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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2672 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELla Corte di Appello di Napoli ELl'anno 2018, avverso la sentenza EL
Tribunale di RR Annunziata numero 804 pubblicata il 3 aprile 2018 e notificata il
13 aprile 2028, al quale sono riuniti gli appelli rg 2717/2018 e 2820/2018, avente a oggetto azione ex art. 2901 cc, vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO CI (cf ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli, Via EL Rione Sirignano, 9, nello studio EL difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
1 AN CE (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Corso C.F._4
San Giovanni a Teduccio, 849, nello studio EL difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
nonché
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Parte_2 C.F._5
OT (cf ), elettivamente domiciliato in RR EL GR, Via C.F._6
Salvator Noto, 32, nello studio EL difensore giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
nonché
(cf ) e (cf Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
, eredi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._8 CP_4
AR IN (cf ), elettivamente domiciliati nello C.F._9 studio EL difensore in RR EL GR (Na), Via TO Croce, 24/A, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione 21 febbraio 2025;
appellati
nonché
(cf , erede , residente in Controparte_5 C.F._10 CP_4
Napoli, Via Villanova 24, non costituita;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza ELl'8 aprile 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento ELle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di RR Annunziata Di CP_4
2 , e per sentir dichiarare, ai sensi Parte_2 Parte_1 Controparte_1 ELl'art. 2901 cc, l'inefficacia degli atti di vendita per rogito Notaio Persona_1 EL 30 settembre 2010, a oggetto le quote di proprietà immobiliari di Parte_2 pari a ¼, riservando a sé il diritto vitalizio di uso e abitazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti resistendo alla domanda.
Il Tribunale, all'esito ELl'istruttoria, nel corso ELla quale si procedeva a interrogatorio formale di e accoglieva la Parte_1 Controparte_1 domanda, con condanna dei convenuti alla refusione ELle spese processuali, così motivando: “Nel caso di specie, l'invalidità ELl'atto (ndr di ricognizione EL debito) eccepita dal convenuto , in particolare con riferimento all'illiceità Parte_2 ELla causa e alla costrizione di cui sarebbe stato vittima nel sottoscrivere il documento, oltre ad essere stata dedotta in modo generico è rimasta allo stato di allegazione e priva di qualsiasi conforto probatorio.
Quanto al secondo presupposto, risulta dimostrata la deminutio patrimoniale conseguente all'atto dispositivo con cui il , dopo poco più di un mese Parte_2 dalla sottoscrizione ELl'atto ricognitivo EL debito, ha dismesso pressoché integralmente i propri beni, così ostacolando la soddisfazione EL credito ELl'attore, come emerge dalla documentazione ipocatastale in atti (da cui si evince che il debitore, oltre ai beni alienati, era titolare soltanto ELla proprietà di ½ di un locale deposito sito in RR EL GR, alla via Roma n.84, peraltro sottoposto a decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di RR Annunziata in data
28.10.2010 in favore di tale fino alla concorrenza ELla somma di euro CP_6
295.400,00) … Nel caso in esame l'atto dispositivo è stato posto in essere in data
30.9.2010, posteriormente al sorgere ELla pretesa creditoria per cui è causa, scaturente dall'atto di riconoscimento di debito EL 7.8.2010.
È evidente che la consapevolezza EL debitore - disponente che dalla Parte_2 compravendita immobiliare in questione sarebbe derivato un generico pregiudizio ELla garanzia patrimoniale EL creditore è immanente all'atto di vendita, posto in essere a distanza di nemmeno due mesi dall'avvenuto atto di ricognizione EL debito.
Tale consapevolezza può ritenersi sussistente, ad avviso EL Tribunale, anche in capo agli acquirenti e . Parte_1 Controparte_1
3 Nella specie, avuto riguardo ai rapporti di parentela e conoscenza tra il venditore e gli acquirenti (come emersi dalle dichiarazioni rese nell'atto impugnato e in sede di interrogatorio formale dai convenuti), al fatto notorio in RR EL GR ELla situazione di grave difficoltà economica ELla società di cui il Controparte_7 [...]
era legale amministratore (e presso la quale era dipendente il marito Parte_2 ELla , alle modalità ELl'atto dispositivo pregiudizievole, con cui il CP_1 venditore aveva alienato contestualmente a diversi acquirenti, in modo pressoché integrale, quote di nuda proprietà di tutti i suoi beni, con riserva, tuttavia, EL diritto di vitalizio di uso e abitazione in capo al medesimo (che in ragione ELla sua età, essendo classe 1963, avrebbe esercitato ancora per molto tempo), appare ELinearsi un quadro di presunzioni coerente con l'ipotesi ELla generica consapevolezza in capo ai soggetti acquirenti circa il carattere pregiudizievole ELl'atto alle ragioni creditorie”.
Avverso la decisione proponeva , con atto di citazione notificato a Parte_1 mezzo pec il 9 maggio 2018, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, così provvedere:
a) in riforma ELla decisione gravata ed in accoglimento EL presente gravame accertare e dichiarare la nullità degli atti EL giudizio di I grado a partire dall'
Ordinanza emessa in data 18.2.2014, dei successivi atti EL procedimento e ELla
Sentenza civile n. 804/2018 emessa dal TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE
ANNUNZIATA in composizione monocratica, in persona EL giudice designato dr.
AN PI AL, pubbl. il 03/04/2018, notificata il 13 aprile 2018 in via telematica
a definizione EL giudizio RG n. 600314/2011 emettendo ogni conseguenziale provvedimento per la rimessione ELle parti all' udienza di precisazione ELle conclusioni di I grado, ovvero per la decisione ELla lite in applicazione dei corretti principi di diritto
b) in riforma ELla decisione gravata ed in accoglimento EL presente gravame, accertare e dichiarare l'infondatezza, e pertanto provvedere al rigetto ELla domanda proposta dal sig. nei confronti EL dott. CP_4 Parte_1 avente ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 e dichiarare pienamente efficaci nei confronti EL dichiarante gli atti vendita per notar EL 30 settembre 2010 rep Per_1
4 n. 30292/5124 trascritti in Napoli 2 in data 4.10.2010 ai nn. 43044/29356 e
43045/29357 con ogni consequenziale provvedimento di legge.
c) in riforma ELla decisione gravata ed in accoglimento EL presente gravame, condannare gli appellati al pagamento ELle spese e competenze professionali EL doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge e con condanna ex art. 96 c.p.c. per aver introdotto la lite in via temeraria e con abuso EL diritto di agire in giudizio”.
Il gravame era affidato a sei motivi di censura così rubricati:
“1) Nullità ELla sentenza e EL procedimento successivo all' ordinanza 18.2.14 – duplicazione dei termini perentori già decorsi infruttuosamente – Nullità degli atti consequenziali;
2) Errata qualificazione ELla scrittura 8.10.2010 – Inesistenza EL credito –
Violazione e falsa applicazione ELl' art. 1988 seg. c.c.;
3) Sul danno patrimoniale – Violazione e falsa applicazione ELl' art. 2901 c.c.;
4) Sul consilium fraudis – Violazione e falsa applicazione ELl' art. 2901 c.c.;
5) Sempre sul consilium fraudis – Violazione e falsa applicazione ELl' art. 2729 c.c. con riferimento alla prova per presunzioni;
6) Sul governo ELle spese legali”.
Con autonomi atti di appello, notificati rispettivamente il 12 e 14 maggio 2018,
e proponevano impugnazione avverso la sentenza. Parte_3 Parte_2 affidava il gravame a tre motivi di doglianza così rubricati: Parte_3
“1) Mancanza di prova ELl'esistenza e ELla fondatezza EL credito, mancanza di legittimazione ELl'attore. Mancanza di eventus damni;
2) Violazione e falsa applicazione ELl'art. 2901 c.c. – Insussistenza ELl'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente Sig.ra Inesistenza di danno CP_1 patrimoniale;
3) Iniqua ed erronea condanna alle spese legali”.
L'appellante invocava, previa sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla CP_1 sentenza, l'integrale riforma EL provvedimento e, in subordine, la riforma EL regolamento ELle spese di lite, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione ELle istanze non ammesse.
affidava, sua volta l'appello a quattro motivi di impugnazione così Parte_2 rubricati:
5 “1) Violazione, errata, falsa ed ingiusta applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116
c.p.c. – Violazione, errata, falsa ed errata applicazione ELl'art. 2901 e segg. c.c. –
Nullità e/o annullabilità e/o inesistenza EL negozio posto a base ELla domanda di
e a fondamento ELla profondamente errata ed ingiusta sentenza CP_4 impugnata –Inesistenza ELl'oggetto e ELla causa;
2) Violazione, errata, falsa ed ingiusta applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
– Violazione, errata, falsa ed errata applicazione ELl'art. 2901 e segg. c.c. – Nullità
e/o annullabilità e/o inesistenza EL negozio posto a base ELla domanda di CP_4
a fondamento ELla profondamente errata ed ingiusta sentenza impugnata
[...]
– Inesistenza ELl'oggetto e ELla causa;
3) Violazione, errata, falsa ed ingiusta applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
– Violazione, errata, falsa ed errata applicazione ELl'art. 2901 e segg. c.c. – Nullità
e/o annullabilità e/o inesistenza EL negozio posto a base ELla domanda di CP_4
a fondamento ELla profondamente errata ed ingiusta sentenza impugnata
[...]
– Inesistenza ELl'oggetto e ELla causa – Violazione, errata, falsa ed ingiusta applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., 180 e 183 c.p.c.;
4) Governo ELle spese”.
L'appellante, il quale formulava, altresì, istanza di sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla sentenza, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Riformare la decisione impugnata, n. 804/2018 emessa dal Tribunale di RR Annunziata, ed in accoglimento EL presente gravame rigettare la domanda di CP_4 emettendo ogni consequenziale provvedimento;
2) Condannare alle spese EL doppio grado di giudizio con CP_4 applicazione ELl'art. 96 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
I gravami venivano riuniti, il 18 ottobre e 19 dicembre 2018, al presente appello e alla prima udienza di trattazione, alla quale gli appellanti non insistevano per l'istanza di sospensione, il processo veniva rinviato per la precisazione ELle conclusioni, subendo rinvii a causa EL carico dei ruoli.
All'udienza EL giorno 8 ottobre 2024 la Corte dichiarava l'interruzione EL processo per l'intervenuto decesso ELl'appellato ed esso veniva CP_4 tempestivamente riassunto da nei confronti degli eredi, Parte_1 [...]
, e . CP_2 Controparte_3 Controparte_5
6 e si costituivano in giudizio con Controparte_2 Controparte_3 comparsa depositata il 21 febbraio 2025, reiterando le difese già svolte, mediante costituzione nei tre separati appelli, dal dante causa, insistendo per il rigetto ELle impugnazioni.
Nelle more, con provvedimento EL Presidente EL 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa Sezione e all'udienza ELl'8 aprile 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni ELle parti come da rispettive note, il processo veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Giova premettere che la vendita oggetto di azione revocatoria è stata rogata dal
Notaio con unico atto nel quale:
1) - Prima vendita - ha ceduto una quota di nuda proprietà pari a ¼ CP_8
a degli immobili indicati da uno a undici, riservando a sé il diritto Parte_1 vitalizio di abitazione sul cespite “nove” e il diritto vitalizio di uso su tutti gli altri;
2) - Seconda vendita – ha ceduto una quota di nuda proprietà pari a ¼ Parte_2
a , riservando a sé il diritto vitalizio di uso sui cespiti indicati ai Parte_1 numeri uno, cinque, sei, dieci e undici;
3) – Terza vendita – ha ceduto una quota di nuda proprietà pari a ¼ a Parte_2
riservando a sé il diritto vitalizio di abitazione sul cespite “nove” e Controparte_1 il diritto vitalizio di uso su tutti gli altri immobili, indicati ai numeri due, tre, quattro, sette e otto;
4) – Quarta vendita – ha ceduto una quota pari a ½ di nuda proprietà CP_9
a , riservando a sé il diritto vitalizio di uso, dei cespiti indicati ai numeri CP_10 uno, cinque, sei, dieci e undici.
Le vendite oggetto di causa sono quelle, sub due e tre, poste in essere da Pt_2
, che vedono acquirenti e i quali hanno
[...] Parte_1 CP_11 acquistato rimanendone comproprietari tra loro e, il , con Parte_1 CP_10
.
[...]
§ Procedendo all'esame EL gravame proposto da , con primo Parte_1 motivo di gravame viene eccepita la nullità ELla sentenza, poiché il giudice di primo grado, avvedutosi ELla nullità ELla notifica ELl'atto di citazione in giudizio nei confronti di avrebbe disposto la rinnovazione ELla stessa, Controparte_1
7 operando la regressione EL procedimento, già in fase decisoria, alla fase istruttoria, concedendo anche all'attore nuovi termini ex art. 183 cpc e ammettendo mezzi istruttori precedentemente denegati.
Identica censura formula con terzo motivo di impugnazione. Parte_2
La doglianza è infondata, difatti, il Tribunale, a scioglimento ELla riserva assunta, con ordinanza EL 18/19 febbraio 2014, anche alla stregua ELle difese svolte dalle parti con comparse conclusionali, riteneva necessario l'espletamento ELl'attività istruttoria, in particolare, l'interrogatorio formale dei convenuti e Parte_1
chiesto dall'attore con memoria 183 cpc EL 29 maggio 2012, Controparte_1 rimettendo la causa sul ruolo per l'incombente.
contumace, si costituiva in giudizio solo dopo aver ricevuto la Controparte_1 notifica ELl'ordinanza di ammissione ELl'interrogatorio formale, deducendo la nullità ELla notificazione ELl'atto introduttivo EL giudizio. Il primo giudice, in accoglimento ELl'eccezione rimetteva in termini la sola convenuta, concedendo alla medesima i termini di cui all'art. 183 cpc. L'interrogatorio formale, già disposto dal
Tribunale prima ELla remissione in termini, in favore esclusivamente ELla convenuta è stato, poi, espletato all'udienza EL 19 gennaio 2016. CP_1
Nessun atto istruttorio – neanche chiaramente individuato nel motivo di appello -
è stato, pertanto, espletato in violazione ELle regole processuali.
