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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/10/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 561/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 561 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 29.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, Via Parte_1 C.F._1
Cottolengo n. 8, presso lo studio dell'avv. Michele Mariani che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pontedera, Via Controparte_1 C.F._2
San Faustino n. 48, presso lo studio dell'avv. Carlo Bruni che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto opposto Oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con D.I. n. 39 del 10.01.2022 il Tribunale di Pisa ha ingiunto ad il Parte_1 pagamento di € 32.992, oltre IVA e accessori in favore di titolo di compenso Controparte_1 per l'opera professionale da quest'ultimo svolta.
Con atto di citazione notificato in data 17.02.2022, a proposto opposizione Parte_1 avverso tale d.i., chiedendone la revoca con il favore delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto che i compensi ex adverso richiesti attengono ad attività professionale mai delegata al commercialista dott. e da quest'ultimo mai espletata. CP_1
Segnatamente, la difesa opponente ha precisato di avere conferito la procura speciale al professionista convenuto affinché questi presenziasse alle assemblee della società “ Parte_2 in fase di liquidazione, precisando che: - il convenuto ha presenziato, in totale, a 4 assemblee;
- alcun altro incarico era stato conferito con riferimento alle attività di valutazione e stima aziendale, né per la trattativa per la vendita delle quote sociali;
- detta attività è stata svolta da altri professionisti all'uopo incaricati, tutti saldati per le prestazioni rese;
- l' on ha prodotto documenti idonei CP_1
a dimostrare che abbia effettivamente svolto le attività per le quali chiede il compenso;
- in senso contrario depone la revoca dell'incarico professionale, comunicata all'opposto in data 24.04.2019; - in seguito alla conclusione del rapporto professionale, e segnatamente in data 06.05.2019, l'opposto ha richiesto un pagamento di € 5.000, salvo inviare una successiva fattura proforma dopo oltre un anno per il maggior importo di € 75.750; - l'esosa richiesta di pagamento è stata poi ridimensionata dall'odierno opposto, il quale ha presentato la prenotula al Consiglio dell'Ordine per il minor importo di € 32.000; - l'importo non è comunque dovuto in quanto relativo ad attività professionali mai delegate alla controparte ed, anzi, compiute dallo , già saldato mediante Controparte_2 pagamento di € 57.197,00.
Con comparsa di costituzione del 15.06.2022 si è costituito in giudizio il quale Controparte_1 ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta (previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.). Il professionista opposto ha infatti insistito per la spettanza dei propri compensi, assumendo di avere svolto, unitamente ai molti professionisti coinvolti nella vicenda societaria, numerose attività conclusesi con esito positivo, attesa l'avvenuta cessione delle quote sociali dell'attore al prezzo di € 800.000.
Nel dettaglio, la difesa opposta ha eccepito che: - l'incarico conferito con procura speciale del
13.02.2019 non era limitato alla partecipazione assembleare, essendo esteso a tutti gli aspetti della liquidazione della società; - in adempimento all'incarico ricevuto, esso convenuto ha partecipato alle assemblee societarie, ha intrattenuto rapporti con il liquidatore della società, ha partecipato alle riunioni con gli altri professionisti coinvolti, ha affiancato lo nella gestione Controparte_2 della quota societaria e ha altresì preso parte alla consulenza per la valutazione del patrimonio sociale ai fini della divisione;
- dette circostanze sarebbero state confermate dall'odierno opponente, convenuto in altri giudizi per il pagamento dei compensi di professionisti parimenti coinvolti nell'operazione societaria;
- la richiesta di pagamento non implica alcuna duplicazione delle attività, atteso che è stato proprio scegliere di coinvolgere numerosi professionisti Parte_1 nella vicenda societaria;
- il compenso quantificato, oltre a non essere espressamente contestato dall'attore nel quantum, è stato ritenuto congruo dall'Ordine professionale di riferimento. Rigettata l'istanza ex art 648 c.p.c. con ordinanza del 27.10.2022, la causa è stata istruita mediante prova per testi. L'interrogatorio formale dell'attore richiesto dalla difesa convenuta, pur ammesso, non è stato espletato in ragione delle comprovate problematiche di salute dell'interrogando.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 29.05.2025; la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto al compenso vantato da CP_1 er l'attività professionale in tesi svolta su incarico di ell'ambito
[...] Parte_1 di un'operazione di cessione delle quote societarie intestate al edesimo. Pt_1
Nei fatti, è pacifico (art. 115 c.p.c.) che in data 13.02.2019 (doc. 1 convenuto) l'attore ha conferito procura speciale al convenuto, provvedendo a revocarla solo il successivo 24.04.2019 (doc. 2 attore).
Ad essere controversi sono invece l'oggetto dell'incarico professionale, l'attività concretamente prestata dall'opposto in adempimento dello stesso e l'importo pattuito quale corrispettivo.
A fronte della notifica del d.i. opposto, fondato su fattura, l'opponente ha negato di avere conferito mandato al dott. affinché gestisse l'operazione di vendita delle quote sociali nella fase di CP_1 liquidazione della specificando di essersi avvalso, per le predette Parte_2 attività, di altri professionisti, già saldati per le loro prestazioni. Ha quindi negato sia l'esistenza del rapporto negoziale ventilato dalla controparte, sia l'effettivo espletamento delle prestazioni.
L'opposto, di contro, ha ribadito il proprio diritto di credito, assumendo di avere adempiuto alle obbligazioni assunte in forza del contratto di mandato, con il quale gli sono stati conferiti “tutti i più ampi poteri”, e di aver proficuamente impiegato la propria opera, come attesterebbe il buon esito della vendita delle quote sociali dietro il corrispettivo di € 800.000.
2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata.
3. Infatti, tra le parti è intercorso un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, disciplinato agli artt.
2230 ss c.c.; è quindi onere del professionista (art. 2697 c.c.), che si assume creditore, dimostrare il conferimento dell'incarico (avuto riguardo alla totalità delle obbligazioni assunte) e il corretto adempimento della prestazione, a seconda che oggetto di contestazione da parte del cliente finale sia la sussistenza del mandato professionale o la corretta esecuzione delle prestazioni.
3.1. Nel caso di specie, l'opponente ha sollevato entrambe le eccezioni;
l' ha tuttavia dato CP_1 prova sia dell'esistenza e dell'oggetto (ampio) del contratto, sia di avere adempiuto alle obbligazioni assunte.
In atti è presente il documento recante la procura speciale rilasciata dall'opponente in data 13.02.2019
(doc. 1 convenuto): dal tenore letterale dello scritto si evince come l'incarico conferito da Pt_1 fosse ampio, con oggetto non limitato alla sola partecipazione del dott. alle
[...] CP_1 assemblee societarie. Nella procura si legge, in particolare, che il conferimento dell'incarico aveva ad oggetto la rappresentanza dell' per conto dell'attore in tutte le assemblee, adunanze e CP_1 riunioni “di natura societaria e non, aventi ad oggetto le vicende della predetta società” (rectius, la
LB e IO HE S.r.l. in liquidazione); a tale scopo venivano conferiti al commercialista
“tutti i più ampi poteri” tra i quali le parti figurano quello di rispondere alle convocazioni, replicare alle istanze, formulare quesiti e, ciò che più conta, anche poteri di sottoscrizione di documenti e di riscossione di somme. Quale clausola generale, chiaro indice dell'estensione dei poteri del procuratore nominato, veniva conferito a quest'ultimo il potere di compiere “tutte le attività all'uopo richieste”.
A conferma del contenuto e dell'estensione della procura conferita, si richiama anche la testimonianza del notaio dott. dinnanzi al quale la procura è stata conferita. Il teste, all'udienza del Per_1
16.10.2024, ha dichiarato che ha conferito mandato all'odierno opposto Parte_1 affinché gestisse la fase di liquidazione della società, oltreché per le questioni inerenti alla possibile divisione dei beni tra l'odierno opponente ed il fratello ( . Parte_2
Non può, di contro, riconoscersi rilievo alle dichiarazioni contrarie rilasciate dai testi Tes_1
e Detti testi, tutti familiari dell'odierno
[...] Testimone_2 Testimone_3 opponente, si sono limitati a confermare la loro presenza in occasione di un incontro che, tenutosi presso lo studio professionale “Anguillesi”, ha avuto ad oggetto l'attività da demandare al dott.
Tutti i testi hanno riferito che il commercialista, odierno opposto, non avesse potere CP_1 decisionale autonomo. La circostanza, invero, emerge anche dalla procura e, tuttavia, non è di per sé idonea a ritenere provata la limitazione dell'oggetto dell'incarico: il fatto che il professionista incaricato dovesse interfacciarsi con il mandante, ottenendo il benestare di questi per le operazioni da compiere, nulla dice sull'attività in concreto demandata con la procura speciale. Inoltre, ed è ciò che più rileva, ancorché in occasione dell'incontro fosse stata ipotizzata una mera procura per la presenza dell' alle assemblee societarie, tali intenti non sono stati trasfusi nell'atto notarile, che deve CP_1 dunque intendersi quale documento formatosi successivamente, idoneo a superare ogni diversa precedente volontà manifestata dalle parti e provata per testi (in applicazione del principio di cui all'art. 2722 c.c.).
3.2. L'opposto ha inoltre dimostrato l'effettivo e corretto adempimento delle obbligazioni assunte.
3.2.1. In primo luogo, vi è stato un copioso scambio di comunicazioni e-mail tra le parti per tutto il periodo durante il quale ha espletato l'incarico professionale. Si tratta di Controparte_1 missive aventi oggetto vario e, complessivamente, relative sia alla cessione delle quote sociali che alla divisione del compendio immobiliare delle varie aziende e attività esercitate dai fratelli A titolo esemplificativo, si richiama una e-mail del marzo 2019 con il quale l'avv. Pt_1
Bechini, all'epoca avvocato di ha condiviso informazioni con l'odierno Parte_1 opposto al fine di valutare il da farsi in merito alla cessione delle quote sociali e della divisione del patrimonio immobiliare aziendale (doc. 4 convenuto). Ancora, con specifico riferimento alla cessione delle quote sociali, si osserva che con una missiva dell'aprile 2019 l'avv. Bruni ha informato il commercialista della fissazione della data per il rogito definitivo avente ad oggetto la cessione delle quote sociali come proposta il 15.04.2019 (doc. 27 convenuto). Coerentemente, è in atti anche la e- mail del 12.04.2019 con la quale confermava all l'accettazione della proposta Pt_3 CP_1 formulata, vale a dire la cessione delle quote di in favore di dietro il corrispettivo Pt_1 Pt_2 di € 800.000 complessivi (doc. 26 convenuto).
Tutta la documentazione richiamata è idonea a comprovare il coinvolgimento attivo dell'opposto nella vicenda societaria e immobiliare da gestirsi in occasione della liquidazione della e Pt_1
IO HE s.r.l.
Dirimente, tra tutti, il doc. 23 allegato al fascicolo dell'opposto, dal quale si ricava che in data
6.03.2019 l'avv. Bechini ha inoltrato agli altri professionisti i documenti pervenuti dal Pt_3 specificando “trasmetto a tutti i professionisti interessati il materiale che mi ha consegnato ieri sera il Dott. (in realtà destinato a ...)”. La comunicazione reca espressamente tra i Pt_3 CP_1 destinatari della comunicazione , tra gli allegati, si rinviene l'invito di Controparte_1 Pt_3 ad ffinché quest'ultimo effettuasse una serie di valutazioni del patrimonio aziendale. CP_1
Riferita alla missiva da ultimo citata è anche la testimonianza del teste il quale, legale Tes_4 dell'odierno opponente nel periodo dal mese di gennaio al mese di aprile 2019, ha confermato l'oggetto della missiva, specificando di averla inoltrata a tutti i professionisti coinvolti nell'operazione, tra i quali appunto Controparte_1
3.2.2. In secondo luogo, ha confermato la presenza del dott. a CP_3 CP_1 numerose riunioni tenutesi tra i professionisti che seguivano la vicenda societaria facente capo all'attore. La teste ha finanche specificato l'oggetto delle riunioni “inizialmente si trattava della liquidazione della società e poi all'accordo avente ad oggetto la cessione della quota societaria di
al fratello ” ed ha confermato il carattere copioso dell'attività svolta Parte_1 Parte_2 dall'odierno convenuto (verbale udienza del 10.04.2024).
Ad abundantiam, si richiama la testimonianza del notaio secondo il quale il preliminare di Per_1 compravendita del 22.03.2019 tra stato redatto alla Parte_1 Testimone_1 presenza del dott. “è un preliminare particolarmente complesso a livello ricostruttivo anche CP_1 della proprietà e della provenienza c'è stato bisogno di un contributo sostanzioso nell'istruttoria della pratica. Ciò anche nella prospettiva di … cioè non è un preliminare finalizzato a se stesso ma aveva una funzione per la divisone del patrimonio. L'assistenza è stata sia nella fase di progettazione, sia nella raccolta documentale, di ricostruzione del patrimonio.”).
Per altro, la teste dipendente dello studio “Anguillesi”, ha affermato di aver Testimone_5 preso appuntamenti presso il notaio per conto del dott. confermando altresì lo Per_1 CP_1 svolgimento di numerosi incontri, con cadenza quasi quotidiana, tra l'odierno attore e il commercialista oggi convenuto (“nel 2019 ricordo più di un incontro, era quasi una visita quotidiana”, come da verbale udienza del 16.10.2024).
3.2.3. Tali conclusioni non possono essere confutate dalle dichiarazioni, di segno contrario, rilasciate dalla teste (verbale udienza del 12.12.2024), la quale ha escluso che il Testimone_3 contratto preliminare immobiliare fosse stato redatto con l'apporto professionale dell'odierno convenuto. A ben vedere, dette affermazioni contrastano non solo con le dichiarazioni testimoniali degli altri testi escussi, ma anche con la documentazione acquisita agli atti.
3.2.4. La pretesa creditoria di parte opposta non trova smentita nella fatturazione, per analoghe attività, ad opera di altri professionisti incaricati.
All'esito dell'istruttoria svolta si osserva che la vicenda societaria che interessa la posizione di ha richiesto il coinvolgimento di numerosi professionisti, ed è complessa Parte_1 sia sotto il profilo legale che sotto il profilo tecnico. Ciò anche in ragione della complessità e della rilevanza economica degli atti da compiere e degli accordi da raggiungere. Non osta, quindi, al riconoscimento del compenso dell'odierno convenuto il fatto che questi non sia stato l'unico ad occuparsi della stima degli immobili, della formulazione di proposte e della partecipazione alle riunioni tra professionisti, trattandosi di dato di fatto irrilevante ai fini del diritto al compenso e della sua congruità.
4. Proprio in tema di congruità dell'importo indicato nel d.i. opposto, va valorizzata la vidimazione dell'Ordine professionale di riferimento (doc. 4 monitorio).
In questa sede, la difesa opponente non ha specificamente contestato gli importi ex adverso richiesti, essendosi limitata a contestare la radicale inesistenza di ogni rapporto negoziale con la controparte e l'attività professionale ricevuta.
Ebbene, la prestazione d'opera intellettuale costituisce un contratto a prestazioni corrispettive che, di regola, si presume oneroso ove non emerga una diversa volontà delle parti (cfr Cass. Civ. n.
29617/2024). Il corrispettivo rappresenta un elemento essenziale del contratto, talché una diversa determinazione delle parti sul punto deve emergere dagli accordi intercorsi.
Così non è nel caso di specie, in cui la gratuità dell'incarico non emerge dal dato letterale della procura speciale conferita e ciò, nonostante le parti abbiano fatto ricorso ad un atto in forma solenne per l'adempimento. Sarebbe incongruo ritenere che, pur a fronte di procura conferita con atto notarile, i contraenti abbiano deciso di lasciare fuori dal negozio – con accordo solo verbale – l'accordo sulla gratuità dell'opera.
Nemmeno sembrano convincenti le dichiarazioni dei testi sul punto.
Tutti i testi di parte attrice hanno affermato che il dott. avrebbe gratuitamente accettato di CP_1 prestare la propria opera professionale per “tenersi attivo”. La “controprestazione”, sarebbe consistita nel mero accesso ai terreni di proprietà dell'attore per ivi svolgere attività venatoria. Premesso che non può essere provato per testi un preteso patto di gratuità successivo alla redazione di un contratto scritto, non assume comunque rilievo la dichiarazione della teste econdo la Testimone_3 quale la gratuità della prestazione d'opera intellettuale sarebbe stata affermata dal dott. Anguillesi, terzo rispetto all'accordo in esame (“ha premesso proprio che si sarebbe appoggiato lì perché CP_1 non aveva studio e che non ci sarebbe stato nessun compenso per questa cosa qui e che nessuno avrebbe avanzato richieste. Lo ha dichiarato spontaneamente ANGUILLESI prima che noi dicessimo qualcosa.” verbale udienza 12.12.2024). Non vi è, peraltro, alcuna prova che il dott. abbia CP_1 effettivamente richiesto o fatto accesso ai terreni dell'attore per recarvisi a caccia.
5. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, deve confermarsi il D.I. opposto.
6. Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente in ossequio all'ordinario principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al DM
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 26.001 a euro 52.000) e dell'attività processuale svolta (comprensiva di istruttoria orale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. del Tribunale di Pisa n. 39/2022 emesso in data 10.01.2022;
NA l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 24/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 561 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 29.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, Via Parte_1 C.F._1
Cottolengo n. 8, presso lo studio dell'avv. Michele Mariani che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pontedera, Via Controparte_1 C.F._2
San Faustino n. 48, presso lo studio dell'avv. Carlo Bruni che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto opposto Oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con D.I. n. 39 del 10.01.2022 il Tribunale di Pisa ha ingiunto ad il Parte_1 pagamento di € 32.992, oltre IVA e accessori in favore di titolo di compenso Controparte_1 per l'opera professionale da quest'ultimo svolta.
Con atto di citazione notificato in data 17.02.2022, a proposto opposizione Parte_1 avverso tale d.i., chiedendone la revoca con il favore delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto che i compensi ex adverso richiesti attengono ad attività professionale mai delegata al commercialista dott. e da quest'ultimo mai espletata. CP_1
Segnatamente, la difesa opponente ha precisato di avere conferito la procura speciale al professionista convenuto affinché questi presenziasse alle assemblee della società “ Parte_2 in fase di liquidazione, precisando che: - il convenuto ha presenziato, in totale, a 4 assemblee;
- alcun altro incarico era stato conferito con riferimento alle attività di valutazione e stima aziendale, né per la trattativa per la vendita delle quote sociali;
- detta attività è stata svolta da altri professionisti all'uopo incaricati, tutti saldati per le prestazioni rese;
- l' on ha prodotto documenti idonei CP_1
a dimostrare che abbia effettivamente svolto le attività per le quali chiede il compenso;
- in senso contrario depone la revoca dell'incarico professionale, comunicata all'opposto in data 24.04.2019; - in seguito alla conclusione del rapporto professionale, e segnatamente in data 06.05.2019, l'opposto ha richiesto un pagamento di € 5.000, salvo inviare una successiva fattura proforma dopo oltre un anno per il maggior importo di € 75.750; - l'esosa richiesta di pagamento è stata poi ridimensionata dall'odierno opposto, il quale ha presentato la prenotula al Consiglio dell'Ordine per il minor importo di € 32.000; - l'importo non è comunque dovuto in quanto relativo ad attività professionali mai delegate alla controparte ed, anzi, compiute dallo , già saldato mediante Controparte_2 pagamento di € 57.197,00.
Con comparsa di costituzione del 15.06.2022 si è costituito in giudizio il quale Controparte_1 ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta (previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.). Il professionista opposto ha infatti insistito per la spettanza dei propri compensi, assumendo di avere svolto, unitamente ai molti professionisti coinvolti nella vicenda societaria, numerose attività conclusesi con esito positivo, attesa l'avvenuta cessione delle quote sociali dell'attore al prezzo di € 800.000.
Nel dettaglio, la difesa opposta ha eccepito che: - l'incarico conferito con procura speciale del
13.02.2019 non era limitato alla partecipazione assembleare, essendo esteso a tutti gli aspetti della liquidazione della società; - in adempimento all'incarico ricevuto, esso convenuto ha partecipato alle assemblee societarie, ha intrattenuto rapporti con il liquidatore della società, ha partecipato alle riunioni con gli altri professionisti coinvolti, ha affiancato lo nella gestione Controparte_2 della quota societaria e ha altresì preso parte alla consulenza per la valutazione del patrimonio sociale ai fini della divisione;
- dette circostanze sarebbero state confermate dall'odierno opponente, convenuto in altri giudizi per il pagamento dei compensi di professionisti parimenti coinvolti nell'operazione societaria;
- la richiesta di pagamento non implica alcuna duplicazione delle attività, atteso che è stato proprio scegliere di coinvolgere numerosi professionisti Parte_1 nella vicenda societaria;
- il compenso quantificato, oltre a non essere espressamente contestato dall'attore nel quantum, è stato ritenuto congruo dall'Ordine professionale di riferimento. Rigettata l'istanza ex art 648 c.p.c. con ordinanza del 27.10.2022, la causa è stata istruita mediante prova per testi. L'interrogatorio formale dell'attore richiesto dalla difesa convenuta, pur ammesso, non è stato espletato in ragione delle comprovate problematiche di salute dell'interrogando.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 29.05.2025; la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto al compenso vantato da CP_1 er l'attività professionale in tesi svolta su incarico di ell'ambito
[...] Parte_1 di un'operazione di cessione delle quote societarie intestate al edesimo. Pt_1
Nei fatti, è pacifico (art. 115 c.p.c.) che in data 13.02.2019 (doc. 1 convenuto) l'attore ha conferito procura speciale al convenuto, provvedendo a revocarla solo il successivo 24.04.2019 (doc. 2 attore).
Ad essere controversi sono invece l'oggetto dell'incarico professionale, l'attività concretamente prestata dall'opposto in adempimento dello stesso e l'importo pattuito quale corrispettivo.
A fronte della notifica del d.i. opposto, fondato su fattura, l'opponente ha negato di avere conferito mandato al dott. affinché gestisse l'operazione di vendita delle quote sociali nella fase di CP_1 liquidazione della specificando di essersi avvalso, per le predette Parte_2 attività, di altri professionisti, già saldati per le loro prestazioni. Ha quindi negato sia l'esistenza del rapporto negoziale ventilato dalla controparte, sia l'effettivo espletamento delle prestazioni.
L'opposto, di contro, ha ribadito il proprio diritto di credito, assumendo di avere adempiuto alle obbligazioni assunte in forza del contratto di mandato, con il quale gli sono stati conferiti “tutti i più ampi poteri”, e di aver proficuamente impiegato la propria opera, come attesterebbe il buon esito della vendita delle quote sociali dietro il corrispettivo di € 800.000.
2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata.
3. Infatti, tra le parti è intercorso un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, disciplinato agli artt.
2230 ss c.c.; è quindi onere del professionista (art. 2697 c.c.), che si assume creditore, dimostrare il conferimento dell'incarico (avuto riguardo alla totalità delle obbligazioni assunte) e il corretto adempimento della prestazione, a seconda che oggetto di contestazione da parte del cliente finale sia la sussistenza del mandato professionale o la corretta esecuzione delle prestazioni.
3.1. Nel caso di specie, l'opponente ha sollevato entrambe le eccezioni;
l' ha tuttavia dato CP_1 prova sia dell'esistenza e dell'oggetto (ampio) del contratto, sia di avere adempiuto alle obbligazioni assunte.
In atti è presente il documento recante la procura speciale rilasciata dall'opponente in data 13.02.2019
(doc. 1 convenuto): dal tenore letterale dello scritto si evince come l'incarico conferito da Pt_1 fosse ampio, con oggetto non limitato alla sola partecipazione del dott. alle
[...] CP_1 assemblee societarie. Nella procura si legge, in particolare, che il conferimento dell'incarico aveva ad oggetto la rappresentanza dell' per conto dell'attore in tutte le assemblee, adunanze e CP_1 riunioni “di natura societaria e non, aventi ad oggetto le vicende della predetta società” (rectius, la
LB e IO HE S.r.l. in liquidazione); a tale scopo venivano conferiti al commercialista
“tutti i più ampi poteri” tra i quali le parti figurano quello di rispondere alle convocazioni, replicare alle istanze, formulare quesiti e, ciò che più conta, anche poteri di sottoscrizione di documenti e di riscossione di somme. Quale clausola generale, chiaro indice dell'estensione dei poteri del procuratore nominato, veniva conferito a quest'ultimo il potere di compiere “tutte le attività all'uopo richieste”.
A conferma del contenuto e dell'estensione della procura conferita, si richiama anche la testimonianza del notaio dott. dinnanzi al quale la procura è stata conferita. Il teste, all'udienza del Per_1
16.10.2024, ha dichiarato che ha conferito mandato all'odierno opposto Parte_1 affinché gestisse la fase di liquidazione della società, oltreché per le questioni inerenti alla possibile divisione dei beni tra l'odierno opponente ed il fratello ( . Parte_2
Non può, di contro, riconoscersi rilievo alle dichiarazioni contrarie rilasciate dai testi Tes_1
e Detti testi, tutti familiari dell'odierno
[...] Testimone_2 Testimone_3 opponente, si sono limitati a confermare la loro presenza in occasione di un incontro che, tenutosi presso lo studio professionale “Anguillesi”, ha avuto ad oggetto l'attività da demandare al dott.
Tutti i testi hanno riferito che il commercialista, odierno opposto, non avesse potere CP_1 decisionale autonomo. La circostanza, invero, emerge anche dalla procura e, tuttavia, non è di per sé idonea a ritenere provata la limitazione dell'oggetto dell'incarico: il fatto che il professionista incaricato dovesse interfacciarsi con il mandante, ottenendo il benestare di questi per le operazioni da compiere, nulla dice sull'attività in concreto demandata con la procura speciale. Inoltre, ed è ciò che più rileva, ancorché in occasione dell'incontro fosse stata ipotizzata una mera procura per la presenza dell' alle assemblee societarie, tali intenti non sono stati trasfusi nell'atto notarile, che deve CP_1 dunque intendersi quale documento formatosi successivamente, idoneo a superare ogni diversa precedente volontà manifestata dalle parti e provata per testi (in applicazione del principio di cui all'art. 2722 c.c.).
3.2. L'opposto ha inoltre dimostrato l'effettivo e corretto adempimento delle obbligazioni assunte.
3.2.1. In primo luogo, vi è stato un copioso scambio di comunicazioni e-mail tra le parti per tutto il periodo durante il quale ha espletato l'incarico professionale. Si tratta di Controparte_1 missive aventi oggetto vario e, complessivamente, relative sia alla cessione delle quote sociali che alla divisione del compendio immobiliare delle varie aziende e attività esercitate dai fratelli A titolo esemplificativo, si richiama una e-mail del marzo 2019 con il quale l'avv. Pt_1
Bechini, all'epoca avvocato di ha condiviso informazioni con l'odierno Parte_1 opposto al fine di valutare il da farsi in merito alla cessione delle quote sociali e della divisione del patrimonio immobiliare aziendale (doc. 4 convenuto). Ancora, con specifico riferimento alla cessione delle quote sociali, si osserva che con una missiva dell'aprile 2019 l'avv. Bruni ha informato il commercialista della fissazione della data per il rogito definitivo avente ad oggetto la cessione delle quote sociali come proposta il 15.04.2019 (doc. 27 convenuto). Coerentemente, è in atti anche la e- mail del 12.04.2019 con la quale confermava all l'accettazione della proposta Pt_3 CP_1 formulata, vale a dire la cessione delle quote di in favore di dietro il corrispettivo Pt_1 Pt_2 di € 800.000 complessivi (doc. 26 convenuto).
Tutta la documentazione richiamata è idonea a comprovare il coinvolgimento attivo dell'opposto nella vicenda societaria e immobiliare da gestirsi in occasione della liquidazione della e Pt_1
IO HE s.r.l.
Dirimente, tra tutti, il doc. 23 allegato al fascicolo dell'opposto, dal quale si ricava che in data
6.03.2019 l'avv. Bechini ha inoltrato agli altri professionisti i documenti pervenuti dal Pt_3 specificando “trasmetto a tutti i professionisti interessati il materiale che mi ha consegnato ieri sera il Dott. (in realtà destinato a ...)”. La comunicazione reca espressamente tra i Pt_3 CP_1 destinatari della comunicazione , tra gli allegati, si rinviene l'invito di Controparte_1 Pt_3 ad ffinché quest'ultimo effettuasse una serie di valutazioni del patrimonio aziendale. CP_1
Riferita alla missiva da ultimo citata è anche la testimonianza del teste il quale, legale Tes_4 dell'odierno opponente nel periodo dal mese di gennaio al mese di aprile 2019, ha confermato l'oggetto della missiva, specificando di averla inoltrata a tutti i professionisti coinvolti nell'operazione, tra i quali appunto Controparte_1
3.2.2. In secondo luogo, ha confermato la presenza del dott. a CP_3 CP_1 numerose riunioni tenutesi tra i professionisti che seguivano la vicenda societaria facente capo all'attore. La teste ha finanche specificato l'oggetto delle riunioni “inizialmente si trattava della liquidazione della società e poi all'accordo avente ad oggetto la cessione della quota societaria di
al fratello ” ed ha confermato il carattere copioso dell'attività svolta Parte_1 Parte_2 dall'odierno convenuto (verbale udienza del 10.04.2024).
Ad abundantiam, si richiama la testimonianza del notaio secondo il quale il preliminare di Per_1 compravendita del 22.03.2019 tra stato redatto alla Parte_1 Testimone_1 presenza del dott. “è un preliminare particolarmente complesso a livello ricostruttivo anche CP_1 della proprietà e della provenienza c'è stato bisogno di un contributo sostanzioso nell'istruttoria della pratica. Ciò anche nella prospettiva di … cioè non è un preliminare finalizzato a se stesso ma aveva una funzione per la divisone del patrimonio. L'assistenza è stata sia nella fase di progettazione, sia nella raccolta documentale, di ricostruzione del patrimonio.”).
