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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AGATAU MARIA SILVIA ( ), dell'avv. PIAZZA CESARE C.F._2
( ) e dell'avv. NOCCESI ANDREA ( ), C.F._3 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. BECUCCI SILVIA ( , C.F._5 reclamanti
e
(C.F. ONroparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FITTANTE ALDO P.IVA_1
( ), C.F._6 reclamata
(C.F. ), CP_2 C.F._7 reclamata contumace e nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._8
BECUCCI SILVIA ( , C.F._5 intervenuta
Il P.G. presso la Corte d'appello intervenuto
Conclusioni per «si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello tenuto conto Parte_1 della rinuncia alla domanda e agli atti depositata da voglia Parte_1 dichiarare (per quanto riguarda ) la cessazione della materia del Parte_1 contendere e compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: Parte_2
1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti da parte del socio rinuncia alla quale nella sua qualità Parte_1 CP_3 di amministratrice dimissionaria, espressamente accetta, avendo peraltro già manifestato la propria disponibilità in tal senso con le note di udienza dell'11 dicembre 2024;
2. Condannare il socio al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore di con espressa esclusione di qualsiasi CP_3 responsabilità dell'amministratrice in ordine alle spese processuali, avendo la stessa tempestivamente aderito alla richiesta della Curatela di rinuncia al reclamo;
3. Condannare il socio ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, Parte_1
c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria in favore della
[...]
nella misura di € 136.941,40, pari al ONroparte_4 pregiudizio derivante dalla perdita della chance liquidatoria conseguente alla risoluzione automatica dei contratti di edizione verificatasi il 21 marzo 2025 ex art. 135 l.d.a., o nella diversa misura equitativamente determinata dal Collegio;
pag. 2/12
4. Condannare altresì il socio ai sensi dell'art. 96, comma 3, Parte_1
c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria in favore di nella CP_3 misura equitativamente determinata dal Collegio.
Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso del contributo unificato»; per la Liquidazione giudiziale «a) voglia ONroparte_1
l'adito Collegio giudicante rigettare l'avverso reclamo, confermando la sentenza n.
69/2024 pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 21/03/2024, con la quale è stata disposta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
b) in ogni caso, con condanna dei reclamanti al pagamento Parte_2 delle competenze e spese di lite».
Rilevato
ON (in prosieguo ), in persona del legale Parte_2 rappresentante e quale socio di maggioranza, CP_3 Parte_1 hanno proposto reclamo avverso la sentenza n. 69 del 2024, pronunciata dal
Tribunale di Firenze all'esito del procedimento R.G. n. 41/2024 P.U. CCI, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della citata società, su iniziativa della creditrice . CP_2
In particolare, il Tribunale, rilevata la rituale evocazione nella fase ON preliquidatoria di , non costituitasi, ha ritenuto non assolto l'onere su di essa gravante di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali necessarie per l'assoggettamento alla procedura e sussistente l'estremo dell'insolvenza, alla stregua dell'inadempimento nei confronti della creditrice istante, del pignoramento infruttuoso e dell'esposizione nei confronti dell'Erario.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Sulla nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa»;
2. «Sulla sussistenza dello stato di insolvenza». pag. 3/12 Non si è costituita in giudizio la , sebbene ritualmente evocatavi. CP_2
Il P.G. presso la Corte d'appello ha apposto il visto il 27 aprile 2024.
Su istanza dei reclamanti, è stata sospesa la sola liquidazione dell'attivo, ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i.
È stato acquisito dal Tribunale di Firenze il fascicolo della fase preliquidatoria, comprensivo della notifica di ricorso e decreto (completa di tutte le ricevute relative alla pec inviata alla società), nonché, dalla Curatela, la depositata relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, e lo stato passivo, oltre a nota con cui essa riferisse ogni elemento utile alla valutazione dell'insolvenza.
Successivamente, il si è costituito autonomamente, munendosi di Pt_1 nuovi difensori.
ON Analogamente, si è costituita con autonomo difensore unitamente a quest'ultima intervenendo in proprio, quale creditrice della CP_3 società.
Si è altresì costituita la Liquidazione giudiziale ONroparte_1
chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione della liquidazione
[...] dell'attivo o l'adozione delle «opportune tutele per garantire i creditori e la continuità aziendale nella procedura esecutiva», istanze che sono state rigettate.
Dopo l'espletamento di c.t.u. informatica, il ha rinunciato «agli Pt_1 atti e alla domanda».
All'esito dell'udienza del 14 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 15 maggio 2025, senza assegnazione di termini per il deposito di scritti defensionali finali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di , non CP_2 costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi. pag. 4/12 2. Deve poi essere dichiarata l'estinzione del processo con riferimento al reclamo proposto dal che ha interposto gravame quale socio di SE, Pt_1 rammentandosi che «[n]el novero dei soggetti legittimati a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento rientra anche il socio di una società di capitali, stante il suo interesse morale a che sia accertata la sua partecipazione a un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale»
(Cass. n. 6348 del 2017, in massima).
Il ha rinunciato agli atti del giudizio. Pt_1
Non rileva che la rinuncia – nella specie, promanante da un litisconsorte facoltativo – non sia stata accettata dalla controparte costituita, ossia dalla
Curatela della Liquidazione giudiziale.
Al riguardo, infatti, giova evidenziare che «[l]'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio – ex art. 306 cod. proc. civ. – esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi – a questi fini – la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio» (Cass. n. 9066 del 2002, in massima).
È evidente che la Curatela, l'unica controparte costituita rispetto al rinunciante, non può conseguire dalla mancata estinzione alcuna utilità maggiore di quella da essa derivante.
Non è viceversa necessaria l'accettazione della e di SE (peraltro, da CP_3 parte di quest'ultima, è intervenuta, seppur non pienamente adesiva, non essendoci corrispondenza quanto alla compensazione delle spese, proposta ma pag. 5/12 evidentemente non accettata), che non sono le parti nei confronti delle quali l'impugnazione è stata proposta;
anzi, SE, alla cui posizione la ha aderito, CP_3 ha originariamente interposto il reclamo unitamente al Pt_1
In applicazione del citato principio giurisprudenziale, dunque, le spese di lite – comprensive di quelle di c.t.u. (poste a carico solidale delle parti solo nei rapporti con l'ausiliario), da ricondursi a tale ambito («La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.»: Cass. n. 11068 del 2020, in massima) – debbono necessariamente essere poste a carico del rinunciante, «con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione» (Cass. n. 5250 del 2018, in massima), il cui esercizio viene invocato dal Pt_1
Dette spese vengono liquidate in dispositivo, alla stregua dei parametri medi relativi alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
ON
3. Passando all'esame del merito del reclamo proposto da , giova rilevare come essa, nella comparsa di costituzione depositata il 14 novembre
2024, si sia rimessa a giustizia quanto alla valutazione di apertura della liquidazione giudiziale, posizione a cui ha aderito anche la personalmente. CP_3
ON Il conflitto d'interessi potenzialmente esistente tra la debitrice e l'asserita creditrice, costituite con il medesimo difensore e un unico atto, deve ritenersi in concreto superato – secondo il principio per cui, «[i]n caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata»
pag. 6/12 (Cass. n. 26769 del 2023, in massima) – atteso che: a) le parti hanno entrambe assunto una posizione remissiva rispetto alla sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale;
b) la ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di CP_3 amministratore unico (doc. 8 fasc. c) la nomina del curatore CP_6 assicura l'esercizio dei poteri di gestione e di rappresentanza.
Tali considerazioni elidono anche l'esigenza di nomina di un curatore speciale per la società.