§ Il secondo motivo di censura presenta identità di doglianze col primo motivo di appello proposto da sia da questo, in verità, affetto da profili di Controparte_1 inammissibilità per l'estrema genericità ELle argomentazioni, sia da . Parte_2
Gli appellanti si dolgono, infatti, EL carattere di ricognizione di debito attribuito dal tribunale alla scrittura privata azionata in giudizio da , deducendo CP_4 che dalla stessa emergerebbe non un debito di bensì ELla Di IO & Parte_2
Partners Compagnia di Navigazione, rispetto alla quale neanche si Parte_2 sarebbe dichiarato garante;
essa, pertanto, giusta la chiara evidenza ELl'inesistenza ELl'obbligazione, sarebbe priva di qualsiasi efficacia sostanziale e processuale.
I motivi vanno disattesi giacché l'atto di ricognizione di debito, per la chiarezza EL contenuto, non può essere interpretato nel senso adombrato dagli appellanti.
La scrittura privata, prodotta da , non disconosciuta da CP_4 Pt_2
e contestata solo nei termini già rilevati dal Tribunale, è intitolata “Atto di
[...] ricognizione e di riconoscimento di debito”.
8 Al punto a) ELla premessa, le parti danno atto che “in data 30.05.2005
[...]
ebbe a sottoscrivere un prestito a titolo personale versando la relativa CP_4 somma in favore ELla soc. Di IO & Partners Compagnia di Navigazione spa”, precisando, al punto d), che “… a seguito ELla cessione a terzi e ELla successiva liquidazione ELla Di IO Partners Compagnia di Navigazione spa, e Parte_2
(ndr, omonimo ELl'odierno appellante), con la sottoscrizione EL Parte_1 presente atto, confermano e riconoscono il carattere personale EL prestito” e, al punto e) “… è intenzione dei predetti onorare il prestito ricevuto …”.
A fronte di tale premessa, e “… riconosco e Parte_2 Parte_1 confermano di essere debitori per la causale indicata ELla somma di € 60.900,00 …”.
È, pertanto, evidente che con la ricognizione di debito le parti hanno dato atto che
, come emerge dal punto d) ELla premessa, erogò un prestito a CP_4 [...]
e , versando la somma alla società, prestito che essi Parte_2 Parte_1 riconobbero come effettuato a loro personalmente, benché la somma fosse stata versata alla società, e che si impegnarono a restituire.
Peraltro, anche l'appellante ha richiamato nella propria Parte_2 impugnazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte ELl'obbligazione e ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il proprio diritto.
Essa diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l'inesistenza EL rapporto obbligatorio (pag. 19).
Tale onere, come statuito dal Tribunale, non è stato adempiuto né sullo specifico punto gli appellanti hanno svolto censure, limitandosi a offrire un'interpretazione ELl'atto di riconoscimento di debito he non trova conferma nel chiaro testo né in altra prova acquisita al giudizio.
§ Con terzo motivo di gravame la difesa di argomenta che il Parte_1
Tribunale non avrebbe correttamente valutato il profilo oggettivo ELla diminuzione patrimoniale conseguente all'atto dispositivo, giacché vi era patrimonio residuo, rispetto al quale altro creditore, , si era attivata con procedura di sequestro CP_6 conservativo che non si troverebbe in posizione di preferenza rispetto ad altre pretese né saturerebbe il valore EL cespite. Sarebbe, poi, mancato qualsiasi raffronto con le iniziative poste in essere nei confronti EL debitore principale, Parte_4
mancando, in tal modo, la dimostrazione ELl'eventus damni.
[...]
9 Analoghe censure svolge la quale, sempre con primo motivo di Controparte_1 impugnazione, ha genericamente dedotto che non vi sarebbe prova neanche che l'atto dispositivo abbia eroso in concreto la garanzia patrimoniale.
Le doglianze vanno respinte.
In primis, nessuna argomentazione viene spese per censurare la statuizione EL primo giudice con la quale il Tribunale ha, correttamente, affermato che “l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione EL debitore renda impossibile, ma anche quando renda più difficile la soddisfazione coattiva EL credito, per cui a tal fine l'onere probatorio EL creditore si restringe alla dimostrazione ELla variazione patrimoniale, senza che sia necessario per lui provare l'entità e la natura EL patrimonio EL debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche (v. Cass. 15625/06); mentre incombe al convenuto che eccepisca la mancanza ELl'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza EL predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali (v.
Cass. 19963/05)”.
Inoltre, il Tribunale ha anche dato atto che l'unico cespite residuo di proprietà EL
era, appunto, il menzionato immobile sito in RR EL GR e oggetto di Pt_2 sequestro conservativo ottenuto da altro creditore fino a concorrenza ELl'importo di
€ 295.400,00. Come risulta dalla visura ipotecaria in atti, trattasi di magazzino, individuato al catasto Fabbricati, foglio 1, particella 340, subalterno 5, ELla consistenza di 9 metri quadrati, dunque, certamente insufficiente a realizzare il credito ELl'uno quanto ELl'altro debitore.
Peraltro, nessuna prova è stata offerta dai convenuti circa la capienza patrimoniale EL debitore né è stata fornita prova ELla riferibilità EL debito alle società, essendo rimasta ignota la natura giuridica EL versamento operato, e, men che meno, la loro solidità patrimoniale e finanziaria.
§ Con quarto motivo di gravame si duole che il Tribunale abbia Parte_1 ritenuto sussistente in capo agli acquirenti la volontà di arrecare coscientemente un danno al creditore, che doveva essere, invece, esclusa poiché trattavasi di atti a titolo oneroso, con importi di acquisto congrui, con esclusione, dunque, ELl'elemento soggettivo. Inoltre, l'atto sottoscritto da non era opponibile né Parte_2 conoscibile dagli acquirenti e, con il successivo quinto motivo, viene contestato quanto statuito dal Tribunale in ordine al fatto notorio, in RR EL GR, circa la
10 situazione di grave difficoltà economica ELla ELla quale CP_7 Pt_2
era legale rappresentante, circostanza non corrispondente al vero.
[...]
Analoghe censure vengono proposte dalla difesa di la quale Controparte_1 avrebbe acquistato, come riferito in sede di interrogatorio formale, per assicurare a sé
e alle figlie proprietà future, provando l'effettività EL pagamento di un prezzo adeguato. Parimenti viene contestato che non sarebbe vero che all'epoca dei fatti fosse notorio a RR EL GR che la non fosse in bonis e il marito CP_7 ELl'appellante, dipendente di , avrebbe ottenuto le proprie spettanze Parte_2 solo dopo il fallimento ELla società e non avrebbe avuto modo di conoscere di eventuali difficoltà economiche EL . Parte_2
Anche l'appellante , con secondo motivo di censura, argomenta Parte_2
l'insussistenza ELla scientia damni, affermando che entrambi i venditori non potevano avere conoscenza né ELle difficoltà finanziare ELla società né ELle sue personali.
