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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/12/2024, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1176 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176 /2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1972, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
AMBROGETTI SABINA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2
telematici; - parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
l'11/06/1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
SAUCHELLI FABIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._4
telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 9 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “adversis reiectis, vista la sentenza non definitiva di separazione nr.40/2024 pubblicata in data 16.01.24, stabilire a carico del IGnor
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro Controparte_1
500,00 mensili o di altra somma che risulterà equa al termine dell'espletata istruttoria, con decorrenza dal momento della domanda. Con condanna del IGnor al pagamento CP_1 integrale delle spese e competenze di lite”.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi e con i conseguenti adempimenti Controparte_1 Parte_1
burocratici del caso, dando atto della rispettiva indipendenza economica delle parti. Il tutto rigettando le diverse richieste formulate da parte ricorrente, con condanna della stessa alle spese ed onorari del presente giudizio, attesa la infondatezza delle domande svolte in punto di determinazioni economiche conseguenti alla separazione e con sentenza esecutiva per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/06/2023 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia in data 20.1.2016 con Controparte_1
e che dall'unione sono nate le figlie (n. il 3.10.2002) e (n. il 31.12.2000), Persona_1 Per_2
attualmente maggiorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con sentenza non definitiva n. 40/2024, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
È stata svolta istruttoria a mezzo di prova per testi.
È stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
pag. 2 di 9 All'udienza così fissata per il giorno 24.10.2024, il Giudice – preso atto dell'avvenuto deposito delle precisazioni delle conclusioni e delle memorie delle parti – ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La causa va pertanto in decisione definitiva sulla sola questione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e a carico del resistente.
Sul punto, si dà atto che con ordinanza ex art. 473-bis.22, c. 1, c.p.c. del 27.11.2023 è stata disposta, in via temporanea e urgente, la somma mensile di € 200,00 a carico di a titolo CP_1
di concorso al mantenimento del coniuge Parte_1
Reputa tuttavia il Collegio, all'esito dell'istruttoria effettuata, di dover revocare le statuizioni economiche disposte, in via temporanea e urgente, in favore della ricorrente.
Diversamente dagli elementi probatori inizialmente a disposizione del Giudice relatore, invero, gli approfondimenti successivamente svolti nel corso del giudizio portano a ritenere non più sussistenti i presupposti per confermare la previsione di un assegno di mantenimento in favore di Pt_1
[...]
Giova rilevare, con riferimento alla ricorrente ( – anche in aggiunta a quanto già Parte_1
rilevato con ordinanza del 27.11.2023, come nitidamente emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi
– che ella: CP_
- vive nella ex casa familiare assegnatale da con canone di mensile pari a € 118,00 al mese circa (benché il contratto del 15.1.2003 in atti, tuttavia, riporti un canone pari a €
100,00 mensili);
- ha riferito di aver svolto, dopo la separazione di fatto (avvenuta a metà 2019), attività di badante/donna delle pulizie anche senza contratti regolari, percependo complessivamente circa € 250,00 mensili. In realtà, già in costanza di matrimonio svolgeva con costanza attività di badante/assistente domiciliare, anche se senza regolare assunzione (cfr. dichiarazioni rese dai testi escussi);
- ha percepito (negli anni 2019, 2020 e 2021) reddito di cittadinanza per € 410,00 mensili, mentre nel 2022 per € 100,00 mensili. In ogni caso, in atti ha depositato dichiarazioni dei redditi Mod.730 per gli anni 2020 (per € 2.939 complessivi lordi) e 2021 (per € 2.544 complessivi lordi); pag. 3 di 9 - pur non essendo titolare di conti correnti né di rapporti bancari e/o finanziari o di diritti reali su beni immobili o mobili registrati o di quote sociali, tuttavia dispone – e disponeva – di somme di denaro in contanti tenute in casa (cfr. dichiarazioni rese dai testi escussi);
- ha beneficiato in passato dell'aiuto economico da parte di un compagno/amico (cfr. rese dalla stessa parte in udienza).
Per contro, con riferimento al resistente ( ) si evidenzia che: CP_1
- sino a marzo 2024, svolgeva attività lavorativa quale operaio edile, percependo stipendio di circa € 1.200,00 mensili, rapporto tuttavia interrotto per completamento dell'attività del cantiere. Tuttavia, è stato successivamente assunto presso nuova ditta edile, con contratto a tempo determinato sino a fine giugno 2024. In ogni caso, in atti ha depositato dichiarazioni dei redditi Persone Fisiche per gli anni 2020 (per € 12.470 complessivi lordi) e 2021 (per €
15.523 complessivi lordi), nonché buste paga per i mesi di agosto e settembre 2023 con retribuzione pari a € 1.203 ed € 1.303;
- vive con la figlia in nuovo alloggio con canone mensile pari a € 400,00 (cfr. Persona_1
contratto di locazione in atti).
