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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6463/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SCALA DANIELE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASILE GIUSEPPE e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 13/03/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; il ricorrente ha depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del disconoscimento delle prestazioni in agricoltura negli anni 2019 e 2020 per un totale di contributi giornalieri rispettivamente pari a 102 e 102 e la condanna CP_ dell' alla iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto il ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda agricola Marulla negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso.
La prova orale articolata dal ricorrente è infatti del tutto generica e non può essere ammessa, avendo il ricorrente capitolato le seguenti circostanze:
1) il ricorrente svolge abitualmente anche l'attività di bracciante agricolo stagionale con mansione specifica di costruzione di muretto a secco;
raccolta pietre;
2) in detto contesto, lo stesso ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della Marulla
Società Cooperativa Agricola, c.f./p.iva con sede legale in RT (Le) alla via San P.IVA_1
Cosimo n. 67, nel 2019 nei mesi da marzo a luglio per 102 giornate lavorative e nel 2020 nei mesi da marzo a settembre per 102 giornate lavorative, come risulta dai relativi cedolini paga ( all.1 contratto di assunzione e cedolini paga anno 2019; all.2 contratto di assunzione e cedolini paga anno 2020);
1 3) nel dettaglio, il deducente si è occupato, presso i terreni nella disponibilità datoriale ubicati in agro di RT alla via Santa Barbara in Contrada Marulla, estesi per oltre ha 60 proprio della realizzazione di muretti a secco lungo l'asse perimetrale della tenuta (all. 3 foto stato dei luoghi e dei lavori); 4) nel disbrigo di tali incombenze, il ricorrente ha osservato un orario lavorativo di circa
8 ore al dì (dalle 6,00/7,00 alle 13,00/14,00 circa a seconda anche delle condizioni atmosferiche), osservando le direttive impartite dal sig. e referente della Cooperativa. Parte_2
Al riguardo, si deve rilevare che - oltre a mancare l'indicazione di uno degli elementi essenziali per configurare un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (la retribuzione) – non vi è alcuna indicazione relativa al (presunto) svolgimento di attività di lavoro come operaio agricolo, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a partecipare alla costruzione di muretti a secco.
Orbene, l' ha prodotto il verbale di accertamento n. 2020008636/DDL del 21.07.2021, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori;
all'esito degli accertamenti è emerso che l'azienda agricola Marulla era sostanzialmente inesistente, in quanto gli unici lavoratori trovati sui terreni erano operai edili dipendenti di Parte_3
(i quali erano intenti a svolgere lavori su muretti a secco e di costruzione di una piscina), mentre i terreni agricoli denunciati dall'azienda Marulla erano tutti sostanzialmente incolti ed in stato di abbandono ed i pochi braccianti agricoli trovati sui terreni erano cittadini indiani, che lavoravano in nero alla raccolta delle olive. Quindi, le circostanze capitolate in ricorso potrebbero rilevare ai fini dell'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda edile di , ma Pt_2 non sono idonee ai fini dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda Marulla, data anche la sostanziale inesistenza della stessa.
Lo stesso legale rappresentante dell'azienda Marulla, , aveva dichiarato che Parte_4
l'unico terreno nella disponibilità dell'azienda era costituito da un uliveto di 4 ettari e che per la raccolta delle olive venivano assunti pochi lavoratori;
egli ignorava quindi che l'azienda ne avesse invece denunciati 81, tanto che fu egli stesso a portare gli ispettori sui terreni (ignaro appunto del numero di lavoratori formalmente denunciati, assolutamente sproporzionato in relazione al numero di lavoratori che furono trovati sui terreni nel corso dei sopralluoghi ispettivi).
Dal verbale risulta infatti che gli ispettori hanno effettuato accessi sui terreni nei seguenti giorni:
16 e 31 luglio, 23 e 30 settembre, 30 ottobre, 4-5-6 novembre, 9 e 23 dicembre 2020, nonché 12 e
21 gennaio 2021, ed in tali occasioni non fu mai trovato nessuno dei lavoratori agricoli denunciati,
a parte i suddetti lavoratori extracomunitari (circa 8-9) addetti alla raccolta delle olive in nero.
