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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 809/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO ON, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3464/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Piazza D'Arezzo 1 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25565 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 575/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 9.6.2025 al Comune di Pagani e alla società GE.SE.T. Italia, Ricorrente_1
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 25565/2025, notificata in data 10.4.2025, relativa a IMU per gli anni 2013, 2014 e 2017.
Il ricorrente, nel premettere che l'atto di intimazione gli veniva notificato quale coobbligato della defunta Nominativo_1, rappresentava di aver inoltrato a GE.SE.T. in data 26.4.2025 istanza di annullamento in autotutela e di avere ricevuto in data 15.5.2025 riscontro di avvenuto sgravio atteso solo perché erroneamente indicato quale coobbligato anziché quale avente diritto alla successione ma l'atto veniva confermato quale chiamato all'eredità con conseguente rideterminazione dell'importo, eccepiva di essere soltanto un chiamato all'eredità e non essendo ancora divenuto erede non poteva essere ritenuto automaticamente responsabile dei debiti tributari del de cuius spettando all'Ufficio dimostrare l'avvenuta accettazione, quantomeno tacita, dell'eredità nonché l'avvenuta prescrizione dei crediti.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 22.10.2025 si costituiva la società GE.SE.T. Italia ed eccepiva che la procedura esecutiva posta in essere era da considerarsi legittima in quanto il ricorrente non aveva presentato una formale rinuncia all'eredità, onere dimostrativo che incombeva ad esso ricorrente, donde il Comune, doverosamente e legittimamente, aveva proceduto a richiedere nel chiedergli il pagamento dell'IMU nella qualità di erede puro e semplice. Eccepiva l'infondatezza anche della eccezione di prescrizione stante l'avvenuta regolare notifica di tutti gli atti impositivi prodromici come da documentazione versata in copia in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il Comune ha correttamente emesso gli atti impositivi in assenza di una rinuncia all'eredità da parte del ricorrente essendo questi onerato, anche in questa sede giurisdizionale, della prova di tale rinuncia.
Invero, poiché la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti (Cass. Civ., Sez. 5, 19.12.2022, n. 37064).
Il ricorrente, che si presenta come semplice chiamato all'eredità, potrebbe sempre accettarla o rinunciarvi e solo in tal caso sarebbe esonerato dai debiti del de cuius.
È, altresì, infondata la censura sulla prescrizione della pretesa tributaria. Ed infatti, l'impugnata intimazione è stata notificata il 10.04.2025, quindi entro cinque anni dalla notifica delle ingiunzioni di pagamento n. 20220645500014423 (IMU 2013) e n.20220645500014659 (IMU 2014), entrambe effettuate il 31/08/2022 e dell'accertamento esecutivo n. 3704 (IMU 2017) notificato il 09/05/2022.
È tempestiva, altresì, la notifica delle suddette ingiunzioni.
Ed infatti, per l'anno 2014, l'ingiunzione n.20220645500014659 è stata notificata il 31/08/2022, quindi, nei
3 anni successivi alla data in cui l'accertamento prodromico n. 956/2014 è divenuto definitivo (art. 1 comma
163, legge n. 296 del 2006), ovvero nel 2019 (accertamento notificato il 22.11.2019).
Invece, per l'anno 2013, il termine di notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 20220645500014423 è stato prorogato a seguito dell'emergenza CO (art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006). Ed infatti, in merito al termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento va ricordato che l'art. 68 del DL18/2020 (Normativa
CO) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo
2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni. Poiché la disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs.
159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo
12, comma 1, D.Lgs. 159/2015).
Orbene, poiché, nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento n. 2648 è avvenuta il 22.12.2018 ed il termine “ordinario” di decadenza previsto per le ingiunzioni di pagamento fissato al 31.12.2021 (ossia al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) è stato ex lege prorogato al 31.12.2023, tempestiva è la sua notifica, in quanto avvenuta il 31.08.2022.
È tempestiva, infine, la notifica di tutti gli avvisi accertamento avvenuta entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (o la rettifica in caso di infedeltà) o il versamento avrebbero dovuto essere effettuato (comma 161 art. 1 L. 296/2006 (c.d. finanziaria 2007). Ed infatti, per l'IMU 2013, l'avviso di accertamento n. 2648 è stato notificato il 22.12.2018 (quindi entro il termine del 31.12.2018), per l'IMU 2014, l'avviso di accertamento n. 956/2014 è stato notificato il 22.11.2019 (quindi entro il termine del 31.12.2019), per l'IMU 2017, l'avviso di accertamento esecutivo n. 3704 è stato notificato il 09.05.2022 (quindi entro il termine del 31.12.2022).
