Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 510/2018 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.,
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(P. IVA / C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra RICCO (C.F. C.F._1
) C.F._2
- attori - contro
(C.F. ) in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._3 Persona_1
(C.F. ), e (C.F. ), quale
[...] C.F._4 Controparte_2 C.F._5
erede di rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco PROCOPIO (C.F. Persona_1
) C.F._6
- convenuti -
e
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._7 Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra RICCO (C.F. C.F._8
) C.F._2
- terzi chiamati -
(C.F. , (C.F. ) CP_5 C.F._9 CP_6 C.F._10
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Beniamino CP_7 C.F._11
IACOVO (C.F. ) C.F._12
- terzi chiamati -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Controparte_8 C.F._13
QUERCIA (C.F. ) C.F._14
- terzo chiamato -
e residente in [...], e Persona_2 Persona_3
residente in [...],
- terzi chiamati, contumaci -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.3.2018, la e Parte_1 [...]
hanno evocato in giudizio e al fine di ottenere: Parte_2 Controparte_1 Persona_1
1) la declaratoria ex art. 949 cod. civ. dell'inesistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul viottolo che passa anche attraverso i terreni di loro proprietà, siti nel Comune di
Acquappesa (CS), località Pantana, indicati catastalmente al Foglio n. 25, p.lle nn. 150, 141,
205 (nella titolarità della e n. 136 sub a (nella titolarità di Parte_1 [...]
), in favore dei fondi di cui sono comproprietarie pro quota, insieme ad altri, le Parte_2
convenute, siti nel medesimo Comune, indicati catastalmente al Foglio 25, p.lle 166, 335,
543, 544, 337;
2) l'ordine di cessazione dell'uso, da parte delle convenute, del medesimo viottolo;
3) la loro condanna al risarcimento dei danni subìti (da quantificarsi in via equitativa).
Gli attori hanno, in particolare, dedotto che: - le convenute avevano avanzato ricorso ex art. 1168 cod. civ. dinanzi al Tribunale di Paola,
ottenendo la tutela cautelare esclusivamente del dedotto possesso della servitù di passaggio pedonale sul predetto viottolo;
- tuttavia, esse non sono titolari di alcun diritto di servitù, in difetto di un atto negoziale di costituzione, dei presupposti per l'usucapione e di effettiva interclusione del loro fondo
(fruiscono, infatti, di una comoda strada asfaltata che conduce sulla S.S. 283, di fronte l'Hotel “Parco delle Rose”);
- il passaggio delle convenute sul viottolo in questione, sterrato e non percorribile con veicoli,
è avvenuto in passato sulla base del consenso dei proprietari, per spirito di tolleranza fondato sui rapporti di parentela e buon vicinato tra le parti.
1.2. – Si sono costituite e le quali hanno chiesto di: Controparte_1 Persona_1
1) preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa di CP_3 CP_4
, (quali proprietari di altri tratti della strada oggetto della
[...] Persona_2
domanda degli attori), CP_6 CP_5 Controparte_9
e (quali proprietari della strada alternativa dai CP_10 Persona_3
medesimi attori);
2) nel merito, rigettare le domande attoree per infondatezza;
3) in via riconvenzionale, di accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sull'intera strada indicata dagli attori (particelle 141, 150 e 205 nella titolarità della Pt_1
particella 136 sub a nella titolarità di;
particella 339 nella titolarità
[...] Parte_2
di particelle 200, 202 e 336 nella titolarità di e CP_3 Controparte_4
; Persona_2
4) in via riconvenzionale subordinata, di costituire la servitù di passaggio coattivo sulla medesima strada.
A tal fine hanno dedotto che:
- è proprietaria dei terreni, siti in Acquappesa, località Pantana, Controparte_1
identificati catastalmente al Foglio 25, p.lle nn. 166, 333, 335, 543, 544, oltre porzione di fabbricato identificato al mappale 337, sub. 1 e 2, in forza di successione ereditaria (giusta dichiarazione presentata il 12.8.2003 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Paola, n.
456, Volume 156) da (deceduta il 21.2.2003), che li aveva ricevuti per Persona_4
donazione (giusta atto per Notaio MARZANO del 7.10.1981, Rep. n. 41729, Racc. n.
13469) da la quale a sua volta li aveva ottenuti a titolo di divisione Persona_5
(giusta atto per Notaio MARZANO del 3.5.1977, Rep. n. 31445, Racc. n. 10131);
- è, invece, contitolare – unitamente ai fratelli e Persona_1 CP_11 [...]
– degli immobili siti nel Comune di Acquappesa individuati catastalmente al Foglio Per_4
25, p.lle 166, 335, 337, 543 e 544, acquistati in virtù di successione ereditaria di
[...]
(giusta dichiarazione n. 241, vol. 153, del 23.10.2000, trascritta il 4.12.2000); Per_5
- i suindicati terreni sono collegati alla Strada Statale per le Terme Luigiane S.S. 283
mediante un solo accesso, individuato in un tratto stradale in parte pavimentato (per circa
3,50 m di larghezza) e in parte sterrato (per circa 2,50 m di larghezza), ricadente in parte nella proprietà di e in parte in quella di , utilizzato dalle Parte_1 Parte_2
convenute in modo possesso pacifico, protratto e indisturbato, per raggiungere, a piedi e con autoveicoli, la strada pubblica, da oltre trent'anni fino allo spoglio oggetto del ricorso per la reintegra (iscritto con il n. 274/2017 RGAC), definito con la sentenza di accoglimento n.
4516/2017 del 12.7.2017 del Tribunale di Paola;
- per di più, ha acquistato il diritto di servitù di passaggio in forza della Persona_1
scrittura privata stipulata il 28.11.2007 con , nella qualità di rappresentante Persona_6
legale pro tempore della Parte_1
- in ogni caso, sussistono i presupposti previsti dall'art. 1051 cod. civ. per una pronuncia costitutiva di un diritto di servitù coattiva, in favore dei fondi di proprietà delle convenute, a carico del tratto stradale per cui è causa, in ragione dell'interclusione assoluta della loro proprietà, dell'impossibilità di procurarsi l'accesso carrabile alla pubblica via in altro modo e della necessità di usufruire di tale passaggio al fine di garantire la coltivazione ed il conveniente uso dei fondi;
- la predetta strada ricade non solo nelle proprietà degli attori, ma anche in quelle di
[...]
(part. 339), e (p.lle nn. 336, 202 e 200), CP_3 Controparte_4 Persona_2
mentre (quale CP_6 CP_5 Controparte_9 CP_10
erede di e (quale erede di Persona_7 Persona_3 Persona_8
sono proprietari dell'altra strada menzionata dagli attori, sita alla località Pantana di
Acquappesa, identificata catastalmente al Foglio 25, p.lle nn. 197, 198 e 211, meno agevole e breve ex art. 1051 cod. civ.;
1.3. – Si sono, quindi, costituiti i terzi chiamati e i quali, Controparte_4 CP_3
associandosi agli attori, hanno chiesto:
1) la declaratoria dell'inesistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile vantata dalle convenute;
2) la cessazione, da parte di queste ultime, dell'uso del tratto di loro proprietà del viottolo descritto nell'atto introduttivo;
3) il rigetto della domanda delle domande riconvenzionali proposte dalle convenute;
4) in via subordinata, la condanna delle convenute al pagamento dell'indennizzo previsto ex
lege per il ristoro dei pregiudizi subiti in conseguenza della costituzione della richiesta servitù coattiva.
A tale fine, hanno eccepito che:
- non sussiste alcun diritto di servitù di passaggio, né carrabile né pedonale, in capo alle convenute, sulla strada indicata nell'atto introduttivo;
- la convenuta ed il coniuge risiedono in Controparte_1 Controparte_2
Acquappesa dall'anno 2013, non si sono mai occupati dei terreni di loro proprietà, rimasti incolti e abbandonati per oltre vent'anni, mentre si sono ivi recati solo in sporadiche occasioni;
- l'accesso ai terreni di proprietà delle convenute è posto sulla S.S. 283, all'altezza dell'Hotel
“Parco delle Rose”, attraverso la strada pubblica, asfaltata, percorribile a piedi e in auto, da sempre utilizzata da tutti proprietari degli immobili siti nella località Pantana, al termine della quale sorgono due serbatoi d'acqua, costruiti dal Comune su una parte del terreno di comproprietà delle convenute.
1.4. – Si sono, poi, costituiti i terzi chiamati e CP_5 CP_6 CP_7
i quali hanno chiesto di rigettare la domanda di costituzione di servitù coattiva sulla strada di loro proprietà (identificata con le particelle 197, 198 e 2011 del foglio di mappa 25) o, in subordine, di riconoscere in proprio favore l'indennità di cui agli artt. 1032, 2° comma, e 1053 cod. civ.
A tal fine hanno dedotto che:
- la strada ricadente nei terreni di loro proprietà, identificati catastalmente al Foglio 25, p.lle nn. 197, 198 e 211, costruita tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 da Per_9
, loro dante causa dei terzi chiamati, è sempre stata utilizzata esclusivamente dagli
[...]
per giungere alla SS 283; CP_5
- a titolo di cortesia, è stato consentito al di percorrere la suddetta Parte_3
strada al fine di realizzare i serbatoi comunali posti a monte della loro proprietà e di eseguire la la necessaria manutenzione;
- non sussistono i presupposti per la costituzione della servitù coattiva a carico della predetta strada in quanto le convenute utilizzano la diversa strada, più comoda, descritta nell'atto introduttivo.
1.5. – Si è, poi, costituito il terzo chiamato il quale ha chiesto: in via Controparte_8
preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa per difetto dei presupposti di cui all'art. 102 c.p.c.; nel merito, di rigettare la domanda di costituzione della servitù coatta a carico dei propri terreni.
Ha evidenziato la natura privata della strada di proprietà degli eredi , i quali avevano CP_5
concesso unicamente all'ente proprietario e gestore del serbatoio idrico il passaggio dei soli addetti alla manutenzione dell'impianto, mentre le convenute raggiungono i loro terreni passando sulla diversa strada descritta nell'atto di citazione.
1.6. – e sono, invece, rimasti contumaci. Persona_2 Persona_3 1.7. – A seguito dell'interruzione per decesso della convenuta (26.2.2020), il Persona_1
processo è stato riassunto con unica comparsa redatta nell'interesse degli attori e dei terzi chiamati e . CP_3 Controparte_4
1.8. – Si sono, quindi, costituiti e quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
riportandosi alle conclusioni precedentemente formulate. Persona_1
1.9. – Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attività istruttoria è consistita nell'escussione dei testi e (udienza del 23.9.2022), Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(udienze del 1.12.2022 e 26.1.2024) e (udienza del 1.12.2022),
[...] Testimone_4
e (udienza del 22.6.2023), Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
(udienza del 26.1.2024), (udienza dell'11.4.2024), oltre che nell'espletamento di Testimone_8
CTU (cfr. relazione definitiva, a firma del Geom. ). Persona_10
2.1. – Ciò posto, è utile premettere la descrizione dello stato dei luoghi resa dal CTU.
I terreni di e possono essere raggiunti attraverso due vie: Controparte_1 Persona_11
- il viottolo indicato nell'atto introduttivo, che inizia alle spalle dell'Hotel Asturias nella proprietà sulla SS 283 ed attraversa i terreni di , Parte_1 Parte_2 [...]
e ; CP_3 Controparte_4
- la strada che inizia sulla SS 283 di fronte all'Hotel Parco delle Rose e che conduce ai serbatoi idrici comunali.
