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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES C.P.C.
nella causa iscritta al n. 3463/18 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del 14.02.2025, promossa da quale erede di n. Parte_1 Persona_1 il 24.08.1947 e deceduta il 08.05.2021, rappr. e dif. dagli
Avv.ti O. Totaro e M. L. Totaro come da mandato in atti
RICORRENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli CP_1
Avv.ti G. Guerra e D. Longo
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.18 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che la de cuius era titolare della
Nu pensione sociale n. Detto trattamento era stato P.IVA_1 ridotto ad euro 70,00 mensili circa per il fatto che la titolare godeva dell'assegno di lire 550,00 stabilito dalla sentenza di divorzio numero 665/95 del Tribunale di Foggia. Detto assegno divorzile veniva revocato con decreto del Tribunale di Foggia in data 18.01.2016. La con istanza del 03.02.16 chiedeva Per_1 all il ripristino della pensione. L'ente provvedeva a CP_1 ripristinare la pensione per l'intero importo mensile iniziando ad erogarla dal mese di gennaio 2017. La Persona_1 chiedeva all la liquidazione degli arretrati dovuti dal CP_1 03.02.16 al 31.12.16 e quantificati in euro 4.130,32 oltre accessori di legge.
Il tutto aumentato degli accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Integrato il contraddittorio, l si costituiva in CP_1 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Tribunale ha deciso come dalla presente sentenza contestuale depositata in forma telematica.
* * *
Con la memoria di costituzione l chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso citando l'articolo 32 comma 8 del DL 207/08 convertito in L. n. 14/09 secondo il quale il reddito da prendere in considerazione per il pagamento delle prestazioni assistenziali
è quello relativo all'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno e rilevante fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto nel caso di specie – secondo l'ente -atteso che la revisione dell'assegno divorzile risultava avvenuta successivamente al 1 gennaio 2016 il reddito da prendere in considerazione era quello dell'anno 2015, anno nel quale la ricorrente percepiva l'assegno alimentare nella misura superiore ai limiti di legge per la fruizione della prestazione assistenziale.
Invero il comma 9 del medesimo articolo del DL prevede che: “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva”.
Nel caso di specie la pensione veniva richiesta da parte ricorrente per la de cuius, a seguito di un provvedimento giudiziario di revoca dell'assegno divorzile, relativamente ad un periodo nel quale la pensione non era stata mai corrisposta e pertanto il riconoscimento della prestazione in oggetto va considerato come prima liquidazione a seguito dei nuovi presupposti soggettivi in capo all'istante.
Rebus sic stantibus può ritenersi correttamente applicabile il comma 9 dell'articolo 35 del menzionato decreto in base al quale reddito di riferimento è quello dell'anno in corso e pertanto, nel caso di specie, dell'anno 2016. In relazione a detto anno il reddito della risultava minimo – così come indicato Per_1
2 dall'Agenzia delle Entrate con attestazione in data 27.03.19 versata in atti -.
Pertanto l va condannato a corrispondere all'istante i ratei CP_1 spettanti a titolo di pensione in favore della de cuius Persona_1
relativamente al periodo 03.02.16 – 31.12.16 e
[...] quantificati in euro 4.130,32 (importo peraltro non contestato da parte convenuta), oltre interessi legali decorrenti dalla data di maturazione del credito sino alla data della odierna pronuncia.
Le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell secondo CP_1 la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- condanna l a corrispondere alla ricorrente CP_1 Parte_1
i ratei spettanti a titolo di pensione per la de cuius
[...]
quantificati in euro 4.130,32, oltre Persona_1 interessi legali decorrenti dalla data di maturazione del credito sino alla data della odierna pronuncia;
- pone le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre IVA e CPA, a carico dell' , con distrazione in favore CP_1 dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Foggia, 14.02.2025 Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES C.P.C.
nella causa iscritta al n. 3463/18 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del 14.02.2025, promossa da quale erede di n. Parte_1 Persona_1 il 24.08.1947 e deceduta il 08.05.2021, rappr. e dif. dagli
Avv.ti O. Totaro e M. L. Totaro come da mandato in atti
RICORRENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli CP_1
Avv.ti G. Guerra e D. Longo
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.18 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che la de cuius era titolare della
Nu pensione sociale n. Detto trattamento era stato P.IVA_1 ridotto ad euro 70,00 mensili circa per il fatto che la titolare godeva dell'assegno di lire 550,00 stabilito dalla sentenza di divorzio numero 665/95 del Tribunale di Foggia. Detto assegno divorzile veniva revocato con decreto del Tribunale di Foggia in data 18.01.2016. La con istanza del 03.02.16 chiedeva Per_1 all il ripristino della pensione. L'ente provvedeva a CP_1 ripristinare la pensione per l'intero importo mensile iniziando ad erogarla dal mese di gennaio 2017. La Persona_1 chiedeva all la liquidazione degli arretrati dovuti dal CP_1 03.02.16 al 31.12.16 e quantificati in euro 4.130,32 oltre accessori di legge.
Il tutto aumentato degli accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Integrato il contraddittorio, l si costituiva in CP_1 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Tribunale ha deciso come dalla presente sentenza contestuale depositata in forma telematica.
* * *
Con la memoria di costituzione l chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso citando l'articolo 32 comma 8 del DL 207/08 convertito in L. n. 14/09 secondo il quale il reddito da prendere in considerazione per il pagamento delle prestazioni assistenziali
è quello relativo all'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno e rilevante fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto nel caso di specie – secondo l'ente -atteso che la revisione dell'assegno divorzile risultava avvenuta successivamente al 1 gennaio 2016 il reddito da prendere in considerazione era quello dell'anno 2015, anno nel quale la ricorrente percepiva l'assegno alimentare nella misura superiore ai limiti di legge per la fruizione della prestazione assistenziale.
Invero il comma 9 del medesimo articolo del DL prevede che: “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva”.
Nel caso di specie la pensione veniva richiesta da parte ricorrente per la de cuius, a seguito di un provvedimento giudiziario di revoca dell'assegno divorzile, relativamente ad un periodo nel quale la pensione non era stata mai corrisposta e pertanto il riconoscimento della prestazione in oggetto va considerato come prima liquidazione a seguito dei nuovi presupposti soggettivi in capo all'istante.
Rebus sic stantibus può ritenersi correttamente applicabile il comma 9 dell'articolo 35 del menzionato decreto in base al quale reddito di riferimento è quello dell'anno in corso e pertanto, nel caso di specie, dell'anno 2016. In relazione a detto anno il reddito della risultava minimo – così come indicato Per_1
2 dall'Agenzia delle Entrate con attestazione in data 27.03.19 versata in atti -.
Pertanto l va condannato a corrispondere all'istante i ratei CP_1 spettanti a titolo di pensione in favore della de cuius Persona_1
relativamente al periodo 03.02.16 – 31.12.16 e
[...] quantificati in euro 4.130,32 (importo peraltro non contestato da parte convenuta), oltre interessi legali decorrenti dalla data di maturazione del credito sino alla data della odierna pronuncia.
Le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell secondo CP_1 la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- condanna l a corrispondere alla ricorrente CP_1 Parte_1
i ratei spettanti a titolo di pensione per la de cuius
[...]
quantificati in euro 4.130,32, oltre Persona_1 interessi legali decorrenti dalla data di maturazione del credito sino alla data della odierna pronuncia;
- pone le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre IVA e CPA, a carico dell' , con distrazione in favore CP_1 dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Foggia, 14.02.2025 Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
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