Decreto cautelare 2 marzo 2024
Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00399/2025REG.PROV.COLL.
N. 01701/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alba Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, n. 706/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione orale depositata dal difensore dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 706/2023 il T.A.R. dell’Umbria ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato PPG/L/Q/-OMISSIS- del 12 settembre 2023.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con decreto della apposita Commissione presso il Consiglio di Stato del 15 aprile 2024 l’appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024.
2. Il provvedimento impugnato in primo grado è stato adottato dall’amministrazione in quanto l’azienda che aveva presentato domanda nominativa di ingresso del ricorrente nel territorio dello Stato per lavoro subordinato (e che lo aveva effettivamente assunto il 2 maggio 2023) era risultata “non asseverabile”.
Il T.A.R. ha respinto il ricorso per la dirimente considerazione che “ l’apposito “modello 209” presentato in data 15 maggio 2023 al S.U.I. per il datore di lavoro in vista della sottoscrizione del contratto di soggiorno (documento depositato dall’Amministrazione), risulta priva degli elementi minimi per poter essere considerato utile ”, e che dunque la motivazione di non asseverabilità risulta legittima e fondata.
L’appellante deduce: “violazione di legge/eccesso di potere per carenza di motivazione”; “violazione di legge/eccesso di potere per mancata valutazione circa il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione”; “violazione di legge/eccesso di potere”.
Il gravame assume che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro è dipesa da fatto non imputabile al lavoratore straniero, e lamenta una integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento impugnato; deduce infine la violazione del principio di uguaglianza e del diritto al rispetto della vita privata.
Sollecita quindi un’interpretazione adeguatrice dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, o in subordine che venga sollevata questione di legittimità costituzionale di tale disposizione per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., e 8 CEDU (nella parte relativa al mancato rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione).
3. L’appello, ad avviso del Collegio, è infondato.
L’articolata motivazione della sentenza impugnata resiste infatti ai motivi di gravame articolati nel ricorso in appello.
In particolare, il titolo in forza del quale il ricorrente è entrato nel territorio dello Stato è la domanda nominativa di ingresso per lavoro subordinato prevista dalla procedura semplificata regolata dall’art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 193).
Tale documento, che dava titolo al visto d’ingresso e al permesso di soggiorno, si è rivelato, in sede di controllo, privo dell’asseverazione dei requisiti che avrebbero legittimato il datore di lavoro a stipulare il contratto.
Tale rilievo, operato dal primo giudice, non costituisce una integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento di revoca, come lamentato dall’appellante, ma piuttosto una verifica della legittimità di tale motivazione – in relazione alla sussistenza dei presupposti per la revoca - alla stregua della documentazione prodotta in giudizio.
Peraltro, come correttamente osserva la sentenza impugnata, “ Le lacune negli elementi costitutivi del documento sono tali che non si possa nemmeno parlare di asseverazione irregolare o viziata, bensì di asseverazione inesistente. In questo senso, l’impresa, sostanzialmente, “non è asseverabile” ”.
Né tale elemento, che impedisce l’accoglimento della pretesa sostanziale dell’interessato, è oggetto di contestazione in quanto tale.
4. Le superiori osservazioni, inerenti il difetto del presupposto per poter conseguire l’utilità rivendicata, implicano l’infondatezza della pretesa del ricorrente – e la conferma, anche su questo punto, della sentenza gravata – anche nella parte relativa alla domanda di rilascio del permesso per attesa occupazione: tale ultima possibilità, come ben ricostruito dal primo giudice (anche con riferimento alle circolari ministeriali relative alla fattispecie), presuppone infatti la valida instaurazione del rapporto di lavoro, che nel caso di specie non può dirsi riscontrata essendo stato accertato in sede di controllo il difetto ab origine dei relativi elementi.
La pacifica giurisprudenza formatasi sul punto ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 8576/2022) costituisce diritto vivente che non confligge con i parametri costituzionali, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 150 e n. 209 de 2023, in relazione alle peculiarità di ciascuna procedura, dal momento che “ i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri, attesa la loro natura eccezionale, sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e dalla propria disciplina, discrezionalmente stabilita dal legislatore ” (così la sentenza n. 209).
Non risulta pertanto fondata la deduzione della violazione del principio di uguaglianza, né quella della violazione del diritto al rispetto della vita privata, dal momento che l’impatto del provvedimento impugnato sulle condizioni dell’interessato è conforme sia alle disposizioni primarie che ai parametri costituzionali evocati, e come tale non integra la dedotta violazione della Carta europea dei diritti dell’uomo.
5. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti difensivi non accolti e ciononostante non espressamente richiamati – in ossequio al principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. - sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, in ragione dell’economia della stessa, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Come già osservato dal primo giudice, le ragioni rappresentate dall’appellante, circa la non imputabilità al medesimo delle cause che hanno condotto all’adozione del provvedimento impugnato, fanno salva ogni ulteriore valutazione da parte dell’Amministrazione in ordine alla situazione del ricorrente, alla vicenda che ha condotto alla sua presenza sul territorio nazionale ed alle responsabilità per la mancata positiva conclusione del procedimento, ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti in ordine al soggiorno in Italia.
Sussistono, anche per tale ragione, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
6. Visto il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dall’apposita Commissione presso il Consiglio di Stato (decreto n. 91 del 15 aprile 2024);
vista l’istanza di liquidazione dei relativi compensi depositata il 9 dicembre 2024 dal difensore dell’appellante;
considerato che la pretesa del ricorrente non può essere ritenuta manifestamente infondata, e che con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata;
visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
ritenuto - in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto, all’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, e alle attività defensionali svolte - che è congrua la determinazione in complessivi euro duemiladuecento/00 della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo di € 700,00 per la fase cautelare ed € 1.500,00 per la fase di merito, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ammette definitivamente l’appellante al patrocinio a spese dello Stato, e liquida complessivamente in favore del suo difensore la somma di euro duemiladuecento/00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, come specificato in motivazione, oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO