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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2042/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 17/10/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLANTE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. ARCANGELA DOLCE e l'Avv. DEBORA DOLCE che concludono per l'accoglimento dell'appello; l'Avv. DI GIOVANNI SILVO, appellato, conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2042/2018
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2042/2018 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 10.07.2018;
TRA
1
, c.f. , in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ANNIBALE MARCHESE N. 10, NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. DOLCE ARCANGELA e dell'Avv. DOLCE DEBORA che lo rappresentano e difendono, in virtù di giusta procura allagata in calce al ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
(c.f. , rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._1 stesso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio al VICO IV, UMBERTO I, N.
13, PIGNOLA (PZ);
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello - Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta dal Controparte_1 avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 56/2017, elevato in data 02.01.2018,
e notificato in data 4.01.2018, dalla Polizia Locale di , per la violazione dell'art. Pt_1
157 co. 5 e co. 8 C.d.s., perché il veicolo di sua proprietà, targato BW028DW, in data
06.11.2017, sostava in Vico IV, Umberto I, n. 13, nel Comune di , al di fuori degli Pt_1 spazi consentiti.
Con sentenza n. 239/2018, il Giudice di Pace di Potenza ha accolto il ricorso ritenendo che la segnaletica verticale installata non vietasse il parcheggio e ritenendo che il non costituitosi in giudizio, non avesse dato prova della fondatezza della pretesa Pt_1 sanzionatoria.
Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto il presente appello Parte_1 deducendo:
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 157 co. 5 e co. 8 C.d.s.;
- l'errata valutazione delle prove documentali offerte dall'opponente in relazione all'art
116 c.p.c.
Ha, altresì, censurato la mancata ammissione, da parte del Giudice di prime cure, dei mezzi istruttori articolati dell'opponente.
2
Costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per non essersi il volontariamente Parte_1 costituito nel giudizio di primo grado;
in ogni caso, nel merito ha dedotto la correttezza della sentenza impugnata, nonché l'illegittimità della sanzione reiterando i motivi di opposizione già articolati nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
§2. L'appello è ammissibile.
Preliminarmente, non è revocabile in dubbio che la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, definito con sentenza a lei sfavorevole nel merito, può proporre appello, avendo interesse (ex art. 100 c.p.c.) a rimuovere tale statuizione di condanna a suo carico.
L'appello è ammissibile altresì contenendo, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n.
83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti, si rileva che il gravame non è stato ritenuto inammissibile ex art. 348 bis, prima della trattazione dello stesso, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza.
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§3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito illustrato.
L'art. 157 co. 5 C.d.S. prevede che “Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica”.
Sul punto, la Suprema Corte ha di recente precisato che “l'art. 157, comma V del Codice della Strada dispone che, nelle aree nelle aree di sosta all'uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica. In tal senso, l'art. 351, comma 2 del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui (nel caso in esame, la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento dei veicoli all'interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale, mentre il veicolo del ricorrente era parcheggiato irregolarmente all'interno dell'area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell'art. 157, comma 5 del Cds)” (vedasi: Cass.
Civ., Sez. II, Ord., n. 4040 del 14.02.2024).
Ebbene, la sentenza del Giudice di prime cure è errata per plurime ragioni.
In primo luogo, non merita di essere condivisa l'affermazione del Giudice di Pace nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del verbale impugnato sul presupposto che, in virtù di quanto previsto all'art. 38 C.d.s., le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali, in quanto “nella strada, nella quale il parcheggio veniva effettuato, vi è un segnale verticale che consente il parcheggio e non lo vieta”.
Infatti, la disposizione citata riguarda i casi di discordanza tra la segnaletica verticale e quella orizzontale, situazione assente nel caso in esame.
Invero, dalla documentazione fotografica in atti si evince che nella piazza ove veniva posteggiato l'autoveicolo oltre ad esservi diversi spazi per la sosta appositamente delimitati con segnaletica orizzontale, era, altresì, presente segnaletica verticale (segnale quadrato di parcheggio, con cartello integrativo) che prescriveva, in perfetta coerenza con la prima “il parcheggio negli spazi delimitati”.
Pertanto, la situazione di discordanza tra segnaletica verticale e orizzontale, presupposto per l'applicazione all'art. 38 C.d.s., non si ravvisa nel caso di esame.
Inoltre, anche laddove fosse stata riscontrata la sola presenza della segnaletica orizzontale
(strisce bianche volte a delimitare le aree di sosta), questa avendo un autonomo valore
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prescrittivo, avrebbe, comunque, consentito agli agenti accertatori di contestare legittimamente la violazione in esame.
Tant'è vero, nel codice della strada non si rinviene una disposizione che impone un obbligo di collocazione di segnaletica verticale atta a segnalare la presenza di un divieto di sosta fuori dagli stalli già delimitati da segnaletica orizzontale, e ciò proprio per l'autonomo valore prescrittivo di quest'ultima.
Il Giudice di pace ha, a ben vedere, richiamato giurisprudenza non confacente al caso, riguardando ipotesi in cui il veicolo era stato parcheggiato in assenza di qualsiasi segnaletica oppure in un'area del tutto diversa da quella delimitata dalle strisce e interessata da un diverso divieto.
Altra è l'ipotesi - ricorrente nel caso di specie – in cui il veicolo dell'opponente era parcheggiato irregolarmente all'interno dell'area di sosta e a pochi metri dagli stalli, delimitati dalla presenza di strisce bianche.
Alcuna rilevanza, infatti, assume la circostanza che l'autovettura fosse stata posteggiata, come sostenuto dall'opponente, nell'area destinata a parcheggio, fuori dalle strisce bianche ivi presenti, “in maniera tale da non costituire intralcio”, davanti a “un antico portale di legno con delle macchie di vernice altrettanto anticamente dipinte forse dal nonno dell' attuale proprietario, il quale NON USA tale locale come garage, ma a scopi diversi, e non è titolare di alcun permesso di apposizione di indicazione di divieto di sosta per “passo carrabile”, trattandosi di “spazio contiguo” che, come prescritto dall' art. 351 co. 2 del D.P.R. 495/1992, non avrebbe dovuto essere occupato, data la presenza di spazi appositamente adibiti a parcheggio.
Pertanto, avendo l'opponente riconosciuto e ammesso l'esistenza di segnaletica orizzontale, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto confermare il verbale impugnato in quanto: a) l'art. 157 co. 5 C.d.s. prevede che “Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica”; b) lo spazio in cui la sosta è consentita è delimitato da strisce bianche;
c) il conducente non collocava il veicolo nel modo prescritto, parcheggiandolo nella parte immediatamente adiacente agli spazi in cui la sosta è consentita;
d) lo spazio contiguo che, ai sensi dell'art. 351 co. 2
D.P.R. 495/1992, l'opponente non avrebbe dovuto invadere è proprio quello in cui il veicolo è stato parcheggiato.
§3.1. Posta la fondatezza del motivo di gravame, occorre procedere all'esame delle censure riproposte dall'appellato, non esaminate dal Giudice di primo grado.
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Con riferimento alla mancata contestazione immediata si rileva che ai fini della legittimità della contestazione differita, fuori dai casi di cui all' art. 201, co. 1 bis, C.d.s. - per i quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi, in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni -, è sufficiente che siano indicati nel verbale di contestazione (anche solo sinteticamente) i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ben potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento.
In proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “nei casi elencati nell'art, 201, comma 1 bis, c.d.s., da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata e l'indicazione nel verbale el verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata” (Cass. civ., Sez.
VI, 14 ottobre 2013, n. 23222).
Nel caso in esame, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, il preavviso di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada riporta espressamente il motivo della contestazione differita, recando l'inciso: “la violazione non è stata contestata per assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”.
Peraltro, tale motivazione, trova conferma nella ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente (pag. n. 1 della comparsa in appello) ove si afferma che "il giorno 5 novembre 2017 il sottoscritto avvocato, rientrando a casa in tarda ora, parcheggiava
l'auto nella posizione indicata nel corredo fotografico che si allega, non avendo trovato altro posto disponibile”, e che “la mattina del 6 novembre 2017, il sottoscritto rinveniva sotto il tergicristalli dell'auto il tagliandino blu che si allega al presente ricorso, quale preavviso di accertamento di infrazione al C.d.S.”.
Risulta, quindi, provata la ricorrenza dell'ipotesi di cui al co. 1 bis lett. d) dell'art. 201
Codice della Strada, “accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”.
Infondata è, pertanto, la censura inerente la violazione dell'art. 200 C.d.s. non sussistendo, nel caso in esame, alcuna violazione dell'obbligo di contestazione immediata di cui al combinato disposto degli artt. 200 e 201 co.1 Codice della Strada
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Infatti, per le violazioni riconducibili al comma 1-bis, lett. d) dell'art. 201 C.d.s., non è necessaria la contestazione immediata né è necessario esplicitarne i motivi, ai sensi comma 1-ter dell'art. 201, trattandosi, come chiarito, di ipotesi tipizzate dal legislatore.
Infine, infondata è, pure, la censura circa la violazione dell'art. 77 co. 7 del D.P.R. n.
495/1992, anch'essa espressamente riproposta in appello.
Ai fini della sussistenza dell'illecito contestato ciò che rileva è esclusivamente che il parcheggio sia avvenuto al di fuori degli spazi consentiti dalla segnaletica orizzontale, in ragione dell'autonomo valore prescrittivo di detta segnaletica, prescindendo dalla collocazione nella medesima area di segnaletica verticale di divieto di sosta.
Pertanto, l'eventuale violazione del co. 7 dell'art. 77 del D.P.R. n. 495/1992 non inciderebbe in alcun modo sulla legittimità della contestazione elevata, applicandosi tale disposizione alla sola segnaletica verticale.
Ne deriva la legittimità delle sanzioni comminate per avere l'odierno appellato parcheggiato al di fuori degli spazi appositi.
Per quanto detto l'appello deve essere accolto con riforma integrale della sentenza impugnata e conseguente conferma della sanzione amministrativa opposta.
§4. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività difensiva svolta (per cui si ritiene congruo applicare i parametri minimi tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività difensiva svolta).
Stante la soccombenza dell'appellato-opponente va revocato, altresì, il capo della sentenza impugnata contenente la condanna alle spese di lite del Parte_1 rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 239/2018, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso il verbale di violazione del Codice della Strada n. 56/2017, elevato il
02.01.2018 e notificato in data 04.01.2018;
2) Nulla sulle spese di lite del giudizio di primo grado, stante la mancata che restano a carico dell'opponente ; Controparte_1
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3) Condanna al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1 di appello in favore del che si liquidano Parte_1 complessivamente in euro 332,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza lì, 05.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 17/10/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLANTE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. ARCANGELA DOLCE e l'Avv. DEBORA DOLCE che concludono per l'accoglimento dell'appello; l'Avv. DI GIOVANNI SILVO, appellato, conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2042/2018
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2042/2018 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 10.07.2018;
TRA
1
, c.f. , in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ANNIBALE MARCHESE N. 10, NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. DOLCE ARCANGELA e dell'Avv. DOLCE DEBORA che lo rappresentano e difendono, in virtù di giusta procura allagata in calce al ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
(c.f. , rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._1 stesso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio al VICO IV, UMBERTO I, N.
13, PIGNOLA (PZ);
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello - Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta dal Controparte_1 avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 56/2017, elevato in data 02.01.2018,
e notificato in data 4.01.2018, dalla Polizia Locale di , per la violazione dell'art. Pt_1
157 co. 5 e co. 8 C.d.s., perché il veicolo di sua proprietà, targato BW028DW, in data
06.11.2017, sostava in Vico IV, Umberto I, n. 13, nel Comune di , al di fuori degli Pt_1 spazi consentiti.
Con sentenza n. 239/2018, il Giudice di Pace di Potenza ha accolto il ricorso ritenendo che la segnaletica verticale installata non vietasse il parcheggio e ritenendo che il non costituitosi in giudizio, non avesse dato prova della fondatezza della pretesa Pt_1 sanzionatoria.
Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto il presente appello Parte_1 deducendo:
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 157 co. 5 e co. 8 C.d.s.;
- l'errata valutazione delle prove documentali offerte dall'opponente in relazione all'art
116 c.p.c.
Ha, altresì, censurato la mancata ammissione, da parte del Giudice di prime cure, dei mezzi istruttori articolati dell'opponente.
2
Costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per non essersi il volontariamente Parte_1 costituito nel giudizio di primo grado;
in ogni caso, nel merito ha dedotto la correttezza della sentenza impugnata, nonché l'illegittimità della sanzione reiterando i motivi di opposizione già articolati nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
§2. L'appello è ammissibile.
Preliminarmente, non è revocabile in dubbio che la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, definito con sentenza a lei sfavorevole nel merito, può proporre appello, avendo interesse (ex art. 100 c.p.c.) a rimuovere tale statuizione di condanna a suo carico.
L'appello è ammissibile altresì contenendo, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n.
83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti, si rileva che il gravame non è stato ritenuto inammissibile ex art. 348 bis, prima della trattazione dello stesso, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza.
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§3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito illustrato.
L'art. 157 co. 5 C.d.S. prevede che “Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica”.
Sul punto, la Suprema Corte ha di recente precisato che “l'art. 157, comma V del Codice della Strada dispone che, nelle aree nelle aree di sosta all'uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica. In tal senso, l'art. 351, comma 2 del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui (nel caso in esame, la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento dei veicoli all'interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale, mentre il veicolo del ricorrente era parcheggiato irregolarmente all'interno dell'area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell'art. 157, comma 5 del Cds)” (vedasi: Cass.
Civ., Sez. II, Ord., n. 4040 del 14.02.2024).
Ebbene, la sentenza del Giudice di prime cure è errata per plurime ragioni.
In primo luogo, non merita di essere condivisa l'affermazione del Giudice di Pace nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del verbale impugnato sul presupposto che, in virtù di quanto previsto all'art. 38 C.d.s., le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali, in quanto “nella strada, nella quale il parcheggio veniva effettuato, vi è un segnale verticale che consente il parcheggio e non lo vieta”.
Infatti, la disposizione citata riguarda i casi di discordanza tra la segnaletica verticale e quella orizzontale, situazione assente nel caso in esame.
Invero, dalla documentazione fotografica in atti si evince che nella piazza ove veniva posteggiato l'autoveicolo oltre ad esservi diversi spazi per la sosta appositamente delimitati con segnaletica orizzontale, era, altresì, presente segnaletica verticale (segnale quadrato di parcheggio, con cartello integrativo) che prescriveva, in perfetta coerenza con la prima “il parcheggio negli spazi delimitati”.
Pertanto, la situazione di discordanza tra segnaletica verticale e orizzontale, presupposto per l'applicazione all'art. 38 C.d.s., non si ravvisa nel caso di esame.
Inoltre, anche laddove fosse stata riscontrata la sola presenza della segnaletica orizzontale
(strisce bianche volte a delimitare le aree di sosta), questa avendo un autonomo valore
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prescrittivo, avrebbe, comunque, consentito agli agenti accertatori di contestare legittimamente la violazione in esame.
Tant'è vero, nel codice della strada non si rinviene una disposizione che impone un obbligo di collocazione di segnaletica verticale atta a segnalare la presenza di un divieto di sosta fuori dagli stalli già delimitati da segnaletica orizzontale, e ciò proprio per l'autonomo valore prescrittivo di quest'ultima.
Il Giudice di pace ha, a ben vedere, richiamato giurisprudenza non confacente al caso, riguardando ipotesi in cui il veicolo era stato parcheggiato in assenza di qualsiasi segnaletica oppure in un'area del tutto diversa da quella delimitata dalle strisce e interessata da un diverso divieto.
Altra è l'ipotesi - ricorrente nel caso di specie – in cui il veicolo dell'opponente era parcheggiato irregolarmente all'interno dell'area di sosta e a pochi metri dagli stalli, delimitati dalla presenza di strisce bianche.
Alcuna rilevanza, infatti, assume la circostanza che l'autovettura fosse stata posteggiata, come sostenuto dall'opponente, nell'area destinata a parcheggio, fuori dalle strisce bianche ivi presenti, “in maniera tale da non costituire intralcio”, davanti a “un antico portale di legno con delle macchie di vernice altrettanto anticamente dipinte forse dal nonno dell' attuale proprietario, il quale NON USA tale locale come garage, ma a scopi diversi, e non è titolare di alcun permesso di apposizione di indicazione di divieto di sosta per “passo carrabile”, trattandosi di “spazio contiguo” che, come prescritto dall' art. 351 co. 2 del D.P.R. 495/1992, non avrebbe dovuto essere occupato, data la presenza di spazi appositamente adibiti a parcheggio.
Pertanto, avendo l'opponente riconosciuto e ammesso l'esistenza di segnaletica orizzontale, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto confermare il verbale impugnato in quanto: a) l'art. 157 co. 5 C.d.s. prevede che “Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica”; b) lo spazio in cui la sosta è consentita è delimitato da strisce bianche;
c) il conducente non collocava il veicolo nel modo prescritto, parcheggiandolo nella parte immediatamente adiacente agli spazi in cui la sosta è consentita;
d) lo spazio contiguo che, ai sensi dell'art. 351 co. 2
D.P.R. 495/1992, l'opponente non avrebbe dovuto invadere è proprio quello in cui il veicolo è stato parcheggiato.
§3.1. Posta la fondatezza del motivo di gravame, occorre procedere all'esame delle censure riproposte dall'appellato, non esaminate dal Giudice di primo grado.
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Con riferimento alla mancata contestazione immediata si rileva che ai fini della legittimità della contestazione differita, fuori dai casi di cui all' art. 201, co. 1 bis, C.d.s. - per i quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi, in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni -, è sufficiente che siano indicati nel verbale di contestazione (anche solo sinteticamente) i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ben potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento.
In proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “nei casi elencati nell'art, 201, comma 1 bis, c.d.s., da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata e l'indicazione nel verbale el verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata” (Cass. civ., Sez.
VI, 14 ottobre 2013, n. 23222).
Nel caso in esame, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, il preavviso di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada riporta espressamente il motivo della contestazione differita, recando l'inciso: “la violazione non è stata contestata per assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”.
Peraltro, tale motivazione, trova conferma nella ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente (pag. n. 1 della comparsa in appello) ove si afferma che "il giorno 5 novembre 2017 il sottoscritto avvocato, rientrando a casa in tarda ora, parcheggiava
l'auto nella posizione indicata nel corredo fotografico che si allega, non avendo trovato altro posto disponibile”, e che “la mattina del 6 novembre 2017, il sottoscritto rinveniva sotto il tergicristalli dell'auto il tagliandino blu che si allega al presente ricorso, quale preavviso di accertamento di infrazione al C.d.S.”.
Risulta, quindi, provata la ricorrenza dell'ipotesi di cui al co. 1 bis lett. d) dell'art. 201
Codice della Strada, “accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”.
Infondata è, pertanto, la censura inerente la violazione dell'art. 200 C.d.s. non sussistendo, nel caso in esame, alcuna violazione dell'obbligo di contestazione immediata di cui al combinato disposto degli artt. 200 e 201 co.1 Codice della Strada
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Infatti, per le violazioni riconducibili al comma 1-bis, lett. d) dell'art. 201 C.d.s., non è necessaria la contestazione immediata né è necessario esplicitarne i motivi, ai sensi comma 1-ter dell'art. 201, trattandosi, come chiarito, di ipotesi tipizzate dal legislatore.
Infine, infondata è, pure, la censura circa la violazione dell'art. 77 co. 7 del D.P.R. n.
495/1992, anch'essa espressamente riproposta in appello.
Ai fini della sussistenza dell'illecito contestato ciò che rileva è esclusivamente che il parcheggio sia avvenuto al di fuori degli spazi consentiti dalla segnaletica orizzontale, in ragione dell'autonomo valore prescrittivo di detta segnaletica, prescindendo dalla collocazione nella medesima area di segnaletica verticale di divieto di sosta.
Pertanto, l'eventuale violazione del co. 7 dell'art. 77 del D.P.R. n. 495/1992 non inciderebbe in alcun modo sulla legittimità della contestazione elevata, applicandosi tale disposizione alla sola segnaletica verticale.
Ne deriva la legittimità delle sanzioni comminate per avere l'odierno appellato parcheggiato al di fuori degli spazi appositi.
Per quanto detto l'appello deve essere accolto con riforma integrale della sentenza impugnata e conseguente conferma della sanzione amministrativa opposta.
§4. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività difensiva svolta (per cui si ritiene congruo applicare i parametri minimi tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività difensiva svolta).
Stante la soccombenza dell'appellato-opponente va revocato, altresì, il capo della sentenza impugnata contenente la condanna alle spese di lite del Parte_1 rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 239/2018, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso il verbale di violazione del Codice della Strada n. 56/2017, elevato il
02.01.2018 e notificato in data 04.01.2018;
2) Nulla sulle spese di lite del giudizio di primo grado, stante la mancata che restano a carico dell'opponente ; Controparte_1
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3) Condanna al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1 di appello in favore del che si liquidano Parte_1 complessivamente in euro 332,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza lì, 05.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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