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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/03/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 470/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr.ssa Raffaella Brogi ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 470/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MENICHETTI CRISTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il PA C.F._2 patrocinio dell'avv. FARDELLO ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2023
FATTO E DIRITTO
Premesso che la sig.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 1320/2020, con il quale il Tribunale di Prato, in data 13 novembre 2020 le ha ingiunto il pagamento di € 13.334,74 in favore di PA
, notificato alla parte ricorrente, in data 12/1/2021;
[...] che il decreto opposto si fonda su un assegno bancario n. 2149336010 dell'importo di € 12.000,00 tratto in data 30.03.2009 e protestato in pari data;
che avverso la domanda di pagamento azionata in sede monitoria la parte
Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 1 di 7 opponente ha sollevato l'eccezione di prescrizione, considerata l'inesistenza della notifica di un atto di precetto avente ad oggetto l'assegno bancario de quo pari ad
€ 12.000,00 che la controparte sostiene essere avvenuta in data 19.11.2010 a mezzo Org_1 che, in particolare, la parte opponente rileva che la controparte sostiene di avere esercitato il diritto contenuto nell'assegno bancario protestato dell'importo di € 12.000, indicando di avere effettuato l'ultima notifica del relativo atto di precetto in data 19.11.2010, a mezzo tramite un atto cui veniva riferito il cron. n. Org_1
21780; che, in particolare, il doc. 3 di controparte reca la copia fotostatica di una relata ex art.140 cpc rivolta a e nella medesima pagina risulta invece una Parte_1 velina di raccomandata, con cui l'Ufficiale Giudiziario comunica l'avviso di deposito presso la casa comunale, indirizzata ad una diversa persona ed esattamente la madre di – sig.ra - e tale nominativo Parte_1 Persona_1 si legge anche nell'avviso di ricevimento predisposto dall'ufficiale giudiziario;
che il precedente difensore del sig. , inviava al una CP_1 Org_2 lettera relativa all'atto giudiziario notificato ex art.140 cpc dagli Ufficiali Giudiziari depositato il 20.11.2010 con n.21780/A cronologico, tramite la quale il difensore chiedeva “la certificazione attestante l'avvenuta consegna dell'atto giudiziario in questione con indicazione del soggetto che lo ha ritirato e, eventualmente di copia della delega in caso di ritiro di soggetto terzo;
che il riscontrava che il destinatario dell'atto giudiziario Org_2 destinato a con protocollo 21780, era stato ritirato da Parte_1 [...] ma il non inviava alcuna delega che il difensore Per_1 Org_2 sosteneva essere stata rilasciata per il ritiro da parte del destinatario dell'atto; che, difatti, la sig.ra non aveva e non avrebbe potuto delegare Parte_1 nessuno per tale ritiro poiché l'avviso postale ex art.140 c.p.c. era stato indirizzato proprio a Persona_1 che la notifica de qua deve, quindi, considerarsi inesistente, con la conseguenza che il diritto incorporato nell'assegno bancario n. 2149336010 tratto il 30.03.2009 deve ritenersi estinto per prescrizione ex art. 2934 c.c.; che l'assegno bancario costituisce di per sé titolo esecutivo, con la conseguenza che non era necessaria la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo;
che la richiesta di pagamento di tale assegno era già stata fatta all'odierna parte opponente con atto di precetto notificato nel 2009; che, di conseguenza, la parte opponente rileva la temerarietà della lite, richiamando sia la querela depositata nel 2009 in ordine a tale assegno, sia la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 169/2020, pubblicata in data Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 2 di 7 22/1/2020;
Rilevato che si è costituito il sig. , il quale in Controparte_2 merito alla notifica dell'atto di precetto avvenuta nel 2010 la parte opposta richiama la sequenza temporale di seguito riportata:
- Venerdì 19.11.2010, l'Avv. Ezio Nardi del Foro di Firenze richiedeva la notifica di atto di precetto su assegno, oggi oggetto di ingiunzione.
- Sabato 20.11.2010, l'Ufficiale Giudiziario, Dott.ssa procedeva Per_2 alla notifica, in Via Righi 59, non trovando nessuno, effettuava gli adempimenti del 140 c.p.c.
