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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IL LO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4152 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615 I comma e 617 I comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. BUONO Parte_1
IOLANDA
- OPPONENTE -
E
e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e
[...] difesa dall'avv. FORINO FABIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.6.2024, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in
[...] data 10.6.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente la mancata indicazione nel precetto della data di apposizione della formula esecutiva al titolo e
1 della data di notifica del titolo, l'errata determinazione della somma dovuta, il difetto di procura alle liti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 617 comma primo c.p.c. (primo e terzo motivo di opposizione) sia dell'art. 615 comma primo c.p.c. (secondo motivo di opposizione).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla mancata indicazione nel precetto della data di apposizione della formula esecutiva al titolo, costituito dal contratto di mutuo fondiario del 4.8.2010, motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., la contestazione risulta infondata, dal momento che nell'atto di precetto si precisa che il mutuo è stato “munito di formula esecutiva, in seconda edizione, rilasciata in data 22.11.2017” e, ad ogni modo, l'art. 475
c.p.c., come sostituito dal d. lgs. 149/2022, prevede ora che “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474
c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula dell'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge non disponga altrimenti”.
Quanto alla mancata indicazione della data di notifica del titolo, essa è infondata, poiché, trattandosi di mutuo fondiario, trova applicazione la norma di cui all'art. 41
T.U.B., in forza della quale nell'esecuzione riguardante i crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2 Quanto al difetto di procura alle liti, ultimo dei tre motivi di opposizione agli atti esecutivi, parte opposta ha prodotto la procura generale alle liti, per atto pubblico
Notar in Velletri del 12.12.2023 Persona_1 rep. n. 79348 e racc. n. 29926, indicata nell'atto di precetto, conferita dalla quale mandataria di CP_2
, all'avv. Fabio Forino. Controparte_1
Quanto alla contestazione relativa alla determinazione della somma dovuta, motivo di opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c. poiché inerente al quantum della pretesa creditoria, essa risulta altresì infondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
In relazione alla somma di € 11.177,54, asseritamente non conteggiata dalla creditrice benché corrisposta dall' dal 4.9.2010 sino al 7.12.2016, dagli atti Parte_1 di causa emerge, al contrario, come essa sia stata considerata, tenuto conto della sostanziale coincidenza tra l'importo residuo al 31.12.2016, indicato in € 76.183,82 da parte attrice, facendo riferimento al rendiconto fornito dall'originaria mutuante (in realtà, dal predetto CP_3 rendiconto emerge un debito residuo al 31.12.2016 pari ad €
76.855,57), e l'importo residuo del debito al mese di settembre 2017 secondo l'estratto conto depositato da parte opposta (€ 74.027,56).
Peraltro, nel rendiconto prodotto da parte CP_3 opponente veniva chiaramente indicato che “Il debito residuo è calcolato in base al piano di ammortamento del finanziamento e a tale importo devono essere aggiunte le eventuali somme dovute per rate scadute e non pagate oltre ai relativi interessi di mora”.
Inoltre, come riferito dallo stesso opponente, “l'importo precettato con l'atto opposto è lo stesso precettato nel
2020 e posto a base di pignoramento presso terzi -RGE
4392/2000”, procedura che si è definita con l'ordinanza di
3 assegnazione del 24.11.2020, nella quale il credito veniva riconosciuto nella misura di € 102.368,10, oltre interessi e spese, per cui ogni contestazione sull'ammontare del credito non può fare riferimento a pagamenti antecedenti a tale accertamento.
In relazione, poi, alla somma di € 14.400,00, che sarebbe stata versata alla creditrice dal terzo pignorato in virtù della menzionata ordinanza di assegnazione, essa risulta sostanzialmente coincidente con quella indicata dalla creditrice nel conteggio aggiornato al 30.9.2024, depositato in allegato alla comparsa di costituzione, tenuto conto anche delle spese e dei compensi liquidati nell'ordinanza di assegnazione.
In proposito, occorre dire che, come evidenziato dallo stesso opponente, la somma versata dal terzo pignorato è
“destinata ad aumentare mensilmente con trattenuta sulla retribuzione percepita dall' ”, per cui è Parte_1 inevitabile che il credito azionato debba essere continuamente aggiornato, non potendosi parlare, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, di
“estrema incertezza del credito”.
Occorre aggiungere che, soltanto con la comparsa conclusionale, l'opponente eccepiva la carenza di titolarità del credito e di legittimazione ad agire della cessionaria, non essendo stata fornita idonea prova della inclusione del credito vantato dall'odierna opposta tra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco di crediti concluso in data 11.10.2019 tra l'opposta e la banca originaria mutuante.
Sul punto, deve rilevarsi l'inammissibilità di tale eccezione, in quanto tardivamente formulata, ma, ad ogni modo, la doglianza risulta anche evidentemente infondata, sia perché l'opposta ha fornito idonea prova della cessione del credito de quo (cfr., in particolare, l'avviso di
4 cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – allegato alla comparsa di costituzione e risposta – e la dichiarazione di cessione da parte della cedente – allegata alla prima memoria ex art. 171ter
c.p.c.), sia perché la legittimazione attiva dell'odierna opposta è stata già oggetto di accertamento nell'ambito della precedente procedura di esecuzione presso terzi RGE
4392/2020.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IL LO, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 4/11/2025
IL GIUDICE Dott. IL LO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IL LO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4152 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615 I comma e 617 I comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. BUONO Parte_1
IOLANDA
- OPPONENTE -
E
e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e
[...] difesa dall'avv. FORINO FABIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.6.2024, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in
[...] data 10.6.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente la mancata indicazione nel precetto della data di apposizione della formula esecutiva al titolo e
1 della data di notifica del titolo, l'errata determinazione della somma dovuta, il difetto di procura alle liti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 617 comma primo c.p.c. (primo e terzo motivo di opposizione) sia dell'art. 615 comma primo c.p.c. (secondo motivo di opposizione).
