Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/12/2025, n. 21973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21973 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21973/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12260/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12260 del 2022, proposto da
UI NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;
contro
Ministero dell’Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CO CC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 15 novembre 2016), in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “Esiti di trattamento cheratocono OD>OS in attuale stabilità di malattia. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166 art. 1, comma 4, allegato A, punto 8”;
- del verbale n. 183 del 6 giugno 2022 della Commissione medica presso il Ministero dell’Interno di contenuto ignoto;
- della graduatoria finale di merito e del relativo decreto di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/52 del 14 novembre 2018 e successive modifiche;
- di ogni atto conseguente e/o connesso ancorché sconosciuto
e ove occorra
del decreto del Ministero dell’Interno del 4 novembre 2019 n. 166, recante “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe con riferimento alla sua esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 15 novembre 2016).
Il Ministero resistente si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Nel corso del giudizio è stata disposta verificazione con ordinanza collegiale del 24 gennaio 2023, cui ha adempiuto la Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito, con sede in Roma, confermando quanto già accertato dalla Commissione medica in sede concorsuale.
L’istanza cautelare è stata pertanto respinta con ordinanza del 19 aprile 2023.
Con atto depositato in data 13 novembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra e considerata la natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo (cfr. Cons. St., Ad.pl. 13 aprile 2015 n.4), dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante la decisione di rito le spese possono essere compensate, mentre sono poste a carico della parte ricorrente le spese per la verificazione, confermando quanto già provvisoriamente disposto in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’organo verificatore, delle spese della verificazione, nella misura di € 500,00 come da documentazione prodotta in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA LA, Presidente FF
IL NT, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NT | LA LA |
IL SEGRETARIO