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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/09/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 288/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1. dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
1. dr. Augusto SABATINI Consigliere
1. dr.ssa Marisa SALV Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 288/2021 R. G., vertente tra società benefit (c.f. e P. IVA , già già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...] Part
di seguito anche ), quale società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Pt_1
Società a socio unico, con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Ezio Vanoni Parte_1
1, e avente causa di a seguito di conferimento di ramo di azienda del 12 giugno 2017 per Parte_1 atto in notar di Milano Rep. 1803/1209, in persona del dott. nella Persona_1 Controparte_1 qualità di amministratore delegato della società, rappresentata dal suo procuratore p.t. sig.ra
[...]
giusta procura di cui all'atto Rep. 51985, Racc. 12250 del 3 dicembre 2020 in notar Persona_2 di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Calzolari, presso il cui studio in Parte_3
Napoli, via Petrarca 93/2 è elettivamente domiciliata;
appellante e
, (c.f. e P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parte_4 P.IVA_2
Milazzo (ME), via Crispi 1, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta D'Anna, presso il cui studio in Barcellona P.G. (ME), via del Mare 58, è elettivamente domiciliato;
- appellato
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1030/2020 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata l'11 dicembre 2020 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 1473/2014 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per : Parte_1
“1) accertare e dichiarare la nullità ex artt. 132 e 161 c.p.c. della sentenza impugnata per le ragioni espressamente indicate al punto 1 del presente atto di appello;
2) in riforma della sentenza impugnata in tutti i suoi punti-capi, accertare e dichiarare la fondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria proposta dalla società Eni con d.i. n. 177/2014 e per l'effetto accogliere l'appello, confermare il d.i. e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione, per i motivi di cui in narrativa;
3) in ogni caso ed in via subordinata, in accoglimento dell'appello, condannare il al Parte_4 pagamento della somma di € 237.190,95, o quella diversa somma che risulterà dovuta a termine del giudizio, oltre interessi legali dalle singole fatture e sino all'integrale pagamento;
4) in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo Parte_4 grado e del presente appello, oltre IVA, CPA e Spese Generali al 15%, con distrazione al procuratore Part antistatario ex art. 93 c.p.c.; 5) in ogni caso, condannare lil al rimborso ad Parte_4 dei compensi e delle spese del giudizio di primo grado per l'importo complessivo di € 16.503,97”
Per il Comune:
“Contrariis reiectis, l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia 1°) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello con qualsiasi statuizione, essendo destituito di qualsiasi fondamento;
confermare integralmente l'appellata sentenza n. 1030/2020 del Tribunale di Brcellona Pozzo di Gotto;
2°) in subordine, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese dell'opponente (appellato) non accolte nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente atto: a) dichiarare inammissibili e nulli il ricorso per ingiunzione e l'azione con essa promossa per difetto di idonea procura alle liti e/o per mancanza dei requisiti di forma-contenuto ex art. 156, comma 2, c.p.c.; b) in ulteriore subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società “ per Parte_1 quanto esposto nel 4° motivo di opposizione;
c) in via più subordinata, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda in relazione a tutti gli eventuali crediti dell' maturati fino al Parte_1
31.12.2014 per quanto esposto nel 5° motivo di opposizione, essendo stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del;
d) in via più gradata, d1) ritenere e dichiarare che in ogni Parte_4 caso gli eventuali crediti dell' formatisi prima del 31.12.2011 sono improduttivi di interessi Pt_1
e di rivalutazione monetaria a norma dell'articolo 248, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; d2) dichiarare prescritto ex art. 2948, n. 4), cod. civ. l'eventuale diritto dell' al pagamento delle Pt_1 fatture emesse fino al 26 maggio 2009; 3°) condannare l'appellante alla rifusione, in favore del
, delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.”. Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio e la sentenza di primo grado.
Il conveniva in giudizio con atto di citazione in opposizione al decreto Parte_4 Parte_1 ingiuntivo n. 177/2014 del Tribunale di Barcellona P.G., dal quale, a seguito di ricorso monitorio Part proposto da era stato ingiunto a pagare € 237.190,95, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di mancato pagamento di una serie di forniture di gas e di lavori eseguiti relativi a utenze intestate al Pt_4
Deduceva:
Part
- che on aveva allegato nel ricorso per decreto ingiuntivo nessuno dei due atti con i quali aveva conferito il potere rappresentativo al soggetto che aveva rilasciato la procura alle liti in nome e per conto della società; - che l'opposta non aveva indicato la causa petendi, limitandosi alla generica richiesta delle somme
“per lavori eseguiti”;
- che l'estratto notarile delle scritture tenute in modo informatico recava l'indicazione del minor credito – non provato – di € 25.998,35;
- che gli altri diciotto estratti notarili allegati da parte opposta non riguardavano l'utenza di via Francesco Crispi, 10, in relativa al ricorso per decreto ingiuntivo;
Pt_4
Part
- che aveva altresì richiesto il pagamento di una serie di fatture (nn.
1-148 della produzione documentale della società) recanti crediti ceduti a Sace Fct S.p.A.;
- che l'azione intrapresa dall'opposta era comunque inammissibile alla luce del dichiarato stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- che il aveva già provveduto al pagamento delle utenze;
Pt_4
- che interessi e sanzioni di mora conteggiati in alcune delle fatture non erano dovuti;
Part
- che il credito azionato da relativamente alle fatture emesse fino al 26 maggio 2009 si era prescritto in ragione dell'avvenuto decorso del termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
Part i costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 22 giugno 2018, il Tribunale respingeva quest'ultima istanza e assegnava alle parti un termine di quindici giorni per avviare la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo.
La causa veniva istruita con il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. e, dopo un primo rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 luglio 2020, era ulteriormente rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 ottobre 2020, con termine per il deposito di note conclusive fino a sette giorni prima.
A detta ultima udienza il primo giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scambiate tra le parti le memorie conclusionali e di replica, il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe, con cui accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto, ritenendo che i documenti versati in atti dalla società (letture matricola, lettere di diffida, estratto delle scritture contabili con autentica notarile, prospetti di credito non sottoscritti) non fossero idonei a provare in sede di cognizione il credito preteso;
e, altresì, che l'estratto autenticato potesse fare piena prova solo nei rapporti tra imprenditori ex art. 634 comma 2 c.p.c. e non già nei rapporti con enti pubblici.
L'appello.
Part mpugnava la suddetta sentenza con citazione, notificata il 13 aprile 2021, depositata il 15 aprile 2021 e articolata in cinque motivi.
Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata l'8 ottobre 2021, eccependo Parte_4
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., chiedendone il rigetto e, in via subordinata, riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e assorbite dalla decisione del Tribunale. Radicatosi il contraddittorio, il Collegio respingeva l'eccezione di inammissibilità dell'appello all'udienza del 21 ottobre 2022, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Dopo una serie di rinvii, la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° aprile 2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; in esito a essa, il Collegio tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, previo scambio delle comparse conclusionali e deposito della memoria di replica da parte dei soli appellanti, la causa passava in decisione.
Essa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part
1. Con il primo motivo, ha dedotto la nullità della sentenza perché viziata da una motivazione soltanto apparente.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Civ. SS. UU. 22232/2016; v. anche Cass. Civ. sez. trib. 2801/2025; Cass. Civ. sez. lav. 25743/2024, 25856/2024).
Nel caso di specie il vizio lamentato dall'appellante non sussiste, atteso che il Tribunale, per quanto in modo succinto, ha illustrato compiutamente il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla sua decisione, richiamando il principio di diritto che la fonda e facendo puntuale riferimento ai documenti versati in atti.
2. Prima di affrontare gli ulteriori motivi di appello, è necessario scrutinare, per ragioni di priorità logico – processuale, le prime quattro eccezioni riproposte dal con la propria Parte_4 comparsa di costituzione, con cui contesta l'assenza di valida procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, l'omessa indicazione della causa petendi nel ricorso per decreto ingiuntivo, il difetto di legittimazione attiva della controparte per effetto di avvenuta cessione pro soluto alla società Sace Fct S.p.A. dei crediti vantati nei confronti del e l'improcedibilità dell'azione per lo Pt_4 stato di dissesto finanziario in cui versava l'Ente alla data di proposizione della stessa.
Si tratta di eccezioni di natura processuale, tranne quella riguardante il difetto di legittimazione attiva, che si colloca tra le questioni di merito e che, tuttavia, va anch'essa esaminata prioritariamente, essendo preliminare rispetto alle altre questioni di merito.