- Lunedì 22.11.2010, primo giorno utile (dal momento che gli uffici postali sono chiusi il sabato pomeriggio), inviava comunicazione .
- Martedì 23.11.2010, l'atto passato in notifica il 19.11.2010, destinato a , risulta ritirato da – madre convivente al Parte_1 Persona_1 tempo – identificata con Patente di guida . NumeroD_1
- Giovedì 24.11.2010, la CAD inviata dall'ufficiale giudiziario in data
22.11.2010 torna indietro con la dizione “irreperibile”; che l'atto risulta, quindi, notificato il giorno prima del rientro della;
che in merito all'erronea indicazione del nominativo sull'avviso di ricevimento ( invece che la parte opposta evidenzia che che Persona_1 Parte_1 ha compilato la delega presente sull'avviso di deposito, lasciato in Parte_1 loco dall'ufficiale giudiziario, a favore della madre e quest'ultima in data
23.11.2010 ha potuto regolarmente ritirare l'atto di precetto;
che la parte opposta ha poi richiamato la disciplina della prescrizione dell'azione cartolare, evidenziando come sia possibile, comunque, la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo;
che, in ordine ai precedenti giudiziali tra le parti del presente procedimento è stata richiamata la denuncia di parte opponente nei confronti di parte opposta per violenza privata, conclusa con l'assoluzione del sig. ; CP_1
Ritenuto che la presente opposizione ha per oggetto un credito documentato da un assegno bancario (n. 2149336010 tratto in data 30.03.2009 sul conto corrente 3563 Via Montalese 255 ), prodotto in sede Org_3 Org_2 monitoria, quale promessa di pagamento;
che la parte opponente non ha fatto alcuna contestazione inerente all'assegno prodotto dalla parte opposta, ma si è limitata a sollevare l'eccezione di prescrizione della domanda di pagamento in considerazione della data di tale
Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 3 di 7 assegno e dell'inesistenza della notificazione dell'atto di precetto – avente per oggetto il medesimo titolo prodotto a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. – avvenuta nel 2010; che la parte opponente ha incentrato l'eccezione di prescrizione facendo leva sull'inesistenza della notificazione dell'atto di precetto notificato nel 2010; che la notifica del precetto avvenuta nel 2010 è da ritenere, tuttavia, correttamente perfezionata, considerato che:
a) è pacifico che l'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c. (raccomandata n. 76402125441-6) sia stato destinato a e non a Persona_1 Parte_1
b) nell'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c. non risulta perfezionata la notificazione per momentanea irreperibilità del destinatario;
c) e erano conviventi, come risulta da certificato Parte_1 Persona_1 prodotto in allegato al ricorso monitorio;
d) la notifica risalente all'anno 2010 può, comunque, ritenersi perfezionata solo in ragione dell'avvenuto raggiungimento dello scopo e cioè per effetto della prova che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. A tal fine, tuttavia, la parte opponente ha prodotto copia dei seguenti documenti (v. deposito in udienza 1 giugno 2021):
- avviso di deposito nella casa comunale intestato a (cioè l'effettiva Parte_1 notificataria);
- rilascio di delega da a Parte_1 Persona_1
- ricevuta di ritiro dell'atto da parte di Parte_3 che nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica relativa all'autenticità della sottoscrizione apposta alla delega rilasciata da Parte_1
(odierna parte opponente e destinataria dell'atto di precetto del 2010) e il c.t.u. ha concluso che: “la firma in verifica contiene numerose corrispondenze con le firma comparativa (in particolar modo con la firma apposta su delega all'avvocato) sia riguardo a comportamenti scrittori abbastanza comuni che a modalità tipiche e rare: corrispondenza dello schema ideativo, del ductus, del ritmo esecutivo, della posizione degli assi, rigo di scrittura e delle basi, gesti coattivi, gesti fuggitivi, modulazione, delle sagome…. In forza di tali e tante corrispondenze posso affermare che la firma in verifica è autografa, è stata apposta dalla ”; Parte_1 che, di conseguenza, la notifica dell'atto di precetto del 2010 si è perfezionata ed è entrata nella piena sfera di conoscibilità della sua destinataria, considerato che l'errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nell'avviso di ricevimento non ha precluso alla stessa sig.ra di rilasciare la delega in favore Parte_1 della madre;
