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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18125 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 13 maggio 2025 e vertente
TRA
, C.F , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione, dall'Avv.to GABRIELE MINOLITI, presso il cui studio, in Padula (SA), via provinciale n.141, è elettivamente domiciliato (cfr. indirizzo pec);
ATTORE - OPPONENTE
E
, C.F , società a responsabilità limitata con socio unico, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore, e per essa, quale mandataria, CERVED CREDIT
MANAGEMENT s.p.a. (nella quale si è fusa per incorporazione;
doc. 1) in persona CP_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva, dall'Avv.to GIORDANO BALOSSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Zelinda Guerra, in Bologna,Via Giuseppe
Rivani n. 83.
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 co. 2, 616 c.p.c (merito).
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate depositate rispettivamente il 18 marzo 2025 e 14 aprile 2025” (cfr. verbale d'udienza del 13.05.2025).
FATTO
1 Con ricorso ex artt. 615 co. 2/624 c.p.c. depositato in data 25.06.2024 in seno all'esecuzione immobiliare iscritta al RGE 11/2024 dell'intestato Tribunale, il debitore esecutato Parte_1
ha contestato il diritto del creditore procedente opposto - e per essa
[...] Controparte_1
della sua mandataria con rappresentanza CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. (di seguito per brevità CERVED)- di agire esecutivamente nei suoi confronti, in forza di D.I. n. 4391/2020 R.G.
10683/2020, confermato con sentenza di rigetto dell'opposizione n. 975/2023, emessa in data 2-5 maggio 2023 dal Tribunale di Bologna (avverso la quale è stato proposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna r.g. 956/2023), eccependo:
a) la carenza di legittimazione attiva del creditore opposto per mancata allegazione del contratto di cessione del credito;
b) l'omessa prova dell'iscrizione dell'opposta e/o sua mandataria nell'ALBO PREVISTO
DALL'ART. 106 DEL D.L.G.S. 1° settembre 1993, n. 385.
Sulla base dei suddetti motivi di opposizione, l'opponente ha concluso chiedendo al GE:
“preliminarmente sospendere la procedura esecutiva, ricorrendone i presupposti di legge, ..; nel merito - dichiarare la carenza di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla CP_1
[... e per essa alla mandataria Cerved Crediti Management spa - dichiarare la carenza di prova in merito alla quantificazione del credito; - condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Con ordinanza resa in data 24.10.2024 (R.GE n.11-1/2024) il competente GE ha così statuito: preliminarmente si rileva che le ragioni che fondano l'opposizione attengono al merito del credito azionato sulla base di un titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo e successiva sentenza di conferma). Coma da granitica giurisprudenza di Cassazione e di merito, la valutazione del Giudice dell'opposizione soffre di limiti oggettivi e cioè la stessa è limitata al caso in cui non sia pendente un giudizio di merito, unico procedimento in cui tale titolo di eccezione può essere svolto. Il giudice dell'opposizione non può sindacare la sussistenza del credito azionato in via monitoria e sul quale pende ancora la valutazione in sede di impugnazione, essendo eventualmente legittimato a rilevare, su eccezione del debitore, fatti successivi alla formazione del titolo e al giudicato di merito (ad es. credito in compensazione, eccezione di pagamento e così via). Alla luce di tali considerazioni, va' rigettata la richiesta di sospensione della procedura esecutiva e le spese seguono il principio della soccombenza
P.Q.M.
- Rigetta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva avanzata da parte opponente;
- Condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite, in favore della parte costituita che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge;
- Fissa termine per l'eventuale l'introduzione del giudizio di merito al 25.02.2025 previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata mediante notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini
a comparire di cui al 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.
2 Indi, introdotto tempestivamente il presente giudizio di merito (iscritto a ruolo il 17.12.2024),
l'opponente ha reiterato i motivi di cui sopra, sollevando altresì l'ulteriore censura di “nullità delle procure” per indeterminatezza (pag. 7) ed ha concluso, chiedendo di:
“- dichiarare la carenza di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla e per CP_1
essa alla mandataria Cerved Crediti Management spa, anche in relazione alla eccepita nullità delle procure così come rilasciate;
- dichiarare la carenza di prova in merito alla quantificazione del credito”;(nulla deducendo sul punto in atto di citazione, ma solo nelle conclusioni);
- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni ulteriormente ampliate in sede di precisazione delle conclusioni con nota depositata il
18.03.2025, laddove l'opponente ha chiesto, altresì: “per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della procedura immobiliare intrapresa pendente innanzi a codesto Tribunale Sez. Espropriazioni
Immobiliare R.E. 11/2024 stante la non provata esistenza o efficacia attuale del titolo esecutivo o comunque dell'azione esecutiva nel suo concreto esercizio, con la conseguente invalidazione degli atti compiuti e negazione radicale del potere di proseguire il processo esecutivo”.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha contestato in fatto e in diritto l'avversa opposizione, chiedendo di: “- rigettare la doglianza avversaria circa una ritenuta carenza di legittimazione attiva e conseguente titolarità del credito in capo a e per essa quale mandataria Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in Controparte_3
atti oltre che già smentita per tabulas dalla sentenza n. 975/2023 emessa dal Tribunale di
Bologna in data 2 maggio 2023; Nel merito: rigettare integralmente tutte le eccezioni e domande proposte da nei confronti di e per essa quale mandataria Parte_1 Controparte_1
Cerved Credit Management S.p.A., o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente,
[ivi compresa quella relativa alla presunta inammissibilità della produzione di nuovi documenti, nonché alla presunta carenza di prova in merito alla quantificazione del credito;
cfr. note conclusionali del 14.04.2025 ] in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti con le ovvie conseguenze di legge. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 13.05.2025 è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia), con comunicazione del deposito della presente sentenza entro 30 giorni.
DIRITTO
3
1- In limine.
Preliminarmente giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c. (ad esecuzione iniziata), nella fase di merito, è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
- il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni di cui si assume l'impignorabilità);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
Le contestazioni afferenti la regolarità degli atti esecutivi (il quomodo dell'esecuzione), invece, rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da farsi valere entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscibilità (legale o se carente effettiva) dell'atto esecutivo contestato.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n.
14554 ed altre).
Ne consegue che le eventuali 'eccezioni' sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata o il quomodo dell'esecuzione costituiscono causa petendi della domanda oppositiva, come cristalizzata nell'atto introduttivo dell'opposizione: id est, nella specie, nel ricorso avanti al GE.
Ed infatti, le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione si connotano per la struttura bifasica 'necessaria', nel senso che “ la preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione (id est di tutti i motivi di opposizione sollevati) – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso
4 dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…” (Cass. 25170/2018).
Sul punto, come da ultimo ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 8419 del 31/03/2025, “è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. SU n. 25478/2021 e 28387/2020, nel cui solco si è successivamente posta la giurisprudenza di legittimità a Sezione semplice: cfr., tra le tante, Cass. n. 23216/24, n. 31363/2023, n. 11237/2022), il principio per cui nelle opposizioni esecutive, il thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l'atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi una inammissibile domanda nuova. Tale principio di diritto preclude, quindi, motivi nuovi rispetto
a quelli introdotti con l'atto introduttivo della fase sommaria della singola opposizione esecutiva; ciò che, però, non osta, in base ai principi generali in tema di giudicato, all'estensione di questo alle ragioni deducibili quanto a quelli ritualmente proposti o da quelli dipendenti”.
Ne consegue che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo” (Cass.
n.17441 del 28/06/2019).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di inammissibilità/improseguibilità, nel presente giudizio di merito, dei motivi di opposizione 'nuovi' non previamente dedotti avanti al
GE e, segnatamente, nel caso di specie, della censura formulata per la prima volta nel presente giudizio di merito in punto di asserita nullità della procura in favore della mandataria CERVED per genericità dei crediti affidati in gestione.
Invero, neppure è ipotizzabile, come pure sostenuto da parte opponente (al fine di ritenere ammissibili contestazioni nuove, non sollevate avanti al GE), alcun controllo e rilievo officioso di questo GI sulla regolare costituzione del creditore e per esso della sua mandataria CERVED “nel processo esecutivo” a quo, in assenza di previa delibazione sul punto da parte del giudice naturale
(id est il GE).
Basti, al riguardo, rammentare, più in generale, che “non può essere messa in discussione
l'ammissibilità della costituzione” di una parte processuale e correlati poteri di rappresentanza, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso giudizio “nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi” (Cass., 18 maggio 2017, n. 12461; Cass., 5 novembre
2009, n. 23467; Cass., 4 aprile2008, n. 8806; Cass., 24 ottobre 2007, n. 22330).
5 Poteri di rappresentanza gestoria e validità della procura, peraltro, non contestati nel giudizio di cognizione (opposizione a D.I.) sul titolo esecutivo sotteso all'esecuzione opposta (cfr. infra sulle preclusioni sul punto in sede di opposizione all'esecuzione).
Né, ad abundantiam, colgono nel segno le considerazioni svolte dall'opponente nelle memorie secondo cui “ non possono essere depositati – nel presente giudizio- ulteriori documenti che non siano già prodotti nella fase sommaria”.
Ed invero, in senso contrario, è agevole osservare che essendo il presente giudizio di merito proprio la sedes materiae preordinata alla verifica, a cognizione piena, della fondatezza dei motivi di opposizione, come previamente dedotti avanti al GE, non solo deve tenersi conto della documentazione già prodotta nella “fase sommaria” avanti al GE, ma anche di quella ulteriore prodotta nel presente giudizio di merito entro il termine per le preclusioni probatorie di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. ratione temporis applicabile.
2- Sui motivi di opposizione nel merito del titolo giudiziale, anche in punto di legittimazione attiva del creditore opposto. Inammissibilità
Passando, quindi, alla disamina dei due motivi di opposizione per i quali è procedibile il presente giudizio di merito, è all'evidenza inammissibile, nella presente sede, la censura di carenza di legittimazione attiva del creditore opposto alla stregua del tenore letterale dei titoli giudiziali azionati nell'esecuzione immobiliare a quo: non solo, infatti, il diritto del creditore procedente opposto - per mezzo della sua mandataria con rappresentanza già Controparte_1 CP_2
poi fusa per incorporazione in CERVED (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa costitutiva del creditore opposto) - di agire esecutivamente nei confronti dell'odierno opponente risulta consacrato nel D.I.
n. 4391/2020 R.G. 10683/2020, emesso dal Tribunale di Bologna in data 4.10.2020 (proprio su ricorso di nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di , ma CP_2 Controparte_1
la successiva sentenza n. 975/2023, emessa in data 2-5 maggio 2023, dal Tribunale di Bologna, nel rigettare l'opposizione al suddetto D.I., argomenta anche sull'infondatezza del suddetto motivo
(dunque già sollevato in sede di opposizione a D.I.) sì da rendere pretestuosa, oltre che inammissibile, la reiterazione di detto motivo anche in sede di opposizione all'esecuzione e sulla base di inconferenti richiami giurisprudenziali (relativi, all'evidenza, ad ipotesi di “sopravvenuta” cessione del credito, dopo la formazione del titolo giudiziale in favore del creditore dante causa/cedente).
E', al riguardo, ius receptum il principio secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata … sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione all'esecuzione (con cui si può dedurre la sola mancanza del
6 titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass.
24027/2009).
Ed ancora “in sede di opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso”;con la conseguenza che “non possono essere quindi dedotte a sostegno dell'opposizione …. la carenza di legittimazione del soggetto …
o l'irregolarità del contraddittorio, trattandosi di questioni che debbono ritenersi risolte per implicito dalla pronunzia sul merito della domanda ed in relazione alle quali non può essere neppure prospettata l'inesistenza del titolo esecutivo, ove il decreto ingiuntivo sia dotato dei suoi requisiti essenziali” (Cass. n. 3007 del 12/03/1992).
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
Corollario di quanto sopra è che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne (o sospenderne)
l'efficacia in base ad eccezioni o difese nel merito del titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo (e sua esecutività)”, attribuendo “rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. Sez. III n. 9247 del 07.05.2015).
Carente di substrato assertivo, prima ancora che probatorio, è poi l'ulteriore motivo di opposizione (come 'accennato' nelle conclusioni dell'atto di citazione, “carenza di prova in merito alla quantificazione del credito”) inerente il quantum debeatur (peraltro insindacabile nella presente sede, quanto agli importi consacrati nel suddetto titolo giudiziale).
Destituito di fondamento è, infine, anche l'ulteriore motivo di opposizione che fa leva sulla asserita carenza di legittimazione del creditore opposto- e segnatamente dello special servicer, per
“nullità del mandato” (di recupero, anche forzoso, dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione) conferito a soggetto non iscritto nell'albo ex art. 106 TUB per violazione di norme imperative ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile
1999, n. 130, e 106 T.U.B.
In senso contrario, assorbito ogni ulteriore rilievo, basti rammentare che, come
7 condivisibilmente chiarito da ultimo da Cass. Ord. 18.03.2024 n.7243 (ribadita da Cass. n.
13749/2024):
-“qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
«preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd.
“diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);
− in particolare, …, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”;
- conseguentemente, “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”;
- di tal chè “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”.
Corollario di quanto sopra è, dunque, in parte l'inammissibilità ed in parte il rigetto dei motivi di opposizione come proposti.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito, confermate quelle della fase sommaria endo-esecutiva, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai minimi tabellari (valore della causa: credito in contestazione, come da pignoramento in atti, oltre 1 milione di euro), con esclusione della fase istruttoria, solo documentale, in considerazione della complessità minima della causa e definizione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
8 1) DICHIARA inammissibili i motivi di opposizione di cui in parte motiva non previamente sollevati avanti al GE, in violazione della struttura bifasica necessaria delle opposizioni esecutive, nonché quelli inerenti il merito del titolo giudiziale sotteso all'esecuzione opposta, ivi compresa la legittimazione attiva del creditore opposto;
2) ET , per il resto, l'opposizione come proposta;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € 10.180,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% ed accessori di legge
(IVA se dovuta e CPA).
Così deciso in Bologna, in data 9.06.2025
Il Giudice Roberta Vaccaro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18125 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 13 maggio 2025 e vertente
TRA
, C.F , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione, dall'Avv.to GABRIELE MINOLITI, presso il cui studio, in Padula (SA), via provinciale n.141, è elettivamente domiciliato (cfr. indirizzo pec);
ATTORE - OPPONENTE
E
, C.F , società a responsabilità limitata con socio unico, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore, e per essa, quale mandataria, CERVED CREDIT
MANAGEMENT s.p.a. (nella quale si è fusa per incorporazione;
doc. 1) in persona CP_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva, dall'Avv.to GIORDANO BALOSSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Zelinda Guerra, in Bologna,Via Giuseppe
Rivani n. 83.
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 co. 2, 616 c.p.c (merito).
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate depositate rispettivamente il 18 marzo 2025 e 14 aprile 2025” (cfr. verbale d'udienza del 13.05.2025).
FATTO
1 Con ricorso ex artt. 615 co. 2/624 c.p.c. depositato in data 25.06.2024 in seno all'esecuzione immobiliare iscritta al RGE 11/2024 dell'intestato Tribunale, il debitore esecutato Parte_1
ha contestato il diritto del creditore procedente opposto - e per essa
[...] Controparte_1
della sua mandataria con rappresentanza CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. (di seguito per brevità CERVED)- di agire esecutivamente nei suoi confronti, in forza di D.I. n. 4391/2020 R.G.
10683/2020, confermato con sentenza di rigetto dell'opposizione n. 975/2023, emessa in data 2-5 maggio 2023 dal Tribunale di Bologna (avverso la quale è stato proposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna r.g. 956/2023), eccependo:
a) la carenza di legittimazione attiva del creditore opposto per mancata allegazione del contratto di cessione del credito;
b) l'omessa prova dell'iscrizione dell'opposta e/o sua mandataria nell'ALBO PREVISTO
DALL'ART. 106 DEL D.L.G.S. 1° settembre 1993, n. 385.
