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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 564/2024 RGA promossa da:
Parte_1
Parte_2
Parte_3
[...] con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA appellanti contro
, con il patrocinio dell'avv. Domenico NASO Controparte_1 appellata
***
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “La ricorrente chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
alla corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
pag. 1 di 4 maturazione del credito sino al saldo. Si è costituita l'amministrazione resistente, eccependo l'infondatezza della pretesa da parte dei ricorrenti sulla base della clausola n. 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha segnalato, inoltre, che il ricorrente ha prestato servizio negli anni richiesti con incarichi fino al 30/06 con orari ridotti, sottolineando altresì che la pretesa relativa all'a.s.2017/2018 deve considerarsi prescritta in quando non può ritenersi valida la diffida effettuata dal procuratore della parte essendo del tutto generica e non indicando a nome di chi è fatta e per quali annualità. Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art.
1. c.121 l.n. 107/2015 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, il rigetto del ricorso.” Il Tribunale di Forlì ha preliminarmente ricordato i principi di diritto enunciati in materia dalla Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023) ove quest'ultima: 1) richiama la pronuncia della Corte di giustizia UE secondo la quale, in presenza di un lavoro identico o simile, la direttiva sul lavoro a termine e il principio di non discriminazione ostano a una norma nazionale che limiti il beneficio in questione ai soli dipendenti a tempo indeterminato;
2) valuta quindi comparabile – eguale o simile
- con quello di ruolo, tra le varie forme previste dalla legge, l'insegnamento precario annuale e quello fino al termine della didattica, ai quali va pertanto riconosciuto, anche retroattivamente, il beneficio della cd. Carta Docente - se il docente è ancora interno al sistema scolastico, perché diventato di ruolo oppure ancora iscritto nelle graduatorie per l'insegnamento - senza necessità di una specifica domanda, salva l'estinzione di ogni rapporto con l'istituzione scolastica, nel qual caso sorge il diritto al risarcimento danni, anche per perdita di chances e non patrimoniali alla professionalità; 3) si pronuncia infine anche sulla prescrizione, affermando che quella relativa al diritto alla Carta è quinquennale e decorre dal momento dell'attribuzione dell'incarico, mentre per il diritto al risarcimento danni la prescrizione è decennale e decorre dall'estinzione di ogni rapporto con l'istituzione scolastica). Ha, quindi, accolta altresì l'eccezione formulata da parte resistente di prescrizione per l'anno 2017/2018, accolto il ricorso per le successive n. 5 annualità. 2. IL ha proposto appello indicando come unico motivo “Violazione del CP_2 principio ne bis in idem e del giudicato ex art. 2909 c.c. quanto alla domanda di riconoscimento del diritto all'emolumento “carta elettronica del docente” ed alla correlativa statuizione di condanna dell'Amministrazione scolastica relativamente agli AA/SS 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, domanda proposta sia con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R.G.N. 126/2023 presso il Tribunale di Forlì-Sezione Lavoro, sia con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R.G.N. 988/2023 presso il Tribunale di Parma-Sezione Lavoro ed accolta (quanto agli AA/SS 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) sia dalla sentenza del Tribunale di Forlì-Sezione Lavoro n. 63/2024 pubblicata in data 05/03/2024, sia dalla sentenza del Tribunale di Parma-Sezione Lavoro n. 62/2024 pubblicata in data 31/01/2024, a seguito del sopravvenuto passaggio in
pag. 2 di 4 giudicato di quest'ultima sentenza. Conseguente improcedibilità della medesima domanda originariamente ex adverso proposta di riconoscimento del diritto all'emolumento “carta elettronica del docente” e di condanna dell'Amministrazione scolastica relativamente agli AA/SS 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 accolta dal Tribunale di Forlì-Sezione Lavoro con sentenza n. 63/2024 pubblicata in data 05/03/2024 e conseguente riforma in parte qua della medesima sentenza.”; ha quindi concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario proposto ex adverso con parziale riforma della sentenza impugnata (divergendo le due fattispecie solo per l'aver la ricorrente – nella presente
- richiesto l'emolumento relativo alla cd. Carta Docente anche per l'anno 2022/2023).
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata a CP_1 quale, preso atto dell'unico motivo di appello, sostanzialmente insiste per il riconoscimento del bonus Carta Docente per l'anno 2022/23 e, conseguentemente, per la parziale conferma della impugnata sentenza.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. L'appello del è fondato e va accolto: è per tabulas che la ricorrente Parte_1 ha domandato quanto spettante per gli anni antecedenti il 2022/23 tanto al Tribunale di Forlì quanto al Tribunale di Parma, che già li aveva riconosciuti al momento della discussione della causa decisa con la sentenza qui appellata. La del resto, ha preso atto correttamente della duplicazione e ha chiesto CP_1 di “Confermare la sentenza del Tribunale di Forlì nella parte in cui ha riconosciuto il bonus docente per l'a.s. 2022/23” e non oltre”.
6. Le spese del processo sono da regolare secondo la soccombenza, in significativa parte reciproca, tenendo conto altresì dell'effettivo valore di quanto riconosciuto (pari a circa €.500,00).
7. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 3 di 4
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_4
avverso la sentenza n. 63/2024 del Tribunale di
[...]
Forlì pubblicata il giorno 05/03/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello, 1. conferma la sentenza del Tribunale di Forlì nella sola parte in cui ha riconosciuto il bonus docente per l'a.s. 2022/23, oltre relativi accessori, rigettando per il resto la domanda della CP_1
2. condanna il al pagamento della metà delle spese processuali, Parte_1 liquidate per l'intero in €.500,00 per compenso di ciascun grado, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 30/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 564/2024 RGA promossa da:
Parte_1
Parte_2
Parte_3
[...] con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA appellanti contro
, con il patrocinio dell'avv. Domenico NASO Controparte_1 appellata
***
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “La ricorrente chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
alla corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
pag. 1 di 4 maturazione del credito sino al saldo. Si è costituita l'amministrazione resistente, eccependo l'infondatezza della pretesa da parte dei ricorrenti sulla base della clausola n. 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha segnalato, inoltre, che il ricorrente ha prestato servizio negli anni richiesti con incarichi fino al 30/06 con orari ridotti, sottolineando altresì che la pretesa relativa all'a.s.2017/2018 deve considerarsi prescritta in quando non può ritenersi valida la diffida effettuata dal procuratore della parte essendo del tutto generica e non indicando a nome di chi è fatta e per quali annualità. Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art.
1. c.121 l.n. 107/2015 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, il rigetto del ricorso.” Il Tribunale di Forlì ha preliminarmente ricordato i principi di diritto enunciati in materia dalla Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023) ove quest'ultima: 1) richiama la pronuncia della Corte di giustizia UE secondo la quale, in presenza di un lavoro identico o simile, la direttiva sul lavoro a termine e il principio di non discriminazione ostano a una norma nazionale che limiti il beneficio in questione ai soli dipendenti a tempo indeterminato;
2) valuta quindi comparabile – eguale o simile
- con quello di ruolo, tra le varie forme previste dalla legge, l'insegnamento precario annuale e quello fino al termine della didattica, ai quali va pertanto riconosciuto, anche retroattivamente, il beneficio della cd. Carta Docente - se il docente è ancora interno al sistema scolastico, perché diventato di ruolo oppure ancora iscritto nelle graduatorie per l'insegnamento - senza necessità di una specifica domanda, salva l'estinzione di ogni rapporto con l'istituzione scolastica, nel qual caso sorge il diritto al risarcimento danni, anche per perdita di chances e non patrimoniali alla professionalità; 3) si pronuncia infine anche sulla prescrizione, affermando che quella relativa al diritto alla Carta è quinquennale e decorre dal momento dell'attribuzione dell'incarico, mentre per il diritto al risarcimento danni la prescrizione è decennale e decorre dall'estinzione di ogni rapporto con l'istituzione scolastica). Ha, quindi, accolta altresì l'eccezione formulata da parte resistente di prescrizione per l'anno 2017/2018, accolto il ricorso per le successive n. 5 annualità. 2. IL ha proposto appello indicando come unico motivo “Violazione del CP_2 principio ne bis in idem e del giudicato ex art. 2909 c.c. quanto alla domanda di riconoscimento del diritto all'emolumento “carta elettronica del docente” ed alla correlativa statuizione di condanna dell'Amministrazione scolastica relativamente agli AA/SS 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, domanda proposta sia con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R.G.N. 126/2023 presso il Tribunale di Forlì-Sezione Lavoro, sia con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R.G.N. 988/2023 presso il Tribunale di Parma-Sezione Lavoro ed accolta (quanto agli AA/SS 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) sia dalla sentenza del Tribunale di Forlì-Sezione Lavoro n. 63/2024 pubblicata in data 05/03/2024, sia dalla sentenza del Tribunale di Parma-Sezione Lavoro n. 62/2024 pubblicata in data 31/01/2024, a seguito del sopravvenuto passaggio in
pag. 2 di 4 giudicato di quest'ultima sentenza. Conseguente improcedibilità della medesima domanda originariamente ex adverso proposta di riconoscimento del diritto all'emolumento “carta elettronica del docente” e di condanna dell'Amministrazione scolastica relativamente agli AA/SS 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 accolta dal Tribunale di Forlì-Sezione Lavoro con sentenza n. 63/2024 pubblicata in data 05/03/2024 e conseguente riforma in parte qua della medesima sentenza.”; ha quindi concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario proposto ex adverso con parziale riforma della sentenza impugnata (divergendo le due fattispecie solo per l'aver la ricorrente – nella presente
- richiesto l'emolumento relativo alla cd. Carta Docente anche per l'anno 2022/2023).
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata a CP_1 quale, preso atto dell'unico motivo di appello, sostanzialmente insiste per il riconoscimento del bonus Carta Docente per l'anno 2022/23 e, conseguentemente, per la parziale conferma della impugnata sentenza.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. L'appello del è fondato e va accolto: è per tabulas che la ricorrente Parte_1 ha domandato quanto spettante per gli anni antecedenti il 2022/23 tanto al Tribunale di Forlì quanto al Tribunale di Parma, che già li aveva riconosciuti al momento della discussione della causa decisa con la sentenza qui appellata. La del resto, ha preso atto correttamente della duplicazione e ha chiesto CP_1 di “Confermare la sentenza del Tribunale di Forlì nella parte in cui ha riconosciuto il bonus docente per l'a.s. 2022/23” e non oltre”.
6. Le spese del processo sono da regolare secondo la soccombenza, in significativa parte reciproca, tenendo conto altresì dell'effettivo valore di quanto riconosciuto (pari a circa €.500,00).
7. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 3 di 4
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_4
avverso la sentenza n. 63/2024 del Tribunale di
[...]
Forlì pubblicata il giorno 05/03/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello, 1. conferma la sentenza del Tribunale di Forlì nella sola parte in cui ha riconosciuto il bonus docente per l'a.s. 2022/23, oltre relativi accessori, rigettando per il resto la domanda della CP_1
2. condanna il al pagamento della metà delle spese processuali, Parte_1 liquidate per l'intero in €.500,00 per compenso di ciascun grado, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 30/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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