Articolo 12 della Legge 26 luglio 1957, n. 616
Articolo 11Articolo 13
Versione
16 agosto 1957
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Versione
21 dicembre 1961
Art. 12. ((Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita' e' concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti di cui al precedente art. 8, purche' la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla, data di morte del militare o del civile.
Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.
Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle G, H, I, L, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidita', vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di guerra di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in deroga a quanto disposto dall'art. 69 della medesima legge))
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961