Gli ultimi due accertamenti ricadono nel periodo oggetto di causa e rendono inattendibili le dichiarazioni dei testi escussi;
al riguardo, si deve infatti rilevare che a pag. 9 del verbale si legge:
“Giorno 12 gennaio 2021: veniva effettuato sopralluogo sia in contrada Marulla, sempre sui terreni dei fratelli (oggetto di fitto in favore della Marulla Soc. Cooperativa Agricola), sia presso il Pt_2 frantoio oleario in RT alla via San Cosimo n. 67, ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia tipologia. - Giorno 21 gennaio 2021: veniva effettuato un sopralluogo in contrada
Marulla, sempre sui terreni dei fratelli sia presso il frantoio oleario in RT alla via San Pt_2
Cosimo n. 67, ove non si rinveniva alcuna attività lavorativa di qualsivoglia tipologia né qualsiasi lavoro già effettuato sui terreni, tipo aratura, pulizia dell'erba ecc..”.
2 Ulteriore anomalia era costituita dal fatto che – in relazione a moltissimi lavoratori – il numero delle giornate denunciate era pari a 102 (tanto che, quando veniva raggiunto tale numero, il lavoratore veniva riportato come assente fino alla fine dell'anno); ciò costituisce un ulteriore indizio del fatto che si trattasse di rapporti di lavoro fittizi, denunciati al solo fine di consentire ai lavoratori di usufruire delle collegate prestazioni previdenziali a carico dell' . CP_1
Al riguardo, si deve rilevare che si tratta di rapporti di lavoro per i quali l'azienda Marulla, nel periodo dal 2017 al 2021, non ha versato nulla a titolo di contributi, con un insoluto del 100%, maturando un debito nei confronti dell' di quasi 500.000 euro;
quanto alle retribuzioni, esse CP_1 risultavano corrisposte quasi tutte o comunque in gran parte in contanti – anche dopo che era stato imposto l'obbligo di forme di pagamento tracciabili– ma l'azienda non aveva la relativa disponibilità economica, non avendo un conto corrente ed avendo anzi una gestione in pesante disavanzo (con un passivo superiore ai 2 milioni di euro); non si comprende quindi come potesse pagare retribuzioni per importi superiori a 800.000 euro sia nel 2019 che nel 2020.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 08/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 17/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6463/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SCALA DANIELE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASILE GIUSEPPE e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 13/03/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; il ricorrente ha depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del disconoscimento delle prestazioni in agricoltura negli anni 2019 e 2020 per un totale di contributi giornalieri rispettivamente pari a 102 e 102 e la condanna CP_ dell' alla iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto il ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda agricola Marulla negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso.
La prova orale articolata dal ricorrente è infatti del tutto generica e non può essere ammessa, avendo il ricorrente capitolato le seguenti circostanze:
1) il ricorrente svolge abitualmente anche l'attività di bracciante agricolo stagionale con mansione specifica di costruzione di muretto a secco;
raccolta pietre;
2) in detto contesto, lo stesso ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della Marulla
Società Cooperativa Agricola, c.f./p.iva con sede legale in RT (Le) alla via San P.IVA_1
Cosimo n. 67, nel 2019 nei mesi da marzo a luglio per 102 giornate lavorative e nel 2020 nei mesi da marzo a settembre per 102 giornate lavorative, come risulta dai relativi cedolini paga ( all.1 contratto di assunzione e cedolini paga anno 2019; all.2 contratto di assunzione e cedolini paga anno 2020);
1 3) nel dettaglio, il deducente si è occupato, presso i terreni nella disponibilità datoriale ubicati in agro di RT alla via Santa Barbara in Contrada Marulla, estesi per oltre ha 60 proprio della realizzazione di muretti a secco lungo l'asse perimetrale della tenuta (all. 3 foto stato dei luoghi e dei lavori); 4) nel disbrigo di tali incombenze, il ricorrente ha osservato un orario lavorativo di circa
8 ore al dì (dalle 6,00/7,00 alle 13,00/14,00 circa a seconda anche delle condizioni atmosferiche), osservando le direttive impartite dal sig. e referente della Cooperativa. Parte_2
Al riguardo, si deve rilevare che - oltre a mancare l'indicazione di uno degli elementi essenziali per configurare un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (la retribuzione) – non vi è alcuna indicazione relativa al (presunto) svolgimento di attività di lavoro come operaio agricolo, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a partecipare alla costruzione di muretti a secco.
Orbene, l' ha prodotto il verbale di accertamento n. 2020008636/DDL del 21.07.2021, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori;
all'esito degli accertamenti è emerso che l'azienda agricola Marulla era sostanzialmente inesistente, in quanto gli unici lavoratori trovati sui terreni erano operai edili dipendenti di Parte_3
(i quali erano intenti a svolgere lavori su muretti a secco e di costruzione di una piscina), mentre i terreni agricoli denunciati dall'azienda Marulla erano tutti sostanzialmente incolti ed in stato di abbandono ed i pochi braccianti agricoli trovati sui terreni erano cittadini indiani, che lavoravano in nero alla raccolta delle olive. Quindi, le circostanze capitolate in ricorso potrebbero rilevare ai fini dell'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda edile di , ma Pt_2 non sono idonee ai fini dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda Marulla, data anche la sostanziale inesistenza della stessa.
Lo stesso legale rappresentante dell'azienda Marulla, , aveva dichiarato che Parte_4
l'unico terreno nella disponibilità dell'azienda era costituito da un uliveto di 4 ettari e che per la raccolta delle olive venivano assunti pochi lavoratori;
egli ignorava quindi che l'azienda ne avesse invece denunciati 81, tanto che fu egli stesso a portare gli ispettori sui terreni (ignaro appunto del numero di lavoratori formalmente denunciati, assolutamente sproporzionato in relazione al numero di lavoratori che furono trovati sui terreni nel corso dei sopralluoghi ispettivi).
Dal verbale risulta infatti che gli ispettori hanno effettuato accessi sui terreni nei seguenti giorni:
16 e 31 luglio, 23 e 30 settembre, 30 ottobre, 4-5-6 novembre, 9 e 23 dicembre 2020, nonché 12 e
21 gennaio 2021, ed in tali occasioni non fu mai trovato nessuno dei lavoratori agricoli denunciati,
a parte i suddetti lavoratori extracomunitari (circa 8-9) addetti alla raccolta delle olive in nero.
Gli ultimi due accertamenti ricadono nel periodo oggetto di causa e rendono inattendibili le dichiarazioni dei testi escussi;
al riguardo, si deve infatti rilevare che a pag. 9 del verbale si legge:
“Giorno 12 gennaio 2021: veniva effettuato sopralluogo sia in contrada Marulla, sempre sui terreni dei fratelli (oggetto di fitto in favore della Marulla Soc. Cooperativa Agricola), sia presso il Pt_2 frantoio oleario in RT alla via San Cosimo n. 67, ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia tipologia. - Giorno 21 gennaio 2021: veniva effettuato un sopralluogo in contrada
Marulla, sempre sui terreni dei fratelli sia presso il frantoio oleario in RT alla via San Pt_2
Cosimo n. 67, ove non si rinveniva alcuna attività lavorativa di qualsivoglia tipologia né qualsiasi lavoro già effettuato sui terreni, tipo aratura, pulizia dell'erba ecc..”.
2 Ulteriore anomalia era costituita dal fatto che – in relazione a moltissimi lavoratori – il numero delle giornate denunciate era pari a 102 (tanto che, quando veniva raggiunto tale numero, il lavoratore veniva riportato come assente fino alla fine dell'anno); ciò costituisce un ulteriore indizio del fatto che si trattasse di rapporti di lavoro fittizi, denunciati al solo fine di consentire ai lavoratori di usufruire delle collegate prestazioni previdenziali a carico dell' . CP_1
Al riguardo, si deve rilevare che si tratta di rapporti di lavoro per i quali l'azienda Marulla, nel periodo dal 2017 al 2021, non ha versato nulla a titolo di contributi, con un insoluto del 100%, maturando un debito nei confronti dell' di quasi 500.000 euro;
quanto alle retribuzioni, esse CP_1 risultavano corrisposte quasi tutte o comunque in gran parte in contanti – anche dopo che era stato imposto l'obbligo di forme di pagamento tracciabili– ma l'azienda non aveva la relativa disponibilità economica, non avendo un conto corrente ed avendo anzi una gestione in pesante disavanzo (con un passivo superiore ai 2 milioni di euro); non si comprende quindi come potesse pagare retribuzioni per importi superiori a 800.000 euro sia nel 2019 che nel 2020.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 08/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 17/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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