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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 6191 / 2021
All'udienza del 09/07/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 09/07/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 6191/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6191/2021 promossa da:
,in persona del legale rapp.te pro-tempore, CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE 8 CATANIA , presso lo P.IVA_1
studio dell' Avv. DI PRIMA FILIPPO che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_1
CF: , elettivamente domiciliato in via Quattrocchi n°44, Giarre presso P.IVA_2
lo studio dell'Avv. MARCUCCIO ALFIO ANTONIO , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 30.04.2021 , parte attrice ha impugnato le delibere adottate dal convenuto in data 08.03.2020 e 21.03.2021 al fine CP_1
di ottenerne la declaratoria di nullità.
In particolare la società attrice solleva, in relazione alle delibere impugnate, i seguenti vizi: 1) violazione del diritto di accesso alla documentazione condominiale;
2)In riferimento all'assemblea del 08.03.2020, mancata convocazione;
3) Errata ripartizione delle spese per l'anno 2019.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda, CP_1
eccependo in via preliminare la decadenza dal potere di impugnare la delibera del
08.03.2020.
Sulla preliminare eccezione di decadenza dall'impugnazione della delibera del
08.03.2020 si osserva: l'eccezione di decadenza dall'impugnazione è una di quelle eccezioni non rilevabili d'ufficio, con la conseguenza che il convenuto che la voglia eccepire deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, ai sensi dell'art. 167 cpc, vecchia formulazione, ratione temporis applicabile.
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha indicato quale data di citazione il
30.09.2021, mentre il convenuto si è costituito in data 05.10.2021, con la CP_1
conseguenza che l'eccezione di decadenza dall'impugnazione è tardiva e pertanto non
3 sarà vagliata.
Nel merito si osserva quanto segue:
In relazione alla mancata convocazione della per l'assemblea del 08.03.2020, si Pt_1
osserva che secondo l'insegnamento costante della S.C., in caso di eccezione di mancata convocazione, è onere del condominio dimostrare di avere convocato tutti i condomini.
“Qualora il condomino agisca per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sul convenuto l'onere di provare che tutti i condomini sono stati CP_1
tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà dell'assemblea medesima.” (Cass,
5254/2011)
“Qualora il condomino impugni la deliberazione assembleare lamentando la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio, non potendosi porre a carico del condomino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera. (Cass. 22684/2014)
Nella fattispecie in esame, parte convenuta non ha dato tale prova, con la conseguenza che la delibera del 08.03.2020 va annullata.
Infatti il vizio di mancata convocazione rientra tra quelli che determinano l'annullamento del deliberato condominiale e non la nullità, come invece richiesto da parte attrice in atto di citazione.
4 Sulla distinzione dei casi di nullità e annullamento, la S.C ha statuito il seguente principio: “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al . (Cass. 4806/2005) CP_1
Sul rapporto tra domanda di nullità e annullamento, la S.C. ha sancito il seguente principio: “La nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del
"petitum", anche le ragioni dell'annullamento. Ne consegue che, nel caso in cui la
5 domanda o l'eccezione di nullità dell'atto si fondi sui medesimi fatti che, più correttamente, dovrebbero condurre al suo annullamento, il giudice può dichiarare
l'annullamento dell'atto, anziché la sua radicale nullità, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto sul presupposto che il giudice di merito fosse incorso in vizio di ultrapetizione, avendo dichiarato la nullità degli atti impositivi per incompetenza territoriale, benché tale vizio desse luogo alla loro mera annullabilità, non eccepita dal contribuente). (Cass.
33926/2019)
Orbene, alla luce del superiore principio, nonostante parte attrice abbia, in citazione, richiesto la declaratoria di nullità delle delibere impugnate, va comunque riqualificata la domanda come annullamento, alla luce del superiore principio sancito dalla S.C., e pertanto va annullata la delibera adottata dal convenuto in data 08.03.2020, CP_1
per omessa convocazione di parte attrice.
L'eccezione di irregolarità del rendiconto del 2019 è stata assorbita dall'annullamento della delibera del 08.03.2020 di approvazione dello stesso.
Infine sulla circostanza della violazione del diritto alla visione dei documenti contabili del si osserva quanto segue: CP_1
Ai sensi dell' art. 1130 bis c.c, il condòmino ha diritto di estrarre, a sue spese, copia dei documenti giustificativi, recandosi presso lo studio dell'amministratore.
Qualora il condòmino richieda all'amministratore solo l'invio di copia di tutta la documentazione, non può poi invocare il mancato rispetto della norma menzionata, posto che egli avrebbe dovuto esercitare il diritto recandosi personalmente presso lo studio dell'amministratore, estraendo, a proprie spese, copia della documentazione e non chiederne l'invio.
6 Non costituisce lesione del diritto dei condomini a partecipare informati all'assemblea il mancato invio della documentazione cartacea al domicilio dell'avvocato che li assiste, bensì abuso del diritto se l'amministratore ha dato la disponibilità a prenderne visione previo appuntamento presso il suo studio, non potendo l'esercizio del diritto stesso essere di ostacolo all'attività dell'amministratore o risolversi in un onere economico per il condominio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la circostanza che l'amministratore non abbia inviato la documentazione richiesta, pur avendo dato la propria disponibilità a fissare un appuntamento, non inficia la validità del deliberato assembleare, adottato in data
21.03.2021, con la conseguenza che la relativa domanda di nullità del detto deliberato, formulata da parte attrice, va rigettata.
Considerato il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla la delibera del
08.03.2020.
Rigetta le altre domande. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, il 09/07/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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