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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Germanico n. 101, presso Parte_1 imiliano Sbernini che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale CP_1 ttuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili CP_2 giusta procura in telematico APPELLATO E
elett.me dom.ta in Avellino, via Controparte_3 sia Giglio che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 11322/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 12.12.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. , premesso di aver ricevuto, in data 16.12.2022, la notifica Parte_1 de rmo amministrativo n. 09780202200091613000, con riferimento all'avviso di addebito n. 39720130006735028000, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.729,68 a titolo di contributi I.V.S., inerenti gli anni dal 2005 al 2011, ha convenuto in giudizio l' , l' e la rassegnando le CP_1 Controparte_4 Controparte_5
s nti pend ecreto inaudita altera parte, il preavviso di fermo amministrativo impedendone la iscrizione presso il PRA;
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità totale del preavviso di fermo amministrativo fondato anche sulla cartella già oggetto di esame da parte del Tribunale che, con la sentenza indicata nel testo n. 7654/2022, ha dichiarato prescritto il relativo credito. Condannare, conseguentemente, i convenuti con il vincolo della solidarietà passiva alle spese e competenze di lite da liquidarsi come per legge e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' e dell' e nella CP_1 Controparte_4 contumacia della il Tri Controparte_5
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali dell' e dell' , liquidate per CP_1 Controparte_3 ciascuna in € 1. 0, oltr hiara nel resto non ripetibili le spese processuali.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) in ordine alla tempestività del ricorso, ha osservato che come ha precisato la Suprema Corte, “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass., sez. sez.
6 - L, ord. n. 18041 del 4.7.2019; cfr.. Cass. sez. 6
– 2, ord. n. 28509 del 30.9.2022)> e che in ogni caso neppure è decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c., atteso che l'atto impugnato è stato notificato in data 16.12.2022 (ciò é scritto nel ricorso ed è pacifico tra le parti)>; ii) ha affermato che la dichiarazione di prescrizione di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 7654/2022 non riguarda l'avviso di addebito n. 39720130006735028000, come invece chiaramente affermato nel ricorso [..]>; ha quindi aggiunto che non trovano esame per tardività le note depositate da parte ricorrente in data 29.11.2023> e che risultano inconferenti sia il riferimento della ricorrente alla sentenza della Commissione Tributaria [..], che non ha effetto preclusivo per il presente giudizio atteso il rispettivo diverso ambito di giurisdizione, sia il richiamo al principio di “unitarietà dell'atto” di cui al ricorso, in quanto la presente controversia comporta l'accertamento della infondatezza/fondatezza delle pretese contributive di cui al preavviso di fermo amministrativo impugnato [..]>; iii) richiamata la normativa relativa la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati (art. 86, D.P.R. n. 602/1973, come mod. dall'art. 52, co. 1, D.L. n. 69/2013), ha affermato che non vi è prova dell'asserita strumentalità dell'autovettura oggetto del preavviso di fermo, rispetto all'attività dell'odierna ricorrente, ciò che è stato solo apoditticamente affermato nel ricorso [..]>; iv) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza nei confronti delle parti costituite;
ha dichiarato, invece, le stesse non ripetibili nei confronti della parte contumace.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone, con un unico motivo, l'erroneità per ave rigettato il ricorso sul presupposto dell'errata indicazione da parte della ricorrente del numero della cartella sottostante il fermo amministrativo, oggetto di annullamento da parte del medesimo Tribunale - in particolare, cartella n. 39720130006735028000 anziché n. 3972120015515558000 - nonostante il numero corretto risultava dalla stessa sentenza allegata in sede di iscrizione a ruolo della causa;
ha insistito, poi, nel sostenere che l'annullamento dell'avviso di addebito in questione comportava la nullità dell'intero preavviso di fermo.