Dirimenti ai fini dell'accertamento di una piena e reale capacità lavorativa di sono Parte_1
state le dichiarazioni rese dai testi (figlia della ricorrente, nata Testimone_1
da precedente relazione), e (figlie delle parti), testi Testimone_2 Testimone_3
da ritenersi a piena conoscenza dei fatti (visto il rapporto di parentela con la ricorrente e i dati riferiti) e della cui attendibilità non può certamente dubitarsi (non essendo emersi elementi in senso contrario né risultando determinante, nella direzione di una ipotetica inattendibilità, i litigi successivamente intervenuti tra madre e figlie), giacché le circostanze dagli stessi articolate risultano connotate da adeguatezza fattuale e temporale;
del resto, e inoltre, non si rinvengono contraddizioni nell'esposizione degli eventi da loro narrati né sono emerse difformità nella rappresentazione delle circostanze (peraltro omogenee e tra loro coerenti) riferite da ciascuno dei predetti testi.
Dalla loro escussione è pacificamente emersa la prova che – nei fatti – ha sempre Parte_1
lavorato anche in costanza di matrimonio: non ha quindi trovato conferma lo stato di assoluta disoccupazione che la stessa ricorrente aveva paventato in atti introduttivi.
Segnatamente, le figlie della ricorrente hanno inequivocabilmente evidenziato come la madre, quantomeno dal 2016, abbia stabilmente svolto attività di badante e/o di addetta alle pulizie presso vari privati, anche oltre gli orari di lavoro regolarmente previsti e percependo parte dello stipendio pag. 4 di 9 cd. in nero, per una retribuzione complessiva di importo non irrisorio (non inferiore a € 800,00 mensili). Sul punto si vedano le nette dichiarazioni di:
- (che ha gestito il denaro della madre): “Mia mamma, Testimone_1
facendo volontariato, ha conosciuto persone anziane che le hanno chiesto di dar loro una mano come badante/pulizie, mia mamma ha quindi lavorato da tale (in zona Per_3
Favaro), questo circa dal 2016 al 2021/2022, andava 2 ore per 3 giorni a settimana (la retribuzione era tramite buoni pasto corrisposti dall'associazione di volontariato), però nei fatti le chiedeva di stare di più, quindi nei fatti mia mamma assisteva da Per_3 Per_3
lunedì a venerdì tutto il tempo (sino alle ore 18), a volte poi stava anche la sera o nel week end”; ancora: “ per questa assistenza aggiuntiva dava a mia mamma 800/900€ al Per_3
mese, questo lo so perché i soldi li contavamo io e mia mamma insieme (e perché io stessa andavo a prendere mia mamma al “lavoro”); preciso però che gli orari aggiuntivi di lavoro sono stati progressivi nel tempo, quindi la somma di € 800/900 (in nero) era quella relativa
a quando stava “a tempo pieno”, ha però iniziato con poche ore”; ancora: “Poi mia mamma ha anche lavorato da da aprile 2017 sino a metà 2018 circa (in Persona_4 complessivo circa un anno e mezzo), da lui lavorava a tempo pieno (24h, con pernotto)”; ancora: “ corrispondeva a mia mamma circa € 1.000/1.100 al mese, lo so perché Per_4
suo nipote li corrispondeva direttamente a me, che poi li contavo (mia mamma ha difficoltà
a contare i soldi) e li davo a mia mamma”; ancora: “Finito il periodo con mia Per_3
mamma ha iniziato a fare la badante presso tale , inizialmente con poche ore poi per Per_1
6 giorni a settimana per 6 ore al giorno (oltre eventuali giornate festive;
anche vive Per_1 da sola), per circa € 1.000 al mese (in parte in nero, in parte regolarizzati), questo lo so perché (come già detto) i soldi li contavo io;
mia mamma continua tutt'ora ad andare da
”; e infine: “Fino a fine 2022 facevo io la “contabile” di mia mamma, all'epoca Per_1 aveva risparmi per circa € 12.000”;
- (che viveva con la madre ricorrente sino al 2019): “Quando Testimone_2
vivevo con la mamma, so che lei non lavorava fino al 2016/2017, dopo di che ha iniziato a lavorare dalla IGnora come badante, inizialmente come volontaria, in cambio Per_3
le dava i buoni spesa di 200 euro. Ci andava 1 ora al giorno, poi la IG.ra Per_3
ha avuto bisogno di più ore e quindi la mamma vi andava più ore, aumentate Per_3
progressivamente nel tempo […] Per queste ore aggiuntive percepiva una retribuzione in nero ma non so quanto di preciso perché ne parlava con mia sorella maggiore ”; Per_5 ancora: “La mamma contemporaneamente andava sempre come badante dal IG. Per_4
, ora deceduto. Da questa persona ci andavamo tutti assieme”; ancora: “Nel 2018
[...]