Il primo (c.d. viottolo) è scosceso, presenta una fitta vegetazione arborea ed un fondo naturale frastagliato e discontinuo, si sviluppa in sentieri montuosi, in totale assenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e persino di tracce di manutenzione, non è carrabile, ma percorribile solo a piedi, in modo “non agevole” e persino pericoloso (almeno in costanza di fenomeni metereologici di pioggia intensa o vento, per la ripidità e scivolosità del fondo ed il difetto di opere di canalizzazione delle acque meteoritiche), sicché per la sua messa in sicurezza è
necessario eseguire opere di urbanizzazione eseguite a regola d'arte. La seconda (c.d. strada) è corredata delle opere di urbanizzazione necessarie (muri di sostegno,
cunetta raccolta di acque meteoritiche, pozzetti…) che l'hanno resa percorribile sia a piedi che con mezzi.
2.2. – È infondata la domanda riconvenzionale principale, formulata dai convenuti, diretta ad accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sul predetto viottolo che parte dalla SS 283, alle spalle dell'Hotel Asturias, attraversa i terreni della Pt_1
, e e, poi, raggiunge i fondi di
[...] Parte_2 CP_3 Controparte_4
e Controparte_1 Controparte_2
Invero, non è provato il dedotto possesso ultraventennale, pacifico, continuato ed ininterrotto, della descritta servitù, ma soltanto un saltuario passaggio compatibile con la tolleranza normalmente ricorrente nei rapporti, come nel caso di specie, tra familiari e vicini.
In particolare, il teste ha riferito che, da quando frequenta quella zona, ossia dal Testimone_1
2014-2015, ha visto percorre il predetto viottolo, a piedi, ed Controparte_1 CP_2
soltanto un paio di volte e, per quanto aveva appreso da (legale
[...] Persona_6
rappresentante della , su autorizzazione di quest'ultimo, mentre i proprietari dei Parte_1
terreni ivi ubicati utilizzano ben più adeguata strada, realmente carrabile, che dall'Hotel Parco delle
Rose giunge fino ai serbatoi idrici comunali.
Anche la teste ha descritto l'uso sporadico del viottolo da parte di Testimone_8 CP_1
e avendo affermato di averli visti percorre tale stradella soltanto
[...] Controparte_2
“qualche volta, circa 15 anni fa” e, per di più, non già per l'esercizio di una propria attività di coltivazione ma allorquando aiutavano i genitori della teste nella raccolta delle olive o in altri piccoli lavori di cura dell'orto.
Sulla stessa linea si pone la deposizione del teste ME in pensione che ha Testimone_6
svolto vari incarichi professionali per la famiglia di e sin Controparte_1 Persona_1
dagli anni '80. Il predetto teste, infatti, dopo la generica affermazione del passaggio sul viottolo da parte di ed il loro familiari, ha storicizzato e Controparte_1 Controparte_2
circoscritto tale informazione, precisando di avere percorso il viottolo “insieme a loro o su loro incarico senza obiezioni da parte di alcuno”. Pertanto, neppure tale deposizione, limitata ai salutari passaggi in occasione dell'espletamento di incarichi professionali (per quanto ripetuti nel tempo),
appare idonea a superare l'utilizzo sporadico del viottolo da parte dei convenuti.
Nulla di diverso ha aggiunto il teste (salvo nella parte de relato dalla moglie _3
. Egli, infatti, sentito due volte (la seconda su sua richiesta, sostenendo di essersi Testimone_2
espresso male), dopo aver chiarito che il viottolo che parte alle spalle dell'Hotel Asturias è
attualmente percorribile soltanto a piedi mentre fino al 2010 circa lo era anche con mezzo meccanico come un trattorino, ha affermato e ribadito che: da quando vive in quella zona, ossia dal
2000, non ha mai visto personalmente passare attraverso il predetto viottolo Persona_1
e anche se la propria moglie, gli Controparte_1 Controparte_2 Testimone_2
aveva riferito che i medesimi utilizzavano il citato viottolo per raggiungere i loro terreni. Nella
seconda occasione in cui è stato sentito, il teste ha ricordato un solo episodio, verificatosi, a suo dire, circa tre o quattro anni prima (periodo temporale indicato dal teste in termini approssimativi),
quando accortosi che il teste stava pulendo il suo terreno, si è offerto di Controparte_2
caricare la terra su un trattorino sfruttando dei viaggi che stava compiendo attraverso il viottolo in questione. Il teste ha poi aggiunto che la diversa strada che parte dall'Hotel Parco delle Rose è
liberamente percorribile ed egli stesso la percorre senza chiede il permesso ad alcuno.
Dunque, neppure la deposizione va oltre la dimostrazione di una eccezionale percorrenza Tes_3
del viottolo da parte dell' (addirittura una sola volta dal 2010 ad oggi), ben CP_2
compatibili con la tolleranza dei proprietari.
Di ben diverso tenore le dichiarazioni rese da sua moglie, la quale ha dichiarato Testimone_2
che, da quando ha memoria, almeno dal 1983, senza contestazioni fino al 3392017, CP_1
e, prima di loro, raggiungono, a piedi e con
[...] Controparte_2 Persona_1
mezzi, i loro terreni attraverso il viottolo che parte alle spalle dell'Hotel Asturias, piuttosto che percorrendo la strada che inizia di fronte all'Hotel Parco delle Rose.
Tuttavia, tali affermazioni si pongono in contrasto con le altre testimonianze già esaminate (a parte quella del Geom. con cui è astrattamente compatibile) e persino con la descrizione dello Tes_6 stato dei luoghi contenuti nella CTU per la totale assenza di opere di urbanizzazioni funzionali alla percorribilità del viottolo e di tracce si attività manutentiva, l'attuale impossibilità di transitare con mezzi, la difficoltà e la pericolosità finanche del passaggio pedonale.
Non vi è, quindi, alcuna ragione per dare maggiore credito, nel rilevato contrasto, alle dichiarazioni di le quali anzi appaiono subvalenti rispetto alle convergenti affermazioni degli Testimone_2
altri testi, a loro volta maggiormente coerenti con le risultanze della CTU.
Nessuna informazione di rilievo, infine, è stata resa dai testi e Testimone_5 Tes_4
[...]
2.3. – È infondata anche la domanda riconvenzionale subordinata dei convenuti, diretta alla costituzione della servitù coattiva di passaggio sul medesimo viottolo.
Le illustrate risultanze della CTU hanno evidenziato che il predetto viottolo – per essere percorribile con mezzi ma anche a piedi in condizioni di sicurezza – avrebbe necessità di quelle opere di urbanizzazione che sono state già realizzate per la diversa strada che parte di fronte all'Hotel Parco
delle Rose, la quale è agevolmente percorribile a piedi e con mezzi (comprese automobili) per giungere ai medesimi terreni dei convenuti.
Al di là della possibile (ma non accertata) differente lunghezza dei due percorsi, quello che parte alle spalle dell'Hotel Asturias e richiede il passaggio sui fondi di Parte_1 [...]
, e è certamente molto più oneroso perché Parte_2 CP_3 Controparte_4
richiede l'imprescindibile esecuzione di tutte le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 25352 del
12/12/2016).
Per completezza, va dato atto che, nel presente giudizio, i convenuti non hanno chiesto l'accertamento del loro diritto di passaggio sulla descritta strada alternativa che parte sulla SS 283
di fronte all'Hotel Parco delle Rose né la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a carico di tale strada.
