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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 680/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 680/2025 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti MIRRA DOMENICO e MIGLIACCIO
PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con ricorso depositato il 27.06.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e alla condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/1992, non riconosciuto a seguito di domanda del 26/10/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 17/01/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
In particolare, si assumeva la non corretta valutazione della cardiopatia ischemica cronica e della nevrosi ansiosa.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 16/04/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente i requisiti sanitari oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
2 Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ischemica cronica (IMA nel 2015 e 2023 trattati con PTCA +
Stent). Diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico. Esiti di ernia lombare L 3-L4 trattato chirurgicamente (2013. Esiti chirurgico di rottura del LCA ginocchio destro
(2010)”.
Il consulente, chiamato a fornire chiarimenti circa le eccezioni sollevate dalla controparte, concludeva: “L'avvocato di parte attrice nel ricorso di opposizione ad
ATP ritiene incongrua la valutazione ed in modo particolare di due patologie in particolare ovvero quella cardiologica e quella psichiatrica.
Per quanto riguarda la patologia cardiaologica, si tratta di una cardiopatia ischemica cronica con pregressi IMA trattati nel 2015 e nel 2023.
All'ecocardiogramma del febbraio 2024 (dott ) la frazione di eiezione è Persona_1
del 50 %, quindi sostanzialmente ai limiti bassi della norma e ciò trova riscontro anche nell'esame clinico peritale (assenti edemi declivi, assenti crepitazioni al torace, assente dispnea per sforzi di moderata entità). Per cui l'invalidità del 50 % appare più che congrua se non addirittura lievemente già sovrastimata (potendosi applicare anche un 'invalidità del 41 %).
In merito alla nevrosi ansiosa, questa non è emersa clinicamente alla visita peritale.
Da considerare l'assenza di terapia specifica nell'anamnesi farmacologica.
Pertanto in fede all'esame clinico si conferma che il Signor è da Parte_1
considerarsi invalido all'85% ed è portatore di handicap senza connotazione di gravità (art 1 comma 3 L 104/92) a decorrere dal 26.10.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal ctu, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
3 Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI OR , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce il ricorrente invalido all'85% e portatore di handicap senza connotazione di gravità (art 1 comma 3 L 104/92) a decorrere dal 26.10.2023;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 28/05/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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