Sulla base dei suddetti motivi di opposizione, l'opponente ha concluso chiedendo al GE:
“preliminarmente sospendere la procedura esecutiva, ricorrendone i presupposti di legge, ..; nel merito - dichiarare la carenza di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla CP_1
[... e per essa alla mandataria Cerved Crediti Management spa - dichiarare la carenza di prova in merito alla quantificazione del credito; - condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Con ordinanza resa in data 24.10.2024 (R.GE n.11-1/2024) il competente GE ha così statuito: preliminarmente si rileva che le ragioni che fondano l'opposizione attengono al merito del credito azionato sulla base di un titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo e successiva sentenza di conferma). Coma da granitica giurisprudenza di Cassazione e di merito, la valutazione del Giudice dell'opposizione soffre di limiti oggettivi e cioè la stessa è limitata al caso in cui non sia pendente un giudizio di merito, unico procedimento in cui tale titolo di eccezione può essere svolto. Il giudice dell'opposizione non può sindacare la sussistenza del credito azionato in via monitoria e sul quale pende ancora la valutazione in sede di impugnazione, essendo eventualmente legittimato a rilevare, su eccezione del debitore, fatti successivi alla formazione del titolo e al giudicato di merito (ad es. credito in compensazione, eccezione di pagamento e così via). Alla luce di tali considerazioni, va' rigettata la richiesta di sospensione della procedura esecutiva e le spese seguono il principio della soccombenza
P.Q.M.
- Rigetta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva avanzata da parte opponente;
- Condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite, in favore della parte costituita che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge;
- Fissa termine per l'eventuale l'introduzione del giudizio di merito al 25.02.2025 previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata mediante notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini
a comparire di cui al 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.
2 Indi, introdotto tempestivamente il presente giudizio di merito (iscritto a ruolo il 17.12.2024),
l'opponente ha reiterato i motivi di cui sopra, sollevando altresì l'ulteriore censura di “nullità delle procure” per indeterminatezza (pag. 7) ed ha concluso, chiedendo di:
“- dichiarare la carenza di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla e per CP_1
essa alla mandataria Cerved Crediti Management spa, anche in relazione alla eccepita nullità delle procure così come rilasciate;
- dichiarare la carenza di prova in merito alla quantificazione del credito”;(nulla deducendo sul punto in atto di citazione, ma solo nelle conclusioni);
- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni ulteriormente ampliate in sede di precisazione delle conclusioni con nota depositata il
18.03.2025, laddove l'opponente ha chiesto, altresì: “per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della procedura immobiliare intrapresa pendente innanzi a codesto Tribunale Sez. Espropriazioni
Immobiliare R.E. 11/2024 stante la non provata esistenza o efficacia attuale del titolo esecutivo o comunque dell'azione esecutiva nel suo concreto esercizio, con la conseguente invalidazione degli atti compiuti e negazione radicale del potere di proseguire il processo esecutivo”.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha contestato in fatto e in diritto l'avversa opposizione, chiedendo di: “- rigettare la doglianza avversaria circa una ritenuta carenza di legittimazione attiva e conseguente titolarità del credito in capo a e per essa quale mandataria Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in Controparte_3
atti oltre che già smentita per tabulas dalla sentenza n. 975/2023 emessa dal Tribunale di
Bologna in data 2 maggio 2023; Nel merito: rigettare integralmente tutte le eccezioni e domande proposte da nei confronti di e per essa quale mandataria Parte_1 Controparte_1
Cerved Credit Management S.p.A., o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente,
[ivi compresa quella relativa alla presunta inammissibilità della produzione di nuovi documenti, nonché alla presunta carenza di prova in merito alla quantificazione del credito;
cfr. note conclusionali del 14.04.2025 ] in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti con le ovvie conseguenze di legge. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 13.05.2025 è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia), con comunicazione del deposito della presente sentenza entro 30 giorni.
DIRITTO
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1- In limine.
Preliminarmente giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c. (ad esecuzione iniziata), nella fase di merito, è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
- il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni di cui si assume l'impignorabilità);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
Le contestazioni afferenti la regolarità degli atti esecutivi (il quomodo dell'esecuzione), invece, rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da farsi valere entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscibilità (legale o se carente effettiva) dell'atto esecutivo contestato.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n.
14554 ed altre).
Ne consegue che le eventuali 'eccezioni' sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata o il quomodo dell'esecuzione costituiscono causa petendi della domanda oppositiva, come cristalizzata nell'atto introduttivo dell'opposizione: id est, nella specie, nel ricorso avanti al GE.
Ed infatti, le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione si connotano per la struttura bifasica 'necessaria', nel senso che “ la preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione (id est di tutti i motivi di opposizione sollevati) – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso
4 dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…” (Cass. 25170/2018).
Sul punto, come da ultimo ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 8419 del 31/03/2025, “è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. SU n. 25478/2021 e 28387/2020, nel cui solco si è successivamente posta la giurisprudenza di legittimità a Sezione semplice: cfr., tra le tante, Cass. n. 23216/24, n. 31363/2023, n. 11237/2022), il principio per cui nelle opposizioni esecutive, il thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l'atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi una inammissibile domanda nuova. Tale principio di diritto preclude, quindi, motivi nuovi rispetto
a quelli introdotti con l'atto introduttivo della fase sommaria della singola opposizione esecutiva; ciò che, però, non osta, in base ai principi generali in tema di giudicato, all'estensione di questo alle ragioni deducibili quanto a quelli ritualmente proposti o da quelli dipendenti”.
Ne consegue che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo” (Cass.
n.17441 del 28/06/2019).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di inammissibilità/improseguibilità, nel presente giudizio di merito, dei motivi di opposizione 'nuovi' non previamente dedotti avanti al
GE e, segnatamente, nel caso di specie, della censura formulata per la prima volta nel presente giudizio di merito in punto di asserita nullità della procura in favore della mandataria CERVED per genericità dei crediti affidati in gestione.
Invero, neppure è ipotizzabile, come pure sostenuto da parte opponente (al fine di ritenere ammissibili contestazioni nuove, non sollevate avanti al GE), alcun controllo e rilievo officioso di questo GI sulla regolare costituzione del creditore e per esso della sua mandataria CERVED “nel processo esecutivo” a quo, in assenza di previa delibazione sul punto da parte del giudice naturale
(id est il GE).
Basti, al riguardo, rammentare, più in generale, che “non può essere messa in discussione
l'ammissibilità della costituzione” di una parte processuale e correlati poteri di rappresentanza, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso giudizio “nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi” (Cass., 18 maggio 2017, n. 12461; Cass., 5 novembre
2009, n. 23467; Cass., 4 aprile2008, n. 8806; Cass., 24 ottobre 2007, n. 22330).
5 Poteri di rappresentanza gestoria e validità della procura, peraltro, non contestati nel giudizio di cognizione (opposizione a D.I.) sul titolo esecutivo sotteso all'esecuzione opposta (cfr. infra sulle preclusioni sul punto in sede di opposizione all'esecuzione).
Né, ad abundantiam, colgono nel segno le considerazioni svolte dall'opponente nelle memorie secondo cui “ non possono essere depositati – nel presente giudizio- ulteriori documenti che non siano già prodotti nella fase sommaria”.
Ed invero, in senso contrario, è agevole osservare che essendo il presente giudizio di merito proprio la sedes materiae preordinata alla verifica, a cognizione piena, della fondatezza dei motivi di opposizione, come previamente dedotti avanti al GE, non solo deve tenersi conto della documentazione già prodotta nella “fase sommaria” avanti al GE, ma anche di quella ulteriore prodotta nel presente giudizio di merito entro il termine per le preclusioni probatorie di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. ratione temporis applicabile.
2- Sui motivi di opposizione nel merito del titolo giudiziale, anche in punto di legittimazione attiva del creditore opposto. Inammissibilità
Passando, quindi, alla disamina dei due motivi di opposizione per i quali è procedibile il presente giudizio di merito, è all'evidenza inammissibile, nella presente sede, la censura di carenza di legittimazione attiva del creditore opposto alla stregua del tenore letterale dei titoli giudiziali azionati nell'esecuzione immobiliare a quo: non solo, infatti, il diritto del creditore procedente opposto - per mezzo della sua mandataria con rappresentanza già Controparte_1 CP_2
poi fusa per incorporazione in CERVED (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa costitutiva del creditore opposto) - di agire esecutivamente nei confronti dell'odierno opponente risulta consacrato nel D.I.
n. 4391/2020 R.G. 10683/2020, emesso dal Tribunale di Bologna in data 4.10.2020 (proprio su ricorso di nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di , ma CP_2 Controparte_1
la successiva sentenza n. 975/2023, emessa in data 2-5 maggio 2023, dal Tribunale di Bologna, nel rigettare l'opposizione al suddetto D.I., argomenta anche sull'infondatezza del suddetto motivo
(dunque già sollevato in sede di opposizione a D.I.) sì da rendere pretestuosa, oltre che inammissibile, la reiterazione di detto motivo anche in sede di opposizione all'esecuzione e sulla base di inconferenti richiami giurisprudenziali (relativi, all'evidenza, ad ipotesi di “sopravvenuta” cessione del credito, dopo la formazione del titolo giudiziale in favore del creditore dante causa/cedente).
E', al riguardo, ius receptum il principio secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata … sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione all'esecuzione (con cui si può dedurre la sola mancanza del
6 titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass.
24027/2009).
Ed ancora “in sede di opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso”;con la conseguenza che “non possono essere quindi dedotte a sostegno dell'opposizione …. la carenza di legittimazione del soggetto …
o l'irregolarità del contraddittorio, trattandosi di questioni che debbono ritenersi risolte per implicito dalla pronunzia sul merito della domanda ed in relazione alle quali non può essere neppure prospettata l'inesistenza del titolo esecutivo, ove il decreto ingiuntivo sia dotato dei suoi requisiti essenziali” (Cass. n. 3007 del 12/03/1992).
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
Corollario di quanto sopra è che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne (o sospenderne)
l'efficacia in base ad eccezioni o difese nel merito del titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo (e sua esecutività)”, attribuendo “rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. Sez. III n. 9247 del 07.05.2015).
Carente di substrato assertivo, prima ancora che probatorio, è poi l'ulteriore motivo di opposizione (come 'accennato' nelle conclusioni dell'atto di citazione, “carenza di prova in merito alla quantificazione del credito”) inerente il quantum debeatur (peraltro insindacabile nella presente sede, quanto agli importi consacrati nel suddetto titolo giudiziale).
Destituito di fondamento è, infine, anche l'ulteriore motivo di opposizione che fa leva sulla asserita carenza di legittimazione del creditore opposto- e segnatamente dello special servicer, per
“nullità del mandato” (di recupero, anche forzoso, dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione) conferito a soggetto non iscritto nell'albo ex art. 106 TUB per violazione di norme imperative ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile
1999, n. 130, e 106 T.U.B.
In senso contrario, assorbito ogni ulteriore rilievo, basti rammentare che, come
7 condivisibilmente chiarito da ultimo da Cass. Ord. 18.03.2024 n.7243 (ribadita da Cass. n.
13749/2024):
-“qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
«preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd.
“diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);
− in particolare, …, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”;
- conseguentemente, “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”;
- di tal chè “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”.
Corollario di quanto sopra è, dunque, in parte l'inammissibilità ed in parte il rigetto dei motivi di opposizione come proposti.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito, confermate quelle della fase sommaria endo-esecutiva, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai minimi tabellari (valore della causa: credito in contestazione, come da pignoramento in atti, oltre 1 milione di euro), con esclusione della fase istruttoria, solo documentale, in considerazione della complessità minima della causa e definizione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
8 1) DICHIARA inammissibili i motivi di opposizione di cui in parte motiva non previamente sollevati avanti al GE, in violazione della struttura bifasica necessaria delle opposizioni esecutive, nonché quelli inerenti il merito del titolo giudiziale sotteso all'esecuzione opposta, ivi compresa la legittimazione attiva del creditore opposto;
2) ET , per il resto, l'opposizione come proposta;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € 10.180,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% ed accessori di legge
(IVA se dovuta e CPA).
Così deciso in Bologna, in data 9.06.2025
Il Giudice Roberta Vaccaro
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