Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 726/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 726/2022 R. G., vertente tra:
, in persona dell'Amministratore pro tempore Parte_1
Dott.ssa , con sede in Barcellona P.G. (ME), nella via Cairoli n. 119/B, C.F. Parte_2
elettivamente domiciliato in San Pier Niceto (ME), nella via Passo Badia n. 6, P.IVA_1 presso l'Avv. Rosa Giorgianni (C.F.: ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_1 giusta procura agli atti;
-APPELLANTE-
e con sede legale in Barcellona P.G. (ME), Via Parte_3
San Giovanni Bosco, C.F. in persona del sig. Sindaco e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore avv. Giuseppe Calabrò (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta C.F._2 deliberazione della G.M. n. 5 del 17/01/2023 e giusta procura agli atti dall'Avv. Stefano Donato
Pellegrino, C.F. con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC: C.F._3
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-
[...]
******************
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: A) in via preliminare, ritenere ammissibile il presente appello;
B) sempre preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, ricorrendone i gravi motivi richiesti dalla legge e ritenuta
l'esistenza del fumus boni iuris , disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
C) disporre il richiamo del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, iscritto al n.
708/2010 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G.; D) nel merito, ritenere e dichiarare che la pretesa di pagamento del è infondata, e che il non è Controparte_1 Parte_1 tenuto a pagare l'importo iscritto a ruolo, ad eccezione dell'importo di euro 1.664,35 corrisposto nel 2010, in quanto il contatore è risultato essere effettivamente malfunzionante, con una percentuale di errore del
23%, molto più alta del limite di errore di lettura (5%) sancito dall'art. 39 del Regolamento di Concessione onerosa di Acqua potabile;
E) In via subordinata, qualora la Corte di Appello dovesse ritenere che il calcolo deve essere fatto da un consulente tecnico, si chiede che venga disposto il rinnovo della consulenza o che venga dato mandato ad un consulente per accertare se il calcolo del primo ausiliario è stato o meno trascritto correttamente dal medesimo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre gli accessori come per legge.
Per l'appellato: 1) in limine litis, in accoglimento delle ragioni, deduzioni ed eccezioni tutte formulate nel corpo del presente atto, rigettare, con qualsiasi statuizione ritenuta adeguata al riguardo, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 1102/22, pubblicata in data 21/09/2022, avanzata dall'appellante; 2) in via preliminare, ancora in accoglimento dei corrispondenti rilievi, deduzioni ed eccezioni di cui alla narrativa del presente atto di costituzione in giudizio, ritenere e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 342, 345 e 348-bis cpc, la inammissibilità e/o improponibilità dell'atto d'appello unitamente ai motivi e alle conclusioni con lo stesso assunti, con conferma della sentenza impugnata;
3) nel merito, ancora in ragione di quanto dedotto, rilevato ed eccepito nella superiore narrativa, ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza del proposto atto di appello e delle domande con esso formulate, facendone rigetto in ogni caso con qualsivoglia statuizione e con conferma dell'impugnata sentenza;
4) emettere, in favore dell'appellato in persona del sig. Sindaco e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 ed a carico dell'appellante, ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e condanna, comunque attinenti e conseguenti alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni al riguardo;
2 5) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre forfettario, cpa ed iva sulle somme soggette, anche quanto al presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 07.05.2010 il Parte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore Dott.ssa , conveniva
[...] Parte_2 in giudizio il in persona del Sindaco p.t., proponendo opposizione al Controparte_1
D.I. n. 56/2010, con cui il Tribunale di Barcellona P.G. gli aveva intimato il pagamento, in favore del della somma di € 7.106,84 oltre interessi e spese della procedura Controparte_1 monitoria liquidate in € 653,00 per canoni idrici non pagati.
In particolare, il D.I. era stato emesso sulla base dell'estratto di ruolo dell'acquedotto anno 2004
e 2005, per un importo di euro 4.290,29 per l'anno 2004 ed euro 4.933,55 per l'anno 2005, per un totale di € 9.223,84, da cui veniva detratta la somma di euro 2.117,00 già corrisposta dal
. Parte_1
Il Condominio eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito, mentre nel merito contestava la sproporzione dei consumi rivendicati dal Comune, in quanto fino al 2003 aveva pagato importi di circa euro 2.000,00 e, pertanto, non riteneva giustificata una richiesta più che doppia per gli anni 2004 e 2005.