2.1. Si è costituita in giudizio l' , resistendo al Controparte_6 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Si è costituito in giudizio l' , resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.3. L'appellante, prima della fissata udienza ha depositato “nota di deposito” non autorizzata, e quindi all'udienza, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
4. L'esame dell'unico motivo di gravame e della non autorizzata nota di deposito impongono una ricostruzione dei fatti e della domanda formulata in primo grado, che inammissibilmente l'appellante ha cercato di ampliare con la “nota di deposito” del 22/10/2025, non autorizzata, che, contrariamente a quanto sostenuto in sede di discussione, non si limita a portare a conoscenza la sentenza di questa Corte in diversa composizione n 2474/2025, ma introduce un “motivo aggiunto” del tutto inammissibile perché in evidente contrasto con il divieto di nova dell'art. 437 c.p.c.
4.1. Dalla semplice lettura degli atti risulta: i) che in questo giudizio l'appellante ha contestato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200091613000 notificatole in data 16.12.2022; ii) che detto preavviso è riferito a numerosissimi atti impositivi, sia per crediti fiscali, tributari e sanzioni amministrative (estranei alla lite) sia per crediti contributivi previdenziali;
iii) in specie, per quanto riguarda questi ultimi, il preavviso in discussione riguarda i seguenti avvisi di addebito: n.39720130006735028000; n.39720130012920740000; n.39720140003974426000; n.39720140010016287000; n. 39720140025794347000; n. 39720150005171273000; n. 39720160002539659000; n. 39720160018527470000; n. 397201220022777356400; n. 39720120015515558000; n. 39720170013243538000; n. 39720190004399305000; n. 39720190028093980000; n. 39720210012053567000. 4.2. In questo giudizio l'appellante, per come inequivocabilmente emerge dal ricorso di primo grado, ha limitato la propria contestazione all'avviso di addebito in quella sede indicato con il numero n. 39720130006735028000, invocando a supporto la sentenza del Tribunale di Roma n. 7654/2022, emessa all'esito dei riuniti giudizi nn 5789-5790-5791/2022, con la quale, a suo avviso, sarebbe stato dichiarato estinto per prescrizione il credito portato da detta cartella.
4.3. Null'altro è stato allegato e dedotto, tacendo persino che avverso detta sentenza era stato proposto appello non solo da , ma anche dallo stesso CP_7 attuale appellante.
4.4. La sentenza qui gravata ha respinto il ricorso osservando che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'invocata sentenza n. 7654/2022 aveva dichiarato estinto per prescrizione il credito contributivo portato dal diverso avviso di pagamento n. 3972120015515558000, così annullandolo, e non il credito portato dall'avviso di addebito indicato in ricorso - n. 39720130006735028000-, aggiungendo che D'altro canto parte ricorrente neppure ha chiesto (tempestivamente) di rettificare le proprie originarie e specifiche deduzioni in ordine all'effetto preclusivo della sentenza sopra citata, atteso che la medesima nel corso della prima udienza si è limitata a chiedere termine per note e nelle note depositate in data 2.5.2023 (entro il termine di cui a verbale) non ha scritto alcunché in ordine alla predetta questione. Non trovano esame per tardività le note depositate da parte ricorrente in data 29.11.2023 (e dunque oltre il termine di venti giorni prima dell'odierna udienza, assegnato alla medesima a verbale del 6.6.2023)>.
4.5. Con l'atto di gravame l'appellante si è limitato a censurare la gravata sentenza per violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., per non avere tenuto conto che il diverso numero indicato nel ricorso era frutto di un mero errore materiale, per come si evinceva facilmente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 7654/2022 tempestivamente prodotta agli atti. Quindi, in questa sede, l'appellante si è limitato a chiedere a questa Corte “che, valutate correttamente le prove allegate al fascicolo di primo grado e riversate in questo fascicolo di appello voglia accogliere l'appello e, pertanto, in riforma integrale della pronuncia di primo grado statuire che il fermo amministrativo è nullo per essere lo stesso fondato su una cartella annullata dal Tribunale la n. 3972120015515558000. All'accoglimento dell'appello dovrà conseguire la condanna alle spese del doppio grado di giudizio”.
5. Ricostruiti i termini della lite, il motivo di gravame può essere accolto nei termini e limiti di seguito esposti.
5.1. Come eccepito dall'appellante, il Tribunale ha adottato una decisione ingiustificatamente formalistica e non condivisibile, laddove era del tutto evidente l'errore materiale in cui era incorso l'attuale appellante nel redigere il ricorso di primo grado, invocando l'annullamento, disposto in altro e separato giudizio, dell'avviso di addebito n. 39720130006735028000 anziché dell'avviso di addebito n. 3972120015515558000. Nel ricorso introduttivo, infatti, era stato premesso che “ E' stata pubblicata in data 28.9.2022 da codesto Ill.mo Tribunale IV Sezione Lavoro la sentenza n. 7654/2022 (che si allega alla presente opposizione doc. 2) resa nei giudizi riuniti RR.GG. 5789-5790-5791/2022 con la quale, in accoglimento parziale del ricorso, veniva dichiarato prescritto il credito sottostante alla cartella impugnata”; era stata, altresì, depositata la sentenza n. 7654/2022, dalla quale si evince chiaramente la seguente statuizione: dichiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 39720120015515558000; rigetta nel resto il ricorso.
5.2. Il Tribunale ha errato nel non tenere conto di quanto sopra evidenziato e soprattutto a ritenere tardiva, e quindi inammissibile, l'evidenziazione del predetto errore contenuta nelle note del 29/11/2023. 5.3. Da quanto esposto consegue che, in riforma della gravata sentenza, l'impugnato preavviso di fermo amministrativo deve essere annullato limitatamente all'avviso di addebito n. 39720120015515558000, così come richiesto dall'appellante con il richiamo alla più volte citata sentenza del Tribunale di Roma n. 7654/2022, che detto preavviso ha annullato.
5.4. Non può trovare, invece, accoglimento la tesi dell'appellante per cui dal limitato annullamento di uno dei numerosi titoli esecutivi indicati nel preavviso di fermo, conseguirebbe la nullità totale di quest'ultimo da dichiararsi in questa sede.
5.4.1. Innanzitutto, come già evidenziato, il preavviso di fermo in questione fa riferimento a numerosi debiti dell'appellante di natura diversa da quella contributivi, ma soprattutto la tesi del gravame non ha alcun giuridico supporto, anzi i principi in materia impongono la diversa soluzione qui adottata.
5.4.2. Ed invero il preavviso di fermo amministrativo è equiparabile all'atto di precetto, sicché ben può valere quanto affermato per quest'ultimo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e più esattamente che “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (ex plurimis Cass n.20238/2024).
5.5. Infine non può trovare accoglimento il “motivo aggiunto” contenuto nella nota di deposito” del 22/10/2025, non autorizzata, a cui è allegata la sentenza n. 2474/2025 di questa Corte, in diversa composizione, con la quale in parziale riforma della più volte citata sentenza del Tribunale di Roma n. 7654/2022 sono state dichiarate non dovute da le somme di cui agli avvisi di Parte_1 addebito n. 397201220022 9720130006735028000, n. 39720130012920740000, n. 39720140003974426000, n. 39720140010016287000 e n. 39720140025794347000.
5.5.1. Come più volte sopra evidenziato, l'appellante ha limitato la propria prospettazione al più volte citato avviso n. 39720120015515558000, neppure riferendo che avverso la sentenza n. 7654/2022 era stata fatta oggetto di gravame e neppure citando gli altri avvisi contenuti nel preavviso di fermo, parte dei quali estranei alla predetta pronuncia.
6. Va da ultimo osservato che in difetto di impugnazione la sentenza gravata rimane ferma laddove ha respinto le altre contestazioni contenute nel ricorso introduttivo e qui non riproposte.
