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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5015/2021 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7061/2021 deliberata il
3.8.2021 e pubblicata il 30.8.2021 (n. 70534/2011 RG);
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3 nella qualità di coeredi di , difesi dall'avv. Roberto Mattei Persona_1
(c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._5
c.f. , CP_2 C.F._6 nella qualità di coeredi di c.f. Persona_2
, difese dall'avv. Domenico Parrella (c.f. C.F._7
) e dall'avv. Nunzia Nigro (c.f. C.F._8 C.F._9 domicilio digitale: Email_2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_3
APPELLATE
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
Infante proprietario di un appartamento in Monte di Controparte_1
Procida, via Filomarino n. 30, ha chiesto la condanna di , Persona_1 proprietario di un alloggio attiguo, alla demolizione di un solaio latero- cementizio, che andava ad incorporare spazi comuni e di proprietà esclusiva di esso attore e ad impedire l'accesso al vano-bagno dell'abitazione attorea, oltre al risarcimento dei danni.
ha contestato la domanda ed ha eccepito di aver Persona_1 sostituito, previo consenso dell'attore, una preesistenza lamiera ondulata ormai ammalorata dal tempo con un solaio in cemento.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha deciso come segue:
“a) in accoglimento, condanna e (quali coeredi di Pt_1 Parte_2 Per_1
) ad eseguire i lavori e le demolizioni indicati nel “PROGETTO di
[...]
RIPRISTINO” della CTU/Di Vicino del 28/11/16 richiamato in motivazione;
b) condanna altresì detti e n.q., a pagare a Parte_1 Pt_2 Persona_2
a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 500,00 oltre svalutazione
[...] monetaria ed interessi legali dall'1/3/10 come in parte motiva;
c) condanna ancora gli stessi a pagare a le spese di Per_1 Persona_2 giudizio che liquida in complessivi euro 5.000, di cui euro 300 per esborsi, oltre forfettarie CPA IVA come per legge ed oltre spese di CTU/Di Vicino.”.
, e , eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 hanno proposto appello a questa Corte, ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto:
“… accogliere il presente appello per tutti i motivi e le causali innanzi esposti in narrativa dichiarandosi, per l'effetto, la nullità dell'impugnata sentenza n. 7061/21 non notificata emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione X – Dott. Antonio Attanasio, nell'ambito del procedimento portante n.r.g. 70534/11 per violazione dell'art. 112 cpc per mancata rispondenza tra il richiesto ed il pronunciato.
In via gradata, qualora l'operato travalicamento dei limiti della domanda non dovesse essere ritenuto idoneo da questa Ecc.a Corte a determinare la nullità dell'intera sentenza, voglia la stessa a parziale modifica delle statuizioni, disporre l'abbattimento
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IV sezione civile
della sola tettoia unica opera oggetto della domanda, ed il risarcimento dei danni da infiltrazioni, con ogni altra conseguenziale pronuncia di ragione e di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado.”.
ed eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_2
hanno resistito all'appello ed hanno concluso:
[...]
“… per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 27.4.2024, la Corte ha ordinato la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 25.3.2025, tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa dev'essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, a norma dell'art. 127 ter comma V cod. proc. civ.
La Corte rileva che le parti non sono comparse all'udienza del 18.2.2025, né alla successiva udienza del 25.3.2025, pur avendo ricevuto comunicazione di entrambi i rinvii, con notifiche a mezzo posta elettronica certificata, eseguite a cura della Cancelleria. Entrambe le udienze si sono tenute nella forma prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., secondo il quale il mancato invio di note scritte di trattazione va equiparato alla mancata comparizione.
Sulla premessa che il presente giudizio è stato iniziato in primo grado nel
2011, dopo l'entrata in vigore della novella introdotta con l'art. 50 d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, va puntualizzato che il riformato art. 181 co. I cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 309 cod. proc. civ., nonché l'art. 127 ter comma V cod. proc. civ., dispongono che, a seguito della mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Tale estinzione dev'essere pronunciata dal collegio in forma di sentenza, in quanto provvedimento che definisce il giudizio, come del resto espressamente dispone l'art. 307 ultimo comma cod. proc. civ.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma IV cpc).
P.Q.M.
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IV sezione civile
La Corte di Appello, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7061/2021 deliberata il 3.8.2021 e pubblicata il 30.8.2021 (n. 70534/2011 RG), così provvede:
1) ordina la cancellazione dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, in data 1.4.2025
IL PRESIDENTE est. (firma apposta in modalità digitale)
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