Nella comparsa di costituzione si afferma - e si ribadisce più volte - che dette eccezioni vengono riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto non esaminate dal primo giudice o ritenute assorbite.
Qualora, dunque, si interpreti la comparsa di costituzione come intesa a riproporre quelle eccezioni, ai sensi della disposizione appena richiamata, esse non possono essere valutate da parte del Collegio, poiché andavano proposte sotto forma di appello incidentale. Ciò alla luce dell'insegnamento delle SSUU della Corte di Cassazione, laddove viene chiarito che
“… l'art. 276, stabilisce un ordine delle questioni in base al quale il giudice deve esaminare prima le eccezioni di rito e poi il merito.
Con riferimento alle eccezioni di rito, qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia pronunciato, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite e, dunque, in posizione di soccombenza teorica, se vuole ottenere che esse siano riesaminate dal giudice, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Può accadere che il giudice, nel pronunciare nel merito, rigettando la domanda, ometta di decidere su un'eccezione di rito proposta dal convenuto, nel senso che se ne disinteressi completamente. In tal caso il giudice non solo ha violato l'art. 276 c.p.c., ma il suo disinteresse, a differenza di quello su un'eccezione di merito, non si presta affatto solo ad una valutazione astratta di infondatezza dell'eccezione ma senza alcuna possibilità di considerarla come effettiva, potendo, come s'è detto, il giudice solo avere scelto la soluzione più liquida. In questo caso, poichè l'eccezione di rito doveva esaminarsi prima del merito e ne condizionava l'esame, il silenzio del giudice si risolve però - ancorchè la sua opinione sull'eccezione di rito non sia stata manifestata e possa in ipotesi essere espressione di scelta della soluzione più liquida - in un error in procedendo, cioè nell'inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell'eccezione di rito.
La violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esige allora una reazione con l'appello incidentale e non la riproposizione dell'eccezione di rito, perchè è necessario che essa venga espressa con un'attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di rito (circa il modo in cui il giudice d'appello andrà investito si ricorda che non si tratterà della denuncia del vizio di omessa pronuncia, bensì della denuncia dell'esistenza del vizio della sentenza per l'eccezione di rito di cui trattasi: in termini Cass. n. 1791 del 2009 e n. 5482 del 1997; adde: Cass. n. 10073 del 2003, n. 14670 del 2001; n. 3927 del 2002; n. 603 del 2003) (Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017).
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sebbene essa sia qualificabile come questione di merito e non di rito.
Ciò sulla scorta dell'insegnamento delle SS.UU della Cassazione, con cui si è stabilito che La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio. (Sez. U - , Sentenza n. 7925 del 20/03/2019; conforme Cassazione civile sez. I, 17/02/2021, n.4221).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado è entrato nel merito della fondatezza della pretesa della società (escludendola), malgrado la questione della carenza di legittimazione attiva della società medesima fosse stata espressamente sollevata, con la conseguenza che anche su tale questione risulta essersi formato il giudicato implicito, non avendo la parte vittoriosa assolto all'onere di proporre appello incidentale.
Peraltro, anche qualora di interpretasse la comparsa di costituzione, nella quale le eccezioni vengono richiamate anche nelle conclusioni, nel senso che esse vadano considerate come motivi di appello incidentale, si tratterebbe comunque di motivi inammissibili, essendosi costituito il nel Pt_4 presente giudizio l'8 ottobre 2021, sette giorni prima della prima udienza di comparizione fissata per il 15 ottobre 2021, quando il termine per l'impugnazione incidentale era già spirato.
Dunque, le eccezioni sopra richiamate vanno dichiarate inammissibili.
Part Tale pronuncia è da ritenere assorbente rispetto all'esame del quinto motivo d'appello di incentrato sulla contestazione delle suddette eccezioni.
3. Venendo, ora, all'esame degli altri motivi dell'appello, il secondo, il terzo e il quarto motivo, possono essere trattati congiuntamente, stante la loro contiguità logico-giuridica.
L'appellante rimarca come il Tribunale abbia fatto malgoverno della regola generale dell'onere della prova dell'inadempimento delle obbligazioni. Deduce in particolare che, in assenza di provate contestazioni giudiziali o stragiudiziali delle bollette e delle rilevazioni dei contatori da parte del e in assenza di prove dell'esatto adempimento di quest'ultimo o dell'estinzione Pt_4 dell'obbligazione per altre cause, il primo giudice avrebbe dovuto dedurre che il rapporto contrattuale tra le parti era pacificamente qualificabile come contratto di somministrazione e che, pertanto, la mancanza di contestazioni delle bollette o delle rilevazioni dei contatori comportava la presunzione di veridicità delle stesse. Aggiunge altresì che quand'anche ci fossero state delle contestazioni giudiziali, esse per costante giurisprudenza si sarebbero comunque dovute fare anche in contraddittorio con il distributore, che però, nel caso di specie, non è stato convenuto in giudizio.
Part Da parte sua, il ribadisce le eccezioni già svolte in primo grado sul punto, ossia: che Pt_4 avrebbe agito in sede monitoria soltanto per ottenere i crediti dovuti in relazione all'utenza di
, via Crispi, 10, che – stando all'estratto notarile prodotto dalla stessa appellante – Pt_4 ammonterebbero a € 25.998,35 e non a € 237.130,95; che, viceversa, gli ulteriori diciotto estratti notarili prodotti attesterebbero crediti relativi ad altre utenze, estranei all'azione monitoria;
che solo Part con la terza memoria istruttoria (e quindi tardivamente) veva precisato che “l'ingiunzione è stata richiesta per tutte le posizioni debitorie del , e non solo per quella di Via Francesco Parte_4
Crispi n. 10”; che, anche a voler ritenere che l'ingiunzione riguardasse tutte le utenze intestate al sommando i saldi di tutti gli estratti notarili prodotti si otterrebbe un saldo di € 213.375,43 Pt_4
e non di € 237.130,95; infine, che, in ogni caso, il Tribunale aveva correttamente reputato che la Part documentazione prodotta da on fosse sufficiente a provare il credito.
Tanto premesso, i motivi dell'appello sono fondati, nei limiti appresso precisati.
Il Collegio osserva che il caso in esame rientra nella fattispecie dei contratti di somministrazione di cui all'art. 1559 e ss. c.c., in cui una parte si obbliga, dietro corrispettivo, a eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose.
Pertanto, anche detti contratti non sfuggono alla regola generale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., che stabilisce che la prova del fatto costitutivo del credito gravi sul creditore, chiamato a fornire ogni elemento probatorio fondante la propria pretesa;
viceversa, il debitore, a sua difesa, deve dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito avversario (v. tra le altre Cass. Civ. 19721/2023, 20073/2004, 1473/2007).
Con riguardo al valore probatorio delle fatture commerciali, va altresì precisato che la giurisprudenza riconosce a esse ormai pacificamente il valore di prova soltanto nel procedimento per l'emissione del decreto ingiuntivo: diversamente, nel giudizio di opposizione, esse sono insufficienti a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere, assurgendo, al più, a meri indizi (v. in particolare Cass. Civ. 5915/2011, 10860/2007, 5573/1997; v. anche C. Appello Napoli 179/2024, 4300/2023, 727/2023; C. Appello Palermo, 91/2024; Trib. Bologna, 205/2025). Ciò perché si tratta di documenti formati direttamente dalla parte che se ne avvale, con la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che acquistano efficacia probatoria piena soltanto ove non contestate (Cass. Civ. 3091/2025, 18611/2017, 299/2016, 462/2014).
Tuttavia, qualora il contratto di somministrazione abbia per oggetto utenze i cui consumi sono contabilizzati tramite un contatore, la giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che è necessario tenere in considerazione anche il valore di attendibilità che l'ordinamento riconosce al sistema di lettura a contatore. In particolare, quando i contraenti hanno accettato consensualmente il contatore come strumento di contabilizzazione dei consumi, “di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (Cass. Civ. 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 17401/2024; C. Appello Bari 648/2025).
In altri termini, “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze […]” (Cass. Civ., 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 34701/2021).
Dunque, la bolletta può dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi nel caso in cui l'utente non la contesti;
invece, in caso di obiezioni sull'entità dei consumi o dei corrispettivi riportati nella bolletta, spetta alla società erogatrice del servizio dimostrare l'ammontare e la conformità dei corrispettivi richiesti a quelli concordati, ovvero, ove sia contestato il malfunzionamento del contatore, provare il buon funzionamento dello stesso.
La stessa giurisprudenza ha tuttavia evidenziato la necessità di coordinare i citati criteri probatori con il principio dell'onere di contestazione specifica, sicché la mancata puntuale contestazione di circostanze di fatto produce l'effetto di sollevare dall'onere probatorio la parte che ha allegato il fatto incontestato (v. tra le altre Cass. Civ. 14594/2012; Trib. Milano 13418/2015). Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ. 297/2020), nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'effettività dei consumi addebitati, senza dedurre la possibile manomissione del contatore, egli ha l'onere: a) di allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) di dimostrare quali consumi aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, di dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando per esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l'utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, detta condotta illecita.
Tanto premesso, nel caso di specie il sia in primo grado sia in grado d'appello, non ha Pt_4 contestato l'esistenza di un rapporto di somministrazione con la società erogatrice del gas, ma si è limitato a dedurre:
Part 1) che vrebbe agito in sede monitoria soltanto per ottenere i crediti dovuti in relazione all'utenza di , via Francesco Crispi, 10, che – stando all'estratto notarile prodotto dalla stessa appellante Pt_4
– ammonterebbero a € 25.998,35 e non a € 237.130,95, e che gli ulteriori diciotto estratti notarili prodotti attesterebbero crediti relativi ad altre utenze, estranei all'azione monitoria;
2) che, anche a voler ritenere che l'ingiunzione riguardasse tutte le utenze intestate al Pt_4 sommando i saldi di tutti gli estratti notarili prodotti si otterrebbe un saldo di € 213.375,43 e non di € 237.130,95; che l'importo riconosciuto in sede monitoria sulla base degli estratti contabili autenticati da notaio, pari a € 237.130,95, non corrisponderebbe all'effettiva somma dei saldi contenuti nei diciannove estratti conto autenticati prodotti in giudizio, relativi alle varie utenze intestate al Pt_4
(segnatamente, le utenze nn. 270255760001, 270237001202, 505363359298, 270249817701, 270244433801, 270254628001, 270237761102, 270251707501, 270254453302, 505363358225 (2065520), 505363346477 (2063994), 270248950701, 270258116201, 270238372601, 270243194701, 270237038401, 505346225974, 505346250531, 505346249129, 505346253949, 505346251828): somma pari a € 213.375,43.
Ha dedotto altresì che, per alcune forniture specificamente riportate nelle proprie difese, l'importo indicato non corrisponde al saldo riportato nel relativo estratto conto.
In sintesi, con l'eccezione in esame l'Ente appellato non contesta che la società somministrasse le forniture del gas e neppure contesta l'attendibilità delle quantità misurate attraverso il sistema dei contatori e poste a base delle fatture e degli estratti conto autenticati, ma mira a mettere in discussione il quantum del credito di controparte contestando i saldi riportati negli estratti conto relativi a ciascuna utenza.
Quanto alla deduzione formulata al punto 1), occorre rilevare che già al ricorso per decreto ingiuntivo la società aveva allegato gli estratti conto riportanti tutte le fatture relative alle varie utenze, e nella comparsa di costituzione (non quindi, soltanto con la memoria ex art. , come sostenuto da controparte), aveva specificato che “…tutte le scritture contabili co autentica notarile riportano come intestazione la sede ove l'intestatario del contratto di somministrazione ha la propria sede legale, nella specie Via Francesco Crispi, sede dell'amministrazione comunale;
inoltre recano l'indirizzo dove la fornitura viene effettuata (punto di presa). Dunque, la società aveva tempestivamente chiarito che già dal ricorso per decreto ingiuntivo e dalla documentazione allo stesso allegata era chiaramente evincibile che la pretesa creditoria si riferiva alle diverse utenze comunali, e come il riferimento all'indirizzo di Via Francesco Crispi, contenuto nel ricorso monitorio, stesse a indicare semplicemente la sede legale del . Parte_4
La deduzione riproposta dal appellato al punto 2) è invece fondata, risultando effettivamente Pt_4 che dagli stessi estratti conto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, l'ammontare complessivo degli importi a credito della società corrisponde non alla somma ingiunta, bensì all'importo di € 214.375,43. Ciò comporta la riduzione della somma oggetto di ingiunzione nella misura corrispondente, salvo quanto si dirà nel prosieguo in ordine agli altri motivi riproposti dal Pt_4 Al di là di queste deduzioni, pertanto, il non ha effettuato contestazioni specifiche riguardanti Pt_4 la prova dei crediti da somministrazione, ad esempio allegando che quelli riportati nelle fatture risultavano eccessivi o abnormi rispetto alla media relativa ai periodi precedenti, così da rendere ragionevolmente plausibile l'esistenza di un malfunzionamento dei contatori. Avrebbe dovuto altresì provare di aver adottato ogni cautela necessaria a impedire a terzi estranei l'accesso abusivo ai contatori, onde evitare qualsiasi manomissione o intervento non autorizzato su di essi.
Dalle difese del in entrambi i gradi di giudizio, però, non risulta nulla di tutto questo. Pt_4
Pertanto, al di là di quelle prima indicate ai punti 1) e 2), le censure del non rispondono ai Pt_4 canoni di specificità richiesti dalla giurisprudenza sopra evidenziata al fine di escludere l'esistenza del credito vantato dalla controparte.
4. Viceversa, devono ritenersi ammissibili le restanti eccezioni del aventi a oggetto Pt_4 rispettivamente l'improduttività di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti a carico dell'Ente e l'inammissibilità dei costi aggiuntivi per c.d. 'lavori eseguiti' e per parte di consumo di gas stimato e non effettuato” e la prescrizione dei crediti relativi alle fatture emesse fino al 26 maggio 2009, oltre cinque anni prima della data di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Part La sentenza di primo grado, ritenendo sfornito di prova il credito e infondata la domanda di ha implicitamente reso superflua una pronuncia su di esse, così da ritenere – altrettanto implicitamente
– le eccezioni assorbite. Quindi, la loro riproposizione da parte del in questo grado di Pt_4 giudizio era (ed è) sufficiente a evitare la rinuncia, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (v. tra le altre Cass. Civ. 22808/2024, 22802/2024).
Part
Tanto premesso, dunque, la determinazione del quantum del credito di ipende dal previo esame delle suddette eccezioni.
Con la prima di esse, il sostiene che i crediti eventualmente riconosciuti a favore della Pt_4 controparte, maturati dopo la dichiarazione di dissesto adottata con delibera del commissario ad acta dell'11 gennaio 2013, allegata in atti, e rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, non producono interessi né rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 248 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
L'eccezione è priva di fondamento, poiché tale disposizione non stabilisce l'estinzione dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato».
Tale interpretazione della disposizione è stata reputata legittima da Corte Cost. 219/2022, che, nel ritenere infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della norma in esame, ha escluso il contrasto tra essa e gli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 Cost.
Nello specifico, con riguardo al primo dei suddetti principi, richiamando un suo orientamento più risalente, ha osservato che “in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell'ambito del dissesto dell'ente locale, ma essa «non implica la "estinzione" dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato» (sentenza n. 269 del 1998)”. Ha altresì precisato, con riferimento al «blocco di rivalutazione e interessi», in pendenza della procedura concorsuale, che “tale meccanismo risulta finalizzato alla realizzazione della par condicio, oltre che a impedire un ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore (sentenza n. 242 del 1994)” (C. Cost. 219/2022). Detto altrimenti, la disposizione in commento, analogamente a quanto previsto in materia di crisi d'impresa dall'art. 154 D. Lgs. 14/2019, risponde all'esigenza di assicurare ai creditori un livello di tutela verso il dissesto dell'ente identico rispetto a quello garantito nel caso di crisi dell'impresa, mantenendo fermo il rispetto della par condicio e limitandosi a sospendere l'esigibilità dei crediti costituiti dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria, senza escluderla per effetto della loro estinzione.
Né, poi, secondo la Corte, si ravviserebbe alcun contrasto con il principio di ragionevolezza, poiché Parte le disposizioni del TUEL, separando la gestione del passivo pregresso – a cura dell' – da quella ordinaria – affidata al con un bilancio separato e altresì strumentale all'accantonamento di Pt_4 risorse necessarie a coprire eventuali debiti o accessori che dovessero maturare in pendenza della gestione liquidatoria – individuano un ragionevole bilanciamento tra l'interesse pubblico al ripristino della continuità dell'ente locale e all'erogazione dei servizi pubblici essenziali e l'interesse, di rilievo costituzionale (art. 41 Cost.), alla certezza dei traffici commerciali.
Infine, quanto ai restanti principi costituzionali, la Corte esclude l'incompatibilità della norma in esame poiché, da un lato, l'eventuale ricorrenza di “dissesti a catena” dell'ente locale non rappresenta la conseguenza diretta dell'applicazione della norma stessa, bensì delle errate scelte amministrative dello stesso ente, che, nel corso della procedura di dissesto, avrebbe dovuto apportare ogni misura idonea a garantire il più rapido ripristino dell'equilibrio finanziario e ad assicurarne la sostenibilità futura;
dall'altro, perché, in ogni caso, “il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un «"obiettivo prioritario [...] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente"” (C. Cost. 219/2022), ferma restando la possibilità di ricorrere ai meccanismi di solidarietà previsti dall'ordinamento a sostegno della finanza locale.
Nel caso di specie, dunque, non ravvisandosi alcuna ragione per discostarsi dai principi appena Part richiamati, il Collegio ritiene che siano dovuti a anche gli interessi sul credito di sua spettanza, salva l'eventuale sospensione del pagamento nel periodo tra la dichiarazione di dissesto e il deposito del rendiconto, che però non fa venir meno il relativo diritto del creditore nei confronti dell'ente.
7. Con altra eccezione il sostiene che non sarebbero dovuti gli interessi e le sanzioni di mora Pt_4 indicati “in alcune fatture”, siccome esposti genericamente e senza fare riferimento alle fatture che sarebbero state pagate in ritardo, né al criterio di calcolo, né alla corrispondenza degli importi fatturati al consumo effettivo di gas.
Con essa, tuttavia, l'ente non richiama con precisione le fatture recanti gli importi asseritamente non dovute;
e nemmeno prova, come già riscontrato con riguardo al secondo, al terzo e al quarto motivo d'appello, né i consumi effettivamente registrati nei periodi precedenti, né l'esistenza di un malfunzionamento o di una manomissione dei contatori che abbia falsato la rilevazione dei consumi stessi. Di conseguenza, l'eccezione va respinta.
8. Quanto all'eccezione attinente ai “lavori eseguiti”, con essa il afferma che non sarebbero Pt_4 dovuti neppure alcuni importi addebitati a titolo di “lavori eseguiti” (pari a € 734,46, 343,20, 343,20, 343,20 e 822,00), in assenza di relativa dimostrazione della loro avvenuta esecuzione.
Part Va osservato che, nella produzione documentale di primo grado dell' effettivamente risulta presente soltanto la fattura n. C106034139, dell'importo di € 343,20, emessa il 21 ottobre 2010, a titolo di “saldo per corrispettivo contributo nuovo impianto” relativamente all'utenza della scuola elementare Bastione. Mancano agli atti, invece, le altre fatture indicate nell'eccezione (ossia, per come si desume dagli estratti autenticati in atti, la fattura n. C106034049 del 21 ottobre 2010, di € 734,46; la fattura n. C106034434 del 21 ottobre 2010, di € 343,20; la fattura n. C106034596 del 21 ottobre 2010, di € 343,20; e la fattura n. C106034016 del 21 ottobre 2010, di € 822,00.
Per l'effetto, i relativi importi non possono essere riconosciuti e vanno detratti dal credito complessivamente dovuto all'appellante.
9. Con altra eccezione, il afferma l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati Pt_4 dalle fatture emesse fino al 26 maggio 2009, oltre cinque anni prima della data di notifica del decreto ingiuntivo opposto, asseritamente avvenuta il 26 maggio 2014.
Al riguardo, va preliminarmente precisato in punto di diritto che non può trovare applicazione ratione temporis l'art. 1 comma 4 L. 205/2017, che ha stabilito il termine di prescrizione biennale per il diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di gas: occorre quindi tenere conto, come peraltro fatto dal del diverso termine di cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., previsto per “tutto ciò che Pt_4 deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Dalla produzione documentale della società appellata emerge come essa, tra il marzo e il novembre del 2012, abbia notificato a mezzo raccomandata A/R al un copioso numero di diffide ad Pt_4 adempiere al pagamento delle somme dovute in relazione alle varie utenze intestate all'Ente (pp. 620 e ss. produzione di parte appellata).
In particolare:
- con otto diffide dell'8 marzo 2012 (notificate il 22 marzo 2012), per le bollette scadute tra il 17 dicembre 2007 e il 13 maggio 2011 relative alla fornitura di via Grotta Polifemo SN21; tra il 17 dicembre 2007 e l'8 luglio 2011, via dei Corsari 4; tra il 19 febbraio 2008 e il 16 gennaio 2010, via Cumbo Borgia SN5; il 20 dicembre 2004 e tra il 10 dicembre 2007 e il 16 gennaio 2012, via Matteotti 7; tra il 5 novembre 2007 e il 12 settembre 2009, via Trimboli SN1; tra il 20 giugno 2008 e il 31 dicembre 2011, via Ciantro SN6; tra il 10 dicembre 2007 e il 16 gennaio 2010, via Carrubaro 6; tra il 5 giugno 2008 e il 31 dicembre 2011, via S. Marina Guido SN13;
- con diffida del 31 maggio 2012 (notificata il 18 giugno 2012), per le bollette scadute tra il 23 novembre 2010 e il 9 marzo 2012, relative alla fornitura di via Fulci SN21;
- con diffide del 15 novembre 2012 (notificate il 29-30 novembre 2012), per le bollette scadute tra il 9 marzo 2012 e il 10 ottobre 2012, relative alle utenze di via Santa Marina SNC, via Bastione SNC e via Risorgimento SNC.
Altre diciotto diffide al pagamento delle fatture scadute relative a tutte le utenze intestate al Pt_4 sono state notificate a mezzo raccomandata A/R il 20 giugno 2013.
Tanto detto, il Collegio ritiene che sia intervenuta la prescrizione quinquennale del diritto di credito portato dalla fattura n. 20041111, di importo pari a € 406,12 e con scadenza il 20 dicembre 2004, da ritenersi estinto il 21 dicembre 2009, data di ben oltre due anni precedente al marzo 2012, nel quale è stata notificata la diffida in cui è contenuto. Esso va perciò detratto dall'importo del credito Part complessivamente dovuto a
Viceversa, all'epoca delle notifiche delle relative diffide (marzo, maggio e novembre 2012), il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso in relazione agli altri crediti ivi indicati, scaduti in un periodo compreso tra il dicembre 2007 e l'ottobre 2012. Esse, quindi, sono state sufficienti e idonee a interrompere il decorso del termine, e a rendere l'azione monitoria tempestiva.
Dunque, per effetto dell'accoglimento delle suddette eccezioni, riproposte dal in sede di Pt_4 appello, la somma già accertata di € 214.375,43 va ulteriormente ridotta di € 2.648,98 (€ 406,12+ € 734,46 + € 343,20 + € 343,20 + € 822,00), per un totale di € 211.726,45.
10. In definitiva, per effetto dell'accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo d'appello, Part in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il diritto di lla somma di € 211.726,45, oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di forniture non pagate, e conseguentemente condannato il Pt_4 al relativo pagamento. Da ciò discende altresì l'assorbimento del quinto motivo d'appello.
Ne deriva ulteriormente che il va condannato alla restituzione della somma di € 16.503,97 Pt_4 versata al in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi fino al soddisfo. Pt_4
12. La riforma integrale della sentenza appellata comporta che questo Collegio è chiamato a procedere a un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio, da porre a carico del , Parte_4 in quanto per amplissima parte soccombente.
Avuto riguardo al valore della controversia e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, esse si liquidano nella misura complessiva di € 28.420,00, ripartiti come segue (con precisazione che va riconosciuta anche la fase la di trattazione, anche in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023):
- per il primo grado, € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il grado d'appello, € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Part di i sensi dell'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_6 [...]
avverso la sentenza n. 1030/2020, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. e pubblicata Parte_4
l'11 dicembre 2020 nel giudizio iscritto al n. 1473/2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara il diritto dell'appellante alla somma di
€ 211.726,45, a titolo di forniture non pagate, oltre interessi fino al soddisfo;
2) condanna il a pagare detta somma, oltre interessi fino al soddisfo;
Parte_4
3) condanna il a rimborsare la somma di € 16.503,97 versata dall'appellante in Pt_4 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi fino al soddisfo;
4) condanna il a pagare a titolo di spese di lite € 28.420,00, così ripartiti: per il primo Pt_4 grado, € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
5.670,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
per il grado d'appello, € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre Part in favore del procuratore antistatario di i sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1. dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
1. dr. Augusto SABATINI Consigliere
1. dr.ssa Marisa SALV Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 288/2021 R. G., vertente tra società benefit (c.f. e P. IVA , già già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...] Part
di seguito anche ), quale società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Pt_1
Società a socio unico, con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Ezio Vanoni Parte_1
1, e avente causa di a seguito di conferimento di ramo di azienda del 12 giugno 2017 per Parte_1 atto in notar di Milano Rep. 1803/1209, in persona del dott. nella Persona_1 Controparte_1 qualità di amministratore delegato della società, rappresentata dal suo procuratore p.t. sig.ra
[...]
giusta procura di cui all'atto Rep. 51985, Racc. 12250 del 3 dicembre 2020 in notar Persona_2 di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Calzolari, presso il cui studio in Parte_3
Napoli, via Petrarca 93/2 è elettivamente domiciliata;
appellante e
, (c.f. e P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parte_4 P.IVA_2
Milazzo (ME), via Crispi 1, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta D'Anna, presso il cui studio in Barcellona P.G. (ME), via del Mare 58, è elettivamente domiciliato;
- appellato
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1030/2020 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata l'11 dicembre 2020 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 1473/2014 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per : Parte_1
“1) accertare e dichiarare la nullità ex artt. 132 e 161 c.p.c. della sentenza impugnata per le ragioni espressamente indicate al punto 1 del presente atto di appello;
2) in riforma della sentenza impugnata in tutti i suoi punti-capi, accertare e dichiarare la fondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria proposta dalla società Eni con d.i. n. 177/2014 e per l'effetto accogliere l'appello, confermare il d.i. e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione, per i motivi di cui in narrativa;
3) in ogni caso ed in via subordinata, in accoglimento dell'appello, condannare il al Parte_4 pagamento della somma di € 237.190,95, o quella diversa somma che risulterà dovuta a termine del giudizio, oltre interessi legali dalle singole fatture e sino all'integrale pagamento;
4) in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo Parte_4 grado e del presente appello, oltre IVA, CPA e Spese Generali al 15%, con distrazione al procuratore Part antistatario ex art. 93 c.p.c.; 5) in ogni caso, condannare lil al rimborso ad Parte_4 dei compensi e delle spese del giudizio di primo grado per l'importo complessivo di € 16.503,97”
Per il Comune:
“Contrariis reiectis, l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia 1°) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello con qualsiasi statuizione, essendo destituito di qualsiasi fondamento;
confermare integralmente l'appellata sentenza n. 1030/2020 del Tribunale di Brcellona Pozzo di Gotto;
2°) in subordine, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese dell'opponente (appellato) non accolte nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente atto: a) dichiarare inammissibili e nulli il ricorso per ingiunzione e l'azione con essa promossa per difetto di idonea procura alle liti e/o per mancanza dei requisiti di forma-contenuto ex art. 156, comma 2, c.p.c.; b) in ulteriore subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società “ per Parte_1 quanto esposto nel 4° motivo di opposizione;
c) in via più subordinata, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda in relazione a tutti gli eventuali crediti dell' maturati fino al Parte_1
31.12.2014 per quanto esposto nel 5° motivo di opposizione, essendo stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del;
d) in via più gradata, d1) ritenere e dichiarare che in ogni Parte_4 caso gli eventuali crediti dell' formatisi prima del 31.12.2011 sono improduttivi di interessi Pt_1
e di rivalutazione monetaria a norma dell'articolo 248, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; d2) dichiarare prescritto ex art. 2948, n. 4), cod. civ. l'eventuale diritto dell' al pagamento delle Pt_1 fatture emesse fino al 26 maggio 2009; 3°) condannare l'appellante alla rifusione, in favore del
, delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.”. Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio e la sentenza di primo grado.
Il conveniva in giudizio con atto di citazione in opposizione al decreto Parte_4 Parte_1 ingiuntivo n. 177/2014 del Tribunale di Barcellona P.G., dal quale, a seguito di ricorso monitorio Part proposto da era stato ingiunto a pagare € 237.190,95, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di mancato pagamento di una serie di forniture di gas e di lavori eseguiti relativi a utenze intestate al Pt_4
Deduceva:
Part
- che on aveva allegato nel ricorso per decreto ingiuntivo nessuno dei due atti con i quali aveva conferito il potere rappresentativo al soggetto che aveva rilasciato la procura alle liti in nome e per conto della società; - che l'opposta non aveva indicato la causa petendi, limitandosi alla generica richiesta delle somme
“per lavori eseguiti”;
- che l'estratto notarile delle scritture tenute in modo informatico recava l'indicazione del minor credito – non provato – di € 25.998,35;
- che gli altri diciotto estratti notarili allegati da parte opposta non riguardavano l'utenza di via Francesco Crispi, 10, in relativa al ricorso per decreto ingiuntivo;
Pt_4
Part
- che aveva altresì richiesto il pagamento di una serie di fatture (nn.
1-148 della produzione documentale della società) recanti crediti ceduti a Sace Fct S.p.A.;
- che l'azione intrapresa dall'opposta era comunque inammissibile alla luce del dichiarato stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- che il aveva già provveduto al pagamento delle utenze;
Pt_4
- che interessi e sanzioni di mora conteggiati in alcune delle fatture non erano dovuti;
Part
- che il credito azionato da relativamente alle fatture emesse fino al 26 maggio 2009 si era prescritto in ragione dell'avvenuto decorso del termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
Part i costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 22 giugno 2018, il Tribunale respingeva quest'ultima istanza e assegnava alle parti un termine di quindici giorni per avviare la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo.
La causa veniva istruita con il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. e, dopo un primo rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 luglio 2020, era ulteriormente rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 ottobre 2020, con termine per il deposito di note conclusive fino a sette giorni prima.
A detta ultima udienza il primo giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scambiate tra le parti le memorie conclusionali e di replica, il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe, con cui accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto, ritenendo che i documenti versati in atti dalla società (letture matricola, lettere di diffida, estratto delle scritture contabili con autentica notarile, prospetti di credito non sottoscritti) non fossero idonei a provare in sede di cognizione il credito preteso;
e, altresì, che l'estratto autenticato potesse fare piena prova solo nei rapporti tra imprenditori ex art. 634 comma 2 c.p.c. e non già nei rapporti con enti pubblici.
L'appello.
Part mpugnava la suddetta sentenza con citazione, notificata il 13 aprile 2021, depositata il 15 aprile 2021 e articolata in cinque motivi.
Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata l'8 ottobre 2021, eccependo Parte_4
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., chiedendone il rigetto e, in via subordinata, riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e assorbite dalla decisione del Tribunale. Radicatosi il contraddittorio, il Collegio respingeva l'eccezione di inammissibilità dell'appello all'udienza del 21 ottobre 2022, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Dopo una serie di rinvii, la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° aprile 2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; in esito a essa, il Collegio tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, previo scambio delle comparse conclusionali e deposito della memoria di replica da parte dei soli appellanti, la causa passava in decisione.
Essa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part
1. Con il primo motivo, ha dedotto la nullità della sentenza perché viziata da una motivazione soltanto apparente.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Civ. SS. UU. 22232/2016; v. anche Cass. Civ. sez. trib. 2801/2025; Cass. Civ. sez. lav. 25743/2024, 25856/2024).
Nel caso di specie il vizio lamentato dall'appellante non sussiste, atteso che il Tribunale, per quanto in modo succinto, ha illustrato compiutamente il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla sua decisione, richiamando il principio di diritto che la fonda e facendo puntuale riferimento ai documenti versati in atti.
2. Prima di affrontare gli ulteriori motivi di appello, è necessario scrutinare, per ragioni di priorità logico – processuale, le prime quattro eccezioni riproposte dal con la propria Parte_4 comparsa di costituzione, con cui contesta l'assenza di valida procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, l'omessa indicazione della causa petendi nel ricorso per decreto ingiuntivo, il difetto di legittimazione attiva della controparte per effetto di avvenuta cessione pro soluto alla società Sace Fct S.p.A. dei crediti vantati nei confronti del e l'improcedibilità dell'azione per lo Pt_4 stato di dissesto finanziario in cui versava l'Ente alla data di proposizione della stessa.
Si tratta di eccezioni di natura processuale, tranne quella riguardante il difetto di legittimazione attiva, che si colloca tra le questioni di merito e che, tuttavia, va anch'essa esaminata prioritariamente, essendo preliminare rispetto alle altre questioni di merito.
Nella comparsa di costituzione si afferma - e si ribadisce più volte - che dette eccezioni vengono riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto non esaminate dal primo giudice o ritenute assorbite.
Qualora, dunque, si interpreti la comparsa di costituzione come intesa a riproporre quelle eccezioni, ai sensi della disposizione appena richiamata, esse non possono essere valutate da parte del Collegio, poiché andavano proposte sotto forma di appello incidentale. Ciò alla luce dell'insegnamento delle SSUU della Corte di Cassazione, laddove viene chiarito che
“… l'art. 276, stabilisce un ordine delle questioni in base al quale il giudice deve esaminare prima le eccezioni di rito e poi il merito.
Con riferimento alle eccezioni di rito, qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia pronunciato, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite e, dunque, in posizione di soccombenza teorica, se vuole ottenere che esse siano riesaminate dal giudice, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Può accadere che il giudice, nel pronunciare nel merito, rigettando la domanda, ometta di decidere su un'eccezione di rito proposta dal convenuto, nel senso che se ne disinteressi completamente. In tal caso il giudice non solo ha violato l'art. 276 c.p.c., ma il suo disinteresse, a differenza di quello su un'eccezione di merito, non si presta affatto solo ad una valutazione astratta di infondatezza dell'eccezione ma senza alcuna possibilità di considerarla come effettiva, potendo, come s'è detto, il giudice solo avere scelto la soluzione più liquida. In questo caso, poichè l'eccezione di rito doveva esaminarsi prima del merito e ne condizionava l'esame, il silenzio del giudice si risolve però - ancorchè la sua opinione sull'eccezione di rito non sia stata manifestata e possa in ipotesi essere espressione di scelta della soluzione più liquida - in un error in procedendo, cioè nell'inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell'eccezione di rito.
La violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esige allora una reazione con l'appello incidentale e non la riproposizione dell'eccezione di rito, perchè è necessario che essa venga espressa con un'attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di rito (circa il modo in cui il giudice d'appello andrà investito si ricorda che non si tratterà della denuncia del vizio di omessa pronuncia, bensì della denuncia dell'esistenza del vizio della sentenza per l'eccezione di rito di cui trattasi: in termini Cass. n. 1791 del 2009 e n. 5482 del 1997; adde: Cass. n. 10073 del 2003, n. 14670 del 2001; n. 3927 del 2002; n. 603 del 2003) (Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017).
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sebbene essa sia qualificabile come questione di merito e non di rito.
Ciò sulla scorta dell'insegnamento delle SS.UU della Cassazione, con cui si è stabilito che La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio. (Sez. U - , Sentenza n. 7925 del 20/03/2019; conforme Cassazione civile sez. I, 17/02/2021, n.4221).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado è entrato nel merito della fondatezza della pretesa della società (escludendola), malgrado la questione della carenza di legittimazione attiva della società medesima fosse stata espressamente sollevata, con la conseguenza che anche su tale questione risulta essersi formato il giudicato implicito, non avendo la parte vittoriosa assolto all'onere di proporre appello incidentale.
Peraltro, anche qualora di interpretasse la comparsa di costituzione, nella quale le eccezioni vengono richiamate anche nelle conclusioni, nel senso che esse vadano considerate come motivi di appello incidentale, si tratterebbe comunque di motivi inammissibili, essendosi costituito il nel Pt_4 presente giudizio l'8 ottobre 2021, sette giorni prima della prima udienza di comparizione fissata per il 15 ottobre 2021, quando il termine per l'impugnazione incidentale era già spirato.
Dunque, le eccezioni sopra richiamate vanno dichiarate inammissibili.
Part Tale pronuncia è da ritenere assorbente rispetto all'esame del quinto motivo d'appello di incentrato sulla contestazione delle suddette eccezioni.
3. Venendo, ora, all'esame degli altri motivi dell'appello, il secondo, il terzo e il quarto motivo, possono essere trattati congiuntamente, stante la loro contiguità logico-giuridica.
L'appellante rimarca come il Tribunale abbia fatto malgoverno della regola generale dell'onere della prova dell'inadempimento delle obbligazioni. Deduce in particolare che, in assenza di provate contestazioni giudiziali o stragiudiziali delle bollette e delle rilevazioni dei contatori da parte del e in assenza di prove dell'esatto adempimento di quest'ultimo o dell'estinzione Pt_4 dell'obbligazione per altre cause, il primo giudice avrebbe dovuto dedurre che il rapporto contrattuale tra le parti era pacificamente qualificabile come contratto di somministrazione e che, pertanto, la mancanza di contestazioni delle bollette o delle rilevazioni dei contatori comportava la presunzione di veridicità delle stesse. Aggiunge altresì che quand'anche ci fossero state delle contestazioni giudiziali, esse per costante giurisprudenza si sarebbero comunque dovute fare anche in contraddittorio con il distributore, che però, nel caso di specie, non è stato convenuto in giudizio.
Part Da parte sua, il ribadisce le eccezioni già svolte in primo grado sul punto, ossia: che Pt_4 avrebbe agito in sede monitoria soltanto per ottenere i crediti dovuti in relazione all'utenza di
, via Crispi, 10, che – stando all'estratto notarile prodotto dalla stessa appellante – Pt_4 ammonterebbero a € 25.998,35 e non a € 237.130,95; che, viceversa, gli ulteriori diciotto estratti notarili prodotti attesterebbero crediti relativi ad altre utenze, estranei all'azione monitoria;
che solo Part con la terza memoria istruttoria (e quindi tardivamente) veva precisato che “l'ingiunzione è stata richiesta per tutte le posizioni debitorie del , e non solo per quella di Via Francesco Parte_4
Crispi n. 10”; che, anche a voler ritenere che l'ingiunzione riguardasse tutte le utenze intestate al sommando i saldi di tutti gli estratti notarili prodotti si otterrebbe un saldo di € 213.375,43 Pt_4
e non di € 237.130,95; infine, che, in ogni caso, il Tribunale aveva correttamente reputato che la Part documentazione prodotta da on fosse sufficiente a provare il credito.
Tanto premesso, i motivi dell'appello sono fondati, nei limiti appresso precisati.
Il Collegio osserva che il caso in esame rientra nella fattispecie dei contratti di somministrazione di cui all'art. 1559 e ss. c.c., in cui una parte si obbliga, dietro corrispettivo, a eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose.
Pertanto, anche detti contratti non sfuggono alla regola generale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., che stabilisce che la prova del fatto costitutivo del credito gravi sul creditore, chiamato a fornire ogni elemento probatorio fondante la propria pretesa;
viceversa, il debitore, a sua difesa, deve dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito avversario (v. tra le altre Cass. Civ. 19721/2023, 20073/2004, 1473/2007).
Con riguardo al valore probatorio delle fatture commerciali, va altresì precisato che la giurisprudenza riconosce a esse ormai pacificamente il valore di prova soltanto nel procedimento per l'emissione del decreto ingiuntivo: diversamente, nel giudizio di opposizione, esse sono insufficienti a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere, assurgendo, al più, a meri indizi (v. in particolare Cass. Civ. 5915/2011, 10860/2007, 5573/1997; v. anche C. Appello Napoli 179/2024, 4300/2023, 727/2023; C. Appello Palermo, 91/2024; Trib. Bologna, 205/2025). Ciò perché si tratta di documenti formati direttamente dalla parte che se ne avvale, con la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che acquistano efficacia probatoria piena soltanto ove non contestate (Cass. Civ. 3091/2025, 18611/2017, 299/2016, 462/2014).
Tuttavia, qualora il contratto di somministrazione abbia per oggetto utenze i cui consumi sono contabilizzati tramite un contatore, la giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che è necessario tenere in considerazione anche il valore di attendibilità che l'ordinamento riconosce al sistema di lettura a contatore. In particolare, quando i contraenti hanno accettato consensualmente il contatore come strumento di contabilizzazione dei consumi, “di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (Cass. Civ. 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 17401/2024; C. Appello Bari 648/2025).
In altri termini, “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze […]” (Cass. Civ., 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 34701/2021).
Dunque, la bolletta può dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi nel caso in cui l'utente non la contesti;
invece, in caso di obiezioni sull'entità dei consumi o dei corrispettivi riportati nella bolletta, spetta alla società erogatrice del servizio dimostrare l'ammontare e la conformità dei corrispettivi richiesti a quelli concordati, ovvero, ove sia contestato il malfunzionamento del contatore, provare il buon funzionamento dello stesso.
La stessa giurisprudenza ha tuttavia evidenziato la necessità di coordinare i citati criteri probatori con il principio dell'onere di contestazione specifica, sicché la mancata puntuale contestazione di circostanze di fatto produce l'effetto di sollevare dall'onere probatorio la parte che ha allegato il fatto incontestato (v. tra le altre Cass. Civ. 14594/2012; Trib. Milano 13418/2015). Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ. 297/2020), nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'effettività dei consumi addebitati, senza dedurre la possibile manomissione del contatore, egli ha l'onere: a) di allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) di dimostrare quali consumi aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, di dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando per esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l'utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, detta condotta illecita.
Tanto premesso, nel caso di specie il sia in primo grado sia in grado d'appello, non ha Pt_4 contestato l'esistenza di un rapporto di somministrazione con la società erogatrice del gas, ma si è limitato a dedurre:
Part 1) che vrebbe agito in sede monitoria soltanto per ottenere i crediti dovuti in relazione all'utenza di , via Francesco Crispi, 10, che – stando all'estratto notarile prodotto dalla stessa appellante Pt_4
– ammonterebbero a € 25.998,35 e non a € 237.130,95, e che gli ulteriori diciotto estratti notarili prodotti attesterebbero crediti relativi ad altre utenze, estranei all'azione monitoria;
2) che, anche a voler ritenere che l'ingiunzione riguardasse tutte le utenze intestate al Pt_4 sommando i saldi di tutti gli estratti notarili prodotti si otterrebbe un saldo di € 213.375,43 e non di € 237.130,95; che l'importo riconosciuto in sede monitoria sulla base degli estratti contabili autenticati da notaio, pari a € 237.130,95, non corrisponderebbe all'effettiva somma dei saldi contenuti nei diciannove estratti conto autenticati prodotti in giudizio, relativi alle varie utenze intestate al Pt_4
(segnatamente, le utenze nn. 270255760001, 270237001202, 505363359298, 270249817701, 270244433801, 270254628001, 270237761102, 270251707501, 270254453302, 505363358225 (2065520), 505363346477 (2063994), 270248950701, 270258116201, 270238372601, 270243194701, 270237038401, 505346225974, 505346250531, 505346249129, 505346253949, 505346251828): somma pari a € 213.375,43.
Ha dedotto altresì che, per alcune forniture specificamente riportate nelle proprie difese, l'importo indicato non corrisponde al saldo riportato nel relativo estratto conto.
In sintesi, con l'eccezione in esame l'Ente appellato non contesta che la società somministrasse le forniture del gas e neppure contesta l'attendibilità delle quantità misurate attraverso il sistema dei contatori e poste a base delle fatture e degli estratti conto autenticati, ma mira a mettere in discussione il quantum del credito di controparte contestando i saldi riportati negli estratti conto relativi a ciascuna utenza.
Quanto alla deduzione formulata al punto 1), occorre rilevare che già al ricorso per decreto ingiuntivo la società aveva allegato gli estratti conto riportanti tutte le fatture relative alle varie utenze, e nella comparsa di costituzione (non quindi, soltanto con la memoria ex art. , come sostenuto da controparte), aveva specificato che “…tutte le scritture contabili co autentica notarile riportano come intestazione la sede ove l'intestatario del contratto di somministrazione ha la propria sede legale, nella specie Via Francesco Crispi, sede dell'amministrazione comunale;
inoltre recano l'indirizzo dove la fornitura viene effettuata (punto di presa). Dunque, la società aveva tempestivamente chiarito che già dal ricorso per decreto ingiuntivo e dalla documentazione allo stesso allegata era chiaramente evincibile che la pretesa creditoria si riferiva alle diverse utenze comunali, e come il riferimento all'indirizzo di Via Francesco Crispi, contenuto nel ricorso monitorio, stesse a indicare semplicemente la sede legale del . Parte_4
La deduzione riproposta dal appellato al punto 2) è invece fondata, risultando effettivamente Pt_4 che dagli stessi estratti conto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, l'ammontare complessivo degli importi a credito della società corrisponde non alla somma ingiunta, bensì all'importo di € 214.375,43. Ciò comporta la riduzione della somma oggetto di ingiunzione nella misura corrispondente, salvo quanto si dirà nel prosieguo in ordine agli altri motivi riproposti dal Pt_4 Al di là di queste deduzioni, pertanto, il non ha effettuato contestazioni specifiche riguardanti Pt_4 la prova dei crediti da somministrazione, ad esempio allegando che quelli riportati nelle fatture risultavano eccessivi o abnormi rispetto alla media relativa ai periodi precedenti, così da rendere ragionevolmente plausibile l'esistenza di un malfunzionamento dei contatori. Avrebbe dovuto altresì provare di aver adottato ogni cautela necessaria a impedire a terzi estranei l'accesso abusivo ai contatori, onde evitare qualsiasi manomissione o intervento non autorizzato su di essi.
Dalle difese del in entrambi i gradi di giudizio, però, non risulta nulla di tutto questo. Pt_4
Pertanto, al di là di quelle prima indicate ai punti 1) e 2), le censure del non rispondono ai Pt_4 canoni di specificità richiesti dalla giurisprudenza sopra evidenziata al fine di escludere l'esistenza del credito vantato dalla controparte.
4. Viceversa, devono ritenersi ammissibili le restanti eccezioni del aventi a oggetto Pt_4 rispettivamente l'improduttività di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti a carico dell'Ente e l'inammissibilità dei costi aggiuntivi per c.d. 'lavori eseguiti' e per parte di consumo di gas stimato e non effettuato” e la prescrizione dei crediti relativi alle fatture emesse fino al 26 maggio 2009, oltre cinque anni prima della data di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Part La sentenza di primo grado, ritenendo sfornito di prova il credito e infondata la domanda di ha implicitamente reso superflua una pronuncia su di esse, così da ritenere – altrettanto implicitamente
– le eccezioni assorbite. Quindi, la loro riproposizione da parte del in questo grado di Pt_4 giudizio era (ed è) sufficiente a evitare la rinuncia, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (v. tra le altre Cass. Civ. 22808/2024, 22802/2024).
Part
Tanto premesso, dunque, la determinazione del quantum del credito di ipende dal previo esame delle suddette eccezioni.
Con la prima di esse, il sostiene che i crediti eventualmente riconosciuti a favore della Pt_4 controparte, maturati dopo la dichiarazione di dissesto adottata con delibera del commissario ad acta dell'11 gennaio 2013, allegata in atti, e rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, non producono interessi né rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 248 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
L'eccezione è priva di fondamento, poiché tale disposizione non stabilisce l'estinzione dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato».
Tale interpretazione della disposizione è stata reputata legittima da Corte Cost. 219/2022, che, nel ritenere infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della norma in esame, ha escluso il contrasto tra essa e gli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 Cost.
Nello specifico, con riguardo al primo dei suddetti principi, richiamando un suo orientamento più risalente, ha osservato che “in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell'ambito del dissesto dell'ente locale, ma essa «non implica la "estinzione" dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato» (sentenza n. 269 del 1998)”. Ha altresì precisato, con riferimento al «blocco di rivalutazione e interessi», in pendenza della procedura concorsuale, che “tale meccanismo risulta finalizzato alla realizzazione della par condicio, oltre che a impedire un ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore (sentenza n. 242 del 1994)” (C. Cost. 219/2022). Detto altrimenti, la disposizione in commento, analogamente a quanto previsto in materia di crisi d'impresa dall'art. 154 D. Lgs. 14/2019, risponde all'esigenza di assicurare ai creditori un livello di tutela verso il dissesto dell'ente identico rispetto a quello garantito nel caso di crisi dell'impresa, mantenendo fermo il rispetto della par condicio e limitandosi a sospendere l'esigibilità dei crediti costituiti dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria, senza escluderla per effetto della loro estinzione.
Né, poi, secondo la Corte, si ravviserebbe alcun contrasto con il principio di ragionevolezza, poiché Parte le disposizioni del TUEL, separando la gestione del passivo pregresso – a cura dell' – da quella ordinaria – affidata al con un bilancio separato e altresì strumentale all'accantonamento di Pt_4 risorse necessarie a coprire eventuali debiti o accessori che dovessero maturare in pendenza della gestione liquidatoria – individuano un ragionevole bilanciamento tra l'interesse pubblico al ripristino della continuità dell'ente locale e all'erogazione dei servizi pubblici essenziali e l'interesse, di rilievo costituzionale (art. 41 Cost.), alla certezza dei traffici commerciali.
