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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1592 2024 promossa da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1
Avv. Francesco Saverio FRANCHI
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) in proprio e nella qualità di coerede Controparte_2 C.F._2
della SI.ra Persona_1
Resistenti contumaci
Svolgimento del processo
- Con ricorso 281 decies cpc la conveniva in giudizio i signori Parte_1
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
piaccia alla giustizia dell'On. Tribunale, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di credito di ispetto Parte_1
a quanto corrisposto in eccesso ai SI.ri e Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima in proprio e in qualità di coerede della SI.ra invirtù della Persona_1
Sentenza N. 1505/2016 – Tribunale di Teramo (cfr. doc. N. 1), così come riformata dalla
Sentenza N. 508/2021 – Corte di appello di L'Aquila (cfr. doc. N. 9); e per l'effetto,
pagina 1 di 8 CONDANNARE i resistenti alla restituzione in favore di Parte_1
delle somme differenziali indicate nella parte narrativa e in particolare:
- condannare il SI. al pagamento della somma di € 13.538,77 Controparte_1
(ovvero somma diversa ritenuta di giustizia o comunque accertata in corso di causa);
- condannare la SI.ra (in proprio e nella spiegata qualità) al Controparte_2
pagamento della somma pari a € 26.213,29 (ovvero somma diversa ritenuta di giustizia o comunque accertata in corso di causa); oltre a interessi legali dalla data del 24/05/2017 e sino al saldo;
CONDANNARE i resistenti alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
- Deduceva la ricorrente che SI.ri , , CP_3 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di congiunti del defunto SI. , incardinavano Persona_1 Persona_2
il giudizio N. 1563/2010 dinanzi al Tribunale di Teramo al fine di ottenere la declaratoria di responsabilità nella verificazione del sinistro occorso in data 19/04/08 all'esito del quale il SI. purtroppo decedeva. Persona_2
Il Tribunale pubblicava in data 16/12/16 la Sentenza N. 1505/16 condannava CP_4
e la in solido tra loro, al pagamento infavore di Controparte_5 [...]
, a titolo di risarcimento di danni subiti nella misura del 50%,della somma di CP_1
€ 150.000,00, oltre interessi corrispondenti al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del sinistro (19/04/2008), e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat,
oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b) condanna e la in solido tra loro, al pagamento in CP_4 Controparte_5
favore di , a titolo di risarcimento di danni subiti nella misura del Controparte_2
50%,della somma di € 150.000,00, oltre interessi corrispondenti al rendimento medio pagina 2 di 8 degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del sinistro (19/04/2008), e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
d) condannava e la in solido tra loro, al CP_4 Controparte_5
pagamento in favore di , a titolo di risarcimento di danni subiti nella misura Persona_1
del 50%, della somma di € 55.000,00, oltre interessi corrispondenti al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat,
oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo..
Prosegue parte ricorrente narrando che nelle more della definizione del giudizio in data
09/05/2016 la SI.ra decedeva lasciando quali eredi per ½ ciascuno i Persona_1
SI.ri e Controparte_2 Persona_3
Per tale motivo la ricorrente effettuava i seguenti pagamenti:
in favore del SI. - Bonifico Bancario del 24/01/2017 per € Controparte_1
113.062,00; - Bonifico Bancario del 16/02/2017 per € 19.646,00; - Bonifico Bancario del
24/05/2017 per € 44.260,23, per un totale di € 176.968,23; in favore della SI.ra CP_2
- Bonifico Bancario del 24/01/2017 per € 133.854,00; - Bonifico Bancario
[...]
del 16/02/2017 per € 23.243,00; - Bonifico Bancario del 24/05/2017 per € 52.315,35,per un totale di € 209.412,35, precisando che che la SI.ra in virtù della Controparte_2
sua qualità di co-erede, percepiva anche il 50% degli importi risarcitori dovuti alla SI.ra in ossequio alla sentenza di primo grado. Persona_1
Deduce, ancora, la ricorrente che interveniva sentenza di secondo grado della Corte
d'Appello dell'Aquila n. 508/21 che in parziale riforma dlela sentenza di primo grado,
così statuiva:
pagina 3 di 8 “La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, pronunciata in data 16.12.2016, n.
1505/2016, così decide nel contradditorio tra le parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna l'appellante e in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori CP_4
delle seguenti minori somme a titolo di danno parentale, con gli interessi come indicati in prime cure (corrispondenti al rendimento medio dei titoli di Stato) e, calcolati sulla somma devalutata all'epoca del sinistro (19.04.2008) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, nonché gli interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (16.12.2016) al saldo ove non si sia già proceduto al pagamento degli importi maggiori: € 124.000,00 in favore di , € 124.000,00 in favore di Controparte_1
€ 40.410,00 in favore di ed € 30.000,00 in favore di Controparte_2 CP_3
”, sentenza che non veniva impugnata e passava in giudicato. Parte_2
- Parte ricorrente agisce per restituzione della maggior somma pagata in conseguenza della riforma parziale della sentenza di primo grado.
- Parte ricorrente stimolava il procedimento di negoziazione assistita senza esito,
proponendo così domanda giudiziale per la soddisfazione del proprio diritto.
- Nel corso del processo veniva dichiarata la contumacia dei resistenti, che non si costituivano in giudizio, ed in assenza di attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) La domanda di parte ricorrente appare fondata e va accolta per quanto segue:
la ricorrente propone domanda di restituzione per ottenere le differenze pagate in eccesso ai convenuti.
pagina 4 di 8 Trattasi di azione di restituzione.
Secondo un noto principio giurisprudenziale, certamente conforme e costante, l'azione di
ripetizione di somme pagate in esecuzione di sentenza di primo grado successivamente
riformata in appello non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'articolo
2033 del codice civile, ma trova il proprio fondamento direttamente nella riforma della
sentenza che, facendo venir meno ex tunc il titolo delle attribuzioni patrimoniali disposte
dalla prima pronuncia, impone di rimettere la controparte nella medesima situazione in
cui si trovava prima dell'esecuzione. Il diritto alla restituzione sorge automaticamente in
conseguenza della riforma della sentenza, senza che sussista alcuna preclusione o
decadenza quando la domanda di ripetizione non sia stata proposta in sede di gravame
e non si sia formato giudicato su tale specifica pretesa. L'azione restitutoria si configura
come un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente al
pagamento e non è riconducibile allo schema della ripetizione dell'indebito. La
restituzione delle somme richiede la formazione di un titolo restitutorio che comprende
ex lege, senza necessità di una specifica domanda e a prescindere da un'espressa
menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare anche gli interessi legali.
Tali interessi decorrono automaticamente, ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile,
dal giorno dell'avvenuto pagamento, in quanto le prestazioni sono state eseguite e
ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà
dei suoi effetti. La natura integralmente restitutoria dell'obbligo comporta che chi ha
eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva
successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione
patrimoniale subita, comprensiva della restituzione della somma capitale e degli interessi
legali. La domanda restitutoria può ritenersi implicitamente comprensiva della richiesta
pagina 5 di 8 di corresponsione degli interessi sulla somma da restituire, essendo questi un effetto
legale automatico dell'obbligo restitutorio, volto a ripristinare integralmente la
situazione patrimoniale antecedente al pagamento non dovuto. Tale principio opera
indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens e prescinde dalla necessità di
una messa in mora o di una domanda espressa volta al riconoscimento degli interessi.
(Cass. n.901/25).
In sostanza, l'azione di ripetizione di somme pagate in virtù di una sentenza i cui effetti sono stati caducati (anche parzialmente, come nel caso di specie) trova fondamento e titolo nella riforma della sentenza che fa venire meno ex tunc gli effetti il titolo delle attribuzioni patrimoniali disposte dalla prima pronuncia.
- Premesso ciò, nell'ambito del presente giudizio parte ricorrente ha fornito prova del fatto storico costituito dalla riforma parziale in secondo grado della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Teramo, producendo in giudizio le sentenze in questione.
Ulteriore presupposto per l'accoglimento di una domanda di restituzione somme è quello della prova del versamento delle somme integrale pre-riforma della sentenza.
Anche sotto questo profilo, la domanda di parte ricorrente appare provata, essendo stati prodotti i bonifici di pagamento eseguiti in forza del titolo di primo grado.
Non vi è dubbio circa l'effettivo versamento delle somme da parte della ricorrente in favore dei resistenti;
ciò non emerge soltanto dai documenti in atti, ma anche dalle diffide aventi ad oggetto la restituzione rimaste in evase e gli esiti del procedimento di negoziazione assistita rimasto infruttuoso.
A ciò deve aggiungersi la mancata costituzione in giudizio dei resistenti nonostante siano stati regolarmente evocati in giudizio;
tale fatto, seppur non possa legittimare pagina 6 di 8 l'applicazione del dispositivo dell'art. 115 cpc I comma, costituisce ulteriore elemento indiziario favorevole alla tesi di parte ricorrente.
- Sotto il profilo del quantum debeatur, parte ricorrente ha chiesto in via istruttoria – se ritenuto – l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione delle somme da restituire.
Tale mezzo istruttorio non appare necessario nel caso di specie. Sussistono, infatti, tutti gli elementi necessari per verificare la regolarità del calcolo aritmetico che comporta l'entità delle somme da restituire.
Eseguito tale calcolo, comprensivo della devalutazione indicata nelle sentenze in questione, deve ravvisarsi la piena rispondenza in merito a quanto dovuto in restituzione rispetto a quanto rappresentato dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, anche in riferimento alla persona della signora per la sua qualità di erede della Controparte_2
signora Per_1
Per quanto attiene gli interessi legali, in ossequio al principio giurisprudenziale sopra evidenziato, essi vanno computati dal momento del pagamento delle somme ultronee,
fino al soddisfo.
La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'effettiva attività compiuta per le singole fasi processuali e della mancata costituzione delle parti ricorrenti si liquidano in complessivi euro 5.100,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
accoglie la domanda di parte ricorrente;
per l'effetto condanna al pagamento della somma di € 13.538,77 in favore della Controparte_1
, oltre interessi legali dal 1° febbraio 2023 al soddisfo;
Parte_1
condanna la signora al pagamento della somma pari a € 26.213,29 in Controparte_2
favore della , oltre interessi legali dal 1° febbraio 2023 al soddisfo. Parte_1
Condanna i signori ed in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2
alla le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.100,00, oltre Parte_1
spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,16/10/2025
Il Giudice
RO CI
pagina 8 di 8