Sentenza breve 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 09/04/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2026, proposto dal signor AN DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima in Trieste, via S. Slataper 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- del provvedimento di diniego di riammissione al giuramento di cui all’art. 10 l. 91/1992 per il conseguimento della cittadinanza italiana emesso dalla Prefettura Trieste - AREA IV - Prot. Uscita n.0005000 dd. 27/01/2026;
- di ogni atto pregresso, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa UE IN e uditi per il ricorrente l’avv. Caterina Bove e per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 26 febbraio 2026 e depositato il successivo 5 marzo 2026, il signor AN SA ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento prefettizio in epigrafe compiutamente indicato, con cui gli è stata denegata la riammissione al giuramento di cui all’art. 10 l. 5 febbraio 1992, n. 91, cui è subordinata l’efficacia del decreto di concessione della cittadinanza italiana.
1.1. Espone, invero, che – dopo avere presentato in data 23.8.2022 istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge citata, assunta al protocollo sub numero K10/1082151, e avere, in seguito, ottemperato alla richiesta di allineamento dei dati presenti sui suoi documenti di identità e relativi al luogo esatto di nascita, tenendo monitorata la casella postale e il portale cittadinanza del Ministero dell’Interno al fine di seguire lo stato del procedimento di suo interesse - il giorno 7.11.2025 si è avveduto che, su tale portale, era apparsa la dicitura: “il decreto di concessione è stato notificato".
1.2. Non avendo ricevuto alcuna raccomandata presso la propria abitazione, in data 10.11.2025 ha chiesto alla Prefettura di Trieste informazioni in merito, la quale, con nota n.0074374 del 17.11.2025 lo ha informato che “il decreto di concessione della cittadinanza (...), risulta notificato con raccomandata cartacea A.R. per compiuta giacenza, dal Servizio Send di PagoPa in data 09/12/2024”, rappresentandogli, tra l’altro, la possibilità di presentare istanza di riammissione al giuramento.
1.3. In data 12.1.2026, ha presentato, quindi, istanza in tal senso alla Prefettura di Trieste, attenendosi a quanto disposto dall’art. 7, comma 5, del d.P.R. n. 72/93 e sottolineando, in particolare, che non è stato rinvenuto né da lui, né dai suoi familiari “alcun avviso nella propria cassetta postale relativo alla raccomandata spedita” dalla Prefettura, circostanza che “ha impedito loro di recarsi prontamente alle poste e di attivarsi per recuperare il decreto di concessione della cittadinanza”. Ha, inoltre, evidenziato che “permangono invariati il forte interesse all’ottenimento della cittadinanza e i requisiti per la concessione”.
1.3.1. A supporto ha dimesso documentazione relativa a: “ 1. a) Redditi 2020-2023 (a colmare vuoto da domanda); b) Reddito 2024; c) bilancio aggiornato al 30.11.2025; 2. Residenza; 3. Certificato penale”.
1.4. Tale istanza è stata, tuttavia, respinta con il decreto qui gravato, che il signor SA assume afflitto da illegittimità per:
1) “Violazione art. 10 l. n. 91/1992 per mancata notifica del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana”;
2) “Violazione dell’art. 7 comma 5 d.p.r. n. 572/93 e dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti”.
2. Il Ministero dell’Interno, costituito, ha controdedotto alle avverse censure a difesa della legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere dalla Prefettura di Trieste, concludendo per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione del diniego opposto.
3. L’affare è stato chiamato e discusso come da sintesi a verbale all’udienza camerale del 24 marzo 2026, fissata per la trattazione dell’istanza da ultimo indicata.
3.1. Indi, è stato introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente, sussistendone i relativi presupposti.
4. Il ricorso è fondato.
5. Giova, invero, premettere che la legge n. 91 del 1992 prevede, all'art. 10, che "il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato" e, all'art. 15, che "l'acquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità richieste".
Il d.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7, (regolamento di esecuzione della L. n. 91 del 1992) dispone che "le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 9 devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 10".
Il d.P.R. n. 396 del 2000, in materia di stato civile, all'art. 27 ribadisce che "l'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 10 e 15" e prevede, all'art. 25, che "l'ufficiale dello Stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 10".
5.1. La Corte di Cassazione ha, al riguardo, osservato che “Dal tenore letterale, chiaro ed inequivocabile, di tutti i citati articoli è dato evincere che solo con la prestazione del giuramento acquista efficacia, ex nunc, il decreto di conferimento della cittadinanza. Ne consegue, ulteriormente e necessariamente, che il relativo procedimento, da qualificare, perciò, di natura complessa a formazione progressiva, non è concluso fino a quando non interviene quell'adempimento. Nell'ambito del procedimento, il giuramento di fedeltà si pone come requisito di efficacia sicuramente non riconducibile alla nozione della ‘condizione’ civilisticamente intesa, dato che è ‘condizione legale’, imposta dalla legge, mancando, infatti, della connotazione della retroattività, sicché, più propriamente, va qualificato come un elemento essenziale della fattispecie procedimentale, da cui consegue in capo al naturalizzando l'acquisizione dello status di cittadino italiano, non essendosi verificato, prima del giuramento, quell'effetto costitutivo.
In altri termini, il giuramento si colloca, all'interno del procedimento non ancora definito, quale indispensabile requisito integrativo della fattispecie costitutiva dello status di cittadino italiano (...)”.
Indi, ha affermato il seguente principio di diritto: "Il giuramento di fedeltà, previsto dalla L. n. 91 del 1991, art. 10 è requisito integrativo della fattispecie procedimentale attributiva allo straniero dello status di cittadino italiano, che non è conclusa fino a quando non interviene la prestazione del giuramento stesso, producendosi solo a partire da tale momento, ex nunc, l'efficacia costitutiva del D.P.R. di conferimento della cittadinanza italiana".
5.2. Nel caso che specificamente occupa, vengono, inoltre, in rilievo le disposizioni di cui all’art. 7, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 572/1993, che rispettivamente stabiliscono che “il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto” di conferimento della cittadinanza e che “trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza”.
6. Il provvedimento gravato, con cui – si rammenta – è stata denegata al ricorrente la riammissione al giuramento che qui interessa, è motivato sul mero riscontro che “la modalità della notifica del decreto di concessione della cittadinanza è avvenuta seguendo i crismi di legge, e la stessa si è perfezionata con raccomandata cartacea A.R. per compiuta giacenza, del Servizio Send di PagoPa in data 09/12/2024”.
6.1. Come già osservato da questo Tribunale nel precedente invocato dal ricorrente medesimo a supporto delle difese svolte, “il termine di sei mesi per la prestazione del giuramento, decorrente dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza, presuppone, quale prius logico, ancor prima che giuridico, la valida ed effettiva notificazione del decreto medesimo.
Il decreto, ai fini del decorso del termine per il giuramento, deve pertanto essere ritualmente portato a conoscenza del richiedente e l’Amministrazione deve acquisire prova dell’effettiva conoscenza del decreto da parte dell’interessato prima di procedere all’archiviazione o ‘chiusura’ della pratica” (TAR FVG, sez. I, 30 giugno 2023, n. 228) o, come nel caso di specie, a denegare al ricorrente la riammissione al giuramento stesso.
6.2. Nella fattispecie in esame, non vi è, però, adeguata prova che il decreto di concessione della cittadinanza sia stato effettivamente e ritualmente portato a conoscenza dell’interessato.
6.3. La documentazione dimessa in atti dal Ministero dell’Interno vale, infatti, unicamente a dimostrare che è stata attivata ai fini della notificazione del decreto che qui viene in rilievo la procedura delineata dalla Circolare Dip. LCI - D.C. per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - AOO DIRITTI CIVILI - 0275/0118 - Protocollo 0011912 10/11/2023 – UPG, ma non dà assolutamente contezza delle ragioni per cui la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza.
6.3.1. Il documento denominato Attestazione opponibile a terzi: notifica presa in carico (all. 2 - fascicolo doc. Ministero) vale, infatti, unicamente a documentare che “in data 11/11/2024 09:31 il soggetto mittente MINISTERO DELL'INTERNO (...) ha messo a disposizione del gestore i documenti informatici di cui allo IUN, C.F. EGZU-LYEY-LXHU-202411-L-1 (...)” e “richiesto che la notificazione di tali documenti riporti come oggetto K10/1082151 - NOTIFICA DECRETO - PREFETTURA DI TRIESTE e che venga eseguita nei confronti” dell’odierno ricorrente. Da tale documento si evince, tra l’altro, che al ricorrente medesimo non è associato alcun domicilio digitale e che la notifica andava, pertanto, eseguita in via analogica all’indirizzo colà indicato.
6.3.2. Il documento K10/1082151 - NOTIFICA DECRETO - PREFETTURA DI TRIESTE (all. 3 – fascicolo doc. Ministero) è un mero modulo utilizzato per la notifica, che nulla prova circa i tentativi di consegna esperiti a mente della Circolare su indicata, che – non pare ultroneo sottolineare - al par. 2, lett. a), stabilisce che: “Nel caso in cui il destinatario della notifica non disponga di un domicilio digitale, Piattaforma Notifiche di PagoPA s.p.a. gestisce anche l'intera fase di notificazione del decreto in via analogica.
(...), la Piattaforma provvede all'invio al destinatario di una raccomandata A/R contenente il suddetto l'Avviso di Avvenuto Ricezione (AAR) (...) in formato cartaceo, con le istruzioni necessarie per accedere alla Piattaforma Notifiche e scaricare il decreto ivi depositato.
In particolare, vengono effettuati fino a due tentativi di invio analogico:
la Piattaforma, tramite i propri addetti al recapito, tenta un primo invio presso l'indirizzo fisico del destinatario, come risultante nel sistema CIVES ed automaticamente comunicato alla Piattaforma al momento del caricamento del decreto da notificare;
in caso di fallimento dell'invio analogico presso tale primo indirizzo, l'addetto al recapito esegue verifiche in loco volte al rinvenimento di un secondo domicilio fisico del destinatario; in caso negativo, la Piattaforma interroga autonomamente la banca dati anagrafica di riferimento del destinatario (ANPR per le persone fisiche), al fine di individuare un diverso domicilio fisico.
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario — quindi nel caso in cui quest'ultimo non sia raggiungibile presso nessun indirizzo fisico identificato/identificabile — l'Avviso di Avvenuta Ricezione viene depositato in Piattaforma e reso disponibile all'utente (sempre art. 26, comma 7).
Tale deposito sostituisce l'affissione fisica presso la Casa Comunale e rileva ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario”.
6.3.3. Analogamente nulla prova la fotocopia della busta dimessa (all. 4 – fascicolo doc. cit.), a mezzo della quale il Ministero intendeva presumibilmente documentare l’invio dell’Avviso di Avvenuto Ricezione al signor DI, atteso che sulla stessa è apposta unicamente una “X” sopra il nome e l’indirizzo del medesimo, di cui non è chiaro il significato, e, nel riquadro dedicato al Motivo della mancata notifica è contrassegnata, invero, unicamente la casella “Al mittente per compiuta giacenza”, senza nessun’altra indicazione.
Non vi è, infatti, assolutamente traccia dei tentativi di invio analogico esperiti, sì da potersi ritenere valida la modalità di notificazione del decreto seguita nel caso concreto.
6.3.4. Il documento denominato Attestazione opponibile a terzi: avvenuto accesso (all. 5 – fascicolo doc. cit.) vale, infine, unicamente ad attestare che il signor DI “in data 14/11/2025 10:27 (...) ha avuto accesso ai documenti informatici oggetto di notifica e associati allo IUN già indicato”, confortando quanto dallo stesso esposto in ricorso circa il dispiegarsi fattuale del procedimento di suo interesse e, in particolare, il momento in cui ha avuto effettiva conoscenza dell’esistenza del decreto di concessione della cittadinanza di suo specifico interesse.
6.4. Sicché, pur non essendovi assolutamente motivo di dubitare che la Prefettura competente si sia attenuta ai dettami della Circolare su indicata ed abbia esperito quanto di sua competenza per dare corso alla notifica all’interessato del decreto di concessione della cittadinanza, non vi è, con tutta evidenza, alcuna prova che la relativa comunicazione, trasmessa avvalendosi del SEND - Servizio Notifiche Digitali di PagoPA s.p.a., abbia effettivamente raggiunto lo scopo di notiziare il richiedente dell’emissione del decreto in questione ai fini del decorso del termine di cui all’art. 10 della l. n. 91/1992.
7. In accoglimento delle censure dedotte dal ricorrente nel primo dirimente motivo d’impugnazione, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullato l’atto prefettizio, con cui è stata denegata al medesimo la riammissione al giuramento, sul mero presupposto dell’avvenuto perfezionamento della notifica del decreto per compiuta giacenza in data 9.12.2024.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico del Ministero dell’Interno, vengono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
8.1. Il Ministero sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge.
Dà atto che il Ministero sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al medesimo il contributo unificato nella misura versata, come specificato nella parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
UE IN, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE IN | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO