Ordinanza cautelare 30 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 3 giugno 2024
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2022, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Di Leginio, NE Di Leginio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NE Di Leginio in LA, via Cairoli, 13;
contro
Comune di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Capozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento n. -OMISSIS-, del Comune di LA, notificato in data 30 novembre 2022, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 31, d.p.r. n. 380 del 6.06.2001, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune di LA di opere realizzate abusivamente in -OMISSIS-, nonché dei terreni su cui insistono distinti in catasto al -OMISSIS-, per una superficie di mq. 678,00, mappale-OMISSIS-, per una superficie di mq. 35, e mappale -OMISSIS-, per una superficie di mq. 680,00, per una area totale pari a mq. 1.393,00;
- del provvedimento-OMISSIS-, del Comune di LA, notificato in data 30 novembre 2022, con il quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 15, l. Regione Lazio n. 15 del 2008, il pagamento della sanzione pecuniaria di -OMISSIS- in ragione della mancata ottemperanza all’Ordinanza di Demolizione n. -OMISSIS-;
- del verbale di accertamento di inottemperanza del 22 ottobre 2022, notificato al Sig. -OMISSIS-in data 9.11.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 la dott.ssa Francesca -OMISSIS-no e uditi per le parti i difensori Di Leginio Francesco, Di Leginio NE, Capozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 22 dicembre 2022 i sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento:
- del provvedimento n. -OMISSIS-, del Comune di LA, notificato in data 30 novembre 2022, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 31, d.p.r. n. 380 del 6.06.2001, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune di LA di opere realizzate abusivamente in -OMISSIS-, nonché dei terreni su cui insistono distinti in catasto al -OMISSIS-, per una superficie di mq. 678,00, mappale-OMISSIS-, per una superficie di mq. 35, e mappale -OMISSIS-, per una superficie di mq. 680,00, per una area totale pari a mq. 1.393,00;
- del provvedimento-OMISSIS-, del Comune di LA, notificato in data 30 novembre 2022, con il quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 15, l. Regione Lazio n. 15 del 2008, il pagamento della sanzione pecuniaria di -OMISSIS-in ragione della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
- del verbale di accertamento di inottemperanza del 22 ottobre 2022, notificato al Sig. -OMISSIS-in data 9.11.2022.
2. I coniugi-OMISSIS- e -OMISSIS-, nell’ambito di una storica attività di “giostrai”, avevano collocato la loro attività sin dagli anni 1986/1987, inizialmente a carattere stagionale, in un’area ubicata sul Lungomare di LA, -OMISSIS-.
In data 24 agosto 1994 la Polizia Municipale di LA, all’esito di un sopralluogo eseguito in ragione di una richiesta formulata dalla Ripartizione Urbanistica dell’Ente, redigeva l’informativa n. -OMISSIS-a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS-per la realizzazione di opere abusive sul lotto di terreno sito in -OMISSIS- distinto in catasto al foglio-OMISSIS- e n° -OMISSIS- sub 6 e 7.
Tali opere consistevano in:
a- un locale con strutture in ferro coperto con solai piano in eternit e ferro con porte di accesso in alluminio anodizzato e vetri delle dimensioni di ml. 4,10*18,30*H 2,80 circa;
b - altro locale con struttura in ferro, coperto con solaio piano con porte in alluminio anodizzato e vetri, con la sola parte esterna in muratura delle dimensioni di ml 4,10*18,30*H 2,20 circa;
c – all’esterno dei due locali un parco giochi per bambini fornito di autoscontro, piscina, tappeti elastici, pesca verticale, giostrina per bambini, trenino e vari cavalli a dondolo, ed erano insistenti sul mappale n° -OMISSIS- (pari ad una superficie di mq 678,00 circa), sul mappale-OMISSIS- (pari ad una superficie di mq. 35,00 circa), sul mappale -OMISSIS- del -OMISSIS-(pari ad una superficie di circa 680,00).
In sintesi, si trattava di una edificazione di circa 1.393,00 mq. in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004, lett. c e d (“vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche – art. 8 delle N.T.A. e protezione delle fasce costiere – art. 33 delle N.T.A.”).
Per la regolarizzazione di dette opere i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-presentavano istanze di condono ai sensi della legge n. 724/1994 (rubricate con i n.ri A/2151, A72152, A/2153 e A/2154), le quali venivano respinte dall’amministrazione con provvedimento n.-OMISSIS-.
Successivamente a tale diniego ulteriori istanze di sanatoria edilizia, ai sensi della sopravvenuta legge 326/03, venivano presentate da -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-: ovvero la n.-OMISSIS-, la n.-OMISSIS- e la n. -OMISSIS- tutte del 10.12.2004, anch’esse respinte con provvedimento n.-OMISSIS-, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Quest’ultimo provvedimento dirigenziale era impugnato dinanzi al Tar LA che respingeva il ricorso, con sentenza-OMISSIS-, poi confermata dal Consiglio di Stato, VI, con sentenza -OMISSIS-.
Nel frattempo, con scrittura privata del 9 febbraio 2001, sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- vendevano alla sig.ra -OMISSIS- il parco giochi nonché l’area su cui insiste distinta in catasto al -OMISSIS-, ubicata in LA, Via -OMISSIS- (terreno pervenuto alla Sig.ra -OMISSIS- con atto negoziale a rogito del Notaio in LA Dott.-OMISSIS-del 25.09.1990).
Analogamente, il Sig. -OMISSIS-con atto negoziale a rogito del Notaio in Nettuno Dott. -OMISSIS-, in data 14.07.1987, acquistava il lotto di terreno della superficie di are 7.00, distinto in catasto al -OMISSIS-.
All’esito del rigetto delle richiamate istanze di sanatoria, l’ente locale in data 22 ottobre 2009 provvedeva ad emettere nei confronti dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, ritualmente notificata in data 27 ottobre 2009.
La predetta ordinanza di demolizione era impugnata sempre dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza -OMISSIS-, respingeva il ricorso; la sentenza è poi divenuta definitiva per effetto del decreto decisorio di perenzione -OMISSIS- emesso nel successivo giudizio di appello.
Al fine di una completezza espositiva sui fatti, parte ricorrente precisa, altresì, che il Sig.-OMISSIS- – autore materiale degli abusi edilizi rilevati - è deceduto in data 23 novembre 2004, mentre la Sig.ra -OMISSIS-, originaria proprietaria di una porzione di terreno su cui insistono tali opere, è deceduta in data 28 settembre 2021.
L’Amministrazione Comunale di LA, in ragione dell’intervenuto decreto decisorio -OMISSIS-, reso in data 24 giugno 2022 dal Presidente delle Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in data 9 novembre 2022, provvedeva a notificare al Sig. -OMISSIS-il verbale di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-.
Successivamente, l’ente locale provvedeva a notificare ai sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- – quali proprietari degli immobili distinti in catasto al -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, sub. 6 e 7 - in data 30.11.2022 l’ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS- con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 31, d.p.r. n. 380 del 6.06.2001, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune di LA di opere realizzate abusivamente in -OMISSIS-, nonché dei terreni su cui insistono distinti in catasto al -OMISSIS-, per una superficie di mq. 678,00, mappale-OMISSIS-, per una superficie di mq. 35, e mappale -OMISSIS-, per una superficie di mq. 680,00, per una area totale pari a mq. 1.393,00, nonché l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 15 Legge Regione Lazio n. 15 del 2008, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 (ventimila/00), in ragione della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
3. Avverso i gravati provvedimenti parte ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:
I. Violazione dell’art. 31, d.p.r. n. 380 del 6.06.2001 e dell’art. 15 legge Regione Lazio 11.08.2008 n. 15. Eccesso di potere per errore nei suoi presupposti in fatto e in diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento in relazione agli artt. 24 e 97 della Costituzione.