Quanto al pagamento EL prezzo va rilevato che ha prodotto n. 3 Parte_1 assegni intestati a , rispettivamente di € 15.000,00 emesso il 30 luglio Parte_2
2010, e due ELl'importo di € 4.990,00 emessi il 26 agosto 2010, dunque in epoca di ben due mesi antecedente il rogito EL 30 settembre 2010, nonché l'estratto EL conto corrente relativo all'addebito dei medesimi. Gli assegni versati in atti ed emessi in favore di sono, in realtà, quelli indicati nel rogito notarile quali mezzi Parte_2 di pagamento ELla prima vendita effettuata da in favore di CP_8 Pt_1
.
[...]
L'atto di compravendita intercorso con – Seconda vendita – Parte_2 stabiliva un prezzo di € 7.990,00, che nel rogito viene indicato come pagato, quanto a
€ 3.000,00 in contanti quale orinaria caparra confirmatoria ed € 4.990 a mezzo assegno bancario n. 0019858169 tratto su Banca di Credito Popolare di RR EL
GR, non prodotto ma che risulta, dall'e/c in atti, addebitato sul conto corrente di
. Parte_1
A fronte di un prezzo concordato di € 7.990,00, sulla cui congruità nessun parametro è stato fornito, potrebbe al più, ritenersi, dunque, pagato il minor importo di € 4.990,00. avrebbe regolato il pagamento EL prezzo convenuto in € Controparte_1
17.000,00, come risulta dal rogito, mediante versamento in contanti di € 2.300,00,
11 per i quali, come nel caso di , non vi è alcuna ricevuta, nonché tre Parte_1 assegni circolari di € 4.900,00, prodotti in copia, che risultano emessi in data 24 e 27 settembre 2010, null'altro allegando quanto alla provvista. L'appellante ha, CP_1 altresì, prodotto una nota ELl'Agenzia EL Territorio di Napoli afferente all'andamento EL mercato immobiliare – settore residenziale – nel II semestre 2010, contenente rilevazioni statistiche, nella quale, a pag. 18, Tabella 11, la quotazione media €/mq è rilevata in € 1.797,00, EL tutto insufficiente a comprovare il valore effettivo ELl'immobile, anzi, ELle quote di nuda proprietà acquistate da CP_1
così come non vi è prova né ELl'integrale pagamento EL prezzo né ELla
[...] provvista alla quale ha attinto, non avendo prodotto alcun estratto Controparte_1 conto di addebito su conti propri relativamente agli assegni circolari che risultano emessi in favore di . Parte_2
A differenza di quanto sostenuto nei gravami, pertanto, non vi prova alcuna né ELla congruità EL prezzo né ELl'integrale pagamento ELlo stesso.
A prescindere dalla circostanza che fosse o meno fatto notorio in RR EL GR che la società facente capo a versasse in difficoltà economiche, il Parte_2
Tribunale ha valutato il complessivo quadro indiziario e, correttamene ritenuto sussistente la scientia damni in capo agli acquirenti, sulla scorta dei rapporti personali intercorrenti tra esse e il venditore, cugino e Parte_1 CP_1 coniuge EL di lui dipendente, ELla ulteriore circostanza che nel rogito
[...] notarile le stesse hanno dato atto di conoscersi perfettamente tra loro, nonché ELle modalità con le quali è stato posto in essere l'atto pregiudizievole, col quale veniva ceduta la nuda proprietà, per quote, con riserva di uso vitalizio da parte di soggetto che all'epoca aveva l'età di 47 anni, e, dunque, tale diritto avrebbe esercitato per lungo tempo. Con riguardo a tali statuizioni nessuna specifica censura è stata mossa dagli appellanti e, anzi, appare quantomai illogica la motivazione fornita da CP_1
secondo la quale si trattava di un investimento per assicurare a sé e alle
[...] figlie future proprietà, tenuto conto che nessuno degli acquirenti ha acquistato la proprietà ELl'intero bensì solo quote ELla nuda proprietà.
La decisione è conforme ai consolidati principi ELla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento costante, ha sempre ritenuto che, in tema di azione revocatoria ordinaria ai sensi art. 2901 c.c. avente ad oggetto un atto di compravendita immobiliare, la sussistenza ELl'elemento soggettivo ELla scientia damni può essere
12 provata mediante presunzioni, sia in capo al debitore alienante che al terzo acquirente, venendo in rilievo, come nel caso di specie, in particolare, i rapporti personali tra le parti, la non congruità EL prezzo di vendita, che risulta puntualmente contestata dal sin dalla memoria ex art. 183 cpc, n. 1, la riserva EL diritto di CP_4 abitazione e uso, non essendo necessario, come invece argomentano gli appellanti, la specifica conoscenza EL credito a tutela EL quale l'azione viene esperita, essendo sufficiente la consapevolezza generica EL pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Con ultimo motivo di censura, tutti gli appellanti invoca diverso regolamento ELle spese di lite EL primo grado di giudizio, solo subordinatamente Parte_1 all'accoglimento ELl'appello, genericamente contestando la non equità Parte_2
e congruità ELla condanna e lamentando che il Tribunale non Controparte_1 avrebbe tenuto conto EL valore ELla compravendita dalla stessa posta in essere, per un valore complessivo di € 17.000,00, argomentando l'iniquità di una eventuale azione esecutiva per il recupero ELla spese di lite azionata esclusivamente nei propri confronti.
Anche tali doglianze vanno disattese.
Il valore ELla controversia, indicato quale ricompreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00 dall'attore e tale ritenuto dal primo giudice non è stato contestato dagli appellanti né sono state svolte specifiche censure quanto alle ragioni che avrebbero dovuto militare per l'applicazione di diverso parametro ovvero valori, al di là ELla generica doglianza di iniquità e incongruità, per l'appellante tra l'altro, CP_1 prospettata con riguardo a un'ipotetica azione esecutiva a lei esclusivamente rivolta per l'intero e che non tiene conto ELla solidarietà EL vincolo che le consentirebbe, comunque, di esperire azione di regresso.
Il valore ELla lite risulta, in ogni caso, correttamente determinato in applicazione dei parametri di cui all'art. 10 e ss cpc e, inoltre, come confermato da Cass.
3697/2020, il valore ELla causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, nel caso di specie € 60.900,00, a tutela EL quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
In conclusione, dunque, gli appelli vanno respinti.
Le spese di lite EL presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto
13 EL valore ELla lite, € 60.900,00, ELl'attività effettivamente svolta dalle parti e ELle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, EL minor grado di complessità EL giudizio di appello, con riguardo ai valori minimi EL corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, determinandole in complessivi € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario ELle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore EL difensore, Avv. AR IN, dichiaratosi antistatario.
Alla declaratoria di rigetto totale degli appelli consegue l'onere di dare atto ELla sussistenza dei presupposti per l'applicazione ELl'art. 13, comma I quater, Testo
Unico ELle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti avverso la sentenza EL
Tribunale di RR Annunziata numero 804 pubblicata il 3 aprile 2018, proposti da
[...]
, e nei confronti di , ora Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_4
, così dispone: Controparte_12
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna , e in solido, alla Parte_1 Parte_2 Controparte_1 refusione ELle spese di lite in favore di e , Controparte_2 Controparte_3 nella qualità di , liquidate in € 7.160,00; oltre al 15% per Controparte_12 rimborso forfettario ELle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore EL difensore, Avv. AR IN, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto ELla sussistenza dei presupposti per l'applicazione ELl'art. 13, comma I quater, Testo Unico ELle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio EL 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2672 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELla Corte di Appello di Napoli ELl'anno 2018, avverso la sentenza EL
Tribunale di RR Annunziata numero 804 pubblicata il 3 aprile 2018 e notificata il
13 aprile 2028, al quale sono riuniti gli appelli rg 2717/2018 e 2820/2018, avente a oggetto azione ex art. 2901 cc, vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO CI (cf ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli, Via EL Rione Sirignano, 9, nello studio EL difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
1 AN CE (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Corso C.F._4
San Giovanni a Teduccio, 849, nello studio EL difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
nonché
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Parte_2 C.F._5
OT (cf ), elettivamente domiciliato in RR EL GR, Via C.F._6
Salvator Noto, 32, nello studio EL difensore giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
nonché
(cf ) e (cf Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
, eredi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._8 CP_4
AR IN (cf ), elettivamente domiciliati nello C.F._9 studio EL difensore in RR EL GR (Na), Via TO Croce, 24/A, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione 21 febbraio 2025;
appellati
nonché
(cf , erede , residente in Controparte_5 C.F._10 CP_4
Napoli, Via Villanova 24, non costituita;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza ELl'8 aprile 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento ELle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di RR Annunziata Di CP_4
2 , e per sentir dichiarare, ai sensi Parte_2 Parte_1 Controparte_1 ELl'art. 2901 cc, l'inefficacia degli atti di vendita per rogito Notaio Persona_1 EL 30 settembre 2010, a oggetto le quote di proprietà immobiliari di Parte_2 pari a ¼, riservando a sé il diritto vitalizio di uso e abitazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti resistendo alla domanda.
Il Tribunale, all'esito ELl'istruttoria, nel corso ELla quale si procedeva a interrogatorio formale di e accoglieva la Parte_1 Controparte_1 domanda, con condanna dei convenuti alla refusione ELle spese processuali, così motivando: “Nel caso di specie, l'invalidità ELl'atto (ndr di ricognizione EL debito) eccepita dal convenuto , in particolare con riferimento all'illiceità Parte_2 ELla causa e alla costrizione di cui sarebbe stato vittima nel sottoscrivere il documento, oltre ad essere stata dedotta in modo generico è rimasta allo stato di allegazione e priva di qualsiasi conforto probatorio.
Quanto al secondo presupposto, risulta dimostrata la deminutio patrimoniale conseguente all'atto dispositivo con cui il , dopo poco più di un mese Parte_2 dalla sottoscrizione ELl'atto ricognitivo EL debito, ha dismesso pressoché integralmente i propri beni, così ostacolando la soddisfazione EL credito ELl'attore, come emerge dalla documentazione ipocatastale in atti (da cui si evince che il debitore, oltre ai beni alienati, era titolare soltanto ELla proprietà di ½ di un locale deposito sito in RR EL GR, alla via Roma n.84, peraltro sottoposto a decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di RR Annunziata in data
28.10.2010 in favore di tale fino alla concorrenza ELla somma di euro CP_6
295.400,00) … Nel caso in esame l'atto dispositivo è stato posto in essere in data
30.9.2010, posteriormente al sorgere ELla pretesa creditoria per cui è causa, scaturente dall'atto di riconoscimento di debito EL 7.8.2010.
È evidente che la consapevolezza EL debitore - disponente che dalla Parte_2 compravendita immobiliare in questione sarebbe derivato un generico pregiudizio ELla garanzia patrimoniale EL creditore è immanente all'atto di vendita, posto in essere a distanza di nemmeno due mesi dall'avvenuto atto di ricognizione EL debito.
Tale consapevolezza può ritenersi sussistente, ad avviso EL Tribunale, anche in capo agli acquirenti e . Parte_1 Controparte_1
3 Nella specie, avuto riguardo ai rapporti di parentela e conoscenza tra il venditore e gli acquirenti (come emersi dalle dichiarazioni rese nell'atto impugnato e in sede di interrogatorio formale dai convenuti), al fatto notorio in RR EL GR ELla situazione di grave difficoltà economica ELla società di cui il Controparte_7 [...]
era legale amministratore (e presso la quale era dipendente il marito Parte_2 ELla , alle modalità ELl'atto dispositivo pregiudizievole, con cui il CP_1 venditore aveva alienato contestualmente a diversi acquirenti, in modo pressoché integrale, quote di nuda proprietà di tutti i suoi beni, con riserva, tuttavia, EL diritto di vitalizio di uso e abitazione in capo al medesimo (che in ragione ELla sua età, essendo classe 1963, avrebbe esercitato ancora per molto tempo), appare ELinearsi un quadro di presunzioni coerente con l'ipotesi ELla generica consapevolezza in capo ai soggetti acquirenti circa il carattere pregiudizievole ELl'atto alle ragioni creditorie”.
Avverso la decisione proponeva , con atto di citazione notificato a Parte_1 mezzo pec il 9 maggio 2018, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, così provvedere:
a) in riforma ELla decisione gravata ed in accoglimento EL presente gravame accertare e dichiarare la nullità degli atti EL giudizio di I grado a partire dall'
Ordinanza emessa in data 18.2.2014, dei successivi atti EL procedimento e ELla
Sentenza civile n. 804/2018 emessa dal TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE
ANNUNZIATA in composizione monocratica, in persona EL giudice designato dr.
AN PI AL, pubbl. il 03/04/2018, notificata il 13 aprile 2018 in via telematica
a definizione EL giudizio RG n. 600314/2011 emettendo ogni conseguenziale provvedimento per la rimessione ELle parti all' udienza di precisazione ELle conclusioni di I grado, ovvero per la decisione ELla lite in applicazione dei corretti principi di diritto
b) in riforma ELla decisione gravata ed in accoglimento EL presente gravame, accertare e dichiarare l'infondatezza, e pertanto provvedere al rigetto ELla domanda proposta dal sig. nei confronti EL dott. CP_4 Parte_1 avente ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 e dichiarare pienamente efficaci nei confronti EL dichiarante gli atti vendita per notar EL 30 settembre 2010 rep Per_1
4 n. 30292/5124 trascritti in Napoli 2 in data 4.10.2010 ai nn. 43044/29356 e
43045/29357 con ogni consequenziale provvedimento di legge.
c) in riforma ELla decisione gravata ed in accoglimento EL presente gravame, condannare gli appellati al pagamento ELle spese e competenze professionali EL doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge e con condanna ex art. 96 c.p.c. per aver introdotto la lite in via temeraria e con abuso EL diritto di agire in giudizio”.
Il gravame era affidato a sei motivi di censura così rubricati:
“1) Nullità ELla sentenza e EL procedimento successivo all' ordinanza 18.2.14 – duplicazione dei termini perentori già decorsi infruttuosamente – Nullità degli atti consequenziali;
2) Errata qualificazione ELla scrittura 8.10.2010 – Inesistenza EL credito –
Violazione e falsa applicazione ELl' art. 1988 seg. c.c.;
3) Sul danno patrimoniale – Violazione e falsa applicazione ELl' art. 2901 c.c.;
4) Sul consilium fraudis – Violazione e falsa applicazione ELl' art. 2901 c.c.;
5) Sempre sul consilium fraudis – Violazione e falsa applicazione ELl' art. 2729 c.c. con riferimento alla prova per presunzioni;
6) Sul governo ELle spese legali”.
