Versione
18 febbraio 2023
18 febbraio 2023
Art. 5. Obbligo del segreto 1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Note all'art. 5:
Il testo dell' art. 326 del codice penale e' il seguente:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio (2), le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Note all'art. 5:
Il testo dell' art. 326 del codice penale e' il seguente:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio (2), le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».
Commentario • 1
- 1. Il recepimento del codice appalti da parte della Regione sicilianaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 15 marzo 2024 · 0.9887717
You are seeing this because the administrator of this website has set up Anubis to protect the server against the scourge of AI companies aggressively scraping websites. This can and does cause downtime for the websites, which makes their resources inaccessible for everyone. Anubis is a compromise. Anubis uses a Proof-of-Work scheme in the vein of Hashcash, a proposed proof-of-work scheme for reducing email spam. The idea is that at individual scales the additional load is ignorable, but at mass scraper levels it adds up and makes scraping much more expensive. Ultimately, this is a placeholder solution so that more time can be spent on fingerprinting and identifying headless browsers …
Leggi di più…