3.1. Tanto premesso, con il primo motivo si lamenta la violazione del contraddittorio, in quanto ricorso e decreto di fissazione dell'udienza non sarebbero stati regolarmente notificati al debitore, non essendo mai giunta ON all'indirizzo di posta certificata di la pec di notifica, come attestato da una perizia di parte (doc. 7 allegato al reclamo), in cui si asserisce la perfetta funzionalità della casella postale, e dalla sua integrazione (documento allegato alle note depositate in data 8 giugno 2024), in cui sostanzialmente si prospetta un malfunzionamento del sistema informatico.
Alla luce di ciò, questa Corte si è uniformata all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui «a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema grav[a] sulla parte che contesta la regolarità della notificazione. […] In questi termini si è già espressa Cass. n. 20747 del 2018 (più di recente Cass. 21/02/2020, n. 4624 e
Cass. 24/09/2020, n. 20039), affermando che “una volta acquisita al processo
[…], la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario
(Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cass. 22 dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito, non vi è comunque necessità di querela di falso, Cass. 21 luglio 2016, n. 15035) e ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di pag. 7/12 un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n.
7763)”» (Cass. n. 15001 del 2021, in motivazione).
Pertanto, sospesa la liquidazione dell'attivo proprio alla stregua della valutazione sommaria delle citate emergenze, è stata espletata c.t.u. informatica, al cui esito l'ausiliare ha concluso – senza che siano ravvisabili elementi confutatori e senza che alcuna osservazione contraria sia stata formulata dal c.t.p. dott. lo stesso che aveva redatto le perizie di parte Per_1 precedentemente menzionate – che «[s]ulla base degli accertamenti compiuti e
[del]le relative evidenze dedotte riportate al precedente cap. 4 il CTU dichiara che non è stata accertata alcuna disfunzionalità lamentata dalla ricorrente».
Alla stregua di ciò, e rammentandosi che, in presenza della r.a.c. (come nella specie), la riprova della disfunzione del sistema è onere di chi l'allega, il motivo si palesa infondato e va respinto.
3.2. Con il secondo mezzo d'impugnazione, i reclamanti assumono l'insussistenza dello stato d'insolvenza.
Il motivo è infondato.
Come più volte ricordato dalla Corte regolatrice con riferimento al fallimento, «[a]i fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni» (Cass. n. 29913 del 2018, in massima;
analogamente, Cass. n. 30284 del 2022, in massima: «Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni […]»).
pag. 8/12 Tali principi valgono anche per l'apertura della liquidazione giudiziale, ai cui fini l'insolvenza è definita come «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Nella specie, la sussistenza dello stato d'insolvenza appare conclamato.
Senza contestazione in ordine all'an debeatur, risulta pacifico che il credito
– per euro 8.154,12, oltre interessi e spese, dunque non particolarmente ingente – della dipendente – la creditrice istante – non fosse stato CP_2 soddisfatto.
La circostanza che tale debito sia stato successivamente onorato (doc. 5 allegato alle note di SE del 27 settembre 2024) evidenzia vieppiù l'incapacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, considerato che il soddisfo è avvenuto mediante bonifico ordinato da soggetti terzi ( CP_7
e verosimilmente familiari della considerata la
[...] Persona_2 CP_3 coincidenza del cognome).
I medesimi soggetti terzi e hanno poi provveduto, nel corso CP_3 Per_2 del 2023 e del 2024 (i bilanci depositati riguardano esclusivamente gli esercizi ON 2021 e 2022), a un'ulteriore serie di pagamenti per conto di – o direttamente beneficiando la stessa – anche per piccoli importi, con ciò dimostrando (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione del 14 novembre
2024, estratti recanti le causali dei pagamenti) ulteriormente l'incapacità della società di provvedere direttamente all'adempimento delle proprie obbligazioni.
D'altra parte, nella comparsa di costituzione del 14 novembre 2024 la medesima SE afferma che «[g]li interventi finanziari personali dell'amministratrice, analiticamente documentati tra pagamenti diretti e anticipi, hanno consentito di preservare la continuità operativa attraverso una mirata politica di sostegno ai creditori strategici», atteggiamento che, «tuttavia, ha raggiunto il proprio limite fisiologico».
pag. 9/12 Tali affermazioni corroborano vieppiù l'incapacità strutturale della società di operare proficuamente sul mercato e di fronteggiare le proprie obbligazioni, a fronte di un'esposizione debitoria che, alla stregua dei crediti ammessi al passivo, secondo i provvedimenti assunti nell'ambito della procedura, ha raggiunto la ragguardevole cifra di euro 637.000,00, non considerando le opposizioni formulate da creditori privilegiati non ammessi, per un ulteriore ammontare di euro 124.389,61, come riferito dalla Curatela.
Gli elementi fin qui evidenziati sconfessano le conclusioni sostanzialmente ritraibili dalla «Relazione sullo stato di crisi della società Parte_2
, tese a negare la sussistenza dello stato d'insolvenza, dipinta piuttosto
[...] come una momentanea crisi di liquidità.
4. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il reclamo dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata.
ON
5. Le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra e la da un lato, e la Liquidazione giudiziale, dall'altro, possono essere CP_3 integralmente compensate tra le parti, considerato: che la doglianza circa il difetto di contraddittorio nella fase preliquidatoria era confortata dall'esito di accertamenti peritali solo successivamente smentiti;
che, come comprovato dalla documentazione medica in atti, la amministratore unico della CP_3
ON NT , versava già in condizioni psicologiche compromesse al momento del ricorso;
che, successivamente, la debitrice, costituendosi con nuovo difensore, si è rimessa a giustizia. A parere del Collegio tali circostanze integrano ragioni gravi ed eccezionali, analoghe a quelle previste nominatim dal codice di rito, che giustificano la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione risultante a seguito dell'addizione operata dalla sentenza n. 77 del
2018 della Corte costituzionale.
6. Come accennato, SE – solo essa, atteso che le note depositate il 14 maggio 2025, che la contengono, sono state redatte per conto della «quale CP_3 amministratrice dimissionaria della società – ha Parte_2
pag. 10/12 formulato domanda ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. per abuso del processo, peraltro sia con riferimento ai pretesi danni che sarebbero derivati alla società sia con riguardo a quelli alla salute asseritamente subiti dalla CP_3 personalmente.
Indipendentemente dalla legittimazione in capo a SE – e non piuttosto, rispettivamente, in capo alla Curatela e alla – ad avanzare domanda CP_3 risarcitoria ai sensi del primo comma dell'art. 96, c.p.c., giova evidenziare che entrambi i commi evocati presuppongono la configurabilità della soccombenza e il terzo si riferisce espressamente alla «controparte» come beneficiaria della condanna.
Tali riferimenti postulano che tra le parti, quella da condannare e quella da beneficiare, si sia instaurato un rapporto processuale.
Nella specie nessun rapporto processuale è rinvenibile tra il e Pt_1
ON
, che, come si è accennato, hanno proposto congiuntamente l'impugnazione avverso la sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Dunque, non può individuarsi, tra loro, una parte soccombente e una controparte vittoriosa, nemmeno a seguito del successivo divergere delle posizioni difensive.
Tanto basta per rigettare la domanda.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da ON parte della NT , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
pag. 11/12 2. dichiara l'estinzione del processo limitatamente alla posizione di
[...]
Pt_1
3. rigetta il reclamo proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 69 del 2024, pronunciata dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento R.G. n. 41/2024 P.U. CCI;
4. rigetta la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., avanzata da Parte_2
5. pone a carico di le spese di lite afferenti al rapporto Parte_1 intercorso con la Liquidazione giudiziale – ONroparte_1 liquidate in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
6. pone a carico di le spese di c.t.u.; Parte_1
7. compensa integralmente le spese di lite tra le residue parti, afferenti al rapporto processuale tra esse intercorso;
8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della NT dell'ulteriore importo Parte_2
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
16 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AGATAU MARIA SILVIA ( ), dell'avv. PIAZZA CESARE C.F._2
( ) e dell'avv. NOCCESI ANDREA ( ), C.F._3 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. BECUCCI SILVIA ( , C.F._5 reclamanti
e
(C.F. ONroparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FITTANTE ALDO P.IVA_1
( ), C.F._6 reclamata
(C.F. ), CP_2 C.F._7 reclamata contumace e nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._8
BECUCCI SILVIA ( , C.F._5 intervenuta
Il P.G. presso la Corte d'appello intervenuto
Conclusioni per «si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello tenuto conto Parte_1 della rinuncia alla domanda e agli atti depositata da voglia Parte_1 dichiarare (per quanto riguarda ) la cessazione della materia del Parte_1 contendere e compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: Parte_2
1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti da parte del socio rinuncia alla quale nella sua qualità Parte_1 CP_3 di amministratrice dimissionaria, espressamente accetta, avendo peraltro già manifestato la propria disponibilità in tal senso con le note di udienza dell'11 dicembre 2024;
2. Condannare il socio al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore di con espressa esclusione di qualsiasi CP_3 responsabilità dell'amministratrice in ordine alle spese processuali, avendo la stessa tempestivamente aderito alla richiesta della Curatela di rinuncia al reclamo;
3. Condannare il socio ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, Parte_1
c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria in favore della
[...]
nella misura di € 136.941,40, pari al ONroparte_4 pregiudizio derivante dalla perdita della chance liquidatoria conseguente alla risoluzione automatica dei contratti di edizione verificatasi il 21 marzo 2025 ex art. 135 l.d.a., o nella diversa misura equitativamente determinata dal Collegio;
pag. 2/12
4. Condannare altresì il socio ai sensi dell'art. 96, comma 3, Parte_1
c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria in favore di nella CP_3 misura equitativamente determinata dal Collegio.
Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso del contributo unificato»; per la Liquidazione giudiziale «a) voglia ONroparte_1
l'adito Collegio giudicante rigettare l'avverso reclamo, confermando la sentenza n.
69/2024 pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 21/03/2024, con la quale è stata disposta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
b) in ogni caso, con condanna dei reclamanti al pagamento Parte_2 delle competenze e spese di lite».
Rilevato
ON (in prosieguo ), in persona del legale Parte_2 rappresentante e quale socio di maggioranza, CP_3 Parte_1 hanno proposto reclamo avverso la sentenza n. 69 del 2024, pronunciata dal
Tribunale di Firenze all'esito del procedimento R.G. n. 41/2024 P.U. CCI, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della citata società, su iniziativa della creditrice . CP_2
In particolare, il Tribunale, rilevata la rituale evocazione nella fase ON preliquidatoria di , non costituitasi, ha ritenuto non assolto l'onere su di essa gravante di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali necessarie per l'assoggettamento alla procedura e sussistente l'estremo dell'insolvenza, alla stregua dell'inadempimento nei confronti della creditrice istante, del pignoramento infruttuoso e dell'esposizione nei confronti dell'Erario.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Sulla nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa»;
2. «Sulla sussistenza dello stato di insolvenza». pag. 3/12 Non si è costituita in giudizio la , sebbene ritualmente evocatavi. CP_2
Il P.G. presso la Corte d'appello ha apposto il visto il 27 aprile 2024.
Su istanza dei reclamanti, è stata sospesa la sola liquidazione dell'attivo, ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i.
È stato acquisito dal Tribunale di Firenze il fascicolo della fase preliquidatoria, comprensivo della notifica di ricorso e decreto (completa di tutte le ricevute relative alla pec inviata alla società), nonché, dalla Curatela, la depositata relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, e lo stato passivo, oltre a nota con cui essa riferisse ogni elemento utile alla valutazione dell'insolvenza.
Successivamente, il si è costituito autonomamente, munendosi di Pt_1 nuovi difensori.
ON Analogamente, si è costituita con autonomo difensore unitamente a quest'ultima intervenendo in proprio, quale creditrice della CP_3 società.
Si è altresì costituita la Liquidazione giudiziale ONroparte_1
chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione della liquidazione
[...] dell'attivo o l'adozione delle «opportune tutele per garantire i creditori e la continuità aziendale nella procedura esecutiva», istanze che sono state rigettate.
Dopo l'espletamento di c.t.u. informatica, il ha rinunciato «agli Pt_1 atti e alla domanda».
All'esito dell'udienza del 14 maggio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 15 maggio 2025, senza assegnazione di termini per il deposito di scritti defensionali finali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di , non CP_2 costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi. pag. 4/12 2. Deve poi essere dichiarata l'estinzione del processo con riferimento al reclamo proposto dal che ha interposto gravame quale socio di SE, Pt_1 rammentandosi che «[n]el novero dei soggetti legittimati a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento rientra anche il socio di una società di capitali, stante il suo interesse morale a che sia accertata la sua partecipazione a un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale»
(Cass. n. 6348 del 2017, in massima).
Il ha rinunciato agli atti del giudizio. Pt_1
Non rileva che la rinuncia – nella specie, promanante da un litisconsorte facoltativo – non sia stata accettata dalla controparte costituita, ossia dalla
Curatela della Liquidazione giudiziale.
Al riguardo, infatti, giova evidenziare che «[l]'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio – ex art. 306 cod. proc. civ. – esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi – a questi fini – la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio» (Cass. n. 9066 del 2002, in massima).
È evidente che la Curatela, l'unica controparte costituita rispetto al rinunciante, non può conseguire dalla mancata estinzione alcuna utilità maggiore di quella da essa derivante.
Non è viceversa necessaria l'accettazione della e di SE (peraltro, da CP_3 parte di quest'ultima, è intervenuta, seppur non pienamente adesiva, non essendoci corrispondenza quanto alla compensazione delle spese, proposta ma pag. 5/12 evidentemente non accettata), che non sono le parti nei confronti delle quali l'impugnazione è stata proposta;
anzi, SE, alla cui posizione la ha aderito, CP_3 ha originariamente interposto il reclamo unitamente al Pt_1
In applicazione del citato principio giurisprudenziale, dunque, le spese di lite – comprensive di quelle di c.t.u. (poste a carico solidale delle parti solo nei rapporti con l'ausiliario), da ricondursi a tale ambito («La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.»: Cass. n. 11068 del 2020, in massima) – debbono necessariamente essere poste a carico del rinunciante, «con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione» (Cass. n. 5250 del 2018, in massima), il cui esercizio viene invocato dal Pt_1
Dette spese vengono liquidate in dispositivo, alla stregua dei parametri medi relativi alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
ON
3. Passando all'esame del merito del reclamo proposto da , giova rilevare come essa, nella comparsa di costituzione depositata il 14 novembre
2024, si sia rimessa a giustizia quanto alla valutazione di apertura della liquidazione giudiziale, posizione a cui ha aderito anche la personalmente. CP_3
ON Il conflitto d'interessi potenzialmente esistente tra la debitrice e l'asserita creditrice, costituite con il medesimo difensore e un unico atto, deve ritenersi in concreto superato – secondo il principio per cui, «[i]n caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata»
pag. 6/12 (Cass. n. 26769 del 2023, in massima) – atteso che: a) le parti hanno entrambe assunto una posizione remissiva rispetto alla sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale;
b) la ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di CP_3 amministratore unico (doc. 8 fasc. c) la nomina del curatore CP_6 assicura l'esercizio dei poteri di gestione e di rappresentanza.
Tali considerazioni elidono anche l'esigenza di nomina di un curatore speciale per la società.
3.1. Tanto premesso, con il primo motivo si lamenta la violazione del contraddittorio, in quanto ricorso e decreto di fissazione dell'udienza non sarebbero stati regolarmente notificati al debitore, non essendo mai giunta ON all'indirizzo di posta certificata di la pec di notifica, come attestato da una perizia di parte (doc. 7 allegato al reclamo), in cui si asserisce la perfetta funzionalità della casella postale, e dalla sua integrazione (documento allegato alle note depositate in data 8 giugno 2024), in cui sostanzialmente si prospetta un malfunzionamento del sistema informatico.
Alla luce di ciò, questa Corte si è uniformata all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui «a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema grav[a] sulla parte che contesta la regolarità della notificazione. […] In questi termini si è già espressa Cass. n. 20747 del 2018 (più di recente Cass. 21/02/2020, n. 4624 e
Cass. 24/09/2020, n. 20039), affermando che “una volta acquisita al processo
[…], la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario
(Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cass. 22 dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito, non vi è comunque necessità di querela di falso, Cass. 21 luglio 2016, n. 15035) e ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di pag. 7/12 un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n.
7763)”» (Cass. n. 15001 del 2021, in motivazione).
Pertanto, sospesa la liquidazione dell'attivo proprio alla stregua della valutazione sommaria delle citate emergenze, è stata espletata c.t.u. informatica, al cui esito l'ausiliare ha concluso – senza che siano ravvisabili elementi confutatori e senza che alcuna osservazione contraria sia stata formulata dal c.t.p. dott. lo stesso che aveva redatto le perizie di parte Per_1 precedentemente menzionate – che «[s]ulla base degli accertamenti compiuti e
[del]le relative evidenze dedotte riportate al precedente cap. 4 il CTU dichiara che non è stata accertata alcuna disfunzionalità lamentata dalla ricorrente».
Alla stregua di ciò, e rammentandosi che, in presenza della r.a.c. (come nella specie), la riprova della disfunzione del sistema è onere di chi l'allega, il motivo si palesa infondato e va respinto.
3.2. Con il secondo mezzo d'impugnazione, i reclamanti assumono l'insussistenza dello stato d'insolvenza.
Il motivo è infondato.
Come più volte ricordato dalla Corte regolatrice con riferimento al fallimento, «[a]i fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni» (Cass. n. 29913 del 2018, in massima;
analogamente, Cass. n. 30284 del 2022, in massima: «Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni […]»).
pag. 8/12 Tali principi valgono anche per l'apertura della liquidazione giudiziale, ai cui fini l'insolvenza è definita come «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Nella specie, la sussistenza dello stato d'insolvenza appare conclamato.
Senza contestazione in ordine all'an debeatur, risulta pacifico che il credito
– per euro 8.154,12, oltre interessi e spese, dunque non particolarmente ingente – della dipendente – la creditrice istante – non fosse stato CP_2 soddisfatto.
La circostanza che tale debito sia stato successivamente onorato (doc. 5 allegato alle note di SE del 27 settembre 2024) evidenzia vieppiù l'incapacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, considerato che il soddisfo è avvenuto mediante bonifico ordinato da soggetti terzi ( CP_7
e verosimilmente familiari della considerata la
[...] Persona_2 CP_3 coincidenza del cognome).
I medesimi soggetti terzi e hanno poi provveduto, nel corso CP_3 Per_2 del 2023 e del 2024 (i bilanci depositati riguardano esclusivamente gli esercizi ON 2021 e 2022), a un'ulteriore serie di pagamenti per conto di – o direttamente beneficiando la stessa – anche per piccoli importi, con ciò dimostrando (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione del 14 novembre
2024, estratti recanti le causali dei pagamenti) ulteriormente l'incapacità della società di provvedere direttamente all'adempimento delle proprie obbligazioni.
D'altra parte, nella comparsa di costituzione del 14 novembre 2024 la medesima SE afferma che «[g]li interventi finanziari personali dell'amministratrice, analiticamente documentati tra pagamenti diretti e anticipi, hanno consentito di preservare la continuità operativa attraverso una mirata politica di sostegno ai creditori strategici», atteggiamento che, «tuttavia, ha raggiunto il proprio limite fisiologico».
pag. 9/12 Tali affermazioni corroborano vieppiù l'incapacità strutturale della società di operare proficuamente sul mercato e di fronteggiare le proprie obbligazioni, a fronte di un'esposizione debitoria che, alla stregua dei crediti ammessi al passivo, secondo i provvedimenti assunti nell'ambito della procedura, ha raggiunto la ragguardevole cifra di euro 637.000,00, non considerando le opposizioni formulate da creditori privilegiati non ammessi, per un ulteriore ammontare di euro 124.389,61, come riferito dalla Curatela.
Gli elementi fin qui evidenziati sconfessano le conclusioni sostanzialmente ritraibili dalla «Relazione sullo stato di crisi della società Parte_2
, tese a negare la sussistenza dello stato d'insolvenza, dipinta piuttosto
[...] come una momentanea crisi di liquidità.
4. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il reclamo dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata.
ON
5. Le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra e la da un lato, e la Liquidazione giudiziale, dall'altro, possono essere CP_3 integralmente compensate tra le parti, considerato: che la doglianza circa il difetto di contraddittorio nella fase preliquidatoria era confortata dall'esito di accertamenti peritali solo successivamente smentiti;
che, come comprovato dalla documentazione medica in atti, la amministratore unico della CP_3
ON NT , versava già in condizioni psicologiche compromesse al momento del ricorso;
che, successivamente, la debitrice, costituendosi con nuovo difensore, si è rimessa a giustizia. A parere del Collegio tali circostanze integrano ragioni gravi ed eccezionali, analoghe a quelle previste nominatim dal codice di rito, che giustificano la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione risultante a seguito dell'addizione operata dalla sentenza n. 77 del
2018 della Corte costituzionale.
6. Come accennato, SE – solo essa, atteso che le note depositate il 14 maggio 2025, che la contengono, sono state redatte per conto della «quale CP_3 amministratrice dimissionaria della società – ha Parte_2
pag. 10/12 formulato domanda ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. per abuso del processo, peraltro sia con riferimento ai pretesi danni che sarebbero derivati alla società sia con riguardo a quelli alla salute asseritamente subiti dalla CP_3 personalmente.
Indipendentemente dalla legittimazione in capo a SE – e non piuttosto, rispettivamente, in capo alla Curatela e alla – ad avanzare domanda CP_3 risarcitoria ai sensi del primo comma dell'art. 96, c.p.c., giova evidenziare che entrambi i commi evocati presuppongono la configurabilità della soccombenza e il terzo si riferisce espressamente alla «controparte» come beneficiaria della condanna.
Tali riferimenti postulano che tra le parti, quella da condannare e quella da beneficiare, si sia instaurato un rapporto processuale.
Nella specie nessun rapporto processuale è rinvenibile tra il e Pt_1
ON
, che, come si è accennato, hanno proposto congiuntamente l'impugnazione avverso la sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Dunque, non può individuarsi, tra loro, una parte soccombente e una controparte vittoriosa, nemmeno a seguito del successivo divergere delle posizioni difensive.
Tanto basta per rigettare la domanda.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da ON parte della NT , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
pag. 11/12 2. dichiara l'estinzione del processo limitatamente alla posizione di
[...]
Pt_1
3. rigetta il reclamo proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 69 del 2024, pronunciata dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento R.G. n. 41/2024 P.U. CCI;
4. rigetta la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., avanzata da Parte_2
5. pone a carico di le spese di lite afferenti al rapporto Parte_1 intercorso con la Liquidazione giudiziale – ONroparte_1 liquidate in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
6. pone a carico di le spese di c.t.u.; Parte_1
7. compensa integralmente le spese di lite tra le residue parti, afferenti al rapporto processuale tra esse intercorso;
8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della NT dell'ulteriore importo Parte_2
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
16 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 12/12