TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29362/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29362/2020
Oggi 2 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: il ricorrente personalmente con l'avv. Erica Bernardini, in sostituzione dell'avv. Salvatore Paratore. L'avv. Bernardini si riporta al contenuto dell'atto introduttivo ed alle memorie depositate precisando che, trattandosi di contributi privati di modesta entità, sotto la soglia di 500.00 euro prevista dall'art. 7 comma 6 legge 515 del 1993, provenienti da persone fisiche, non gravava sul ricorrente alcun obbligo informativo;
il ricorrente ribadisce che i contributi sono stati versati da persone fisiche e che trattandosi di somme molto modeste non era tenuto a nessuna comunicazione o rendicontazione;
è presente per il Collegio Regionale di Garanzia elettorale il Procuratore dello
Stato il quale si riporta a tutti gli atti difensivi, contesta quanto Persona_1 ex adverso dedotto ed argomentato e chiede termine per controdedure;
Il Giudice esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, trattiene la causa in decisione.
Alle ore 13,30, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 29362/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29362/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Paratore, presso il Parte_1 cui studio in Firenze, alla Via Pasquale Villari, 39, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
Controparte_1
D'APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 2 aprile 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione del 20 febbraio 2020 e notificata in data 3 aprile 2020, emessa dal Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di
Roma con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro € 5.164,60, per la violazione dell'art .7 commi 6 della legge 515/1993, emessa sul presupposto che il ricorrente non avrebbe provveduto a depositare la delibera della società GoFundMe Payout con riferimento al contributo elettorale di € 328,14.
A sostegno del ricorso ha dedotto di non aver mai provveduto a tale incombente in quanto la GoFundMe Payout era una società di crowdfunding e si era limitata a raccogliere i contributi provenienti da persone fisiche.
Ha altresì rappresentato di aver proposto al Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale, nei termini di presentazione del ricorso in oggetto, istanza ex art. 21 octies e 21 nonies L. 241/1990, chiedendo l'annullamento in autotutela della sanzione amministrativa, ma che veniva respinta dal Collegio per l'asserita mancata dimostrazione che le donazioni ricevute dalla società GoFundMe fossero effettivamente provenienti da persone fisiche e che non fossero entrate nel patrimonio della stessa.
Con comparsa del 19.02.2021 si costituiva il Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma deducendo l'infondatezza dell'opposizione in ragione dell'avvenuta violazione dell'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195, sia perché non sussisteva alcuna garanzia che i contributi fossero stati versati alla piattaforma da persone fisiche ed in secondo luogo perché essendo gli stessi contributi transitati nel patrimonio della società, non aveva più rilievo giuridico l'eventuale provenienza da persone fisiche.
Pertanto, anche per tale contributo il ricorrente avrebbe dovuto depositare una delibera dell'organo societario e il bilancio nel quale lo stesso era stato regolarmente iscritto. In subordine alla richiesta di rigetto del ricorso chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la causa di natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e trattenuta in decisione.
L'opposizione risulta fondata e pertanto dev'essere accolta.
La questione giuridica verte sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 7,
2 comma della legge 2 maggio 1974 n. 195 secondo cui : “Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti
o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.”
Ebbene, avuto riguardo alla tipologia di finanziamento, avvenuto mediante sistema cd. crowdfunding, ed ovvero attraverso uno strumento di raccolta di contributi, peraltro esigui, provenienti da donatori privati, deve ritenersi che non trovi applicazione l'obbligo di produzione della deliberazione sociale del versamento e dell'iscrizione in bilancio da parte della società GoFundMe.
Innanzitutto, deve ritenersi provato che le donazioni raccolte per il tramite della campagna attivata presso la piattaforma GoFundMe provenissero esclusivamente da persone fisiche, come dimostrato sia dalle e - mail ricevute dall'opponente in occasione di ogni versamento, con indicazione del nominativo del contribuente, sia dal rendiconto riepilogativo inviato da GoFundMe in data 13.04.2020 con indicazione dei nominativi dei soggetti donatari (doc.4 e 5 di parte ricorrente).
Deve altresì ritenersi che non possa trovare applicazione l'obbligo di iscrizione nel bilancio della società dei contributi ricevuti dai privati, giacché questa non riceve le somme versate dai beneficiari, eccezion fatta per le commissioni, limitandosi a fornire la tecnologia per l'accesso alla rete di comunicazione tra organizzatore e donatori.
Non può pertanto condividersi quanto dedotto dal Collegio Regionale opposto secondo cui gli importi devono comunque ritenersi erogati da parte della società che gestisce la piattaforma, giacché le donazioni transitano attraverso la piattaforma indicata per poi confluire nel conto corrente dedicato alla campagna.
Deve altresì rilevarsi come siano soddisfatte le esigenze di trasparenza delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali sottese alla normativa in materia, giacché sono specificamente indicati i nominativi dei singoli donatori, nonché
l'importo da ciascuno versato, è altresì individuato il mandatario elettorale nella persona del Sig. (doc.3 parte ricorrente), quale unico autorizzato a Persona_2 gestire il conto, ed è fornita adeguata rendicontazione (doc.5 parte ricorrente) della somma raccolta, pari ad € 328,14 al netto delle commissioni.
Trattandosi quindi di contributi erogati da privati per un ammontare inferiore alla soglia dettata dall'art. 7, comma 6, l. 515/1993, questi non sono soggetti ad alcun obbligo informativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Annulla l'ordinanza ingiunzione emessa in data 20.02.2020 dal Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Roma, per l'importo di euro € 5.164,60
b) Condanna il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di
Appello di Roma alla rifusione delle spese di lite al ricorrente che liquida in complessivi euro 1.280 oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge.
Così deciso in Roma, in data 02/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29362/2020
Oggi 2 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: il ricorrente personalmente con l'avv. Erica Bernardini, in sostituzione dell'avv. Salvatore Paratore. L'avv. Bernardini si riporta al contenuto dell'atto introduttivo ed alle memorie depositate precisando che, trattandosi di contributi privati di modesta entità, sotto la soglia di 500.00 euro prevista dall'art. 7 comma 6 legge 515 del 1993, provenienti da persone fisiche, non gravava sul ricorrente alcun obbligo informativo;
il ricorrente ribadisce che i contributi sono stati versati da persone fisiche e che trattandosi di somme molto modeste non era tenuto a nessuna comunicazione o rendicontazione;
è presente per il Collegio Regionale di Garanzia elettorale il Procuratore dello
Stato il quale si riporta a tutti gli atti difensivi, contesta quanto Persona_1 ex adverso dedotto ed argomentato e chiede termine per controdedure;
Il Giudice esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, trattiene la causa in decisione.
Alle ore 13,30, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 29362/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29362/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Paratore, presso il Parte_1 cui studio in Firenze, alla Via Pasquale Villari, 39, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
Controparte_1
D'APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 2 aprile 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione del 20 febbraio 2020 e notificata in data 3 aprile 2020, emessa dal Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di
Roma con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro € 5.164,60, per la violazione dell'art .7 commi 6 della legge 515/1993, emessa sul presupposto che il ricorrente non avrebbe provveduto a depositare la delibera della società GoFundMe Payout con riferimento al contributo elettorale di € 328,14.
A sostegno del ricorso ha dedotto di non aver mai provveduto a tale incombente in quanto la GoFundMe Payout era una società di crowdfunding e si era limitata a raccogliere i contributi provenienti da persone fisiche.
Ha altresì rappresentato di aver proposto al Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale, nei termini di presentazione del ricorso in oggetto, istanza ex art. 21 octies e 21 nonies L. 241/1990, chiedendo l'annullamento in autotutela della sanzione amministrativa, ma che veniva respinta dal Collegio per l'asserita mancata dimostrazione che le donazioni ricevute dalla società GoFundMe fossero effettivamente provenienti da persone fisiche e che non fossero entrate nel patrimonio della stessa.
Con comparsa del 19.02.2021 si costituiva il Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma deducendo l'infondatezza dell'opposizione in ragione dell'avvenuta violazione dell'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195, sia perché non sussisteva alcuna garanzia che i contributi fossero stati versati alla piattaforma da persone fisiche ed in secondo luogo perché essendo gli stessi contributi transitati nel patrimonio della società, non aveva più rilievo giuridico l'eventuale provenienza da persone fisiche.
Pertanto, anche per tale contributo il ricorrente avrebbe dovuto depositare una delibera dell'organo societario e il bilancio nel quale lo stesso era stato regolarmente iscritto. In subordine alla richiesta di rigetto del ricorso chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la causa di natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e trattenuta in decisione.
L'opposizione risulta fondata e pertanto dev'essere accolta.
La questione giuridica verte sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 7,
2 comma della legge 2 maggio 1974 n. 195 secondo cui : “Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti
o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.”
Ebbene, avuto riguardo alla tipologia di finanziamento, avvenuto mediante sistema cd. crowdfunding, ed ovvero attraverso uno strumento di raccolta di contributi, peraltro esigui, provenienti da donatori privati, deve ritenersi che non trovi applicazione l'obbligo di produzione della deliberazione sociale del versamento e dell'iscrizione in bilancio da parte della società GoFundMe.
Innanzitutto, deve ritenersi provato che le donazioni raccolte per il tramite della campagna attivata presso la piattaforma GoFundMe provenissero esclusivamente da persone fisiche, come dimostrato sia dalle e - mail ricevute dall'opponente in occasione di ogni versamento, con indicazione del nominativo del contribuente, sia dal rendiconto riepilogativo inviato da GoFundMe in data 13.04.2020 con indicazione dei nominativi dei soggetti donatari (doc.4 e 5 di parte ricorrente).
Deve altresì ritenersi che non possa trovare applicazione l'obbligo di iscrizione nel bilancio della società dei contributi ricevuti dai privati, giacché questa non riceve le somme versate dai beneficiari, eccezion fatta per le commissioni, limitandosi a fornire la tecnologia per l'accesso alla rete di comunicazione tra organizzatore e donatori.
Non può pertanto condividersi quanto dedotto dal Collegio Regionale opposto secondo cui gli importi devono comunque ritenersi erogati da parte della società che gestisce la piattaforma, giacché le donazioni transitano attraverso la piattaforma indicata per poi confluire nel conto corrente dedicato alla campagna.
Deve altresì rilevarsi come siano soddisfatte le esigenze di trasparenza delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali sottese alla normativa in materia, giacché sono specificamente indicati i nominativi dei singoli donatori, nonché
l'importo da ciascuno versato, è altresì individuato il mandatario elettorale nella persona del Sig. (doc.3 parte ricorrente), quale unico autorizzato a Persona_2 gestire il conto, ed è fornita adeguata rendicontazione (doc.5 parte ricorrente) della somma raccolta, pari ad € 328,14 al netto delle commissioni.
Trattandosi quindi di contributi erogati da privati per un ammontare inferiore alla soglia dettata dall'art. 7, comma 6, l. 515/1993, questi non sono soggetti ad alcun obbligo informativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Annulla l'ordinanza ingiunzione emessa in data 20.02.2020 dal Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Roma, per l'importo di euro € 5.164,60
b) Condanna il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di
Appello di Roma alla rifusione delle spese di lite al ricorrente che liquida in complessivi euro 1.280 oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge.
Così deciso in Roma, in data 02/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia