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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI _________________________________________________ QUARTA SEZIONE-
SENTENZA DEL 27/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del giudice dott.ssa Assunta Napoliello, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12129 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: contratti bancari vertente tra
e rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Guido Parte_1 Parte_2 Attori Contro
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentat Convenuta Nonché GIA' in persona del legale CP_3 Controparte_4 pprese Terza chiamata in causa Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*************** Con ricorso ex art. 702 bis cpc, notificato il 17.09.2019, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Controparte_1 Riferivano che aveva stipulato, in data 2 il Parte_1 Controparte_2 contratto di m ranzia ipotecaria a rogito Notar 1 Persona_1 racc. n. 45848, garantito da fideiussione sottoscritta d sostenevano Parte_2 l'applicazione di interessi, anche moratori, usurari, includendo nel calcolo per la verifica del rispetto della soglia usura anche la commissione di estinzione anticipata;
il verificarsi del superamento del tasso soglia anche in caso di risoluzione anticipata, senza applicazione di alcuna penale, qualora la stessa fosse avvenuta entro le prime quattro rate;
eccepivano, altresì, la nullità della clausola relativa agli interessi, per violazione della normativa sulla trasparenza, in quanto non erano state fornite indicazioni sul piano di ammortamento e sul regime di capitalizzazione allo stesso applicato;
l'applicazione illegittima, perché non informata, del regime di capitalizzazione composta al piano di ammortamento, con conseguente maggiorazione degli interessi. Concludevano, quindi, chiedendo dichiararsi la gratuità del mutuo con conseguente restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'istituto di credito;
in subordine, la sostituzione degli interessi con il tasso BOT ex art. 117 TUB, o, in ulteriore subordine, la sostituzione degli interessi col tasso legale e, in ogni caso, la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca. Infine, chiedevano che la garanzia prestata da fosse ridotta nei limiti di quanto Parte_2 effettivamente dovuto, vinte le spese di lite. Con comparsa del 14.02.2020 si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1 mandataria , chiedendo l'int ttorea. Controparte_2 Preliminarm etto di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito, come da contratto di cessione del 17.03.2017 (all. n. 5 fasc. convenuta). Nel merito, sosteneva la regolarità delle pattuizioni e l'erroneità del calcolo prospettato da parte attrice, in quanto determinato dalla sommatoria di voci tra loro disomogenee;
l'esistenza in contratto della c.d. clausola di salvaguardia che impediva ab origine l'applicazione di interessi usurari;
evidenziava che nel documento di sintesi, allegato al contratto di mutuo, erano state specificamente indicate tutte le condizioni economiche, compreso il tipo di piano di ammortamento alla francese, mutuo in regolare ammortamento. Disposto il mutamento di rito all'udienza del 19.11.2020, con note di trattazione scritta del 23.03.2021 parte attrice chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo
[...]
, chiamata autorizzata con ordinanza del 25.03.2021. Controparte_2
5.10.2021 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_2 l'integrale rigetto della domanda attorea. Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, non essendo la relativa richiesta stata esperita alla prima udienza. Nel merito, ribadendo le eccezioni sollevate dalla convenuta, sosteneva la regolarità delle pattuizioni e l'erroneità del calcolo prospettato da parte attrice, in quanto determinato dalla sommatoria di voci tra loro disomogenee. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, la (oggi , pur Controparte_2 CP_3 reiterando le eccezioni di difetto di legittim e di Controparte_1 inammissibilità della chiamata del terzo, evidenziava che veva riacquistato la titolarità del contratto di mutuo oggetto di controversia. Esperito con esisto negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico-contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità della chiamata del terzo in quanto tardiva: la istanza veniva formulata durante la prima udienza di trattazione, fissata a seguito del disposto mutamento del rito, pertanto nel rispetto dei termini di cui all'art. 269 c.p.c. Relativamente all'eccepito difetto di legittimazione passiva della cessionaria, fermo restando che
è rientrata nella titolarità del contratto oggetto di causa con atto del Controparte_2 uanto segue: secondo il recente orientamento della Suprema Corte, i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. Civ., Sez. I, 05/07/2024, n. 18454). Infatti, poiché la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB ha realizzato una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., essa non determina una questione di legittimazione o di "legitimatio ad processum" - a differenza dell'ipotesi di successione a titolo universale - ma una questione di merito, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 18775/2017; n. 4334/2020): ai sensi dell'art. 111 c.p.c., infatti, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro il cedente spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, indipendentemente dal fatto che egli sia intervenuto o meno nel processo. Nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 ss c.c., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre le azioni a tutela del sinallagma contrattuale;
ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità delle azioni, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario;
di conseguenza, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali;
la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (Tribunale Vercelli, 03/12/2018, n.535). La eventuale condanna di restituzione degli importi, per come rideterminati dal ctu, andrà dunque disposta a carico della banca cedente (oggi e non della Controparte_2 CP_3 cessionaria Controparte_1 Nel merito, à deve osservarsi che mentre il TAEG viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari: la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2). Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta tuttavia la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). Inoltre, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura non concorre al calcolo la commissione di estinzione anticipata: questa costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. La commissione non è, dunque, collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello: non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (M.Fin.) (Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109). La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendo una spesa meramente ipotetica in quanto volta ad indennizzare la Banca per il mancato pagamento degli ulteriori interessi che sarebbero maturati nel corso del tempo sul capitale residuo anticipatamente restituito, non rientra nel calcolo del TAEG contrattuale. L'inserimento di tale voce nel calcolo del TEG considererebbe unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi operando una sorta di “sommatoria” fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. Pertanto, atteso che la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione in favore della banca per la durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, non deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'usura (Corte appello Firenze sez. II, 16/03/2023, n.561). Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il perito nominato ha utilizzato quale categoria di riferimento quella relativa a “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”. Accertato che al contratto era stato applicato un piano di ammortamento alla francese, ai fini del calcolo ha, correttamente, incluso le spese di incasso rata, le spese di istruttoria, le spese di perizia e il premio di assicurazione, mentre ha escluso, sulla base di quanto già evidenziato, la commissione di estinzione anticipata. All'esito dell'analisi, il ctu ha escluso il superamento del tasso soglia, sia per gli interessi corrispettivi, che per gli interessi moratori, essendo, nel primo caso, il tasso pari al 6,49% a fronte di un tasso soglia dell'8,85% e, nel secondo caso, pari al 9,15% a fronte di un tasso soglia dell'11,475%. Per quanto attiene alla eccepita maggiore remunerazione a favore della convenuta derivante dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese con regime di capitalizzazione composta, in disparte la circostanza per cui parte attrice eccepisce la nullità parziale del contratto di mutuo per mancata indicazione del regime di capitalizzazione, per poi affermare l'applicazione allo stesso del regime di capitalizzazione composta, si deve osservare che il piano di ammortamento alla francese prevede che il mutuatario provveda a versare periodicamente all'istituto mutuante delle rate costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione. In tale piano di ammortamento ad essere uguale non è la quota capitale ma la rata, nel senso che con le prime rate si versano una maggiore quota di interessi e minore di capitale, e successivamente la quota di interessi decresce mentre si incrementa viceversa quella di capitale;
per cui nella prima metà delle rate versate sarà stata restituita una maggior quota di interessi piuttosto che di capitale;
nell'ammortamento alla francese è esclusa l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo ed è escluso che gli interessi scaduti possano passare a capitale (Corte appello Campobasso, 19/12/2023, n.393). Infatti, la caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti. La mancata indicazione del regime di capitalizzazione non comporta di per sé violazione dell'art. 117 TUB, pertanto la doglianza va rigettata. Dall'analisi peritale è emerso che al piano di ammortamento abbinato al contratto di mutuo contestato è stato applicato un regime di capitalizzazione composta. Come chiarito dal ctu, mentre nell'ammortamento in regime di capitalizzazione composta la quota interessi della rata è calcolata applicando il tasso pattuito su base mensile al debito residuo (ossia capitale erogato al netto delle quote capitale già pagate), nell'ammortamento in regime di capitalizzazione semplice la quota interessi viene attualizzata, ossia scontata rispetto alla data di fine ammortamento. A causa di questo “sconto” degli interessi, il TEG, calcolato per il piano di ammortamento rielaborato in regime di capitalizzazione semplice, risulta essere più basso del tasso annuo nominale pattuito. Ad ogni buon conto, il perito nominato ha accertato che il TEG rielaborato per il piano di ammortamento contrattualizzato, calcolato tenendo conto anche della differenza di costo determinata dai due tipi di piano di ammortamento, è pari al 6,49%, inferiore al tasso soglia di riferimento vigente alla stipula del contratto. In assenza, dunque, di usura il ctu non ha proceduto ad alcun ricalcolo del contratto oggetto di controversia. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda è infondata e va pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento come dichiarato dagli attori, ai minimi per la fase di studio ed introduttiva in ragione del rito prescelto dagli attori e decisoria per la non particolare complessità. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis cpc notificato il 17.09.2019 così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA e al pagamento in favore di e di Parte_1 Parte_2 CP_3 [...] er in persona del le esen Controparte_1 CP_3 e liquida, in favore di cias .9800,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15% come per legge;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 19.06.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 27/03/2025
Il Giudice Assunta Napoliello