TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr Carolina
Burrascano, ha pronunciato e pubblicato all'udienza dell'1.4.2025 la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 320/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa
TRA
(C.F. ), nata a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa in via Nicolò Bonincontro n.1 SC.C int.5, elettivamente domiciliata in via delle Carceri
Vecchie n.44, presso lo studio dell'avv. Massimo VITALE, il quale la rappresenta e difende giusta procura in atti
- attrice- contro della provincia di Siracusa (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in viale Santa Panagia P.IVA_1
141 Siracusa
(C.F. ), con sede a Siracusa in piazza Duomo 4 in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco pro tempore
- convenuti -contumaci-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. notificato in data 22/01/2023,
impugnava la cartella di pagamento n. 298 2022 00013478 12 000, notificata il Parte_1
pagina 1 di 3 28/12/2022, di euro 1.110,60, oltre interessi e spese della procedura a titolo di recupero canone di locazione a saldo dell'anno 2020.
A sostegno della domanda l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa di pagamento avendo integralmente versato in data 27/04/2021 al la somma pretesa. Controparte_2
L'attrice eccepiva, inoltre, l'illegittimità della cartella di pagamento poiché la riscossione mediante ruolo era avvenuta in assenza di un titolo esecutivo, trattandosi di entrate di diritto privato relative a canoni di locazione di immobile.
L'opponente concludeva chiedendo, previa sospensione, di dichiarare e l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'amministrazione comunale e dalla società di riscossione opposte per le causali e per l'importo esposto nella cartella opposta, con condanna degli opposti ex art.96 c.p.c.
e alle spese del giudizio.
I convenuti e non si costituivano Controparte_3 Controparte_2 nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione;
va pertanto dichiarata la loro contumacia.
Con ordinanza del 12.5.2023 veniva sospesa la cartella di pagamento impugnata.
La causa, istruita solo tramite acquisizione di documenti, all'odierna udienza dell'1.4.2025, previa discussione è posta in decisione.
Il presente ricorso è fondato e va accolto.
Fondata è l'eccezione di illegittimità della procedura di riscossione mediante ruolo dei canoni di locazione.
Sul punto si osserva che l'art.17 e 21 del D.lvo 46/99 stabiliscono che le entrate fra gli enti pubblici aventi causa in rapporti di diritto privato, come nel caso in ispecie, sono iscritte a ruolo quanto risultano da idoneo titolo aventi efficacia esecutiva conseguito secondo le ordinarie regole civilistiche (Cass. 7188/2022).
Ciò posto, nel caso in ispecie i contratti di locazione versati in atti sono scritture private non autenticate, sicché le stesse non possono considerarsi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Peraltro, deve evidenziarsi che l'attrice ha provato l'estinzione dell'obbligazione portata nella cartella di pagamento, avendo prodotto il bollettino postale n. 210427-133426-06081617
P 27.4.2021 con quale è stato pagato l'importo € 1.110,60 relativo al saldo dei canoni fino al
2020, credito posto a fondamento di quanto richiesto nella cartella di pagamento del 28.12.2022
n. 29820220001347812000.
Per quanto sopra detto, l'opposizione va accolta e la cartella impugnata va annullata.
Va rigetta invece la domanda di condanna degli opposti ex art. 96 c.p.c. stante l'assenza dei relativi presupposti.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, disattesa ogni altra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al
R.G. n. 320/2023, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' e del Controparte_4 CP_2
;
[...]
- annulla la cartella di pagamento impugnata n. 298 2022 00013478 12 000 emessa dall'
[...]
; Controparte_4
- condanna ciascuno dei convenuti e il Controparte_4 CP_2
al pagamento in favore delle spese di lite che si liquidano ex D.M.
[...] Parte_1
n.147 del 13.8.2022 in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Vitale dichiaratosi antistatario;
La presente sentenza è stata redatta e pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza dell'1.4.2025 al quale è allegata, ed è immediatamente depositata.
Così deciso in Siracusa dell'1.4.2025.
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
pagina 3 di 3