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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2404/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2404/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO e dell'avv. SACCOMANNO ANDREA ) VIA ROMA TRAVERSA TITO SPERI 8 ROSARNO C.F._2
APPELLANTE contro
ELLA SUA QUALITÀ DI MANDATARIA (C.F. CP_1 Controparte_2
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI DANIELE e dell'avv. BULGARELLI CHIARA ( CIRC. AL MOLINO N. 73 48121 RAVENNA C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “piaccia all'On. Giudicante adito, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali (art. 115 c.p.c.), previa verifica della regolarità della costituzione delle parti (artt. 101, 182 e 183 c.p.c.), accogliere le domande proposte dalla parte appellante, attore in primo grado, in ogni loro parte e, per l'effetto, con decisione contenente gli elementi di cui agli artt. 120 e 132 c.p.c., se necessario, e 118 disposizione di attuazione del c.p.c., così statuire: accogliere tutte le domande formulate dalla parte appellante con il presente atto di appello e, in totale riforma della appellata sentenza n. 762/2021 pubbl. il 12.10.2021 dal Tribunale di Ravenna, accertare
e dichiarare la violazione degli artt. 555 e 557 c.p.c. (conseguenza che avrebbe comportato la declaratoria di nullità, annullabilità, estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 4/2019
pagina 1 di 7 R.G.E.), nonché accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo de quo per violazione degli artt. 1813 c.c. e 474 c.p.c. (dalla quale sarebbe derivata la nullità, l'annullabilità, l'improcedibilità,
l'inefficacia e, comunque, l'estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 4/2019 R.G.E.); riformare l'impugnata sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese disposta in capo alla parte appellante e, conseguentemente, condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.; accogliere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte appellante, con l'emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;
”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, respingere integralmente, siccome inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. n. 762/2021 dell'11.10.2021, pubblicata e comunicata il Parte_1
12.10.2021, notificata il 15.11.2021, del Tribunale di Ravenna – Giudice Dott.ssa Annarita Donofrio, e per l'effetto confermare la prefata pronuncia.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”.
IN FATTO
1. proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei confronti di Parte_1 CP_1
già per sentir dichiarare, previa sospensione del procedimento esecutivo
[...] Controparte_3
immobiliare promosso da quest'ultima, l'illegittimità, la nullità e l'annullabilità dell'atto di pignoramento eseguito nei propri confronti, previo accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'espropriazione forzata.
A fondamento delle suddette domande, l'opponente deduceva la tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento e la nullità del contratto di mutuo fondiario azionato, ritenendone la natura condizionata e la mancanza del requisito della realità.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando ogni avversa deduzione e concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 762/2021 il Tribunale di Ravenna rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese.
In particolare il giudice disattendeva la tesi secondo la quale il deposito della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di giorni quindici previsto dall'art. 557 c.p.c. comporterebbe l'inefficacia del pignoramento stesso, aderendo all'orientamento maggioritario per cui il deposito tardivo della nota di pagina 2 di 7 trascrizione oltre il termine previsto dall'art. 557 c.p.c. non genera alcuna decadenza, in mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso, alla luce del principio di tassativa e tipicità delle nullità del processo esecutivo.
Osservava in particolare che la norma di cui all'art. 557 c.p.c., come modificata dal DL 132/2014 art 18 comma 1 lett c), convertito con modificazioni nella legge 162/2014, pur avendo spostato dall'ufficiale giudiziario al creditore pignorante l'onere del deposito presso la cancelleria della copia conforme del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento nel termine di giorni quindici dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, prevedeva comunque che il fascicolo dell'esecuzione fosse formato con modalità telematiche dalla cancelleria al momento di detto deposito, sancendo la perdita di efficacia del pignoramento solo nel caso di mancato deposito entro giorni quindici dalla consegna al creditore della nota di iscrizione a ruolo e delle copie del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento;
nessuna menzione era invece fatta per la nota di trascrizione del pignoramento, il cui deposito entro detto termine restava irrilevante ai fini della formazione del fascicolo e della prosecuzione della procedura.
Il termine ex art. 555 c.p.c. comma 2 era quindi da considerarsi ordinatorio, in mancanza di una diversa previsione di legge, e trovava la sua giustificazione per il fatto di fare riferimento alla restituzione dell'atto da parte del conservatore dei registri immobiliari, avente tempi sovente lunghi e sicuramente aleatori e fuori dalla disponibilità del creditore.
Appariva poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3
della Costituzione, non rilevandosi alcuna disparità di trattamento tra i debitori nel caso di procedure esecutive nelle quali la nota di trascrizione sia depositata entro i quindici giorni o successivamente, poiché tale incombente, non essendo previsto a pena di inefficacia, non incideva sulla proseguibilità della procedura sulla base di un titolo valido ed efficace già conosciuto dal debitore al momento della notifica del pignoramento.
In ordine poi alla dedotta nullità del mutuo ipotecario e alla sua inidoneità a valere come titolo esecutivo per mancanza di effettiva traditio della somma mutuata, per essere stata la stessa erogata tramite la consegna di un buono fruttifero, con contestuale costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del pagamento delle obbligazioni accessorie derivanti dal contratto, con diritto di recesso dell'istituto nel caso di mancato adempimento della formalità dell'iscrizione ipotecaria a garanzia, il tribunale riteneva che, ai fini del perfezionamento del mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e il suo ingresso nel patrimonio del mutuatario costituisse effettiva erogazione dei fondi, anche qualora la somma fosse stata successivamente costituita in pegno, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento di obbligazioni contrattuali.
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non andava infatti intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del denaro.
pagina 3 di 7 4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_2 CP_1
nuova denominazione assunta da nella sua qualità di mandataria di CP_4 Controparte_2
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 31.5.2024 la causa è stata trattenuta per la seconda volta in decisione senza assegnazione di termini.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accertato la violazione degli artt. 555 e 557 c.p.c. per aver il creditore procedente tardivamente trascritto il pignoramento e, di conseguenza, depositato fuori termine la relativa nota di trascrizione;
in particolare sottolinea che la trascrizione del pignoramento è stata eseguita il 29.1.2019 e il deposito della nota il 20.2.2019, e quindi oltre i quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento al creditore, avvenuta il 3.1.2019.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di aderire “all'orientamento maggioritario per cui il deposito tardivo della nota di tra-scrizione oltre il termine previsto dall'art. 557 c.p.c. non genera alcuna decadenza, in mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso, nel rispetto del principio di tassatività e tipicità delle nullità del processo esecutivo”, ma tale affermazione non sarebbe condivisibile e, in ogni caso, risulterebbe assorbente il fatto che sia stata contestata non solo la tardività del deposito della nota di trascrizione ma, ancor prima, la tardività della stessa trascrizione del pignoramento avvenuta, come risulta per tabulas, in data 29.1.2019 e, dunque, oltre i quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento al creditore avvenuta il 3.1.2019.
L'appellante ripropone pertanto anche questa seconda questione, sulla quale il tribunale ha omesso di pronunciarsi, ribadendo l'eccezione di improcedibilità e di estinzione del procedimento esecutivo.
6. Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accertato la nullità del contratto di mutuo per mancata traditio della somma mutuata.
7. Il primo motivo è infondato.
L'opinione del primo giudice circa le conseguenze del c.d. “tardivo” deposito della nota di trascrizione del pignoramento appare condivisibile alla stregua del tenore letterale del terzo comma dell'art. 557,
c.p.c., che non prevede, nel caso della sua mancanza o della sua tardività (avuto riguardo al termine ivi previsto), l'inefficacia del pignoramento, espressamente sancita per il deposito oltre il termine di quindici giorni della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto.
Va altresì evidenziato, sempre sotto il profilo testuale, che l'art. 555 c.p.c., al secondo comma, prevede che “immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli
pagina 4 di 7 restituisce una delle note” e che il terzo comma della norma stabilisce che “le attività previste dal comma precedente possono essere compiute anche dal creditore procedente, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra”.
Deve in proposito ritenersi che l'art. 557, comma 1, c.p.c., laddove prevede che “eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, si riferisca al caso in cui l'incombente della trascrizione sia stato curato dall'ufficiale giudiziario.
Sembra dunque che la prima parte dell'art. 557, comma 2, c.p.c. abbia riguardo all'ipotesi in cui, all'atto della iscrizione a ruolo, il creditore procedente già disponga del duplicato della nota di trascrizione (consegnatogli, insieme alla copia del pignoramento notificata, dall'ufficiale giudiziario), tant'è che ci si riferisce al deposito di copie conformi “del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna del pignoramento”.
Diversamente, per la distinta ipotesi previsto dall'art. 555, comma 3, c.p.c. di trascrizione curata dal creditore procedente, l'ultima parte dell'art. 557, comma 2, c.p.c. prevede che “il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”.
8. Neppure può essere accolta la doglianza relativa alla pretesa tardività della trascrizione del pignoramento, in quanto il codice di rito non prevede un termine per l'esecuzione della suddetta formalità.
Invero la trascrizione completa il pignoramento, “non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il Giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene” (così Cass, n. 7998/2015), rileva soltanto nel momento in cui il giudice dell'esecuzione esamina l'istanza di vendita e la documentazione ventennale (che presuppone e richiama l'intervenuta trascrizione) e, verificata l'opponibilità del vincolo e la continuità delle trascrizioni, dà impulso al procedimento disponendo la vendita.
Per la procedibilità dell'esecuzione è dunque necessario, ma anche sufficiente, che la trascrizione sia effettuata entro il termine perentorio disposto dalla legge per il deposito della documentazione ipocatastale o del certificato notarile sostitutivo;
va al riguardo evidenziato che la formalità in questione ha la funzione di consentire, in sede di esame dell'istanza di vendita e della allegata documentazione, di verificare la opponibilità del vincolo e (unitamente alla certificazione ipocatastale o alla certificazione notarile sostitutiva) la continuità delle trascrizioni.
9. Anche il secondo motivo appare infondato.
pagina 5 di 7 Invero, la circostanza che il capitale mutuato non sia stato materialmente consegnato al ma sia Pt_1
stato erogato tramite la consegna di un buono infruttifero con contestuale costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'ultimazione delle pratiche ipotecarie non fa venire meno la natura di contratto reale del mutuo in questione, poiché, come affermato in argomento dalla S.C., “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass., n. 9299/2022; Cass., n.
25632/2017).
10. in particolare, il fatto che la somma sia entrata nella disponibilità dell'appellante contestualmente alla stipula del finanziamento fondiario (per poi essere restituita all'istituto di credito per la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie assunte dal Pt_1
con un contratto validamente concluso) si ricava dalla circostanza che, in sede di stipula, le parti hanno espressamente pattuito che il buono infruttifero è stato “accettato come danaro contante del mutuatario, che lo ritira e lo ritiene […] rilasciandone, col presente atto, ampia e liberatoria quietanza di saldo e riconoscendosi pertanto debitrice per l'ugual somma di Euro 1.042.000,00 […], con rinuncia a qualsiasi azione ed eccezione in proposito.”.
Priva di rilevanza giuridica è, al riguardo, la qualificazione del mutuo come “condizionato”, se con ciò
l'appellante voglia intendere che erano previste ulteriori obbligazioni accessorie, che non vanno certo a snaturare quelle, essenziali, di consegna della somma da parte del mutuante e di restituzione da parte del mutuatario.
11. L'appello risulta dunque complessivamente infondato e va respinto.
L'appellante va condannato a rifondere le spese di lite del grado all'appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 30.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello il
3.12.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2404/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO e dell'avv. SACCOMANNO ANDREA ) VIA ROMA TRAVERSA TITO SPERI 8 ROSARNO C.F._2
APPELLANTE contro
ELLA SUA QUALITÀ DI MANDATARIA (C.F. CP_1 Controparte_2
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI DANIELE e dell'avv. BULGARELLI CHIARA ( CIRC. AL MOLINO N. 73 48121 RAVENNA C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “piaccia all'On. Giudicante adito, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali (art. 115 c.p.c.), previa verifica della regolarità della costituzione delle parti (artt. 101, 182 e 183 c.p.c.), accogliere le domande proposte dalla parte appellante, attore in primo grado, in ogni loro parte e, per l'effetto, con decisione contenente gli elementi di cui agli artt. 120 e 132 c.p.c., se necessario, e 118 disposizione di attuazione del c.p.c., così statuire: accogliere tutte le domande formulate dalla parte appellante con il presente atto di appello e, in totale riforma della appellata sentenza n. 762/2021 pubbl. il 12.10.2021 dal Tribunale di Ravenna, accertare
e dichiarare la violazione degli artt. 555 e 557 c.p.c. (conseguenza che avrebbe comportato la declaratoria di nullità, annullabilità, estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 4/2019
pagina 1 di 7 R.G.E.), nonché accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo de quo per violazione degli artt. 1813 c.c. e 474 c.p.c. (dalla quale sarebbe derivata la nullità, l'annullabilità, l'improcedibilità,
l'inefficacia e, comunque, l'estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 4/2019 R.G.E.); riformare l'impugnata sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese disposta in capo alla parte appellante e, conseguentemente, condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.; accogliere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte appellante, con l'emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;
”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, respingere integralmente, siccome inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. n. 762/2021 dell'11.10.2021, pubblicata e comunicata il Parte_1
12.10.2021, notificata il 15.11.2021, del Tribunale di Ravenna – Giudice Dott.ssa Annarita Donofrio, e per l'effetto confermare la prefata pronuncia.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”.
IN FATTO
1. proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei confronti di Parte_1 CP_1
già per sentir dichiarare, previa sospensione del procedimento esecutivo
[...] Controparte_3
immobiliare promosso da quest'ultima, l'illegittimità, la nullità e l'annullabilità dell'atto di pignoramento eseguito nei propri confronti, previo accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'espropriazione forzata.
A fondamento delle suddette domande, l'opponente deduceva la tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento e la nullità del contratto di mutuo fondiario azionato, ritenendone la natura condizionata e la mancanza del requisito della realità.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando ogni avversa deduzione e concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 762/2021 il Tribunale di Ravenna rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese.
In particolare il giudice disattendeva la tesi secondo la quale il deposito della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di giorni quindici previsto dall'art. 557 c.p.c. comporterebbe l'inefficacia del pignoramento stesso, aderendo all'orientamento maggioritario per cui il deposito tardivo della nota di pagina 2 di 7 trascrizione oltre il termine previsto dall'art. 557 c.p.c. non genera alcuna decadenza, in mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso, alla luce del principio di tassativa e tipicità delle nullità del processo esecutivo.
Osservava in particolare che la norma di cui all'art. 557 c.p.c., come modificata dal DL 132/2014 art 18 comma 1 lett c), convertito con modificazioni nella legge 162/2014, pur avendo spostato dall'ufficiale giudiziario al creditore pignorante l'onere del deposito presso la cancelleria della copia conforme del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento nel termine di giorni quindici dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, prevedeva comunque che il fascicolo dell'esecuzione fosse formato con modalità telematiche dalla cancelleria al momento di detto deposito, sancendo la perdita di efficacia del pignoramento solo nel caso di mancato deposito entro giorni quindici dalla consegna al creditore della nota di iscrizione a ruolo e delle copie del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento;
nessuna menzione era invece fatta per la nota di trascrizione del pignoramento, il cui deposito entro detto termine restava irrilevante ai fini della formazione del fascicolo e della prosecuzione della procedura.
Il termine ex art. 555 c.p.c. comma 2 era quindi da considerarsi ordinatorio, in mancanza di una diversa previsione di legge, e trovava la sua giustificazione per il fatto di fare riferimento alla restituzione dell'atto da parte del conservatore dei registri immobiliari, avente tempi sovente lunghi e sicuramente aleatori e fuori dalla disponibilità del creditore.
Appariva poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3
della Costituzione, non rilevandosi alcuna disparità di trattamento tra i debitori nel caso di procedure esecutive nelle quali la nota di trascrizione sia depositata entro i quindici giorni o successivamente, poiché tale incombente, non essendo previsto a pena di inefficacia, non incideva sulla proseguibilità della procedura sulla base di un titolo valido ed efficace già conosciuto dal debitore al momento della notifica del pignoramento.
In ordine poi alla dedotta nullità del mutuo ipotecario e alla sua inidoneità a valere come titolo esecutivo per mancanza di effettiva traditio della somma mutuata, per essere stata la stessa erogata tramite la consegna di un buono fruttifero, con contestuale costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del pagamento delle obbligazioni accessorie derivanti dal contratto, con diritto di recesso dell'istituto nel caso di mancato adempimento della formalità dell'iscrizione ipotecaria a garanzia, il tribunale riteneva che, ai fini del perfezionamento del mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e il suo ingresso nel patrimonio del mutuatario costituisse effettiva erogazione dei fondi, anche qualora la somma fosse stata successivamente costituita in pegno, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento di obbligazioni contrattuali.
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non andava infatti intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del denaro.
pagina 3 di 7 4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_2 CP_1
nuova denominazione assunta da nella sua qualità di mandataria di CP_4 Controparte_2
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 31.5.2024 la causa è stata trattenuta per la seconda volta in decisione senza assegnazione di termini.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accertato la violazione degli artt. 555 e 557 c.p.c. per aver il creditore procedente tardivamente trascritto il pignoramento e, di conseguenza, depositato fuori termine la relativa nota di trascrizione;
in particolare sottolinea che la trascrizione del pignoramento è stata eseguita il 29.1.2019 e il deposito della nota il 20.2.2019, e quindi oltre i quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento al creditore, avvenuta il 3.1.2019.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di aderire “all'orientamento maggioritario per cui il deposito tardivo della nota di tra-scrizione oltre il termine previsto dall'art. 557 c.p.c. non genera alcuna decadenza, in mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso, nel rispetto del principio di tassatività e tipicità delle nullità del processo esecutivo”, ma tale affermazione non sarebbe condivisibile e, in ogni caso, risulterebbe assorbente il fatto che sia stata contestata non solo la tardività del deposito della nota di trascrizione ma, ancor prima, la tardività della stessa trascrizione del pignoramento avvenuta, come risulta per tabulas, in data 29.1.2019 e, dunque, oltre i quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento al creditore avvenuta il 3.1.2019.
L'appellante ripropone pertanto anche questa seconda questione, sulla quale il tribunale ha omesso di pronunciarsi, ribadendo l'eccezione di improcedibilità e di estinzione del procedimento esecutivo.
6. Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accertato la nullità del contratto di mutuo per mancata traditio della somma mutuata.
7. Il primo motivo è infondato.
L'opinione del primo giudice circa le conseguenze del c.d. “tardivo” deposito della nota di trascrizione del pignoramento appare condivisibile alla stregua del tenore letterale del terzo comma dell'art. 557,
c.p.c., che non prevede, nel caso della sua mancanza o della sua tardività (avuto riguardo al termine ivi previsto), l'inefficacia del pignoramento, espressamente sancita per il deposito oltre il termine di quindici giorni della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto.
Va altresì evidenziato, sempre sotto il profilo testuale, che l'art. 555 c.p.c., al secondo comma, prevede che “immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli
pagina 4 di 7 restituisce una delle note” e che il terzo comma della norma stabilisce che “le attività previste dal comma precedente possono essere compiute anche dal creditore procedente, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra”.
Deve in proposito ritenersi che l'art. 557, comma 1, c.p.c., laddove prevede che “eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, si riferisca al caso in cui l'incombente della trascrizione sia stato curato dall'ufficiale giudiziario.
Sembra dunque che la prima parte dell'art. 557, comma 2, c.p.c. abbia riguardo all'ipotesi in cui, all'atto della iscrizione a ruolo, il creditore procedente già disponga del duplicato della nota di trascrizione (consegnatogli, insieme alla copia del pignoramento notificata, dall'ufficiale giudiziario), tant'è che ci si riferisce al deposito di copie conformi “del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna del pignoramento”.
Diversamente, per la distinta ipotesi previsto dall'art. 555, comma 3, c.p.c. di trascrizione curata dal creditore procedente, l'ultima parte dell'art. 557, comma 2, c.p.c. prevede che “il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”.
8. Neppure può essere accolta la doglianza relativa alla pretesa tardività della trascrizione del pignoramento, in quanto il codice di rito non prevede un termine per l'esecuzione della suddetta formalità.
Invero la trascrizione completa il pignoramento, “non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il Giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene” (così Cass, n. 7998/2015), rileva soltanto nel momento in cui il giudice dell'esecuzione esamina l'istanza di vendita e la documentazione ventennale (che presuppone e richiama l'intervenuta trascrizione) e, verificata l'opponibilità del vincolo e la continuità delle trascrizioni, dà impulso al procedimento disponendo la vendita.
Per la procedibilità dell'esecuzione è dunque necessario, ma anche sufficiente, che la trascrizione sia effettuata entro il termine perentorio disposto dalla legge per il deposito della documentazione ipocatastale o del certificato notarile sostitutivo;
va al riguardo evidenziato che la formalità in questione ha la funzione di consentire, in sede di esame dell'istanza di vendita e della allegata documentazione, di verificare la opponibilità del vincolo e (unitamente alla certificazione ipocatastale o alla certificazione notarile sostitutiva) la continuità delle trascrizioni.
9. Anche il secondo motivo appare infondato.
pagina 5 di 7 Invero, la circostanza che il capitale mutuato non sia stato materialmente consegnato al ma sia Pt_1
stato erogato tramite la consegna di un buono infruttifero con contestuale costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'ultimazione delle pratiche ipotecarie non fa venire meno la natura di contratto reale del mutuo in questione, poiché, come affermato in argomento dalla S.C., “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass., n. 9299/2022; Cass., n.
25632/2017).
10. in particolare, il fatto che la somma sia entrata nella disponibilità dell'appellante contestualmente alla stipula del finanziamento fondiario (per poi essere restituita all'istituto di credito per la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie assunte dal Pt_1
con un contratto validamente concluso) si ricava dalla circostanza che, in sede di stipula, le parti hanno espressamente pattuito che il buono infruttifero è stato “accettato come danaro contante del mutuatario, che lo ritira e lo ritiene […] rilasciandone, col presente atto, ampia e liberatoria quietanza di saldo e riconoscendosi pertanto debitrice per l'ugual somma di Euro 1.042.000,00 […], con rinuncia a qualsiasi azione ed eccezione in proposito.”.
Priva di rilevanza giuridica è, al riguardo, la qualificazione del mutuo come “condizionato”, se con ciò
l'appellante voglia intendere che erano previste ulteriori obbligazioni accessorie, che non vanno certo a snaturare quelle, essenziali, di consegna della somma da parte del mutuante e di restituzione da parte del mutuatario.
11. L'appello risulta dunque complessivamente infondato e va respinto.
L'appellante va condannato a rifondere le spese di lite del grado all'appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 30.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello il
3.12.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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