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno-Sezione undicesima , in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00
(cinquecento) oltre oneri accessori
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO ON, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3464/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Piazza D'Arezzo 1 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25565 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 575/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 9.6.2025 al Comune di Pagani e alla società GE.SE.T. Italia, Ricorrente_1
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 25565/2025, notificata in data 10.4.2025, relativa a IMU per gli anni 2013, 2014 e 2017.
Il ricorrente, nel premettere che l'atto di intimazione gli veniva notificato quale coobbligato della defunta Nominativo_1, rappresentava di aver inoltrato a GE.SE.T. in data 26.4.2025 istanza di annullamento in autotutela e di avere ricevuto in data 15.5.2025 riscontro di avvenuto sgravio atteso solo perché erroneamente indicato quale coobbligato anziché quale avente diritto alla successione ma l'atto veniva confermato quale chiamato all'eredità con conseguente rideterminazione dell'importo, eccepiva di essere soltanto un chiamato all'eredità e non essendo ancora divenuto erede non poteva essere ritenuto automaticamente responsabile dei debiti tributari del de cuius spettando all'Ufficio dimostrare l'avvenuta accettazione, quantomeno tacita, dell'eredità nonché l'avvenuta prescrizione dei crediti.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 22.10.2025 si costituiva la società GE.SE.T. Italia ed eccepiva che la procedura esecutiva posta in essere era da considerarsi legittima in quanto il ricorrente non aveva presentato una formale rinuncia all'eredità, onere dimostrativo che incombeva ad esso ricorrente, donde il Comune, doverosamente e legittimamente, aveva proceduto a richiedere nel chiedergli il pagamento dell'IMU nella qualità di erede puro e semplice. Eccepiva l'infondatezza anche della eccezione di prescrizione stante l'avvenuta regolare notifica di tutti gli atti impositivi prodromici come da documentazione versata in copia in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il Comune ha correttamente emesso gli atti impositivi in assenza di una rinuncia all'eredità da parte del ricorrente essendo questi onerato, anche in questa sede giurisdizionale, della prova di tale rinuncia.
Invero, poiché la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti (Cass. Civ., Sez. 5, 19.12.2022, n. 37064).
Il ricorrente, che si presenta come semplice chiamato all'eredità, potrebbe sempre accettarla o rinunciarvi e solo in tal caso sarebbe esonerato dai debiti del de cuius.
È, altresì, infondata la censura sulla prescrizione della pretesa tributaria. Ed infatti, l'impugnata intimazione è stata notificata il 10.04.2025, quindi entro cinque anni dalla notifica delle ingiunzioni di pagamento n. 20220645500014423 (IMU 2013) e n.20220645500014659 (IMU 2014), entrambe effettuate il 31/08/2022 e dell'accertamento esecutivo n. 3704 (IMU 2017) notificato il 09/05/2022.
È tempestiva, altresì, la notifica delle suddette ingiunzioni.
Ed infatti, per l'anno 2014, l'ingiunzione n.20220645500014659 è stata notificata il 31/08/2022, quindi, nei
3 anni successivi alla data in cui l'accertamento prodromico n. 956/2014 è divenuto definitivo (art. 1 comma
163, legge n. 296 del 2006), ovvero nel 2019 (accertamento notificato il 22.11.2019).
Invece, per l'anno 2013, il termine di notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 20220645500014423 è stato prorogato a seguito dell'emergenza CO (art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006). Ed infatti, in merito al termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento va ricordato che l'art. 68 del DL18/2020 (Normativa
CO) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo
2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni. Poiché la disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs.
159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo
12, comma 1, D.Lgs. 159/2015).
Orbene, poiché, nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento n. 2648 è avvenuta il 22.12.2018 ed il termine “ordinario” di decadenza previsto per le ingiunzioni di pagamento fissato al 31.12.2021 (ossia al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) è stato ex lege prorogato al 31.12.2023, tempestiva è la sua notifica, in quanto avvenuta il 31.08.2022.
È tempestiva, infine, la notifica di tutti gli avvisi accertamento avvenuta entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (o la rettifica in caso di infedeltà) o il versamento avrebbero dovuto essere effettuato (comma 161 art. 1 L. 296/2006 (c.d. finanziaria 2007). Ed infatti, per l'IMU 2013, l'avviso di accertamento n. 2648 è stato notificato il 22.12.2018 (quindi entro il termine del 31.12.2018), per l'IMU 2014, l'avviso di accertamento n. 956/2014 è stato notificato il 22.11.2019 (quindi entro il termine del 31.12.2019), per l'IMU 2017, l'avviso di accertamento esecutivo n. 3704 è stato notificato il 09.05.2022 (quindi entro il termine del 31.12.2022).
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno-Sezione undicesima , in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00
(cinquecento) oltre oneri accessori