TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/12/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. US LA - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 924/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio delll'avv. OZ LAURA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA PORTA PRETORIA 19 11010 AOSTA, presso il difensore avv.
OZ LAURA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCO ROBERTO CP_1 C.F._2
CA IC ed elettivamente domiciliato in C.SO MATTEOTTI, 36 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. SACCO ROBERTO CA IC con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto con riferimento al figlio minore , nato ad [...] il [...]; Per_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti non sono uniti in matrimonio ed è cessata la loro convivenza, nel corso della quale è nato il figlio . Per_1 Le parti hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di affido e di mantenimento della prole, chiedendo quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti (le conclusioni, al di là delle differenze di forma, risultano sovrapponibili e conformi al provvedimento reso dal GI all'udienza del
18 febbraio 2025):
1) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre che manterrà il domicilio in Corso Ivrea n. 91, domicilio che il Signor lascerà CP_1 entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data del 18.02.2025.
2) Sino al momento del rilascio dell'abitazione da parte del Signor quest'ultimo concorrerà CP_1 nelle spese relative alla locazione ed alle utenze.
pagina 1 di 2 3) Il Signor dal momento che lascerà l'abitazione coniugale, corrisponderà a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio la somma pari ad € 250,00, mensili oltre Istat. Per_1
4) Le parti concordano che l'assegno unico afferente al figlio venga percepito al 100% dalla Per_1 Pt_ Signora
5) Le parti concordano che le detrazioni fiscali avverranno nella misura del 50% da ciascun genitore.
6) Le modalità di visita, salvo diverso accordo tra le parti, saranno quelle indicate al punto n.6 del ricorso introduttivo, ossia: “Stabilire che il padre potrà vedere tutte le volte che vorrà previo
Per_1 congruo preavviso da darsi alla mamma e compatibilmente con gli impegni ludico-scolastici di
Per_1 ed in ogni caso il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 quando verrà prelevato c/o la mamma fino alle ore 8.00 del giorno dopo quando verrà riaccompagnato direttamente a scuola. Potrà altresì stare col figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 18.00 quando dovrà essere riaccompagnato c/o la madre. Durante le vacanze estive ogni genitore potrà vedere e tenere con se il figlio per almeno due settimane consecutive da comunicarsi entro il 31.05 di
Per_1 ogni anno. Durante le vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé per una settimana
Per_1 consecutiva in modo tale il figlio ogni anno passi il Natale con un genitore ed il capodanno con l'altro, per l'anno successivo a parti invertite (ma la vigilia di Natale sempre con il genitore con cui non passerà il Natale). Primo anno Natale con la mamma. Durante le vacanze pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni consecutivi, in modo tale che il figlio ogni anno passi la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro. Per l'anno successivo a parti invertite. Prima Pasqua con il padre. Le altre vacanze (di carnevale, ponti scolastici, ecc.) verranno dal figlio trascorse c/o il genitore ove si trova secondo calendario. Il tutto sempre salvo diversi migliori accordi da prendersi nell'esclusivo interesse di ”.
Per_1
7) Le parti concordano, con riguardo alle spese straordinarie, che verrà dalle medesime applicato quanto previsto nel Protocollo stipulato tra il Tribunale di Aosta ed il COA del 22.2.2015. L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare adeguata regolamentazione della disciplina dell'affido, dei rapporti dei figli con i genitori e degli obblighi genitoriali di mantenimento. Le spese vanno compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti nell'interesse del figlio.
P.Q.M.
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio minore
, nato ad [...] il [...]. Per_1
Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 20 novembre 2025
Il Presidente
US LA
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. US LA - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 924/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio delll'avv. OZ LAURA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA PORTA PRETORIA 19 11010 AOSTA, presso il difensore avv.
OZ LAURA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCO ROBERTO CP_1 C.F._2
CA IC ed elettivamente domiciliato in C.SO MATTEOTTI, 36 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. SACCO ROBERTO CA IC con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto con riferimento al figlio minore , nato ad [...] il [...]; Per_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti non sono uniti in matrimonio ed è cessata la loro convivenza, nel corso della quale è nato il figlio . Per_1 Le parti hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di affido e di mantenimento della prole, chiedendo quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti (le conclusioni, al di là delle differenze di forma, risultano sovrapponibili e conformi al provvedimento reso dal GI all'udienza del
18 febbraio 2025):
1) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre che manterrà il domicilio in Corso Ivrea n. 91, domicilio che il Signor lascerà CP_1 entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data del 18.02.2025.
2) Sino al momento del rilascio dell'abitazione da parte del Signor quest'ultimo concorrerà CP_1 nelle spese relative alla locazione ed alle utenze.
pagina 1 di 2 3) Il Signor dal momento che lascerà l'abitazione coniugale, corrisponderà a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio la somma pari ad € 250,00, mensili oltre Istat. Per_1
4) Le parti concordano che l'assegno unico afferente al figlio venga percepito al 100% dalla Per_1 Pt_ Signora
5) Le parti concordano che le detrazioni fiscali avverranno nella misura del 50% da ciascun genitore.
6) Le modalità di visita, salvo diverso accordo tra le parti, saranno quelle indicate al punto n.6 del ricorso introduttivo, ossia: “Stabilire che il padre potrà vedere tutte le volte che vorrà previo
Per_1 congruo preavviso da darsi alla mamma e compatibilmente con gli impegni ludico-scolastici di
Per_1 ed in ogni caso il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 quando verrà prelevato c/o la mamma fino alle ore 8.00 del giorno dopo quando verrà riaccompagnato direttamente a scuola. Potrà altresì stare col figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 18.00 quando dovrà essere riaccompagnato c/o la madre. Durante le vacanze estive ogni genitore potrà vedere e tenere con se il figlio per almeno due settimane consecutive da comunicarsi entro il 31.05 di
Per_1 ogni anno. Durante le vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé per una settimana
Per_1 consecutiva in modo tale il figlio ogni anno passi il Natale con un genitore ed il capodanno con l'altro, per l'anno successivo a parti invertite (ma la vigilia di Natale sempre con il genitore con cui non passerà il Natale). Primo anno Natale con la mamma. Durante le vacanze pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni consecutivi, in modo tale che il figlio ogni anno passi la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro. Per l'anno successivo a parti invertite. Prima Pasqua con il padre. Le altre vacanze (di carnevale, ponti scolastici, ecc.) verranno dal figlio trascorse c/o il genitore ove si trova secondo calendario. Il tutto sempre salvo diversi migliori accordi da prendersi nell'esclusivo interesse di ”.
Per_1
7) Le parti concordano, con riguardo alle spese straordinarie, che verrà dalle medesime applicato quanto previsto nel Protocollo stipulato tra il Tribunale di Aosta ed il COA del 22.2.2015. L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare adeguata regolamentazione della disciplina dell'affido, dei rapporti dei figli con i genitori e degli obblighi genitoriali di mantenimento. Le spese vanno compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti nell'interesse del figlio.
P.Q.M.
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio minore
, nato ad [...] il [...]. Per_1
Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 20 novembre 2025
Il Presidente
US LA
pagina 2 di 2