2.4. – La domanda degli attori e dei terzi chiamati e di CP_3 Controparte_4
accertamento negativo della servitù di passaggio vantata dai convenuti è, invece, fondata. Escluso l'acquisto della servitù per usucapione, resta da verificare se, con la scrittura privata tra la e sia stata costituita la dedotta servitù di passaggio (pedonale e Parte_1 Per_1
carrabile) in favore dei terreni di quest'ultima.
Ebbene, al di là dell'assenza di riferimenti specifici al nome della “struttura alberghiera” ed ai terreni di proprietà delle parti e delle altri soggetti citati, la predetta scrittura privata ha avuto ad oggetto la cessione da parte di in favore della di una porzione di Per_1 Parte_1
terreno di 20 mq di fatto già destinata a parcheggio dell'Hotel e la realizzazione da parte della di alcuni lavori (muri di contenimento e parapetto, allargamento e consolidamento Parte_1
della carreggiata con letto di pietrisco, manto di cemento armato con rete metallica, costruzione di cunette , canali e griglie per la raccolta delle acque piovane) nella parte iniziale della strada di accesso all'albergo ed agli altri terreni posti più in alto, compreso quello di la quale Per_1
veniva esonerata dal corrispondere la sua quota di spese.
La predetta scrittura privata, quindi, non ha costituito alcuna servitù di passaggio in favore di sul viottolo de quo (che, del resto, si dipana anche nei terreni di , Per_1 Parte_2
e , i quali non sono parti della medesima scrittura privata), CP_3 Controparte_4
mentre ha regolamentato le spese per alcune opere (realizzate o da realizzare), compensandole con il trasferimento di una piccola porzione di terreno di sul presupposto dell'effettivo Per_1
passaggio da parte di quest'ultima. Tale presupposizione potrebbe, quindi, al più interrogare sull'efficacia della scrittura privata ma giammai essere elevato a fatto costitutivo della servitù
pretesa dai convenuti.
2.5. – È fondata anche la domanda conseguenza degli attori e dei medesimi terzi chiamati: Se,
infatti, i convenuti non hanno alcuna servitù di passaggio sul viottolo in questione, deve essere loro ordinato di cessare di attraversare i tratti posti nelle proprietà della e di Parte_1 [...]
. Parte_2
2.6. – La domanda di risarcimento danni, genericamente formulata dagli attori, è, invece, infondata,
in mancanza di specifica deduzione e prova di pregiudizi risarcibili. 3. – Le spese di giudizio sono a carico dei convenuti per la soccombenza e si liquidano come segue alla luce dei valori medi di cui al DM 55/2014 in relazione a tutte le fasi previste per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore, come segue:
- € 3.317,60 per compenso (considerato un solo aumento del 30% ex art. 4, 2° comma, DM
55/2014) ed € 125,00 (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA (come per legge) in favore degli attori, e Parte_1 Parte_2
dei terzi chiamati e con distrazione al loro CP_3 Controparte_4
procuratore;
- € 3.317,60 per compenso (considerato congruo un solo aumento del 30% ex art. 4, 2°
comma, DM 55/2014), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA (come per legge), in favore dei terzi chiamati e CP_5 CP_6 CP_7
- € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA (come per legge) in favore di , con distrazione al suo procuratore. Controparte_8
Nulla in favore di e in quanto rimasti contumaci. Persona_2 Persona_3
Le spese della CTU vanno poste interamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara che non sussiste il diritto di servitù di passaggio sul viottolo descritto in motivazione a carico del terreni (precisati in motivazione) nella titolarità di Parte_1
, e ed in favore dei fondi
[...] Parte_2 CP_3 Controparte_4
(precisati in motivazione) nella titolarità di e Controparte_1 Controparte_2
b) ordina a e di non passare attraverso i predetti Controparte_1 Controparte_2
terreni di proprietà di , e Parte_1 Parte_2 CP_3 [...]
; CP_4
c) rigetta le domande dei convenuti;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 15 aprile 2024 Il Giudice
Antonio SCORTECCI