Per altro, la teste dipendente dello studio “Anguillesi”, ha affermato di aver Testimone_5 preso appuntamenti presso il notaio per conto del dott. confermando altresì lo Per_1 CP_1 svolgimento di numerosi incontri, con cadenza quasi quotidiana, tra l'odierno attore e il commercialista oggi convenuto (“nel 2019 ricordo più di un incontro, era quasi una visita quotidiana”, come da verbale udienza del 16.10.2024).
3.2.3. Tali conclusioni non possono essere confutate dalle dichiarazioni, di segno contrario, rilasciate dalla teste (verbale udienza del 12.12.2024), la quale ha escluso che il Testimone_3 contratto preliminare immobiliare fosse stato redatto con l'apporto professionale dell'odierno convenuto. A ben vedere, dette affermazioni contrastano non solo con le dichiarazioni testimoniali degli altri testi escussi, ma anche con la documentazione acquisita agli atti.
3.2.4. La pretesa creditoria di parte opposta non trova smentita nella fatturazione, per analoghe attività, ad opera di altri professionisti incaricati.
All'esito dell'istruttoria svolta si osserva che la vicenda societaria che interessa la posizione di ha richiesto il coinvolgimento di numerosi professionisti, ed è complessa Parte_1 sia sotto il profilo legale che sotto il profilo tecnico. Ciò anche in ragione della complessità e della rilevanza economica degli atti da compiere e degli accordi da raggiungere. Non osta, quindi, al riconoscimento del compenso dell'odierno convenuto il fatto che questi non sia stato l'unico ad occuparsi della stima degli immobili, della formulazione di proposte e della partecipazione alle riunioni tra professionisti, trattandosi di dato di fatto irrilevante ai fini del diritto al compenso e della sua congruità.
4. Proprio in tema di congruità dell'importo indicato nel d.i. opposto, va valorizzata la vidimazione dell'Ordine professionale di riferimento (doc. 4 monitorio).
In questa sede, la difesa opponente non ha specificamente contestato gli importi ex adverso richiesti, essendosi limitata a contestare la radicale inesistenza di ogni rapporto negoziale con la controparte e l'attività professionale ricevuta.
Ebbene, la prestazione d'opera intellettuale costituisce un contratto a prestazioni corrispettive che, di regola, si presume oneroso ove non emerga una diversa volontà delle parti (cfr Cass. Civ. n.
29617/2024). Il corrispettivo rappresenta un elemento essenziale del contratto, talché una diversa determinazione delle parti sul punto deve emergere dagli accordi intercorsi.
Così non è nel caso di specie, in cui la gratuità dell'incarico non emerge dal dato letterale della procura speciale conferita e ciò, nonostante le parti abbiano fatto ricorso ad un atto in forma solenne per l'adempimento. Sarebbe incongruo ritenere che, pur a fronte di procura conferita con atto notarile, i contraenti abbiano deciso di lasciare fuori dal negozio – con accordo solo verbale – l'accordo sulla gratuità dell'opera.
Nemmeno sembrano convincenti le dichiarazioni dei testi sul punto.
Tutti i testi di parte attrice hanno affermato che il dott. avrebbe gratuitamente accettato di CP_1 prestare la propria opera professionale per “tenersi attivo”. La “controprestazione”, sarebbe consistita nel mero accesso ai terreni di proprietà dell'attore per ivi svolgere attività venatoria. Premesso che non può essere provato per testi un preteso patto di gratuità successivo alla redazione di un contratto scritto, non assume comunque rilievo la dichiarazione della teste econdo la Testimone_3 quale la gratuità della prestazione d'opera intellettuale sarebbe stata affermata dal dott. Anguillesi, terzo rispetto all'accordo in esame (“ha premesso proprio che si sarebbe appoggiato lì perché CP_1 non aveva studio e che non ci sarebbe stato nessun compenso per questa cosa qui e che nessuno avrebbe avanzato richieste. Lo ha dichiarato spontaneamente ANGUILLESI prima che noi dicessimo qualcosa.” verbale udienza 12.12.2024). Non vi è, peraltro, alcuna prova che il dott. abbia CP_1 effettivamente richiesto o fatto accesso ai terreni dell'attore per recarvisi a caccia.
5. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, deve confermarsi il D.I. opposto.
6. Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente in ossequio all'ordinario principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al DM
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 26.001 a euro 52.000) e dell'attività processuale svolta (comprensiva di istruttoria orale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. del Tribunale di Pisa n. 39/2022 emesso in data 10.01.2022;
NA l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 24/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino