Ordinanza presidenziale 12 aprile 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 22/12/2023, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2023
N. 01010/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Berardino Mascione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valentina Sanna in Cagliari, viale Dante Alighieri n. 32;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
della scheda valutativa Modello “B”, numero d'ordine 43, del 31 ottobre 2017, compilata per “variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore (trasferimento del giudicando)” e relativa al periodo di valutazione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 – abbassamento qualifica finale da “Eccellente” a “Superiore alla media”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento della Scheda valutativa Modello “B”, numero d’ordine 43 del 31 ottobre 2017, compilata dal Capitano CC -OMISSIS-, Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, per “ variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore (trasferimento del giudicando) ”, relativa al periodo 1.1.2017 - 30.09.2017.
In fatto ha allegato di essere LL arruolato nell’Arma dei Carabinieri dal 28.9.1996, di essere stato destinato in Sardegna assumendo incarichi diversi e partecipando a missioni internazionali nell’ambito delle quali ha sempre svolto i propri compiti con spirito di servizio ed abnegazione massima, conseguendo giudizi di eccellenza, senza mai ricevere sanzioni o provvedimenti disciplinari.
In ragione del trasferimento da -OMISSIS- a -OMISSIS-, tuttavia, è stata redatta, per il periodo 1.1.2017 - 30.9.2017, la Scheda valutativa Modello “B”, numero d’ordine 43, oggetto della presente impugnazione, con la quale al LL -OMISSIS- è stata attribuita la qualifica finale di “ superiore alla media ”, inferiore rispetto a quella di “ eccellente ” riportata nei precedenti documenti caratteristici.
Ad avviso del ricorrente tale ultima valutazione sarebbe illegittima per le seguenti ragioni in diritto.
Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica (artt. 1025-1029 del D. Lgs. n. 66 del 2010, artt. 688-699 del D.P.R. n. 90 del 2010). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, incongruenza ed irrazionalità della qualifica finale. Eccesso di potere per contrasto con i precedenti in carriera. Errata valutazione di elementi rilevanti ai fini della formulazione del giudizio. Manifesta contraddittorietà con le precedenti valutazioni. Disparità di trattamento. Carenza di motivazione.
In primo luogo il giudizio espresso nei suoi confronti non risulterebbe fondato su alcuna concreta ragione o circostanza di fatto, risultando quindi immeritatamente afflittivo e pregiudizievole.
Anzi, il giudizio finale di “ superiore alla media ”, in diminuzione rispetto alla valutazione di “ eccellente ” attribuitagli sin dal 2012, sarebbe stato assegnato a fronte di un’attività particolarmente meritoria svolta nel periodo di riferimento e non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dal compilatore Cap. -OMISSIS-, e cioè che il ricorrente non ha “ ancora preso coscienza del ruolo, delle delicate funzioni e responsabilità che compongono l’incarico di Comandante di Reparto ”, “ non si è mai sottratto dall’esprimere liberamente il proprio pensiero, talvolta in maniera poco funzionale alle esigenze operative di servizio ”, “ intrattiene, inoltre, adeguati rapporti interpersonali che andrebbero corroborati da una maggiore trasparenza con la scala gerarchica ”, “ nei rapporti umani, si avvertono, nel periodo in esame una minore incisività e determinazione ”, non trovando tali affermazioni conferma in episodi relativi al periodo di servizio.
Inoltre, la valutazione del compilatore sarebbe in contrasto con i giudizi ricevuti dal ricorrente in precedenza da altri superiori, con conseguente vizio di motivazione e contraddittorietà.
Pertanto, il giudizio espresso dal -OMISSIS- non sarebbe obiettivo, imparziale ed equo, risultando al contrario arbitrario e quindi illegittimo.
Il Ministero della Difesa si è costituito contestando le avverse doglianze, e chiedendo, pertanto, il rigetto dell’impugnazione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.
Preliminarmente, occorre infatti evidenziare che per giurisprudenza consolidata i giudizi sul personale militare formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative come quella in esame, sono espressione di discrezionalità tecnica, sicché possono essere sindacati del Giudice Amministrativo nei soli limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare (vedi TAR Sardegna, I, nn. 434 e 316 del 2023 e, ivi, ulteriori riferimenti giurisprudenziali; TAR Lazio - Roma, sentenze n. 9351 e 9352 del 2020; TAR Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 315 del 2019).
