva dimostrato che negli istituti penitenziari in cui l'SE dovrebbe essere recluso, lo spazio di 4 metri quadrati non è stato calcolato al netto degli arredi e quindi è sicuramente inferiore ai 3 metri quadri calpestabili. 2 Deduce in senso contrario il ricorrente che in tal modo la Corte territoriale ha violato il dispositivo normativo in questione senza tener conto della distinzione tra arredi mobili e arredi fissi evincibile dai criteri di calcolo elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui "il calcolo della superficie disponibile della cella deve includere lo spazio occupato dai mobili" intesi come arredi che possono essere spostati (v. anche Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 in tema di risarcimento per detenzione inumana e degradante ex art. 3 Conv. EDU ), mentre tali non possono dirsi gli armadi o i letti (a castello o meno) atteso il relativo peso, l'ancoraggio al suolo o alle pareti o comunque la loro difficoltà di trasporto fuori della cella. La decisione assunta dalla Corte territoriale risulta, pertanto, annullabile, dal momento che il rifiuto della consegna dell'SE all'autorità giudiziaria richiedente si fonda su criteri di calcolo irrispettosi degli articoli sopra indicati, nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo che concorre definirne la portata e significato precettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Nel respingere nuovamente la richiesta di consegna alla luce delle nuove informazione pervenute dalla Romania, la Corte di appello ha conclusivamente stabilito che "la difesa ha dimostrato che negli istituti penitenziari nei quali l'SE dovrebbe essere recluso, lo spazio di 4 metri quadri non è stato calcolato al netto degli arredi e quindi è sicuramente inferiore ai 3 metri quadri calpestabili, il che è avvalorato dal fatto che in tutti e tre gli istituti penitenziari, la capacità totale di alloggio per ottenere uno spazio vitale di 3 metri quadri è subordinata alla presenza di un numero di detenuti inferiori a quello effettivo esistente alla data del 14 marzo 2023 (...)". La motivazione, in sé insindacabile in questa sede di legittimità ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005 come modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, implica, tuttavia, una non corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretati dalla 3 giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Nel lungo excursus della giurisprudenza convenzionale rilevante, la decisione delle Sezioni Unite n. 6551/20 cit. ricorda che la pronuncia Corte EDU Grande Camera del 20/10/2016 nel procedimento UR c. CR affronta per la prima volta il tema delle modalità di calcolo dello spazio minimo, oggetto di valutazione incidentale nelle altre pronunce, osservando testualmente: «[...] la Corte reputa importante spiegare più precisamente il metodo che applica ai tini dell'esame nella prospettiva dell'articolo 3 per calcolare la superficie minima dello spazio personale che deve essere garantito a un detenuto ospitato in una cella collettiva». Ritiene «[...] che in questo calcolo la superficie totale della cella non debba comprendere quella dei sanitari. In compenso il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili. L'importante è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella (cfr., ad esempio, YE and others, cit., §§ 147- 148; e Vladimir Belyayev, cit., § 34)». La pronuncia delle Sezioni Unite prosegue nel ricordare che i medesimi principi sono stati enunciati da altre pronunce che hanno contribuito a consolidarli (Corte EDU, 25/04/2017, VE c. Romania - trattasi, per di più, di sentenza "pilota" - nonché Corte EDU, 16/05/2017, SY e ON c. Belgio;
Corte EDU, 30/01/2020, M.B. c. Francia), come comprovato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza della Grande Sezione, 15/10/2019, TU NT, che richiama espressamente la pronuncia convenzionale. Conclude la sentenza che "La lettura combinata delle due proposizioni permette, invece, di attribuire rilievo, ai fini della possibilità di movimento in una stanza chiusa, quale è la cella, ad un armadio fisso oppure ad un pesante letto a castello che equivalgono ad una parete: in tale ottica la superficie destinata al movimento nella cella è limitata dalle pareti, nonché dagli arredi che non si possono in alcun modo spostare e che, quindi, fungono da parete o costituiscono uno spazio inaccessibile. Questa lettura è suffragata dall'etimologia del sostantivo della lingua italiana "mobile", cui corrisponde quello della lingua francese "meuble", utilizzata dalla Corte EDU nella traduzione ufficiale della sentenza UR: «En revanche, le calcul de la surface disponible dans la cellule doit inclure l'espace occupé par les meubles» (la stessa è stata usata anche successivamente nella sentenza Corte EDU, Rezmivese, già menzionata). Il sostantivo indica un oggetto che può essere spostato, che è, appunto, mobile (si tratta di considerazione che non può essere estesa alla lingua inglese, che utilizza il sostantivo forniture, che ha un'etimologia differente). Ebbene: per i detenuti all'interno di una cella, mentre il tavolino, le sedie, i letti singoli possono 4 essere spostati da un punto all'altro della camera (sono, quindi, "mobili"), non altrettanto può dirsi per gli armadi o i letti a castello, sia a causa della loro pesantezza o del loro ancoraggio al suolo o alle pareti, che dalla difficoltà di loro trasporto al di fuori della cella. In definitiva, la duplice regola dettata dalla Corte EDU può essere legittimamente interpretata nel senso che, quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all'altro della cella. È, al contrario, escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello". 3. Conclusivamente si può affermare che l'indicazione da parte della Corte territoriale dello spazio di 4 metri quadrati "al netto degli arredi" senza specificare se in essi debbano o meno essere compresi solo quelli amovibili o anche quelli rimovibili tradisce una erronea applicazione del dispositivo normativo già indicato (artt. 3 Conv EDU e 4 Carta diritti fondamentali dell'Unione europea), che traducendosi in una violazione di legge impone l'annullamento della sentenza impugnata. Spetterà ad altra sezione della Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati, esaminare nuovamente la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria romena, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui dallo spazio vitale di 3 metri quadri spettante a ogni detenuto e rilevante ai sensi degli artt. 3 Conv. EDU e 4 Carta diritti fondamentali UE vanno esclusi gli arredi amovibili (letti, strutture fisse, etc.) ma compresi quelli rimovibili (tavoli, sedie, sgabelli, etc.).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, 4 luglio 2023