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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2024 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 275 /2024, promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv.to Adiutrice Barretta Pt_1
CREDITORE ISTANTE
Contro
residente a [...]in LOCALITA' STABBIESE DI SOTTO CP_1
QUERCITELLA codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv.to Niccolò C.F._1
Seghi.
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 20-9-2024, la quale cessionaria di a sua volta Pt_1 CP_2
cessionaria di a fronte di due consecutive operazioni di cessione pro Controparte_3
soluto ed in blocco di crediti deteriorati, ha avanzato proposta di Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa del signor deducendo di CP_1
vantare nei confronti dello stesso un credito di complessivi € 81.969,72 quale saldo debitore del conto pagina 1 di 5 corrente n° 15077 e mancato rimborso del finanziamento nç 2041427 cristallizzato nel decreto ingiuntivo n° 291/2021 emesso dal Tribunale di Siena e rilevando che il debitore versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera c) e 268 comma 1 CCII.
Il giudice ha fissato l'udienza e ha dato indicazioni per la formazione del fascicolo.
Differita la prima udienza per problemi di notifica, il debitore in data 30-11-2024 e cioè entro la prima udienza utile celebrata ( 3-12-2024) ha depositato istanza ex art 271 CCII chiedendo al Tribunale la concessione di un termine finalizzato alla predisposizione ed al deposito di una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 CCII ovvero di una domanda di concordato minore ex art 74 CCII e dando prova di avere depositato presso l'OCC l'istanza per la nomina di un gestore della crisi.
Il Tribunale ha concesso il termine di 60 giorni, con provvedimento del 18-12-2024, che è stato prorogato di ulteriori 60 giorni con provvedimento del 12-3-2025: è stata, altresì, disposta la rimessione in termini di giorni 28 con provvedimento del 28-5-2025.
Nonostante il decorso di questi termini, il debitore non ha acceduto a nessuna misura alternativa di composizione della crisi da sovraindebitamento e all'udienza del 8-7-2025 ha aderito alla richiesta di apertura della liquidazione controllata formulata dal creditore istante.
Il giudice ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
***************************
Dall'analisi della documentazione in atti emerge che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del signor CP_1
Preliminarmente, sussiste la competenza del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del
Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza a Certaldo e non vi sono emergenze da cui possa desumersi che lo stesso abbia altrove il centro principale dei suoi interessi.
Ricorre, altresì, nel caso di specie, anche l'ulteriore presupposto richiesto dalla legge e che afferisce la soglia minima di indebitamento richiesta per l'avvio della procedura.
L'art 268 comma 2 CCII statuisce, infatti, che quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è presentata da un creditore, non si fa luogo all'apertura della procedura se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad euro cinquantamila.
pagina 2 di 5 Nel caso in esame il credito complessivo dell'istante ammonta ad € 81.969,72 e sono emersi, altresì, ulteriori debiti verso l' per € 243.030,23 e verso gli enti impositori di Controparte_4
cui una parte già iscritta a ruolo, pertanto appare integrato il presupposto di cui alla previsione normativa sopra richiamata.
L'istruttoria ha consentito di appurare, altresì, che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor ha svolto attività imprenditoriale, ma dalla visura nominativa è emerso CP_1
che:
- la società ON di LL AN & C. snc di cui era socio illimitatamente responsabile,
è stata cancellata il 23-11-2004;
- l'impresa RO di Augello Angelo è stata cancellata il 16-1-2014.
Ne consegue, quindi, che lo stesso non è assoggettabile ad alcuna delle procedure maggiori a fronte dell'ampio decorso del tempo dalle cancellazioni.
Peraltro, il ruolo di presidente del Consorzio Italiano Tuttocibo, di amministratore delegato della società SC IO & GA SR e di vicepresidente del consiglio di amministrazione della società
ricoperti dal resistente e risultanti dalla predetta visura non hanno rilevanza sul punto non Parte_2
determinando l'assoggettamento alle predette procedure.
Peraltro, la situazione di sovraindebitamento risulta riscontrabile non solo dall'entità del debito verso la società ricorrente e verso l , ma anche dalle dichiarazioni stesse del Controparte_4
debitore.
Nell'istanza ex art 271 CCII il signor ha testualmente affermato che l'ammontare del passivo è CP_1 pari a circa € 1.200.000 mentre l'attivo liquidabile sarebbe rappresentato dalla quota di ¼ di un immobile a Certaldo, dalla quota di 1/32 di un immobile sito in Cartabellotta oltre ad esigue somme sul conto corrente, ad uno scooter e al reddito da lavoro dipendente che oscilla sui € 1.400 e 1.500 mensili.
Tali dati che evidenziano il divario considerevole tra passivo e consistenza del attivo sono indice eloquente dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
pagina 3 di 5 La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è stato scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il tribunale competente ex art 270 comma 2 lettera b).
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della Controparte_5
nei confronti di residente a [...]in LOCALITA' STABBIESE DI CP_1
SOTTO QUERCITELLA codice fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'O.C.C., dott.ssa Adele Cancelmo, con studio in;
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
pagina 4 di 5 - che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 9-7-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 275 /2024, promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv.to Adiutrice Barretta Pt_1
CREDITORE ISTANTE
Contro
residente a [...]in LOCALITA' STABBIESE DI SOTTO CP_1
QUERCITELLA codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv.to Niccolò C.F._1
Seghi.
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 20-9-2024, la quale cessionaria di a sua volta Pt_1 CP_2
cessionaria di a fronte di due consecutive operazioni di cessione pro Controparte_3
soluto ed in blocco di crediti deteriorati, ha avanzato proposta di Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa del signor deducendo di CP_1
vantare nei confronti dello stesso un credito di complessivi € 81.969,72 quale saldo debitore del conto pagina 1 di 5 corrente n° 15077 e mancato rimborso del finanziamento nç 2041427 cristallizzato nel decreto ingiuntivo n° 291/2021 emesso dal Tribunale di Siena e rilevando che il debitore versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera c) e 268 comma 1 CCII.
Il giudice ha fissato l'udienza e ha dato indicazioni per la formazione del fascicolo.
Differita la prima udienza per problemi di notifica, il debitore in data 30-11-2024 e cioè entro la prima udienza utile celebrata ( 3-12-2024) ha depositato istanza ex art 271 CCII chiedendo al Tribunale la concessione di un termine finalizzato alla predisposizione ed al deposito di una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 CCII ovvero di una domanda di concordato minore ex art 74 CCII e dando prova di avere depositato presso l'OCC l'istanza per la nomina di un gestore della crisi.
Il Tribunale ha concesso il termine di 60 giorni, con provvedimento del 18-12-2024, che è stato prorogato di ulteriori 60 giorni con provvedimento del 12-3-2025: è stata, altresì, disposta la rimessione in termini di giorni 28 con provvedimento del 28-5-2025.
Nonostante il decorso di questi termini, il debitore non ha acceduto a nessuna misura alternativa di composizione della crisi da sovraindebitamento e all'udienza del 8-7-2025 ha aderito alla richiesta di apertura della liquidazione controllata formulata dal creditore istante.
Il giudice ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
***************************
Dall'analisi della documentazione in atti emerge che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del signor CP_1
Preliminarmente, sussiste la competenza del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del
Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza a Certaldo e non vi sono emergenze da cui possa desumersi che lo stesso abbia altrove il centro principale dei suoi interessi.
Ricorre, altresì, nel caso di specie, anche l'ulteriore presupposto richiesto dalla legge e che afferisce la soglia minima di indebitamento richiesta per l'avvio della procedura.
L'art 268 comma 2 CCII statuisce, infatti, che quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è presentata da un creditore, non si fa luogo all'apertura della procedura se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad euro cinquantamila.
pagina 2 di 5 Nel caso in esame il credito complessivo dell'istante ammonta ad € 81.969,72 e sono emersi, altresì, ulteriori debiti verso l' per € 243.030,23 e verso gli enti impositori di Controparte_4
cui una parte già iscritta a ruolo, pertanto appare integrato il presupposto di cui alla previsione normativa sopra richiamata.
L'istruttoria ha consentito di appurare, altresì, che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor ha svolto attività imprenditoriale, ma dalla visura nominativa è emerso CP_1
che:
- la società ON di LL AN & C. snc di cui era socio illimitatamente responsabile,
è stata cancellata il 23-11-2004;
- l'impresa RO di Augello Angelo è stata cancellata il 16-1-2014.
Ne consegue, quindi, che lo stesso non è assoggettabile ad alcuna delle procedure maggiori a fronte dell'ampio decorso del tempo dalle cancellazioni.
Peraltro, il ruolo di presidente del Consorzio Italiano Tuttocibo, di amministratore delegato della società SC IO & GA SR e di vicepresidente del consiglio di amministrazione della società
ricoperti dal resistente e risultanti dalla predetta visura non hanno rilevanza sul punto non Parte_2
determinando l'assoggettamento alle predette procedure.
Peraltro, la situazione di sovraindebitamento risulta riscontrabile non solo dall'entità del debito verso la società ricorrente e verso l , ma anche dalle dichiarazioni stesse del Controparte_4
debitore.
Nell'istanza ex art 271 CCII il signor ha testualmente affermato che l'ammontare del passivo è CP_1 pari a circa € 1.200.000 mentre l'attivo liquidabile sarebbe rappresentato dalla quota di ¼ di un immobile a Certaldo, dalla quota di 1/32 di un immobile sito in Cartabellotta oltre ad esigue somme sul conto corrente, ad uno scooter e al reddito da lavoro dipendente che oscilla sui € 1.400 e 1.500 mensili.
Tali dati che evidenziano il divario considerevole tra passivo e consistenza del attivo sono indice eloquente dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
pagina 3 di 5 La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è stato scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il tribunale competente ex art 270 comma 2 lettera b).
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della Controparte_5
nei confronti di residente a [...]in LOCALITA' STABBIESE DI CP_1
SOTTO QUERCITELLA codice fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'O.C.C., dott.ssa Adele Cancelmo, con studio in;
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
pagina 4 di 5 - che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 9-7-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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