pag. 5 di 9 mia madre lavorava già dal di sicuro”; ancora: “Non so esattamente quanto Per_4
prendesse la mamma da , ribadisco che di queste cose se ne occupava la mamma Per_4
con mia sorella , ho visto il nipote di lasciare più volte dei soldi sul Per_5 Per_4
tavolino a casa di per pagare la mamma. La mamma non lavora più da Per_4 Per_3 ma ha continuato a fare la badante presso la IG.ra , circa dall'anno 2021/2022. Va Per_1
tutta la settimana tutto il giorno e ci dorme anche la notte in caso di bisogno. So tramite mia sorella che la mamma era pagata in nero dalla IG.ra , ma non so quanto”; Per_5 Per_1 ancora: “So che la mamma ancora oggi lavora dalla ”; ancora: “so per certo cha ha Per_1
tanti soldi in contanti sotto il materasso nella casa di via Venezia, almeno 10.000 euro, li ho visti io stessa”; e infine: “so le modalità di lavoro della mamma da perché, Per_1
nonostante i litigi, ho sempre cercato di avere con lei un buon rapporto, quindi in quel periodo ero in contatto con lei, la quale mi riferiva cosa faceva e a volte mi ha accompagnato al lavoro mentre andava a lavorare da zona Favaro Via Pozzuolo”; Per_1
- “So che, da quando vivevo in via Lamarmora, la mamma lavorava dal Testimone_3
2017 da , zona Mazzetta, come badante fissa e abitavo anche io con loro. […] La Per_4
mamma prestava assistente al tutto il giorno. Mia madre mi ha detto che aveva un Per_4
regolare contratto di lavoro ma non so quanto guadagnasse. Mensilmente vedevo una IGnora (penso la figlia) dare del denaro a mia madre, ma non so quanto, per l'attività prestata”; ancora: “Il lavoro da è durato circa un anno e mezzo/due anni. Dopo di Per_4 che la mamma faceva volontariato da una IGnora a Favaro, ; ancora: “So che Per_3
non veniva retribuita con dei soldi, forse con dei vaucher, lo so perché me lo ha detto la mamma. Dopo il primo periodo di volontariato so che l'ha presa a lavorare Per_3 retribuita (questo me lo ha detto la mamma)”; e infine: “Dopo ha iniziato a lavorare da
, sempre in zona Favaro. So che la mamma va da a tempo pieno, a volte anche Per_1 Per_1
la notte. Lo so perchè sono andata a trovarla. So che la mamma viene pagata da ma Per_1
non so quanto. Lo so perché ho visto pagare la mamma e perché poi me lo ha detto Per_1 lei stessa. Ancora oggi la mamma lavora da . Per_1
Non è del resto immaginabile che, nel lungo intervallo di tempo intercorrente tra la separazione di fatto (pacificamente avvenuta almeno a metà del 2019, come da dichiarazioni rese dai coniugi in udienza, o addirittura già a metà del 2018 stando a quanto riferito nei rispettivi atti introduttivi) e il deposito del ricorso per separazione (giugno 2023), la ricorrente – qualora fosse stata realmente disoccupata (come da lei in ipotesi asserito) – abbia potuto provvedere a sé stessa e al proprio sostentamento senza percepire alcun contributo economico da parte del marito e con il solo introito pag. 6 di 9 (peraltro modesto) del reddito di cittadinanza. Ella deve per forza aver svolto una qualche attività lavorativa, verosimilmente non con regolare contratto (come è emerso in istruttoria): diversamente opinando, non si spiegherebbe come mai il ricorso per separazione, con richiesta di un assegno di mantenimento in proprio favore, sia stato proposto soltanto dopo tanti anni dalla separazione di fatto. Del resto, la prova che in tutto questo periodo abbia comunque lavorato - con Parte_1
costanza e non certo saltuariamente - quale badante e/o colf, e lo stia tutt'ora facendo (al momento presso una certa IG.ra , mantenendosi in autonomia e ricevendo le retribuzioni anche cd. in Per_1
nero senza regolari contratti di lavoro (quindi, senza riscontri evincibili dalle dichiarazioni dei redditi), è stata adeguatamente e sufficientemente raggiunta in sede di escussione testimoniale.