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla mancata indicazione nel precetto della data di apposizione della formula esecutiva al titolo, costituito dal contratto di mutuo fondiario del 4.8.2010, motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., la contestazione risulta infondata, dal momento che nell'atto di precetto si precisa che il mutuo è stato “munito di formula esecutiva, in seconda edizione, rilasciata in data 22.11.2017” e, ad ogni modo, l'art. 475
c.p.c., come sostituito dal d. lgs. 149/2022, prevede ora che “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474
c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula dell'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge non disponga altrimenti”.
Quanto alla mancata indicazione della data di notifica del titolo, essa è infondata, poiché, trattandosi di mutuo fondiario, trova applicazione la norma di cui all'art. 41
T.U.B., in forza della quale nell'esecuzione riguardante i crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2 Quanto al difetto di procura alle liti, ultimo dei tre motivi di opposizione agli atti esecutivi, parte opposta ha prodotto la procura generale alle liti, per atto pubblico
Notar in Velletri del 12.12.2023 Persona_1 rep. n. 79348 e racc. n. 29926, indicata nell'atto di precetto, conferita dalla quale mandataria di CP_2
, all'avv. Fabio Forino. Controparte_1
Quanto alla contestazione relativa alla determinazione della somma dovuta, motivo di opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c. poiché inerente al quantum della pretesa creditoria, essa risulta altresì infondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
In relazione alla somma di € 11.177,54, asseritamente non conteggiata dalla creditrice benché corrisposta dall' dal 4.9.2010 sino al 7.12.2016, dagli atti Parte_1 di causa emerge, al contrario, come essa sia stata considerata, tenuto conto della sostanziale coincidenza tra l'importo residuo al 31.12.2016, indicato in € 76.183,82 da parte attrice, facendo riferimento al rendiconto fornito dall'originaria mutuante (in realtà, dal predetto CP_3 rendiconto emerge un debito residuo al 31.12.2016 pari ad €
76.855,57), e l'importo residuo del debito al mese di settembre 2017 secondo l'estratto conto depositato da parte opposta (€ 74.027,56).
Peraltro, nel rendiconto prodotto da parte CP_3 opponente veniva chiaramente indicato che “Il debito residuo è calcolato in base al piano di ammortamento del finanziamento e a tale importo devono essere aggiunte le eventuali somme dovute per rate scadute e non pagate oltre ai relativi interessi di mora”.
Inoltre, come riferito dallo stesso opponente, “l'importo precettato con l'atto opposto è lo stesso precettato nel
2020 e posto a base di pignoramento presso terzi -RGE
4392/2000”, procedura che si è definita con l'ordinanza di
3 assegnazione del 24.11.2020, nella quale il credito veniva riconosciuto nella misura di € 102.368,10, oltre interessi e spese, per cui ogni contestazione sull'ammontare del credito non può fare riferimento a pagamenti antecedenti a tale accertamento.
In relazione, poi, alla somma di € 14.400,00, che sarebbe stata versata alla creditrice dal terzo pignorato in virtù della menzionata ordinanza di assegnazione, essa risulta sostanzialmente coincidente con quella indicata dalla creditrice nel conteggio aggiornato al 30.9.2024, depositato in allegato alla comparsa di costituzione, tenuto conto anche delle spese e dei compensi liquidati nell'ordinanza di assegnazione.
In proposito, occorre dire che, come evidenziato dallo stesso opponente, la somma versata dal terzo pignorato è
“destinata ad aumentare mensilmente con trattenuta sulla retribuzione percepita dall' ”, per cui è Parte_1 inevitabile che il credito azionato debba essere continuamente aggiornato, non potendosi parlare, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, di
“estrema incertezza del credito”.
Occorre aggiungere che, soltanto con la comparsa conclusionale, l'opponente eccepiva la carenza di titolarità del credito e di legittimazione ad agire della cessionaria, non essendo stata fornita idonea prova della inclusione del credito vantato dall'odierna opposta tra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco di crediti concluso in data 11.10.2019 tra l'opposta e la banca originaria mutuante.
Sul punto, deve rilevarsi l'inammissibilità di tale eccezione, in quanto tardivamente formulata, ma, ad ogni modo, la doglianza risulta anche evidentemente infondata, sia perché l'opposta ha fornito idonea prova della cessione del credito de quo (cfr., in particolare, l'avviso di
4 cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – allegato alla comparsa di costituzione e risposta – e la dichiarazione di cessione da parte della cedente – allegata alla prima memoria ex art. 171ter
c.p.c.), sia perché la legittimazione attiva dell'odierna opposta è stata già oggetto di accertamento nell'ambito della precedente procedura di esecuzione presso terzi RGE
4392/2020.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IL LO, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 4/11/2025
IL GIUDICE Dott. IL LO
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