7. L'esito complessivo della lite, con reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200091613000 notificato all'appellante il 16.12.2022 limitatamente all'avviso di addebito n. 3972120015515558000; spese di entrambi i gradi compensate
Roma 23.10.2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Germanico n. 101, presso Parte_1 imiliano Sbernini che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale CP_1 ttuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili CP_2 giusta procura in telematico APPELLATO E
elett.me dom.ta in Avellino, via Controparte_3 sia Giglio che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 11322/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 12.12.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. , premesso di aver ricevuto, in data 16.12.2022, la notifica Parte_1 de rmo amministrativo n. 09780202200091613000, con riferimento all'avviso di addebito n. 39720130006735028000, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.729,68 a titolo di contributi I.V.S., inerenti gli anni dal 2005 al 2011, ha convenuto in giudizio l' , l' e la rassegnando le CP_1 Controparte_4 Controparte_5
s nti pend ecreto inaudita altera parte, il preavviso di fermo amministrativo impedendone la iscrizione presso il PRA;
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità totale del preavviso di fermo amministrativo fondato anche sulla cartella già oggetto di esame da parte del Tribunale che, con la sentenza indicata nel testo n. 7654/2022, ha dichiarato prescritto il relativo credito. Condannare, conseguentemente, i convenuti con il vincolo della solidarietà passiva alle spese e competenze di lite da liquidarsi come per legge e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' e dell' e nella CP_1 Controparte_4 contumacia della il Tri Controparte_5
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali dell' e dell' , liquidate per CP_1 Controparte_3 ciascuna in € 1. 0, oltr hiara nel resto non ripetibili le spese processuali.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) in ordine alla tempestività del ricorso, ha osservato che come ha precisato la Suprema Corte, “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass., sez. sez.
6 - L, ord. n. 18041 del 4.7.2019; cfr.. Cass. sez. 6
– 2, ord. n. 28509 del 30.9.2022)> e che in ogni caso neppure è decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c., atteso che l'atto impugnato è stato notificato in data 16.12.2022 (ciò é scritto nel ricorso ed è pacifico tra le parti)>; ii) ha affermato che la dichiarazione di prescrizione di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 7654/2022 non riguarda l'avviso di addebito n. 39720130006735028000, come invece chiaramente affermato nel ricorso [..]>; ha quindi aggiunto che non trovano esame per tardività le note depositate da parte ricorrente in data 29.11.2023> e che risultano inconferenti sia il riferimento della ricorrente alla sentenza della Commissione Tributaria [..], che non ha effetto preclusivo per il presente giudizio atteso il rispettivo diverso ambito di giurisdizione, sia il richiamo al principio di “unitarietà dell'atto” di cui al ricorso, in quanto la presente controversia comporta l'accertamento della infondatezza/fondatezza delle pretese contributive di cui al preavviso di fermo amministrativo impugnato [..]>; iii) richiamata la normativa relativa la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati (art. 86, D.P.R. n. 602/1973, come mod. dall'art. 52, co. 1, D.L. n. 69/2013), ha affermato che non vi è prova dell'asserita strumentalità dell'autovettura oggetto del preavviso di fermo, rispetto all'attività dell'odierna ricorrente, ciò che è stato solo apoditticamente affermato nel ricorso [..]>; iv) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza nei confronti delle parti costituite;
ha dichiarato, invece, le stesse non ripetibili nei confronti della parte contumace.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone, con un unico motivo, l'erroneità per ave rigettato il ricorso sul presupposto dell'errata indicazione da parte della ricorrente del numero della cartella sottostante il fermo amministrativo, oggetto di annullamento da parte del medesimo Tribunale - in particolare, cartella n. 39720130006735028000 anziché n. 3972120015515558000 - nonostante il numero corretto risultava dalla stessa sentenza allegata in sede di iscrizione a ruolo della causa;
ha insistito, poi, nel sostenere che l'annullamento dell'avviso di addebito in questione comportava la nullità dell'intero preavviso di fermo.
2.1. Si è costituita in giudizio l' , resistendo al Controparte_6 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Si è costituito in giudizio l' , resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.3. L'appellante, prima della fissata udienza ha depositato “nota di deposito” non autorizzata, e quindi all'udienza, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
4. L'esame dell'unico motivo di gravame e della non autorizzata nota di deposito impongono una ricostruzione dei fatti e della domanda formulata in primo grado, che inammissibilmente l'appellante ha cercato di ampliare con la “nota di deposito” del 22/10/2025, non autorizzata, che, contrariamente a quanto sostenuto in sede di discussione, non si limita a portare a conoscenza la sentenza di questa Corte in diversa composizione n 2474/2025, ma introduce un “motivo aggiunto” del tutto inammissibile perché in evidente contrasto con il divieto di nova dell'art. 437 c.p.c.
4.1. Dalla semplice lettura degli atti risulta: i) che in questo giudizio l'appellante ha contestato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200091613000 notificatole in data 16.12.2022; ii) che detto preavviso è riferito a numerosissimi atti impositivi, sia per crediti fiscali, tributari e sanzioni amministrative (estranei alla lite) sia per crediti contributivi previdenziali;
iii) in specie, per quanto riguarda questi ultimi, il preavviso in discussione riguarda i seguenti avvisi di addebito: n.39720130006735028000; n.39720130012920740000; n.39720140003974426000; n.39720140010016287000; n. 39720140025794347000; n. 39720150005171273000; n. 39720160002539659000; n. 39720160018527470000; n. 397201220022777356400; n. 39720120015515558000; n. 39720170013243538000; n. 39720190004399305000; n. 39720190028093980000; n. 39720210012053567000. 4.2. In questo giudizio l'appellante, per come inequivocabilmente emerge dal ricorso di primo grado, ha limitato la propria contestazione all'avviso di addebito in quella sede indicato con il numero n. 39720130006735028000, invocando a supporto la sentenza del Tribunale di Roma n. 7654/2022, emessa all'esito dei riuniti giudizi nn 5789-5790-5791/2022, con la quale, a suo avviso, sarebbe stato dichiarato estinto per prescrizione il credito portato da detta cartella.
4.3. Null'altro è stato allegato e dedotto, tacendo persino che avverso detta sentenza era stato proposto appello non solo da , ma anche dallo stesso CP_7 attuale appellante.
4.4. La sentenza qui gravata ha respinto il ricorso osservando che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'invocata sentenza n. 7654/2022 aveva dichiarato estinto per prescrizione il credito contributivo portato dal diverso avviso di pagamento n. 3972120015515558000, così annullandolo, e non il credito portato dall'avviso di addebito indicato in ricorso - n. 39720130006735028000-, aggiungendo che D'altro canto parte ricorrente neppure ha chiesto (tempestivamente) di rettificare le proprie originarie e specifiche deduzioni in ordine all'effetto preclusivo della sentenza sopra citata, atteso che la medesima nel corso della prima udienza si è limitata a chiedere termine per note e nelle note depositate in data 2.5.2023 (entro il termine di cui a verbale) non ha scritto alcunché in ordine alla predetta questione. Non trovano esame per tardività le note depositate da parte ricorrente in data 29.11.2023 (e dunque oltre il termine di venti giorni prima dell'odierna udienza, assegnato alla medesima a verbale del 6.6.2023)>.
4.5. Con l'atto di gravame l'appellante si è limitato a censurare la gravata sentenza per violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., per non avere tenuto conto che il diverso numero indicato nel ricorso era frutto di un mero errore materiale, per come si evinceva facilmente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 7654/2022 tempestivamente prodotta agli atti. Quindi, in questa sede, l'appellante si è limitato a chiedere a questa Corte “che, valutate correttamente le prove allegate al fascicolo di primo grado e riversate in questo fascicolo di appello voglia accogliere l'appello e, pertanto, in riforma integrale della pronuncia di primo grado statuire che il fermo amministrativo è nullo per essere lo stesso fondato su una cartella annullata dal Tribunale la n. 3972120015515558000. All'accoglimento dell'appello dovrà conseguire la condanna alle spese del doppio grado di giudizio”.
5. Ricostruiti i termini della lite, il motivo di gravame può essere accolto nei termini e limiti di seguito esposti.
5.1. Come eccepito dall'appellante, il Tribunale ha adottato una decisione ingiustificatamente formalistica e non condivisibile, laddove era del tutto evidente l'errore materiale in cui era incorso l'attuale appellante nel redigere il ricorso di primo grado, invocando l'annullamento, disposto in altro e separato giudizio, dell'avviso di addebito n. 39720130006735028000 anziché dell'avviso di addebito n. 3972120015515558000. Nel ricorso introduttivo, infatti, era stato premesso che “ E' stata pubblicata in data 28.9.2022 da codesto Ill.mo Tribunale IV Sezione Lavoro la sentenza n. 7654/2022 (che si allega alla presente opposizione doc. 2) resa nei giudizi riuniti RR.GG. 5789-5790-5791/2022 con la quale, in accoglimento parziale del ricorso, veniva dichiarato prescritto il credito sottostante alla cartella impugnata”; era stata, altresì, depositata la sentenza n. 7654/2022, dalla quale si evince chiaramente la seguente statuizione: dichiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 39720120015515558000; rigetta nel resto il ricorso.
5.2. Il Tribunale ha errato nel non tenere conto di quanto sopra evidenziato e soprattutto a ritenere tardiva, e quindi inammissibile, l'evidenziazione del predetto errore contenuta nelle note del 29/11/2023. 5.3. Da quanto esposto consegue che, in riforma della gravata sentenza, l'impugnato preavviso di fermo amministrativo deve essere annullato limitatamente all'avviso di addebito n. 39720120015515558000, così come richiesto dall'appellante con il richiamo alla più volte citata sentenza del Tribunale di Roma n. 7654/2022, che detto preavviso ha annullato.
5.4. Non può trovare, invece, accoglimento la tesi dell'appellante per cui dal limitato annullamento di uno dei numerosi titoli esecutivi indicati nel preavviso di fermo, conseguirebbe la nullità totale di quest'ultimo da dichiararsi in questa sede.
5.4.1. Innanzitutto, come già evidenziato, il preavviso di fermo in questione fa riferimento a numerosi debiti dell'appellante di natura diversa da quella contributivi, ma soprattutto la tesi del gravame non ha alcun giuridico supporto, anzi i principi in materia impongono la diversa soluzione qui adottata.
5.4.2. Ed invero il preavviso di fermo amministrativo è equiparabile all'atto di precetto, sicché ben può valere quanto affermato per quest'ultimo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e più esattamente che “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (ex plurimis Cass n.20238/2024).
5.5. Infine non può trovare accoglimento il “motivo aggiunto” contenuto nella nota di deposito” del 22/10/2025, non autorizzata, a cui è allegata la sentenza n. 2474/2025 di questa Corte, in diversa composizione, con la quale in parziale riforma della più volte citata sentenza del Tribunale di Roma n. 7654/2022 sono state dichiarate non dovute da le somme di cui agli avvisi di Parte_1 addebito n. 397201220022 9720130006735028000, n. 39720130012920740000, n. 39720140003974426000, n. 39720140010016287000 e n. 39720140025794347000.
5.5.1. Come più volte sopra evidenziato, l'appellante ha limitato la propria prospettazione al più volte citato avviso n. 39720120015515558000, neppure riferendo che avverso la sentenza n. 7654/2022 era stata fatta oggetto di gravame e neppure citando gli altri avvisi contenuti nel preavviso di fermo, parte dei quali estranei alla predetta pronuncia.
6. Va da ultimo osservato che in difetto di impugnazione la sentenza gravata rimane ferma laddove ha respinto le altre contestazioni contenute nel ricorso introduttivo e qui non riproposte.
7. L'esito complessivo della lite, con reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200091613000 notificato all'appellante il 16.12.2022 limitatamente all'avviso di addebito n. 3972120015515558000; spese di entrambi i gradi compensate
Roma 23.10.2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Vittoria Di Sario