Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
.
Repubblica Italiana
IV. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 03/12/2024, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Ezio TURSI
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Stefania LOMBARDI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Comune di MOZZATE (CO) in data 07.07.2007
separati con sentenza n. 1048/2023 del Tribunale di COMO pubblicata il 25.09.2023
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI:
, nata a [...] l'[...]. Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati - con ricorso depositato in data 03/12/2024 - hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in MOZZATE (CO), Via S. Pellico n. 19/A viene assegnata – con tutti i beni mobili che la arredano - alla signora la quale vi abiterà con la figlia . La signora Parte_2 Per_1 si farà carico in via esclusiva del pagamento delle spese condominiali e di manutenzione Parte_2 ordinaria relative al predetto immobile;
mentre le eventuali spese straordinarie, come per legge, resteranno a carico di ciascun comproprietario nella misura del 50%;
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. I ricorrenti si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita della figlia e le sue condizioni di salute, assumeranno di comune accordo tutte le scelte relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore ovvero, a titolo esemplificativo, concorderanno i futuri corsi di studio, gli spostamenti ed i viaggi, le vacanze, le attività sportive, eventuali corsi extra scolastici e le cure mediche non urgenti.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il calendario già adottato e condiviso dai coniugi Per_1 in sede di separazione ossia:
- a settimane alterne, un giorno infrasettimanale (di regola il mercoledì) dall'uscita da scuola - ovvero dalle ore 14:00 - sino a dopo cena (21.30 circa) e il venerdì, dall'uscita da scuola - ovvero dalle ore 14:00 - sino al sabato mattina;
l'altra settimana, un giorno infrasettimanale (di regola il mercoledì) dall'uscita da scuola - ovvero dalle ore 14:00 - sino a dopo cena (21:30 circa), oltre il fine settimana dal venerdì dopo la scuola - ovvero dalle ore 14:00 - sino alla domenica dopo cena (21:30 circa). Ciò compatibilmente con i rispettivi impegni dei genitori, tenuto conto – in particolare - che il signor lavora su turni e con le Parte_1 esigenze e i desideri di . La signora acconsente a che possa Per_1 Parte_2 Per_1 trascorrere – in accordo con la figlia - alcune ore con i nonni paterni durante i periodi di permanenza con il padre sulla base del suindicato calendario, anche senza la concomitante presenza del signor Parte_1 soprattutto qualora l'assenza del padre sia dovuta a motivi lavorativi.
- durante le vacanze scolastiche, permarranno i medesimi giorni di visita con maggior elasticità sugli orari e, pertanto, con possibilità di anticipare il prelievo della minore da parte del padre dall'abitazione materna nonché di posticipare il rientro di presso l'abitazione materna al termine di ogni visita alle ore Per_1
22:30;
- durante le vacanze estive trascorrerà con il papà 15 giorni anche non consecutivi. I ricorrenti Per_1 si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie entro il 30 maggio di ciascun anno;
- A Natale e Santo TE la figlia starà con uno o l'altro genitore ad anni alterni. Così anche per Pasqua e
Lunedi Dell'Angelo. Per il 2024 trascorrerà il giorno di Natale con la madre ed il giorno di Santo Per_1
TE con il padre. Per il 2025 trascorrerà la Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con Per_1 la madre.
Le parti sono libere di decidere diversamente i tempi di permanenza di con il padre, secondo le Per_1 esigenze della minore, i suoi desideri e compatibilmente con gli impegni dei genitori e della ragazza.
4) In considerazione delle rispettive sostanze e capacità di lavoro, in ossequio al principio di proporzionalità dettato dall'art. 316 bis c.c., ed in considerazione del tempo di permanenza con ciascuno dei genitori, il padre contribuirà in via indiretta al mantenimento di versando alla signora la Per_1 Parte_2 somma mensile di € 250,00= (duecento cinquanta /00) entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Tale somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ove positivi.
5) Le spese straordinarie per la figlia verranno ripartite tra i genitori in misura pari al 50% Per_1 ciascuno secondo le linee guida adottate dal Tribunale di COMO, da intendersi qui integralmente richiamate.
6) I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico per il nucleo famigliare verrà richiesto e percepito dalla signora in misura del 100%. Parte_2
7) I ricorrenti rinunciano a reciproche richieste di mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendenti;
8) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche per la minore, ovvero dei documenti validi per l'espatrio;
9) Le spese legali relative al presente procedimento di divorzio congiunto devono intendersi integralmente compensate tra le parti;
10) Con la sottoscrizione del ricorso congiunto i coniugi dichiarano di aver definito, con reciproca soddisfazione, ogni questione connessa alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e causa o titolo patrimoniale, fatta eccezione per le obbligazioni previste da n. 4 a n. 6 del ricorso introduttivo del presente procedimento.
11) I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c. c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi – Parte_1 Parte_2
in data 07.07.2007, in Comune di MOZZATE (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MOZZATE (CO)
(anno 2007, atto n. 5, reg. Atti di Matrimonio, parte 1)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOZZATE (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.2.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Barbara Cao