Con riguardo al caso in discussione, nessuna manifesta irragionevolezza risulta tuttavia ravvisabile, atteso che dalla lettura del giudizio espresso dal compilatore nell’ambito della relazione tecnica in atti (allegato 3 dei documenti prodotti dal Ministero in data 21.4.2023), emergono i fatti e le circostanze che nel complesso hanno indotto ad esprimere il giudizio di “ superiore alla media ”, anziché di “ eccellente ”, essendosi chiarito che il ricorrente “ al posto di cogliere anche solo una delle occasioni per approcciare al lavoro con maggiore umiltà, rispetto, calma e professionalità, ha inteso, al contrario, arroccarsi su proprie ed autonome convinzioni personali, tentare di creare un vero e proprio contrasto con il Comando Superiore e, talvolta anche con il suo stesso Sottordine, molto spesso relegato a mero esecutore di pratiche d’Ufficio che il Comandante, eventualmente, non gradiva svolgere ” (pagina 9 della Relazione)..
Né può valere a dimostrare l’illegittimità della scheda di valutazione il mero richiamo da parte del ricorrente alle valutazioni conseguite negli anni precedenti, attesa l’autonomia dei singoli giudizi, ciascuno relativo al solo periodo di riferimento, senza che l’interessato possa maturare la pretesa di un consolidamento dei giudizi precedenti (conf. TAR Sardegna, I, n. 434 del 2023 e TAR Emilia – Romagna, I, n. 956 del 2019).
Sul punto possono inoltre essere richiamate le “ Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate ” (I.D.C., edizione 2008), menzionate dall’Amministrazione resistente nelle proprie difese, laddove si legge: “ I giudizi espressi in ciascun documento caratteristico sono riferiti esclusivamente all’arco temporale contemplato dal documento. Le valutazioni sono autonome e indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore ”.
Peraltro - proprio perché l’attività lavorativa del militare può non essere costante nel tempo, incidendo su di essa anche i compiti assegnati, il contesto di riferimento nel quale i medesimi vengono svolti e le modalità di esecuzione delle mansioni affidate da parte del militare - quest’ultimo viene appositamente sottoposto a valutazioni periodiche nel corso della sua “carriera”, anziché solo all’atto del primo accesso alla professione (vedi T.A.R. Lazio, sez. I bis, sentenza n. 592 del 2017), ed è quindi fisiologico che vi possa essere una diversa valutazione tra un periodo e l’altro (vedi TAR Lazio, sentenza n. 15994 del 2023 e, ivi, numerosi riferimenti giurisprudenziali).
In tal senso si è già pronunciato anche questo Tribunale, rilevando che: “ Del resto – ha proseguito la prima sezione del Consiglio di Stato con il menzionato parere n. 234/2022 - , “qualora l’attribuzione di determinati giudizi facesse sorgere in capo al valutando una sorta di “diritto” a mantenere gli stessi giudizi nel corso della sua carriera, verrebbe a ben vedere vanificata e snaturata la “ratio” stessa della periodicità della valutazione in parola, oltre che l’autonomia di giudizio dei valutatori. In altri termini, se così fosse, raggiunta la prima valutazione apicale non avrebbe più alcun senso sottoporre il personale militare alla periodica valutazione delle proprie qualità e del rendimento in servizio. Al contrario, nessun indice di illegittimità degli atti censurati può discendere dall’eventuale contrasto con i precedenti giudizi finali attribuiti al ricorrente, essendo necessario per ogni periodo dimostrare e mantenere gli elevati standard di comportamento e di prestazioni professionali richiesti (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. I, n. 545/2020)…ritenere che “la legittimità del giudizio peggiorativo sia subordinata alla congrua motivazione della flessione rispetto al passato, equivale ad affermare che il punto di partenza di qualsiasi valutazione sia quella immediatamente precedente, che quindi finisce inevitabilmente per avere un effetto condizionante sul giudizio attuale. Peraltro, le variazioni rilevate nel confronto con precedenti periodi valutativi sono comprensibili anche sotto il profilo logico; infatti, non è necessario che il valutato si renda protagonista di condotte opinabili, anche solo sul piano professionale, per giustificare l’attribuzione di un diverso livello di espressione elogiativa rispetto al passato, essendo sufficiente che egli, nell’agire quotidiano, utilizzi le proprie qualità ad un livello, sia pure leggermente, inferiore rispetto al passato e alle proprie oggettive potenzialità” (così Consiglio di Stato, Sez. I, n. 923/2020; in termini, n. 551/2020)… ” (così, testualmente, TAR Sardegna, I, sentenza n. 434 del 2023, cit.).
Del pari, neppure rileva a dimostrazione dell’asserita illegittimità della valutazione impugnata in questa sede la circostanza della mancata applicazione di sanzioni nei confronti del ricorrente, ben potendo talune condotte compiute dal militare essere tali da non determinare l’applicazione di una sanzione disciplinare, potendo giustificare comunque una diminuzione della valutazione di merito rispetto a quella assegnatagli nel periodo precedente.
Pertanto, conclusivamente, il giudizio impugnato va esente da censure, anche sotto il profilo motivazionale, e il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate, tenuto conto di talune peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.