Infine, quanto ai restanti principi costituzionali, la Corte esclude l'incompatibilità della norma in esame poiché, da un lato, l'eventuale ricorrenza di “dissesti a catena” dell'ente locale non rappresenta la conseguenza diretta dell'applicazione della norma stessa, bensì delle errate scelte amministrative dello stesso ente, che, nel corso della procedura di dissesto, avrebbe dovuto apportare ogni misura idonea a garantire il più rapido ripristino dell'equilibrio finanziario e ad assicurarne la sostenibilità futura;
dall'altro, perché, in ogni caso, “il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un «"obiettivo prioritario [...] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente"” (C. Cost. 219/2022), ferma restando la possibilità di ricorrere ai meccanismi di solidarietà previsti dall'ordinamento a sostegno della finanza locale.
Nel caso di specie, dunque, non ravvisandosi alcuna ragione per discostarsi dai principi appena Part richiamati, il Collegio ritiene che siano dovuti a anche gli interessi sul credito di sua spettanza, salva l'eventuale sospensione del pagamento nel periodo tra la dichiarazione di dissesto e il deposito del rendiconto, che però non fa venir meno il relativo diritto del creditore nei confronti dell'ente.
7. Con altra eccezione il sostiene che non sarebbero dovuti gli interessi e le sanzioni di mora Pt_4 indicati “in alcune fatture”, siccome esposti genericamente e senza fare riferimento alle fatture che sarebbero state pagate in ritardo, né al criterio di calcolo, né alla corrispondenza degli importi fatturati al consumo effettivo di gas.
Con essa, tuttavia, l'ente non richiama con precisione le fatture recanti gli importi asseritamente non dovute;
e nemmeno prova, come già riscontrato con riguardo al secondo, al terzo e al quarto motivo d'appello, né i consumi effettivamente registrati nei periodi precedenti, né l'esistenza di un malfunzionamento o di una manomissione dei contatori che abbia falsato la rilevazione dei consumi stessi. Di conseguenza, l'eccezione va respinta.
8. Quanto all'eccezione attinente ai “lavori eseguiti”, con essa il afferma che non sarebbero Pt_4 dovuti neppure alcuni importi addebitati a titolo di “lavori eseguiti” (pari a € 734,46, 343,20, 343,20, 343,20 e 822,00), in assenza di relativa dimostrazione della loro avvenuta esecuzione.
Part Va osservato che, nella produzione documentale di primo grado dell' effettivamente risulta presente soltanto la fattura n. C106034139, dell'importo di € 343,20, emessa il 21 ottobre 2010, a titolo di “saldo per corrispettivo contributo nuovo impianto” relativamente all'utenza della scuola elementare Bastione. Mancano agli atti, invece, le altre fatture indicate nell'eccezione (ossia, per come si desume dagli estratti autenticati in atti, la fattura n. C106034049 del 21 ottobre 2010, di € 734,46; la fattura n. C106034434 del 21 ottobre 2010, di € 343,20; la fattura n. C106034596 del 21 ottobre 2010, di € 343,20; e la fattura n. C106034016 del 21 ottobre 2010, di € 822,00.
Per l'effetto, i relativi importi non possono essere riconosciuti e vanno detratti dal credito complessivamente dovuto all'appellante.
9. Con altra eccezione, il afferma l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati Pt_4 dalle fatture emesse fino al 26 maggio 2009, oltre cinque anni prima della data di notifica del decreto ingiuntivo opposto, asseritamente avvenuta il 26 maggio 2014.
Al riguardo, va preliminarmente precisato in punto di diritto che non può trovare applicazione ratione temporis l'art. 1 comma 4 L. 205/2017, che ha stabilito il termine di prescrizione biennale per il diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di gas: occorre quindi tenere conto, come peraltro fatto dal del diverso termine di cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., previsto per “tutto ciò che Pt_4 deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Dalla produzione documentale della società appellata emerge come essa, tra il marzo e il novembre del 2012, abbia notificato a mezzo raccomandata A/R al un copioso numero di diffide ad Pt_4 adempiere al pagamento delle somme dovute in relazione alle varie utenze intestate all'Ente (pp. 620 e ss. produzione di parte appellata).
In particolare:
- con otto diffide dell'8 marzo 2012 (notificate il 22 marzo 2012), per le bollette scadute tra il 17 dicembre 2007 e il 13 maggio 2011 relative alla fornitura di via Grotta Polifemo SN21; tra il 17 dicembre 2007 e l'8 luglio 2011, via dei Corsari 4; tra il 19 febbraio 2008 e il 16 gennaio 2010, via Cumbo Borgia SN5; il 20 dicembre 2004 e tra il 10 dicembre 2007 e il 16 gennaio 2012, via Matteotti 7; tra il 5 novembre 2007 e il 12 settembre 2009, via Trimboli SN1; tra il 20 giugno 2008 e il 31 dicembre 2011, via Ciantro SN6; tra il 10 dicembre 2007 e il 16 gennaio 2010, via Carrubaro 6; tra il 5 giugno 2008 e il 31 dicembre 2011, via S. Marina Guido SN13;
- con diffida del 31 maggio 2012 (notificata il 18 giugno 2012), per le bollette scadute tra il 23 novembre 2010 e il 9 marzo 2012, relative alla fornitura di via Fulci SN21;
- con diffide del 15 novembre 2012 (notificate il 29-30 novembre 2012), per le bollette scadute tra il 9 marzo 2012 e il 10 ottobre 2012, relative alle utenze di via Santa Marina SNC, via Bastione SNC e via Risorgimento SNC.
Altre diciotto diffide al pagamento delle fatture scadute relative a tutte le utenze intestate al Pt_4 sono state notificate a mezzo raccomandata A/R il 20 giugno 2013.
Tanto detto, il Collegio ritiene che sia intervenuta la prescrizione quinquennale del diritto di credito portato dalla fattura n. 20041111, di importo pari a € 406,12 e con scadenza il 20 dicembre 2004, da ritenersi estinto il 21 dicembre 2009, data di ben oltre due anni precedente al marzo 2012, nel quale è stata notificata la diffida in cui è contenuto. Esso va perciò detratto dall'importo del credito Part complessivamente dovuto a
Viceversa, all'epoca delle notifiche delle relative diffide (marzo, maggio e novembre 2012), il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso in relazione agli altri crediti ivi indicati, scaduti in un periodo compreso tra il dicembre 2007 e l'ottobre 2012. Esse, quindi, sono state sufficienti e idonee a interrompere il decorso del termine, e a rendere l'azione monitoria tempestiva.
Dunque, per effetto dell'accoglimento delle suddette eccezioni, riproposte dal in sede di Pt_4 appello, la somma già accertata di € 214.375,43 va ulteriormente ridotta di € 2.648,98 (€ 406,12+ € 734,46 + € 343,20 + € 343,20 + € 822,00), per un totale di € 211.726,45.
10. In definitiva, per effetto dell'accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo d'appello, Part in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il diritto di lla somma di € 211.726,45, oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di forniture non pagate, e conseguentemente condannato il Pt_4 al relativo pagamento. Da ciò discende altresì l'assorbimento del quinto motivo d'appello.
Ne deriva ulteriormente che il va condannato alla restituzione della somma di € 16.503,97 Pt_4 versata al in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi fino al soddisfo. Pt_4
12. La riforma integrale della sentenza appellata comporta che questo Collegio è chiamato a procedere a un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio, da porre a carico del , Parte_4 in quanto per amplissima parte soccombente.
Avuto riguardo al valore della controversia e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, esse si liquidano nella misura complessiva di € 28.420,00, ripartiti come segue (con precisazione che va riconosciuta anche la fase la di trattazione, anche in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023):
- per il primo grado, € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il grado d'appello, € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Part di i sensi dell'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_6 [...]
avverso la sentenza n. 1030/2020, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. e pubblicata Parte_4
l'11 dicembre 2020 nel giudizio iscritto al n. 1473/2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara il diritto dell'appellante alla somma di
€ 211.726,45, a titolo di forniture non pagate, oltre interessi fino al soddisfo;
2) condanna il a pagare detta somma, oltre interessi fino al soddisfo;
Parte_4
3) condanna il a rimborsare la somma di € 16.503,97 versata dall'appellante in Pt_4 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi fino al soddisfo;
4) condanna il a pagare a titolo di spese di lite € 28.420,00, così ripartiti: per il primo Pt_4 grado, € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
5.670,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
per il grado d'appello, € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre Part in favore del procuratore antistatario di i sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)