Parte ricorrente, più in particolare, deduce l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 22 ottobre 2009, in quanto emessa nei confronti della sig.ra -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS-, allorquando, a tale data, la proprietà dei terreni dei lotti di terreno su cui insistono le opere abusive era riconducibile ai sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-.
Poiché la sig.ra -OMISSIS- non ha mai ricevuto alcuna ordinanza di demolizione con riguardo ad opere insistenti sul lotto di terreno di propria proprietà, né tantomeno è stata destinataria di alcun verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione di opere edilizie, sia l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, sia la successiva ordinanza n.-OMISSIS-, sarebbero illegittime in quanto carenti del presupposto legittimante circa l’esistenza nei confronti della sig.ra -OMISSIS- di un legittimo ordine di demolizione e di una successiva verifica di inottemperanza.
II. Violazione dell’art. 3, comma 2, legge n. 241 del 7.08.1990 - Carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 1, comma 2 bis, legge n. 241 del 1990 in relazione ai principi di collaborazione e della buona fede.
4. All’esito della camera di consiglio del 25 gennaio 2023, con ordinanza cautelare -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dei gravati provvedimenti “ in relazione a profili di “fumus” collegati alla mancata notificazione alla ricorrente -OMISSIS- di precedente ordinanza di demolizione ai fini di rilevare e accertare l’inottemperanza, fermo restando l’approfondimento in sede di merito sulla posizione del ricorrente -OMISSIS- ”.
5. In data 13 ottobre 2023 si è costituito in giudizio il Comune di LA contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
6. In data 17 novembre l’ente comunale ha, quindi, provveduto al deposito:
a) dell’ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS-, con cui si è proceduto all’annullamento parziale dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale n. -OMISSIS-, in quanto “ accertato che le opere individuate in catasto, insistenti sulla particella -OMISSIS- -OMISSIS-(parco giochi, tappeti elastici, giostrina, piscina) risultano appartenere a -OMISSIS- nata a -OMISSIS- il-OMISSIS-, che ne ha acquistato la proprietà dalla sig.ra -OMISSIS-, giusto atto del 09.02.2001 a rogito notaio -OMISSIS- di LA - repertorio -OMISSIS- - registrazione -OMISSIS- ” e “ preso atto che l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, presupposto dell’accertamento della inottemperanza e della successiva acquisizione in proprietà, non risulta essere stata notificata alla Sig.ra-OMISSIS-, e che deve procedersi in tal senso, previo annullamento della ordinanza di acquisizione nella parte relativa alla sig.ra-OMISSIS- ”, si “ ordina di annullare la ordinanza dirigenziale-OMISSIS-nella parte in cui dispone la acquisizione gratuita, in danno della Sig.ra-OMISSIS- ed in favore del Comune di LA, dell’area individuata in catasto al -OMISSIS-particella n° -OMISSIS- sub 6 e 7, provvedendo alla restituzione della medesima all’avente diritto ed alla annotazione del presente provvedimento sui registri immobiliari ”;
b) dell’ordinanza dirigenziale-OMISSIS- di demolizione delle medesime opere abusive riportate nell’ordinanza -OMISSIS-, emessa e notificata, questa volta, nei confronti della sig.ra -OMISSIS-.
7. All’esito della pubblica udienza del 6 dicembre 2023, con ordinanza collegiale -OMISSIS-sono stati chiesti chiarimenti in merito all’eventuale indicazione erronea del numero dell’ordinanza demolitoria, menzionata in atti.
8. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, in ragione del parziale annullamento dell’originaria ordinanza demolitoria e dell’emissione, nei suoi confronti, della nuova ordinanza di demolizione -OMISSIS-, nei termini sopra indicati, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente gravame, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
2. Nel merito, nei confronti del sig. -OMISSIS-, il ricorso è invece infondato.
2.1. I provvedimenti oggetto del presente gravame, ovvero l’ordinanza n. -OMISSIS- di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere abusive; l’ordinanza -OMISSIS- di pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 15, l.r. n. 15/2008 ed il verbale di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione del 22 ottobre 2022, in conseguenza all’annullamento parziale dell’ordinanza -OMISSIS- nella parte in cui ha disposto l’acquisizione gratuita in danno della sig.ra -OMISSIS-, sono atti legittimamente consequenziali all’ordinanza di demolizione del 22 ottobre 2009.
Tale ordinanza demolitoria, nei confronti del ricorrente -OMISSIS-, è pienamente valida ed efficace, perché legittimamente emessa nei confronti del proprietario del terreno sul quale le opere abusive insistono, è stata a lui regolarmente notificata ed è divenuta inoppugnabile alla luce delle sentenze passate in giudicato, come in fatto richiamate.
2.2. Il ricorrente deduce, inoltre, che l’acquisizione non possa operare in suo danno per il fatto che egli sarebbe titolare della proprietà dell’area ma non disporrebbe del relativo possesso, poiché questo è esercitato da una società che vi svolge attività commerciale (-OMISSIS-) e non sarebbe quindi l’autore materiale delle opere abusive ivi realizzate.
La lamentata circostanza non può determinare l’illegittimità degli atti adottati né può configurarsi come impossibilità materiale di eseguire l’ordine impartito e giustificarne l’inottemperanza.
Come è noto, la realizzazione di opere abusive, perché prive di titolo edilizio, va sanzionata con la demolizione secondo la previsione dell'art. 31 d.p.r. n. 380 del 2001.
È infatti ius receptum che, per gli abusi ex artt. 31 d.p.r. n. 380 del 2001, le norme indirizzano l'ordine di demolizione non all'autore, ma al proprietario (anche non responsabile) e al responsabile dell'abuso, in forma non alternativa, bensì congiunta e simultanea, sì da render palese che entrambi tali soggetti siano chiamati a ripristinare il corretto assetto edilizio violato dall'abuso (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. II, 15 ottobre 2019 n. 7033 e 28 settembre 2020 n. 5700).
“ Le norme sanzionatorie in materia edilizia quindi si riferiscono non all'autore, ma al responsabile dell'abuso, tale essendo non solo l'esecutore materiale, ma anche il proprietario o chi - avendo la disponibilità del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva - possa consentire, o meno, la permanenza sul territorio di opere senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, a cui sul piano urbanistico-edilizio (non anche su quello della responsabilità penale) corrisponde un'esigenza di rimessione in pristino, che la pubblica amministrazione è tenuta a far valere nei confronti dei soggetti in grado di operare in tal senso; fatte salve le eventuali azioni di rivalsa di questi ultimi, ove estranei all'abuso, nei confronti degli esecutori materiali, sulla base dei rapporti interni intercorsi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014 n. 2027).
Del resto, la demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all'attuale proprietario dell'immobile non a titolo di responsabilità effettiva, ma per il suo rapporto materiale con l'immobile abusivo, in quanto, poiché demolizione mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, consistente nell'avvenuta realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica e ha lo scopo di ripristinare l'ordine urbanistico violato, la sanzione demolitoria può essere irrogata, oltre che nei confronti del responsabile dell'abuso edilizio, anche nei confronti dell'attuale proprietario del bene estraneo all'abuso, in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale, che segue l'immobile anche nei suoi successivi trasferimenti, con l'effetto che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso edilizio ” (così, Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 25 novembre 2022, n. 10373).
Poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver posto in essere alcuna misura atta a rimuovere le opere edilizie oggetto dell’ordine di demolizione già impartito, tanto l’ordine di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere medesime quanto l’ordinanza di pagamento della conseguente sanzione pecuniaria sono state del tutto legittimamente emesse nei suoi confronti.
3. In conclusione, per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nei confronti di -OMISSIS- mentre è respinto nei confronti di -OMISSIS-.
4. Si ravvisano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di -OMISSIS-, lo respinge nei confronti di -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.