Affermava, inoltre, di aver richiesto nel 2006 una revisione dei contatori al fine di verificare la presenza di eventuali anomalie nel loro funzionamento, e di aver contestato le richieste del 2005,
2006, 2007 chiedendo la sostituzione del contatore generale, considerando il fatto che esso era stato installato al momento della costruzione dello stabile, avvenuta circa 25 anni prima e che, quindi, poteva essere probabile un suo malfunzionamento.
Con comparsa depositata il 04.11.2010 si costituiva in giudizio il odierno appellato, CP_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione perchè ritenuta tardiva,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, avendo l'Ente convenuto interrotto i termini con raccomandata a.r. in data 18.09.2008, ricevuta dalla Dott.ssa
[...]
, amministratrice del condominio e ribadendo, nel merito, la legittimità delle somme Pt_2 richieste dall'Ente.
All'udienza del 12.02.13, il Giudice istruttore ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti disponendo l'escussione dei testi (tecnico incaricato dal medesimo Testimone_1
3 appellante), (tecnico comunale in servizio presso Parte_1 Testimone_2
l'Ufficio idrico), (operaio presso l'Ufficio idrico), e Testimone_3 Testimone_4
. Testimone_5
Dopo l'escussione dei testi, con successiva Ordinanza del 02.05.2014, il Tribunale ammetteva
CTU nominando il Geom. il quale, all'udienza del 25.06.14, accettava Persona_1
l'incarico prestando giuramento di rito.
Depositata la relazione in data 15.12.2024, il CTU chiedeva di essere autorizzato a procedere alla verifica della funzionalità interna del contatore, mediante l'installazione di un contatore campione.
All'udienza del 24.10.2017, il perito depositava il verbale di sopralluogo, concludendo che il contatore dell'utente superava solo dello 0,23% il limite di errore di lettura (5%), come sancito dall'art. 39 del Regolamento di Concessione onerosa di Acqua potabile, e che comunque andava sostituito.
Successivamente, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, autorizzando le parti al deposito di note difensive.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 1102/2022, il Tribunale di Barcellona P.G., rigettava l'opposizione proposta dal e, dopo avere revocato il decreto ingiuntivo e decurtato l'importo di euro 1.664,35 Parte_1 versato dall'opponente in data 22.04.2010, condannava lo stesso al pagamento della somma di euro 5.442,49 oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo, nonché alle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 2.738,00 oltre accessori.
Il Giudice di primo grado, rigettava, preliminarmente, l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla presunta prescrizione del credito ingiunto, osservando che, dalla documentazione in atti, i termini prescrizionali risultavano interrotti mediante l'invio da parte del Parte_4 del 18.09.2008.
[...]
Nel merito, sulla base dei risultati emersi dalle verifiche espletate e riportati nel verbale di sopralluogo del CTU, il primo Giudice riteneva corretto il rilevamento del contatore comunale ed il conteggio delle somme da versare, dovendosi considerare irrilevante lo scarto dello 0,23% accertato dal consulente.
§
4 Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente Parte_1
proponeva appello con atto di citazione notificato il 31.10.2022, lamentando la
[...] contradditorietà tra la sentenza e le risultanze istruttorie e chiedendo, preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, e nel merito la declaratoria dell'infondatezza della richiesta avanzata dal per le motivazioni di cui si dirà. CP_1
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 27.01.2023 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della Controparte_1 efficacia esecutiva della sentenza, ed il rigetto dell'appello, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 348 bis c. p. c. e per il divieto dei nova in appello; nel merito, ne contestava l'infondatezza, sostenendo che la differenza tra le letture al campione e quello dell'utente non sarebbe pari a “48,20” ma a “-48,20”, che l'errore percentuale sarebbe pari a 0,23% e che comunque esso sarebbe “in favore dell'utente” e non a sfavore.
§
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del
17.02.2023 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal
D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante nel corpo dell'atto di appello, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 18.03.2024 e successivamente all'udienza del 25.11.2024 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149)..
La causa veniva poi assegnata in decisione in esito alla citata udienza, svoltasi a trattazione scritta, del 25.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo (348 bis c.p.c.) la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 18.03.2024 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle
5 conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art.
348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo al secondo aspetto attenzionato dall'appellato (art. 342 c.p.c) la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, nonchè le prove ritenute non correttamente valutate, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata
è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Riguardo all'inammissibilità eccepita in relazione al divieto di nova in appello, parte appellata sostiene che le contestazioni mosse dal al CTU sono state sollevate per la prima Parte_1 volta in appello, e quindi dovrebbero considerarsi inammissibili.
Anche tale eccezione risulta priva di fondamento;
infatti, sulla base di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità espresso dalle Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 5624/2022 e da ultimo ribadito dall'ordinanza n. 7356/2025, le parti possono contestare la relazione del CTU nella comparsa conclusionale e anche in appello, purchè non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
6 § 2. Passando al merito della controversia, con il primo e sostanzialmente unico motivo di merito d'appello il lamenta la contraddittorietà Parte_1 tra la sentenza di primo grado e le risultanze istruttorie.
In particolare, sostiene che il Tribunale non si sarebbe accorto di un grossolano errore in cui sarebbe incorso il CTU.
Depositata la relazione in data 15.12.2024, il CTU chiedeva, infatti, di essere autorizzato a procedere alla verifica della funzionalità interna del contatore, mediante l'installazione di un contatore campione, montato in serie con il contatore da verificare;
è stata dunque fatta scorrere per 5 minuti la medesima portata di acqua in entrambi i contatori, e successivamente sono state misurate le quantità d'acqua registrate in entrambi.
All'esito della detta verifica effettuata, il contatore campione ha riportato una lettura di litri
206,80, mentre il contatore del condominio una lettura di litri 255,00. Il consulente ha verificato che il contatore del ha riportato una lettura superiore a quella del contatore Parte_1 campione di litri 48,20, ed ha ritenuto che lo scarto tra i due contatori fosse dello 0,23 percento.
L'appellante sostiene che, in realtà, il consulente avrebbe voluto scrivere 23 e non 0,23 e che è incorso in un banale errore di trascrizione;
tant'è vero che, nella sua relazione, afferma anche che il contatore debba essere sostituito e ciò non troverebbe giustificazione in caso di uno scarto irrilevante come quello pari allo 0,23 %.
Secondo parte appellante, il Giudice di primo grado avrebbe potuto facilmente accorgersi di tale errore, essendo comunque tenuto a controllare la correttezza dei calcoli del suo ausiliario e conseguentemente, in ragione del noto principio judex peritus peritorum, avrebbe potuto emendare l'errore, senza la necessità di richiamare o sostituire il consulente.
Con il secondo motivo d'appello, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha pronunciato la condanna del alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1 confronti nel Comune di insistendo nella riforma delle stesse in ragione Controparte_1 dell'accoglimento del proposto gravame.
§ 3. I motivi di appello risultano fondati, per quanto di seguito si dirà.
Dalla documentazione allegata emerge che il , odierno appellante, ritenendo Parte_1 eccessivi gli importi richiesti per i canoni idrici relativamente agli anni 2004 e 2005 (attesa la notevole differenza in aumento rispetto alla media dei consumi pregressi), aveva già nel 2006 chiesto una revisione dei contatori per verificare la presenza di eventuali anomalie nel loro funzionamento (allegato n. 9 del fascicolo di parte opponente), ed aveva contestato le richieste
7 del 2005, 2006, 2007, chiedendo la sostituzione del contatore (allegato 10 del fascicolo di parte opponente), installato al momento della costruzione dello stabile, avvenuta circa 25 anni prima, ritenendo probabile, pertanto, un suo malfunzionamento.
Tuttavia, dai controlli effettuati dai tecnici dopo il secondo sollecito dell'opponente, nell'anno
2009, non risultano essere emerse anomalie ai contatori individuali dei singoli condomini o perdite d'acqua dalle tubazioni dello stabile e tali circostanze sono state confermate dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado.
Il CTU, nella sua relazione riporta di aver richiesto, dopo un primo sopralluogo dei luoghi, agli uffici comunali competenti ogni certificazione utile a conoscere il consumo idrico del complesso edilizio dal 2001 al 2013.
Con racc del 28.10.2014 la Dott.ssa impiegata comunale, comunicava i dati richiesti Per_2 relativi al contatore generale del Condominio matricola n. 901219 dal 2001 al 2012, da cui emergeva che i consumi idrici andavano ad aumentare fino al 2006 per poi diminuire nuovamente.
Secondo il consulente, tale circostanza potrebbe essere dipesa da una dispersione idrica dell'intero impianto o da un cattivo funzionamento del contatore verificatosi solo per un certo periodo di tempo.
Al fine di poter fornire una risposta definitiva, il CTU ha ritenuto necessario dover procedere alla verifica della funzionalità interna del contatore, mediante l'installazione di un contatore campione, montato in serie con il contatore da verificare.
Si è proceduto, quindi, alla suddetta verifica facendo scorrere per 5 minuti la medesima portata di acqua in entrambi i contatori e misurando poi le quantità d'acqua registrate in entrambi, precisando che il contatore utente partiva da una lettura di 390 litri.
All'esito di tale operazione, il contatore campione ha riportato una lettura di litri 206,80, mentre il contatore del condominio una lettura di litri 645,00, da cui, detratti i 390 litri iniziali, si ottengono litri 255,00, cioè 48,20 litri in più rispetto al contatore campione.
All'udienza del 24.10.2017, il perito depositava il verbale di sopralluogo, riportando i dati emersi dalla verifica e concludendo che il contatore dell'utente superava solo dello 0,23% il limite di errore di lettura, fissato al 5% dall'art. 39 del Regolamento di Concessione onerosa di Acqua potabile, e che comunque andava sostituito.
Come correttamente sostenuto da parte appellante, evidente appare l'errore in cui è incorso il consulente e di cui non si è avveduto nemmeno il Giudice di prime cure.
8 Basta analizzare semplicemente i dati oggettivi riportati nel verbale di sopralluogo.
Il contatore campione ha registrato litri 206,80 (riga E del verbale), quello dell'utente litri 255,00
(riga F), quindi la differenza tra i 2 è pari a litri 48,20 (riga G).
A fronte di tale evidenza, non appare comprensibile la difesa avversaria, secondo la quale tale differenza sarebbe addirittura a favore dell'utente, apparendo al contrario chiaro l'esito di tale verifica per avere il contatore del condominio riportato un valore maggiore di litri 48,20 rispetto a quello campione;
il conteggiare maggiore quantità di litri determina conseguentemente rilevamento di un maggiore consumo rispetto a quello effettivo e quindi di un maggiore importo richiesto per il canone idrico, e tale circostanza ridonda in danno e non in favore dell'utente.
Il fatto che la lettera G del verbale reciti “differenze tra le letture al contatore campione e a quello utente”, non significa eseguire letteralmente la differenza tra i 2 dati (nel caso che ci occupa quindi tra 206,80 e 255,00, giungendo ad un risultato negativo cioè – 48,20), ma considerare la differenza intesa come scarto esistente tra le due letture, in tal caso a sfavore dell'utente.
Sempre nella lettera G del verbale, si riporta che tale differenza di lettura corrisponde ad un errore percentuale (determinato dal rapporto G/E) pari allo 0,23%.
In realtà, come correttamente sostenuto dal , l'errore è pari a 23% e non a 0,23%. Parte_1
Il rapporto G/E, ove G è la differenza rilevata ed E sono i litri del contatore campione, va inteso in termini percentuali.
Pertanto, poiché, come noto, la percentuale è una proporzione, traducendo in termini matematici quanto sopra detto, nel caso che ci occupa avremo:
G : E = X: 100, quindi 48,20 : 206,80= X : 100; X = (48,20 x 100) : 206,80 = 23
Lo scarto, pertanto, è del 23%.
Considerato che, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di Concessione onerosa di Acqua potabile
(richiamato nella sua relazione dal CTU), il contatore utente è attendibile fino ad un errore di lettura del 5% in più o in meno, nel caso che ci occupa, essendo l'errore pari a 23%, e quindi di gran lunga superiore al limite di tolleranza consentito, si può affermare che il contatore dell'utente non ha avuto un funzionamento regolare.
Probabilmente, come sostenuto dall'appellante, lo stesso CTU era giunto alla medesima conclusione ma ha riportato 0,23 in luogo di 23 per un mero errore di trascrizione, suggerendo infatti la sostituzione del contatore.
Per quanto sopra esposto, il primo motivo di appello risulta fondato e va accolto.
§
9 Ne consegue che, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo già disposta dal Giudice di prime cure, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha condannato il
, in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento nei Parte_1 confronti del in persona del Sindaco pro tempore, della somma Controparte_1 complessiva di €. 5.442,49, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo, quale differenza ancora dovuta.
Invero, deve osservarsi che, essendo venuta meno la prova cardine della correttezza della pretesa dell'Ente, ossia l'accertamento dell'esatto funzionamento del contatore, l'opposizione del
, per la parte esorbitante gli importi già riconosciuti e corrisposti da quest'ultimo - Parte_1 per i quali non vi era e non vi è contestazione- andava accolta.
E' bene, sul punto, chiarire che costituisce ius receptum nell'ambito della giurisprudenza della Corte di legittimità, il principio secondo cui il rapporto di fornitura di acqua potabile vada inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c. (cfr. Cass. sez. 3,
Ord. N. 636 dell'08.1.2024; Cass. n. 1549/2018; Cass. n. 16426/2004, Cass. n. 382/2005).
Ebbene, quanto all'onere probatorio in materia, si osserva, in aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta
a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (Cfr. da ultimo: Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 09/01/2025 -Rv. 673373 – 02. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione;
cfr. nello stesso senso: Cass. n. 30290/2017; Cass. n.
23699/2016).
Nel caso di specie, il cattivo funzionamento del contatore -quale accertato a posteriori dal CTU- avvalora la tesi del che sin dal 2006 si era lamentato dell'eccessivo, sproporzionato, Parte_1 aumento dei consumi, che poi si erano comunque riallineati, a partire dall'anno 2008 a quelli precedenti (ragion per cui le verifiche effettuate dal solo nell'anno 2009 -di cui hanno CP_1 riferito in giudizio i testi di parte- non appaiono significative ai fini in esame), a riprova del fatto
10 che all'evidenza tale malfunzionamento non era costante nel tempo, come pure ipotizzato dallo stesso CTU che non ha escluso che una tale eventualità possa essersi verificarsi.
Ciò che, comunque, appare rilevante ai fini della decisione è che il specie a fronte di tali CP_1 emergenze istruttorie che hanno “dato voce” alle lamentele mosse dal (già Parte_1 supportate dal dato statistico dei consumi medi evidenziato in atti che costituiva il primo campanello d'allarme), non ha assolto al proprio onere probatorio che gli imponeva (nella sua veste di attore sostanziale – titolare della pretesa dedotta- nel giudizio di primo grado) di dimostrare il corretto funzionamento del contatore negli anni in considerazione o, comunque, in prossimità degli stessi, anzi, come ampiamente esposto, la circostanza che tale apparecchio fosse malfunzionante alla data della perizia introduce un elemento sfavorevole alla tesi propugnata dal con conseguente sua soccombenza sul punto. CP_1
§
Conseguentemente ne discende l'accoglimento del secondo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese, la cui liquidazione deve essere unitaria per entrambi i gradi del giudizio, avuto riguardo al principio fissato dal Supremo Collegio secondo cui il giudice di appello
- allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata - deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718).
Ciò posto, avuto riguardo all'esito complessivo della lite ed in particolare al risultato finale che ha conseguito l'attore (nel caso di specie l'attore sostanziale, , Controparte_1 consistente nell'aver avuto riconosciuto il diritto al pagamento solo nei limiti di quanto non contestato da controparte, che ha già provveduto al relativo pagamento, deve ritenersi che vi siano i presupposti per operare una compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 10.11.2014 n. 162 di conversione del D.L. 134/2014).
Va chiarito, sul punto, che secondo la S.C. corollario del principio di soccombenza finale è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non può mai condannare l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (vedasi Cass. Civ. nn. 26918 del 24/10/2018, 19122 del 28/09/2015).
11 Con un recente arresto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, difatti, chiarito che: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. SS. UU. n. 32061 del
31/10/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in Parte_1 persona dell'Amministratore pro tempore Dott.ssa , con sede in Barcellona P.G. Parte_2
(ME), nella via Cairoli n. 119/B, c.f. , elettivamente domiciliato in San Pier Niceto P.IVA_1
(ME), nella via Passo Badia n. 6, presso l'Avv. Rosa Giorgianni (C.F.: ), CodiceFiscale_1 che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata accogliendo l'opposizione del per la parte eccedente le somme già corrisposte al Comune Parte_1 opposto e, per l'effetto, ferma restando la già disposta revoca del decreto ingiuntivo, revoca altresì la condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di €. 5.442,49, in favore del per le ragioni di cui alla parte motiva;
Controparte_1
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo e di secondo grado.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
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