Ancora, la situazione reddituale della ricorrente – che comunque risulta aver percepito, per gli anni di imposta 2020 e 2021, redditi lordi complessivi rispettivamente pari ad € 2.939,00 e ad €
2.544,00, unica documentazione reddituale prodotta dalla parte – risulta (per un verso) poco trasparente, anche perché non sono state depositate le dichiarazioni per gli anni di imposta precedenti né tantomeno per gli anni successivi;
(per l'altro) le dichiarazioni dei redditi prodotte non sono in ogni caso esaustive e vincolanti (in particolare nel caso di specie, allorquando derivano da attività lavorative che possono tranquillamente essere svolte cd. in nero e che, anzi, sono già state svolte secondo questa modalità in passato;
cfr. dichiarazioni dei testi escussi) giacché concorrono, con tutti gli elementi emersi, a una valutazione complessiva delle capacità economiche della parte: si vedano, ad esempio, i redditi come sopra richiamati che fanno presumere altre forme di sostentamento/aiuto o, comunque, ulteriori entrate poiché, altrimenti, incompatibili con quanto prospettato dalla stessa parte.
In ogni caso, permane intatta la capacità lavorativa della parte, tenuto conto dell'età e dell'assenza di particolari (e, soprattutto, comprovati) elementi ostativi in proposito.
Né, del resto, può risultare sufficiente e idonea sul punto la documentazione medica prodotta dalla stessa ricorrente, atteso che si è dinanzi soltanto: i) a un ricovero ospedaliero nel 2019, peraltro limitato a pochissimi giorni (soltanto 3 giorni, dal 21 al 24 dicembre 2019) e con diagnosi di
“reazione acuta con disturbi misti dell'emotività e del comportamento – Diabete Mellito”, ricovero
“reso necessario per una condizione, reattiva a conflittualità intrafamiliare, caratterizzata da disforia e agitazione”, situazione invero migliorata a seguito di assunzione di terapia farmacologica
(cfr. referto dott. in atti); ii) a un successivo ricovero in data 4.4.2021 in ragione di un non Per_6 meglio precisato “stato ansioso reattivo”.
Non hanno però fatto seguito altri episodi similari né è stata prodotta ulteriore documentazione pag. 7 di 9 sanitaria a supporto di asserite incapacità lavorative (né la certificazione medica in atti risulta idonea in proposito, poiché del tutto inconferente e insufficiente), ad eccezione del ricovero avvenuto dal 6 al 13 novembre 2023 in data successiva alla costituzione del resistente nel presente giudizio (memoria depositata in data 13.10.2023). Ebbene, tale ultimo accesso ospedaliero, con diagnosi di “reazione depressiva, disturbo di personalità, diabete mellito”, oltre a destare qualche dubbio quantomeno circa la tempistica del ricovero stesso, nulla però comprova – nemmeno in via presuntiva – in punto di incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente. Parimenti irrilevante, per le medesime ragioni, risulta la certificazione medica del 13.1.2024 a firma della dott.ssa in atti (da cui emerge “un disturbo depressivo ricorrente esacerbato da fattori di vita Per_7 stressanti a carico della sfera economica e soprattutto relazionale” tale da impedire “la possibilità di svolgere un'attività lavorativa in modo continuativo”), dal momento che è lo stesso sanitario a precisare che il trattamento farmacologico riesce a controllare (seppur in parte) la condizione di malessere. Ad avviso del Collegio, il disturbo depressivo da cui è affetta la ricorrente non è in ogni caso di gravità e importanza tale da condizionare la piena ed effettiva capacità lavorativa di Pt_1
poiché (da un lato) non specifico e (dall'altro) privo non solo di un concreto nesso causale
[...]
ma anche di ulteriori, puntuali e più specifici elementi a supporto (es. c.t.u. medica), approfondimenti istruttori che - peraltro - non sono stati nemmeno chiesti dalla stessa parte che vi avrebbe avuto interesse e che è onerata del relativo onere probatorio.
Da ultimo, non può non evidenziarsi – sempre a supporto dell'assenza dei presupposti per un mantenimento economico in favore della ricorrente – anche la breve durata di fatto della convivenza
(pari a due o tre anni, a seconda che si consideri terminata a metà 2018 o 2019, come sopra già precisato) e l'assenza (circostanza mai dedotta) di un tenore di vita matrimoniale particolarmente elevato.
Null'altro da provvedere, atteso che le parti nulla deducono sulla necessità di assumere provvedimenti economici nei confronti delle figlie maggiorenni e le quali (nel Persona_1 Per_2
corso della loro escussione quali testi) hanno comunque riferito di svolgere attività lavorativa retribuita.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono necessariamente la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento (ovvero da € 26,000,01 a € 52.000,00), tenendo conto di tutte le fasi processuali, con applicazione dei valori minimi previsti (come modificati con D.M. n.
147/2022). pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra questione assorbita o disattesa, dato atto della sentenza non definitiva n. 40/2024 in punto di status, così provvede:
- rigetta la domanda di di porre un assegno a titolo di concorso al proprio Parte_1
mantenimento e a carico di;
Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di controparte delle spese processuali Parte_1
che si liquidano in € 3.809,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConIGlio del 5.12.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176 /2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1972, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
AMBROGETTI SABINA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2
telematici; - parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
l'11/06/1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
SAUCHELLI FABIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._4
telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 9 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “adversis reiectis, vista la sentenza non definitiva di separazione nr.40/2024 pubblicata in data 16.01.24, stabilire a carico del IGnor
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro Controparte_1
500,00 mensili o di altra somma che risulterà equa al termine dell'espletata istruttoria, con decorrenza dal momento della domanda. Con condanna del IGnor al pagamento CP_1 integrale delle spese e competenze di lite”.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi e con i conseguenti adempimenti Controparte_1 Parte_1
burocratici del caso, dando atto della rispettiva indipendenza economica delle parti. Il tutto rigettando le diverse richieste formulate da parte ricorrente, con condanna della stessa alle spese ed onorari del presente giudizio, attesa la infondatezza delle domande svolte in punto di determinazioni economiche conseguenti alla separazione e con sentenza esecutiva per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/06/2023 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia in data 20.1.2016 con Controparte_1
e che dall'unione sono nate le figlie (n. il 3.10.2002) e (n. il 31.12.2000), Persona_1 Per_2
attualmente maggiorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con sentenza non definitiva n. 40/2024, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
È stata svolta istruttoria a mezzo di prova per testi.
È stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
pag. 2 di 9 All'udienza così fissata per il giorno 24.10.2024, il Giudice – preso atto dell'avvenuto deposito delle precisazioni delle conclusioni e delle memorie delle parti – ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La causa va pertanto in decisione definitiva sulla sola questione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e a carico del resistente.
Sul punto, si dà atto che con ordinanza ex art. 473-bis.22, c. 1, c.p.c. del 27.11.2023 è stata disposta, in via temporanea e urgente, la somma mensile di € 200,00 a carico di a titolo CP_1
di concorso al mantenimento del coniuge Parte_1
Reputa tuttavia il Collegio, all'esito dell'istruttoria effettuata, di dover revocare le statuizioni economiche disposte, in via temporanea e urgente, in favore della ricorrente.
Diversamente dagli elementi probatori inizialmente a disposizione del Giudice relatore, invero, gli approfondimenti successivamente svolti nel corso del giudizio portano a ritenere non più sussistenti i presupposti per confermare la previsione di un assegno di mantenimento in favore di Pt_1
[...]
Giova rilevare, con riferimento alla ricorrente ( – anche in aggiunta a quanto già Parte_1
rilevato con ordinanza del 27.11.2023, come nitidamente emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi
– che ella: CP_
- vive nella ex casa familiare assegnatale da con canone di mensile pari a € 118,00 al mese circa (benché il contratto del 15.1.2003 in atti, tuttavia, riporti un canone pari a €
100,00 mensili);
- ha riferito di aver svolto, dopo la separazione di fatto (avvenuta a metà 2019), attività di badante/donna delle pulizie anche senza contratti regolari, percependo complessivamente circa € 250,00 mensili. In realtà, già in costanza di matrimonio svolgeva con costanza attività di badante/assistente domiciliare, anche se senza regolare assunzione (cfr. dichiarazioni rese dai testi escussi);
- ha percepito (negli anni 2019, 2020 e 2021) reddito di cittadinanza per € 410,00 mensili, mentre nel 2022 per € 100,00 mensili. In ogni caso, in atti ha depositato dichiarazioni dei redditi Mod.730 per gli anni 2020 (per € 2.939 complessivi lordi) e 2021 (per € 2.544 complessivi lordi); pag. 3 di 9 - pur non essendo titolare di conti correnti né di rapporti bancari e/o finanziari o di diritti reali su beni immobili o mobili registrati o di quote sociali, tuttavia dispone – e disponeva – di somme di denaro in contanti tenute in casa (cfr. dichiarazioni rese dai testi escussi);
- ha beneficiato in passato dell'aiuto economico da parte di un compagno/amico (cfr. rese dalla stessa parte in udienza).
Per contro, con riferimento al resistente ( ) si evidenzia che: CP_1
- sino a marzo 2024, svolgeva attività lavorativa quale operaio edile, percependo stipendio di circa € 1.200,00 mensili, rapporto tuttavia interrotto per completamento dell'attività del cantiere. Tuttavia, è stato successivamente assunto presso nuova ditta edile, con contratto a tempo determinato sino a fine giugno 2024. In ogni caso, in atti ha depositato dichiarazioni dei redditi Persone Fisiche per gli anni 2020 (per € 12.470 complessivi lordi) e 2021 (per €
15.523 complessivi lordi), nonché buste paga per i mesi di agosto e settembre 2023 con retribuzione pari a € 1.203 ed € 1.303;
- vive con la figlia in nuovo alloggio con canone mensile pari a € 400,00 (cfr. Persona_1
contratto di locazione in atti).
Dirimenti ai fini dell'accertamento di una piena e reale capacità lavorativa di sono Parte_1
state le dichiarazioni rese dai testi (figlia della ricorrente, nata Testimone_1
da precedente relazione), e (figlie delle parti), testi Testimone_2 Testimone_3
da ritenersi a piena conoscenza dei fatti (visto il rapporto di parentela con la ricorrente e i dati riferiti) e della cui attendibilità non può certamente dubitarsi (non essendo emersi elementi in senso contrario né risultando determinante, nella direzione di una ipotetica inattendibilità, i litigi successivamente intervenuti tra madre e figlie), giacché le circostanze dagli stessi articolate risultano connotate da adeguatezza fattuale e temporale;
del resto, e inoltre, non si rinvengono contraddizioni nell'esposizione degli eventi da loro narrati né sono emerse difformità nella rappresentazione delle circostanze (peraltro omogenee e tra loro coerenti) riferite da ciascuno dei predetti testi.
Dalla loro escussione è pacificamente emersa la prova che – nei fatti – ha sempre Parte_1
lavorato anche in costanza di matrimonio: non ha quindi trovato conferma lo stato di assoluta disoccupazione che la stessa ricorrente aveva paventato in atti introduttivi.
Segnatamente, le figlie della ricorrente hanno inequivocabilmente evidenziato come la madre, quantomeno dal 2016, abbia stabilmente svolto attività di badante e/o di addetta alle pulizie presso vari privati, anche oltre gli orari di lavoro regolarmente previsti e percependo parte dello stipendio pag. 4 di 9 cd. in nero, per una retribuzione complessiva di importo non irrisorio (non inferiore a € 800,00 mensili). Sul punto si vedano le nette dichiarazioni di:
- (che ha gestito il denaro della madre): “Mia mamma, Testimone_1
facendo volontariato, ha conosciuto persone anziane che le hanno chiesto di dar loro una mano come badante/pulizie, mia mamma ha quindi lavorato da tale (in zona Per_3
Favaro), questo circa dal 2016 al 2021/2022, andava 2 ore per 3 giorni a settimana (la retribuzione era tramite buoni pasto corrisposti dall'associazione di volontariato), però nei fatti le chiedeva di stare di più, quindi nei fatti mia mamma assisteva da Per_3 Per_3
lunedì a venerdì tutto il tempo (sino alle ore 18), a volte poi stava anche la sera o nel week end”; ancora: “ per questa assistenza aggiuntiva dava a mia mamma 800/900€ al Per_3
mese, questo lo so perché i soldi li contavamo io e mia mamma insieme (e perché io stessa andavo a prendere mia mamma al “lavoro”); preciso però che gli orari aggiuntivi di lavoro sono stati progressivi nel tempo, quindi la somma di € 800/900 (in nero) era quella relativa
a quando stava “a tempo pieno”, ha però iniziato con poche ore”; ancora: “Poi mia mamma ha anche lavorato da da aprile 2017 sino a metà 2018 circa (in Persona_4 complessivo circa un anno e mezzo), da lui lavorava a tempo pieno (24h, con pernotto)”; ancora: “ corrispondeva a mia mamma circa € 1.000/1.100 al mese, lo so perché Per_4
suo nipote li corrispondeva direttamente a me, che poi li contavo (mia mamma ha difficoltà
a contare i soldi) e li davo a mia mamma”; ancora: “Finito il periodo con mia Per_3
mamma ha iniziato a fare la badante presso tale , inizialmente con poche ore poi per Per_1
6 giorni a settimana per 6 ore al giorno (oltre eventuali giornate festive;
anche vive Per_1 da sola), per circa € 1.000 al mese (in parte in nero, in parte regolarizzati), questo lo so perché (come già detto) i soldi li contavo io;
mia mamma continua tutt'ora ad andare da
”; e infine: “Fino a fine 2022 facevo io la “contabile” di mia mamma, all'epoca Per_1 aveva risparmi per circa € 12.000”;
- (che viveva con la madre ricorrente sino al 2019): “Quando Testimone_2
vivevo con la mamma, so che lei non lavorava fino al 2016/2017, dopo di che ha iniziato a lavorare dalla IGnora come badante, inizialmente come volontaria, in cambio Per_3
le dava i buoni spesa di 200 euro. Ci andava 1 ora al giorno, poi la IG.ra Per_3
ha avuto bisogno di più ore e quindi la mamma vi andava più ore, aumentate Per_3
progressivamente nel tempo […] Per queste ore aggiuntive percepiva una retribuzione in nero ma non so quanto di preciso perché ne parlava con mia sorella maggiore ”; Per_5 ancora: “La mamma contemporaneamente andava sempre come badante dal IG. Per_4
, ora deceduto. Da questa persona ci andavamo tutti assieme”; ancora: “Nel 2018
[...]
pag. 5 di 9 mia madre lavorava già dal di sicuro”; ancora: “Non so esattamente quanto Per_4
prendesse la mamma da , ribadisco che di queste cose se ne occupava la mamma Per_4
con mia sorella , ho visto il nipote di lasciare più volte dei soldi sul Per_5 Per_4
tavolino a casa di per pagare la mamma. La mamma non lavora più da Per_4 Per_3 ma ha continuato a fare la badante presso la IG.ra , circa dall'anno 2021/2022. Va Per_1
tutta la settimana tutto il giorno e ci dorme anche la notte in caso di bisogno. So tramite mia sorella che la mamma era pagata in nero dalla IG.ra , ma non so quanto”; Per_5 Per_1 ancora: “So che la mamma ancora oggi lavora dalla ”; ancora: “so per certo cha ha Per_1
tanti soldi in contanti sotto il materasso nella casa di via Venezia, almeno 10.000 euro, li ho visti io stessa”; e infine: “so le modalità di lavoro della mamma da perché, Per_1
nonostante i litigi, ho sempre cercato di avere con lei un buon rapporto, quindi in quel periodo ero in contatto con lei, la quale mi riferiva cosa faceva e a volte mi ha accompagnato al lavoro mentre andava a lavorare da zona Favaro Via Pozzuolo”; Per_1
- “So che, da quando vivevo in via Lamarmora, la mamma lavorava dal Testimone_3
2017 da , zona Mazzetta, come badante fissa e abitavo anche io con loro. […] La Per_4
mamma prestava assistente al tutto il giorno. Mia madre mi ha detto che aveva un Per_4
regolare contratto di lavoro ma non so quanto guadagnasse. Mensilmente vedevo una IGnora (penso la figlia) dare del denaro a mia madre, ma non so quanto, per l'attività prestata”; ancora: “Il lavoro da è durato circa un anno e mezzo/due anni. Dopo di Per_4 che la mamma faceva volontariato da una IGnora a Favaro, ; ancora: “So che Per_3
non veniva retribuita con dei soldi, forse con dei vaucher, lo so perché me lo ha detto la mamma. Dopo il primo periodo di volontariato so che l'ha presa a lavorare Per_3 retribuita (questo me lo ha detto la mamma)”; e infine: “Dopo ha iniziato a lavorare da
, sempre in zona Favaro. So che la mamma va da a tempo pieno, a volte anche Per_1 Per_1
la notte. Lo so perchè sono andata a trovarla. So che la mamma viene pagata da ma Per_1
non so quanto. Lo so perché ho visto pagare la mamma e perché poi me lo ha detto Per_1 lei stessa. Ancora oggi la mamma lavora da . Per_1
Non è del resto immaginabile che, nel lungo intervallo di tempo intercorrente tra la separazione di fatto (pacificamente avvenuta almeno a metà del 2019, come da dichiarazioni rese dai coniugi in udienza, o addirittura già a metà del 2018 stando a quanto riferito nei rispettivi atti introduttivi) e il deposito del ricorso per separazione (giugno 2023), la ricorrente – qualora fosse stata realmente disoccupata (come da lei in ipotesi asserito) – abbia potuto provvedere a sé stessa e al proprio sostentamento senza percepire alcun contributo economico da parte del marito e con il solo introito pag. 6 di 9 (peraltro modesto) del reddito di cittadinanza. Ella deve per forza aver svolto una qualche attività lavorativa, verosimilmente non con regolare contratto (come è emerso in istruttoria): diversamente opinando, non si spiegherebbe come mai il ricorso per separazione, con richiesta di un assegno di mantenimento in proprio favore, sia stato proposto soltanto dopo tanti anni dalla separazione di fatto. Del resto, la prova che in tutto questo periodo abbia comunque lavorato - con Parte_1
costanza e non certo saltuariamente - quale badante e/o colf, e lo stia tutt'ora facendo (al momento presso una certa IG.ra , mantenendosi in autonomia e ricevendo le retribuzioni anche cd. in Per_1
nero senza regolari contratti di lavoro (quindi, senza riscontri evincibili dalle dichiarazioni dei redditi), è stata adeguatamente e sufficientemente raggiunta in sede di escussione testimoniale.
Ancora, la situazione reddituale della ricorrente – che comunque risulta aver percepito, per gli anni di imposta 2020 e 2021, redditi lordi complessivi rispettivamente pari ad € 2.939,00 e ad €
2.544,00, unica documentazione reddituale prodotta dalla parte – risulta (per un verso) poco trasparente, anche perché non sono state depositate le dichiarazioni per gli anni di imposta precedenti né tantomeno per gli anni successivi;
(per l'altro) le dichiarazioni dei redditi prodotte non sono in ogni caso esaustive e vincolanti (in particolare nel caso di specie, allorquando derivano da attività lavorative che possono tranquillamente essere svolte cd. in nero e che, anzi, sono già state svolte secondo questa modalità in passato;
cfr. dichiarazioni dei testi escussi) giacché concorrono, con tutti gli elementi emersi, a una valutazione complessiva delle capacità economiche della parte: si vedano, ad esempio, i redditi come sopra richiamati che fanno presumere altre forme di sostentamento/aiuto o, comunque, ulteriori entrate poiché, altrimenti, incompatibili con quanto prospettato dalla stessa parte.
In ogni caso, permane intatta la capacità lavorativa della parte, tenuto conto dell'età e dell'assenza di particolari (e, soprattutto, comprovati) elementi ostativi in proposito.
Né, del resto, può risultare sufficiente e idonea sul punto la documentazione medica prodotta dalla stessa ricorrente, atteso che si è dinanzi soltanto: i) a un ricovero ospedaliero nel 2019, peraltro limitato a pochissimi giorni (soltanto 3 giorni, dal 21 al 24 dicembre 2019) e con diagnosi di
“reazione acuta con disturbi misti dell'emotività e del comportamento – Diabete Mellito”, ricovero
“reso necessario per una condizione, reattiva a conflittualità intrafamiliare, caratterizzata da disforia e agitazione”, situazione invero migliorata a seguito di assunzione di terapia farmacologica
(cfr. referto dott. in atti); ii) a un successivo ricovero in data 4.4.2021 in ragione di un non Per_6 meglio precisato “stato ansioso reattivo”.
Non hanno però fatto seguito altri episodi similari né è stata prodotta ulteriore documentazione pag. 7 di 9 sanitaria a supporto di asserite incapacità lavorative (né la certificazione medica in atti risulta idonea in proposito, poiché del tutto inconferente e insufficiente), ad eccezione del ricovero avvenuto dal 6 al 13 novembre 2023 in data successiva alla costituzione del resistente nel presente giudizio (memoria depositata in data 13.10.2023). Ebbene, tale ultimo accesso ospedaliero, con diagnosi di “reazione depressiva, disturbo di personalità, diabete mellito”, oltre a destare qualche dubbio quantomeno circa la tempistica del ricovero stesso, nulla però comprova – nemmeno in via presuntiva – in punto di incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente. Parimenti irrilevante, per le medesime ragioni, risulta la certificazione medica del 13.1.2024 a firma della dott.ssa in atti (da cui emerge “un disturbo depressivo ricorrente esacerbato da fattori di vita Per_7 stressanti a carico della sfera economica e soprattutto relazionale” tale da impedire “la possibilità di svolgere un'attività lavorativa in modo continuativo”), dal momento che è lo stesso sanitario a precisare che il trattamento farmacologico riesce a controllare (seppur in parte) la condizione di malessere. Ad avviso del Collegio, il disturbo depressivo da cui è affetta la ricorrente non è in ogni caso di gravità e importanza tale da condizionare la piena ed effettiva capacità lavorativa di Pt_1
poiché (da un lato) non specifico e (dall'altro) privo non solo di un concreto nesso causale
[...]
ma anche di ulteriori, puntuali e più specifici elementi a supporto (es. c.t.u. medica), approfondimenti istruttori che - peraltro - non sono stati nemmeno chiesti dalla stessa parte che vi avrebbe avuto interesse e che è onerata del relativo onere probatorio.
Da ultimo, non può non evidenziarsi – sempre a supporto dell'assenza dei presupposti per un mantenimento economico in favore della ricorrente – anche la breve durata di fatto della convivenza
(pari a due o tre anni, a seconda che si consideri terminata a metà 2018 o 2019, come sopra già precisato) e l'assenza (circostanza mai dedotta) di un tenore di vita matrimoniale particolarmente elevato.
Null'altro da provvedere, atteso che le parti nulla deducono sulla necessità di assumere provvedimenti economici nei confronti delle figlie maggiorenni e le quali (nel Persona_1 Per_2
corso della loro escussione quali testi) hanno comunque riferito di svolgere attività lavorativa retribuita.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono necessariamente la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento (ovvero da € 26,000,01 a € 52.000,00), tenendo conto di tutte le fasi processuali, con applicazione dei valori minimi previsti (come modificati con D.M. n.
147/2022). pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra questione assorbita o disattesa, dato atto della sentenza non definitiva n. 40/2024 in punto di status, così provvede:
- rigetta la domanda di di porre un assegno a titolo di concorso al proprio Parte_1
mantenimento e a carico di;
Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di controparte delle spese processuali Parte_1
che si liquidano in € 3.809,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConIGlio del 5.12.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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