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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/09/2024, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
RG 1614 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
FELISATI SANDRO
) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. FELISATI SANDRO ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e trascritto nel CP_1 Controparte_2 registro degli atti di matrimonio di Ferrara al n. 170 – parte I – anno 2005; - Dichiarare che nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altra a titolo di contributo al mantenimento stante la reciproca condizione di indipendenza economica. Spese di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 16/7/2024 i coniugi esponevano che in data 22/09/2005 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione non erano nati figli;
che con decreto del
10/6/2019 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la loro separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe. L'udienza veniva svolta il giorno 10/9/2024 in forma cartolare in considerazione della richiesta contenuta nel ricorso personalmente pagina 1 di 2 sottoscritto dai coniugi e di quanto reiterato nelle note sostitutive di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Ferrara in data
22/09/2005 da e e iscritto al CP_1 Controparte_2 numero 170 parte I del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Ferrara di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 10 settembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
FELISATI SANDRO
) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. FELISATI SANDRO ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e trascritto nel CP_1 Controparte_2 registro degli atti di matrimonio di Ferrara al n. 170 – parte I – anno 2005; - Dichiarare che nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altra a titolo di contributo al mantenimento stante la reciproca condizione di indipendenza economica. Spese di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 16/7/2024 i coniugi esponevano che in data 22/09/2005 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione non erano nati figli;
che con decreto del
10/6/2019 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la loro separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe. L'udienza veniva svolta il giorno 10/9/2024 in forma cartolare in considerazione della richiesta contenuta nel ricorso personalmente pagina 1 di 2 sottoscritto dai coniugi e di quanto reiterato nelle note sostitutive di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Ferrara in data
22/09/2005 da e e iscritto al CP_1 Controparte_2 numero 170 parte I del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Ferrara di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 10 settembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 2