Con autonomi atti di appello, notificati rispettivamente il 12 e 14 maggio 2018,
e proponevano impugnazione avverso la sentenza. Parte_3 Parte_2 affidava il gravame a tre motivi di doglianza così rubricati: Parte_3
“1) Mancanza di prova ELl'esistenza e ELla fondatezza EL credito, mancanza di legittimazione ELl'attore. Mancanza di eventus damni;
2) Violazione e falsa applicazione ELl'art. 2901 c.c. – Insussistenza ELl'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente Sig.ra Inesistenza di danno CP_1 patrimoniale;
3) Iniqua ed erronea condanna alle spese legali”.
L'appellante invocava, previa sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla CP_1 sentenza, l'integrale riforma EL provvedimento e, in subordine, la riforma EL regolamento ELle spese di lite, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione ELle istanze non ammesse.
affidava, sua volta l'appello a quattro motivi di impugnazione così Parte_2 rubricati:
5 “1) Violazione, errata, falsa ed ingiusta applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116
c.p.c. – Violazione, errata, falsa ed errata applicazione ELl'art. 2901 e segg. c.c. –
Nullità e/o annullabilità e/o inesistenza EL negozio posto a base ELla domanda di
e a fondamento ELla profondamente errata ed ingiusta sentenza CP_4 impugnata –Inesistenza ELl'oggetto e ELla causa;
2) Violazione, errata, falsa ed ingiusta applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
– Violazione, errata, falsa ed errata applicazione ELl'art. 2901 e segg. c.c. – Nullità
e/o annullabilità e/o inesistenza EL negozio posto a base ELla domanda di CP_4
a fondamento ELla profondamente errata ed ingiusta sentenza impugnata
[...]
– Inesistenza ELl'oggetto e ELla causa;
3) Violazione, errata, falsa ed ingiusta applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
– Violazione, errata, falsa ed errata applicazione ELl'art. 2901 e segg. c.c. – Nullità
e/o annullabilità e/o inesistenza EL negozio posto a base ELla domanda di CP_4
a fondamento ELla profondamente errata ed ingiusta sentenza impugnata
[...]
– Inesistenza ELl'oggetto e ELla causa – Violazione, errata, falsa ed ingiusta applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., 180 e 183 c.p.c.;
4) Governo ELle spese”.
L'appellante, il quale formulava, altresì, istanza di sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla sentenza, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Riformare la decisione impugnata, n. 804/2018 emessa dal Tribunale di RR Annunziata, ed in accoglimento EL presente gravame rigettare la domanda di CP_4 emettendo ogni consequenziale provvedimento;
2) Condannare alle spese EL doppio grado di giudizio con CP_4 applicazione ELl'art. 96 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
I gravami venivano riuniti, il 18 ottobre e 19 dicembre 2018, al presente appello e alla prima udienza di trattazione, alla quale gli appellanti non insistevano per l'istanza di sospensione, il processo veniva rinviato per la precisazione ELle conclusioni, subendo rinvii a causa EL carico dei ruoli.
All'udienza EL giorno 8 ottobre 2024 la Corte dichiarava l'interruzione EL processo per l'intervenuto decesso ELl'appellato ed esso veniva CP_4 tempestivamente riassunto da nei confronti degli eredi, Parte_1 [...]
, e . CP_2 Controparte_3 Controparte_5
6 e si costituivano in giudizio con Controparte_2 Controparte_3 comparsa depositata il 21 febbraio 2025, reiterando le difese già svolte, mediante costituzione nei tre separati appelli, dal dante causa, insistendo per il rigetto ELle impugnazioni.
Nelle more, con provvedimento EL Presidente EL 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa Sezione e all'udienza ELl'8 aprile 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni ELle parti come da rispettive note, il processo veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Giova premettere che la vendita oggetto di azione revocatoria è stata rogata dal
Notaio con unico atto nel quale:
1) - Prima vendita - ha ceduto una quota di nuda proprietà pari a ¼ CP_8
a degli immobili indicati da uno a undici, riservando a sé il diritto Parte_1 vitalizio di abitazione sul cespite “nove” e il diritto vitalizio di uso su tutti gli altri;
2) - Seconda vendita – ha ceduto una quota di nuda proprietà pari a ¼ Parte_2
a , riservando a sé il diritto vitalizio di uso sui cespiti indicati ai Parte_1 numeri uno, cinque, sei, dieci e undici;
3) – Terza vendita – ha ceduto una quota di nuda proprietà pari a ¼ a Parte_2
riservando a sé il diritto vitalizio di abitazione sul cespite “nove” e Controparte_1 il diritto vitalizio di uso su tutti gli altri immobili, indicati ai numeri due, tre, quattro, sette e otto;
4) – Quarta vendita – ha ceduto una quota pari a ½ di nuda proprietà CP_9
a , riservando a sé il diritto vitalizio di uso, dei cespiti indicati ai numeri CP_10 uno, cinque, sei, dieci e undici.
Le vendite oggetto di causa sono quelle, sub due e tre, poste in essere da Pt_2
, che vedono acquirenti e i quali hanno
[...] Parte_1 CP_11 acquistato rimanendone comproprietari tra loro e, il , con Parte_1 CP_10
.
[...]
§ Procedendo all'esame EL gravame proposto da , con primo Parte_1 motivo di gravame viene eccepita la nullità ELla sentenza, poiché il giudice di primo grado, avvedutosi ELla nullità ELla notifica ELl'atto di citazione in giudizio nei confronti di avrebbe disposto la rinnovazione ELla stessa, Controparte_1
7 operando la regressione EL procedimento, già in fase decisoria, alla fase istruttoria, concedendo anche all'attore nuovi termini ex art. 183 cpc e ammettendo mezzi istruttori precedentemente denegati.
Identica censura formula con terzo motivo di impugnazione. Parte_2
La doglianza è infondata, difatti, il Tribunale, a scioglimento ELla riserva assunta, con ordinanza EL 18/19 febbraio 2014, anche alla stregua ELle difese svolte dalle parti con comparse conclusionali, riteneva necessario l'espletamento ELl'attività istruttoria, in particolare, l'interrogatorio formale dei convenuti e Parte_1
chiesto dall'attore con memoria 183 cpc EL 29 maggio 2012, Controparte_1 rimettendo la causa sul ruolo per l'incombente.
contumace, si costituiva in giudizio solo dopo aver ricevuto la Controparte_1 notifica ELl'ordinanza di ammissione ELl'interrogatorio formale, deducendo la nullità ELla notificazione ELl'atto introduttivo EL giudizio. Il primo giudice, in accoglimento ELl'eccezione rimetteva in termini la sola convenuta, concedendo alla medesima i termini di cui all'art. 183 cpc. L'interrogatorio formale, già disposto dal
Tribunale prima ELla remissione in termini, in favore esclusivamente ELla convenuta è stato, poi, espletato all'udienza EL 19 gennaio 2016. CP_1
Nessun atto istruttorio – neanche chiaramente individuato nel motivo di appello -
è stato, pertanto, espletato in violazione ELle regole processuali.
§ Il secondo motivo di censura presenta identità di doglianze col primo motivo di appello proposto da sia da questo, in verità, affetto da profili di Controparte_1 inammissibilità per l'estrema genericità ELle argomentazioni, sia da . Parte_2
Gli appellanti si dolgono, infatti, EL carattere di ricognizione di debito attribuito dal tribunale alla scrittura privata azionata in giudizio da , deducendo CP_4 che dalla stessa emergerebbe non un debito di bensì ELla Di IO & Parte_2
Partners Compagnia di Navigazione, rispetto alla quale neanche si Parte_2 sarebbe dichiarato garante;
essa, pertanto, giusta la chiara evidenza ELl'inesistenza ELl'obbligazione, sarebbe priva di qualsiasi efficacia sostanziale e processuale.
I motivi vanno disattesi giacché l'atto di ricognizione di debito, per la chiarezza EL contenuto, non può essere interpretato nel senso adombrato dagli appellanti.
La scrittura privata, prodotta da , non disconosciuta da CP_4 Pt_2
e contestata solo nei termini già rilevati dal Tribunale, è intitolata “Atto di
[...] ricognizione e di riconoscimento di debito”.
8 Al punto a) ELla premessa, le parti danno atto che “in data 30.05.2005
[...]
ebbe a sottoscrivere un prestito a titolo personale versando la relativa CP_4 somma in favore ELla soc. Di IO & Partners Compagnia di Navigazione spa”, precisando, al punto d), che “… a seguito ELla cessione a terzi e ELla successiva liquidazione ELla Di IO Partners Compagnia di Navigazione spa, e Parte_2
(ndr, omonimo ELl'odierno appellante), con la sottoscrizione EL Parte_1 presente atto, confermano e riconoscono il carattere personale EL prestito” e, al punto e) “… è intenzione dei predetti onorare il prestito ricevuto …”.
A fronte di tale premessa, e “… riconosco e Parte_2 Parte_1 confermano di essere debitori per la causale indicata ELla somma di € 60.900,00 …”.
È, pertanto, evidente che con la ricognizione di debito le parti hanno dato atto che
, come emerge dal punto d) ELla premessa, erogò un prestito a CP_4 [...]
e , versando la somma alla società, prestito che essi Parte_2 Parte_1 riconobbero come effettuato a loro personalmente, benché la somma fosse stata versata alla società, e che si impegnarono a restituire.
Peraltro, anche l'appellante ha richiamato nella propria Parte_2 impugnazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte ELl'obbligazione e ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il proprio diritto.
Essa diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l'inesistenza EL rapporto obbligatorio (pag. 19).
Tale onere, come statuito dal Tribunale, non è stato adempiuto né sullo specifico punto gli appellanti hanno svolto censure, limitandosi a offrire un'interpretazione ELl'atto di riconoscimento di debito he non trova conferma nel chiaro testo né in altra prova acquisita al giudizio.
§ Con terzo motivo di gravame la difesa di argomenta che il Parte_1
Tribunale non avrebbe correttamente valutato il profilo oggettivo ELla diminuzione patrimoniale conseguente all'atto dispositivo, giacché vi era patrimonio residuo, rispetto al quale altro creditore, , si era attivata con procedura di sequestro CP_6 conservativo che non si troverebbe in posizione di preferenza rispetto ad altre pretese né saturerebbe il valore EL cespite. Sarebbe, poi, mancato qualsiasi raffronto con le iniziative poste in essere nei confronti EL debitore principale, Parte_4
mancando, in tal modo, la dimostrazione ELl'eventus damni.
[...]
9 Analoghe censure svolge la quale, sempre con primo motivo di Controparte_1 impugnazione, ha genericamente dedotto che non vi sarebbe prova neanche che l'atto dispositivo abbia eroso in concreto la garanzia patrimoniale.
Le doglianze vanno respinte.
In primis, nessuna argomentazione viene spese per censurare la statuizione EL primo giudice con la quale il Tribunale ha, correttamente, affermato che “l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione EL debitore renda impossibile, ma anche quando renda più difficile la soddisfazione coattiva EL credito, per cui a tal fine l'onere probatorio EL creditore si restringe alla dimostrazione ELla variazione patrimoniale, senza che sia necessario per lui provare l'entità e la natura EL patrimonio EL debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche (v. Cass. 15625/06); mentre incombe al convenuto che eccepisca la mancanza ELl'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza EL predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali (v.
Cass. 19963/05)”.
Inoltre, il Tribunale ha anche dato atto che l'unico cespite residuo di proprietà EL
era, appunto, il menzionato immobile sito in RR EL GR e oggetto di Pt_2 sequestro conservativo ottenuto da altro creditore fino a concorrenza ELl'importo di
€ 295.400,00. Come risulta dalla visura ipotecaria in atti, trattasi di magazzino, individuato al catasto Fabbricati, foglio 1, particella 340, subalterno 5, ELla consistenza di 9 metri quadrati, dunque, certamente insufficiente a realizzare il credito ELl'uno quanto ELl'altro debitore.
Peraltro, nessuna prova è stata offerta dai convenuti circa la capienza patrimoniale EL debitore né è stata fornita prova ELla riferibilità EL debito alle società, essendo rimasta ignota la natura giuridica EL versamento operato, e, men che meno, la loro solidità patrimoniale e finanziaria.
§ Con quarto motivo di gravame si duole che il Tribunale abbia Parte_1 ritenuto sussistente in capo agli acquirenti la volontà di arrecare coscientemente un danno al creditore, che doveva essere, invece, esclusa poiché trattavasi di atti a titolo oneroso, con importi di acquisto congrui, con esclusione, dunque, ELl'elemento soggettivo. Inoltre, l'atto sottoscritto da non era opponibile né Parte_2 conoscibile dagli acquirenti e, con il successivo quinto motivo, viene contestato quanto statuito dal Tribunale in ordine al fatto notorio, in RR EL GR, circa la
10 situazione di grave difficoltà economica ELla ELla quale CP_7 Pt_2
era legale rappresentante, circostanza non corrispondente al vero.
[...]
Analoghe censure vengono proposte dalla difesa di la quale Controparte_1 avrebbe acquistato, come riferito in sede di interrogatorio formale, per assicurare a sé
e alle figlie proprietà future, provando l'effettività EL pagamento di un prezzo adeguato. Parimenti viene contestato che non sarebbe vero che all'epoca dei fatti fosse notorio a RR EL GR che la non fosse in bonis e il marito CP_7 ELl'appellante, dipendente di , avrebbe ottenuto le proprie spettanze Parte_2 solo dopo il fallimento ELla società e non avrebbe avuto modo di conoscere di eventuali difficoltà economiche EL . Parte_2
Anche l'appellante , con secondo motivo di censura, argomenta Parte_2
l'insussistenza ELla scientia damni, affermando che entrambi i venditori non potevano avere conoscenza né ELle difficoltà finanziare ELla società né ELle sue personali.
Quanto al pagamento EL prezzo va rilevato che ha prodotto n. 3 Parte_1 assegni intestati a , rispettivamente di € 15.000,00 emesso il 30 luglio Parte_2
2010, e due ELl'importo di € 4.990,00 emessi il 26 agosto 2010, dunque in epoca di ben due mesi antecedente il rogito EL 30 settembre 2010, nonché l'estratto EL conto corrente relativo all'addebito dei medesimi. Gli assegni versati in atti ed emessi in favore di sono, in realtà, quelli indicati nel rogito notarile quali mezzi Parte_2 di pagamento ELla prima vendita effettuata da in favore di CP_8 Pt_1
.
[...]
L'atto di compravendita intercorso con – Seconda vendita – Parte_2 stabiliva un prezzo di € 7.990,00, che nel rogito viene indicato come pagato, quanto a
€ 3.000,00 in contanti quale orinaria caparra confirmatoria ed € 4.990 a mezzo assegno bancario n. 0019858169 tratto su Banca di Credito Popolare di RR EL
GR, non prodotto ma che risulta, dall'e/c in atti, addebitato sul conto corrente di
. Parte_1
A fronte di un prezzo concordato di € 7.990,00, sulla cui congruità nessun parametro è stato fornito, potrebbe al più, ritenersi, dunque, pagato il minor importo di € 4.990,00. avrebbe regolato il pagamento EL prezzo convenuto in € Controparte_1
17.000,00, come risulta dal rogito, mediante versamento in contanti di € 2.300,00,
11 per i quali, come nel caso di , non vi è alcuna ricevuta, nonché tre Parte_1 assegni circolari di € 4.900,00, prodotti in copia, che risultano emessi in data 24 e 27 settembre 2010, null'altro allegando quanto alla provvista. L'appellante ha, CP_1 altresì, prodotto una nota ELl'Agenzia EL Territorio di Napoli afferente all'andamento EL mercato immobiliare – settore residenziale – nel II semestre 2010, contenente rilevazioni statistiche, nella quale, a pag. 18, Tabella 11, la quotazione media €/mq è rilevata in € 1.797,00, EL tutto insufficiente a comprovare il valore effettivo ELl'immobile, anzi, ELle quote di nuda proprietà acquistate da CP_1
così come non vi è prova né ELl'integrale pagamento EL prezzo né ELla
[...] provvista alla quale ha attinto, non avendo prodotto alcun estratto Controparte_1 conto di addebito su conti propri relativamente agli assegni circolari che risultano emessi in favore di . Parte_2
A differenza di quanto sostenuto nei gravami, pertanto, non vi prova alcuna né ELla congruità EL prezzo né ELl'integrale pagamento ELlo stesso.
A prescindere dalla circostanza che fosse o meno fatto notorio in RR EL GR che la società facente capo a versasse in difficoltà economiche, il Parte_2
Tribunale ha valutato il complessivo quadro indiziario e, correttamene ritenuto sussistente la scientia damni in capo agli acquirenti, sulla scorta dei rapporti personali intercorrenti tra esse e il venditore, cugino e Parte_1 CP_1 coniuge EL di lui dipendente, ELla ulteriore circostanza che nel rogito
[...] notarile le stesse hanno dato atto di conoscersi perfettamente tra loro, nonché ELle modalità con le quali è stato posto in essere l'atto pregiudizievole, col quale veniva ceduta la nuda proprietà, per quote, con riserva di uso vitalizio da parte di soggetto che all'epoca aveva l'età di 47 anni, e, dunque, tale diritto avrebbe esercitato per lungo tempo. Con riguardo a tali statuizioni nessuna specifica censura è stata mossa dagli appellanti e, anzi, appare quantomai illogica la motivazione fornita da CP_1
secondo la quale si trattava di un investimento per assicurare a sé e alle
[...] figlie future proprietà, tenuto conto che nessuno degli acquirenti ha acquistato la proprietà ELl'intero bensì solo quote ELla nuda proprietà.
La decisione è conforme ai consolidati principi ELla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento costante, ha sempre ritenuto che, in tema di azione revocatoria ordinaria ai sensi art. 2901 c.c. avente ad oggetto un atto di compravendita immobiliare, la sussistenza ELl'elemento soggettivo ELla scientia damni può essere
12 provata mediante presunzioni, sia in capo al debitore alienante che al terzo acquirente, venendo in rilievo, come nel caso di specie, in particolare, i rapporti personali tra le parti, la non congruità EL prezzo di vendita, che risulta puntualmente contestata dal sin dalla memoria ex art. 183 cpc, n. 1, la riserva EL diritto di CP_4 abitazione e uso, non essendo necessario, come invece argomentano gli appellanti, la specifica conoscenza EL credito a tutela EL quale l'azione viene esperita, essendo sufficiente la consapevolezza generica EL pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Con ultimo motivo di censura, tutti gli appellanti invoca diverso regolamento ELle spese di lite EL primo grado di giudizio, solo subordinatamente Parte_1 all'accoglimento ELl'appello, genericamente contestando la non equità Parte_2
e congruità ELla condanna e lamentando che il Tribunale non Controparte_1 avrebbe tenuto conto EL valore ELla compravendita dalla stessa posta in essere, per un valore complessivo di € 17.000,00, argomentando l'iniquità di una eventuale azione esecutiva per il recupero ELla spese di lite azionata esclusivamente nei propri confronti.
Anche tali doglianze vanno disattese.
Il valore ELla controversia, indicato quale ricompreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00 dall'attore e tale ritenuto dal primo giudice non è stato contestato dagli appellanti né sono state svolte specifiche censure quanto alle ragioni che avrebbero dovuto militare per l'applicazione di diverso parametro ovvero valori, al di là ELla generica doglianza di iniquità e incongruità, per l'appellante tra l'altro, CP_1 prospettata con riguardo a un'ipotetica azione esecutiva a lei esclusivamente rivolta per l'intero e che non tiene conto ELla solidarietà EL vincolo che le consentirebbe, comunque, di esperire azione di regresso.
Il valore ELla lite risulta, in ogni caso, correttamente determinato in applicazione dei parametri di cui all'art. 10 e ss cpc e, inoltre, come confermato da Cass.
3697/2020, il valore ELla causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, nel caso di specie € 60.900,00, a tutela EL quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
In conclusione, dunque, gli appelli vanno respinti.
Le spese di lite EL presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto
13 EL valore ELla lite, € 60.900,00, ELl'attività effettivamente svolta dalle parti e ELle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, EL minor grado di complessità EL giudizio di appello, con riguardo ai valori minimi EL corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, determinandole in complessivi € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario ELle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore EL difensore, Avv. AR IN, dichiaratosi antistatario.
Alla declaratoria di rigetto totale degli appelli consegue l'onere di dare atto ELla sussistenza dei presupposti per l'applicazione ELl'art. 13, comma I quater, Testo
Unico ELle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti avverso la sentenza EL
Tribunale di RR Annunziata numero 804 pubblicata il 3 aprile 2018, proposti da
[...]
, e nei confronti di , ora Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_4
, così dispone: Controparte_12
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna , e in solido, alla Parte_1 Parte_2 Controparte_1 refusione ELle spese di lite in favore di e , Controparte_2 Controparte_3 nella qualità di , liquidate in € 7.160,00; oltre al 15% per Controparte_12 rimborso forfettario ELle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore EL difensore, Avv. AR IN, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto ELla sussistenza dei presupposti per l'applicazione ELl'art. 13, comma I quater, Testo Unico ELle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio EL 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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