che nelle comparse conclusionali la parte opponente ha eccepito, per l'ipotesi di ritenuta validità della notificazione perfezionata in data 19/11/2010, il maturare Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 4 di 7 dell'eccezione di prescrizione, in ragione della circostanza che a fronte di un atto notificato in data 19/11/2020 il successivo atto notificato all'odierna parte opponente (i.e. il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede) risulta essere notificato in data 12/1/2021, cioè una volta spirato il decennio era iniziato a decorrere con la notifica del precetto del 2010; che sul punto nella comparsa conclusionale si legge che: “Ed invero alla data della notifica del decreto oggetto del presente giudizio (ovverosia alla data del 12 gennaio 2021, data in cui deve intendersi eseguita la notifica dell'atto depositato nella casa comunale il 23.12.20 giusto il disposto di cui all' art. 143 ultimo c.p.c.) era infatti già abbondantemente spirato il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data dell'emissione e del protesto dell'assegno, cioè dal 30 marzo 2009. Né, in contrario, vale eccepire l'intervenuta notifica con protocollo 21780 di atto di precetto redatto sulla base dell'assegno protestato oggetto dell'ingiunzione opposta: il credito risulta comunque prescritto almeno per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, anche a voler supporre la regolarità di tale notifica protocollo 21780, è comunque spirato il termine decennale di prescrizione dall'evento interruttivo. E' infatti notorio che, ai sensi dell'art. 2945 c.c., “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione”. Nel caso di specie la notifica dell'atto interruttivo (precetto) risale al 19 novembre 2010 mentre la notifica dell'ingiunzione di pagamento è stata eseguita il 23 dicembre 2020 – 12 gennaio 2021 (ex art 143 cpc), cioè quando oramai erano decorsi oltre dieci anni (dieci anni, un mese e 4 giorni); in altri termini, il termine decennale di prescrizione che sarebbe utilmente iniziato di nuovo a decorrere il 19.11.10 è comunque spirato il 18.11.20, cioè ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, che invece è stata compiuta solo il giorno 23 del successivo mese di dicembre 2020.”; che l'eccezione così formulata deve, tuttavia, ritenersi nuova e tardivamente proposta, dal momento che l'evento interruttivo ex art. 2943 c.c. ha determinato la decorrenza di nuovo termine di prescrizione fondato su un fatto del tutto diverso (i.e. interruzione conseguente alla notifica dell'atto di precetto perfezionata in data 23/11/2010 e decorrenza di un nuovo termine) rispetto a quello evocato nell'atto di opposizione (individuato nella data di traenza dell'assegno, considerato che nell'atto di citazione si legge, infatti, che: “La notifica dell'atto di precetto che parte avversa sostiene essersi realizzata in data 19.11.2010 deve pertatno ritenersi inesistente e di conseguenza il diritto del di ricevere il pagamento CP_1
l'assegno bancario n. 2149336010 tratto il 30.03.2009 e protestato in pari data deve ritenersi prescritto ex art.2934 cc.”); che il nuovo termine di prescrizione – conseguente alla notificazione dell'atto di precetto - ha iniziato a decorrere in data 23/11/2010, per effetto di una notifica che nell'atto di opposizione parte opponente ha contestato essere inesistente, con Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 5 di 7 la conseguenza che l'eccezione di prescrizione fondata sulla decorrenza del termine dalla data del 23/11/2010, implica l'allegazione della rilevanza di un fatto nuovo e diverso, il cui rilievo doveva essere eccepito nell'atto di opposizione e non, per la prima volta, in comparsa conclusionale;
che, peraltro, il presente procedimento è regolato dall'art. 183 c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche apportate al d.lgs. n. 149 del 2022 e che nella versione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. si legge che: “se richiesto, il giudice concede alle parti, i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.”; che, di conseguenza, a fronte delle difese della parte opposta contenute nella comparsa di costituzione e risposta (incentrate sull'evento interruttivo costituito dalla notificazione dell'atto di precetto perfezionata in data 23/11/2010 e delle vicende che hanno caratterizzato il perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. sopra riportate) la parte opponente avrebbe dovuto, al più tardi, indicare il diverso termine per la decorrenza della prescrizione (anche in via subordinata) nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., che non risulta, peraltro, essere stata neppure depositata dalla parte opponente;
che con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. la parte opponente ha, invece, insistito sul disconoscimento sulla delega prodotta dalla controparte sub doc. 4 (relativa al ritiro della notificazione dell'atto di precetto perfezionata in data 23/11/2010), con formale istanza di verificazione ex art. 214 c.p.c.; che, di conseguenza, l'eccezione di prescrizione fondata sul diverso termine decorrente dal 23/11/2010 articolata dalla parte opponente, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, oltre a presuppore l'esistenza di un fatto che la parte opponente ha indicato come inesistente per tutto il processo, deve essere considerata come tardiva;
che l'opposizione deve essere quindi rigettata, con la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i parametri medi relativi al valore della presente controversia (scaglione € 5.001-26.000) per ciascuna delle quattro fasi;
che, inoltre, devono essere poste a definitivo carico della parte opponente le spese di c.t.u., da liquidare in favore del dr. ell'importo di CP_3
€ 1.636,53 (pari a n. 200 vacazioni), oltre accessori di legge.
Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1323/2020 emesso in data 13 novembre 2020, che conferma;
condanna la parte opponente a pagare in favore della parte opposta le spese del presente procedimento, liquidate in € 5.077, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.; pone a definitivo carico di parte opponente le spese di c.t.u., liquidate in favore del dr. n € 1.636,53, oltre i.v.a. e c.a. CP_3
Si comunichi. Prato, 12 marzo 2024 La Giudice dott. Raffaella Brogi
Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr.ssa Raffaella Brogi ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 470/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MENICHETTI CRISTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il PA C.F._2 patrocinio dell'avv. FARDELLO ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2023
FATTO E DIRITTO
Premesso che la sig.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 1320/2020, con il quale il Tribunale di Prato, in data 13 novembre 2020 le ha ingiunto il pagamento di € 13.334,74 in favore di PA
, notificato alla parte ricorrente, in data 12/1/2021;
[...] che il decreto opposto si fonda su un assegno bancario n. 2149336010 dell'importo di € 12.000,00 tratto in data 30.03.2009 e protestato in pari data;
che avverso la domanda di pagamento azionata in sede monitoria la parte
Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 1 di 7 opponente ha sollevato l'eccezione di prescrizione, considerata l'inesistenza della notifica di un atto di precetto avente ad oggetto l'assegno bancario de quo pari ad
€ 12.000,00 che la controparte sostiene essere avvenuta in data 19.11.2010 a mezzo Org_1 che, in particolare, la parte opponente rileva che la controparte sostiene di avere esercitato il diritto contenuto nell'assegno bancario protestato dell'importo di € 12.000, indicando di avere effettuato l'ultima notifica del relativo atto di precetto in data 19.11.2010, a mezzo tramite un atto cui veniva riferito il cron. n. Org_1
21780; che, in particolare, il doc. 3 di controparte reca la copia fotostatica di una relata ex art.140 cpc rivolta a e nella medesima pagina risulta invece una Parte_1 velina di raccomandata, con cui l'Ufficiale Giudiziario comunica l'avviso di deposito presso la casa comunale, indirizzata ad una diversa persona ed esattamente la madre di – sig.ra - e tale nominativo Parte_1 Persona_1 si legge anche nell'avviso di ricevimento predisposto dall'ufficiale giudiziario;
che il precedente difensore del sig. , inviava al una CP_1 Org_2 lettera relativa all'atto giudiziario notificato ex art.140 cpc dagli Ufficiali Giudiziari depositato il 20.11.2010 con n.21780/A cronologico, tramite la quale il difensore chiedeva “la certificazione attestante l'avvenuta consegna dell'atto giudiziario in questione con indicazione del soggetto che lo ha ritirato e, eventualmente di copia della delega in caso di ritiro di soggetto terzo;
che il riscontrava che il destinatario dell'atto giudiziario Org_2 destinato a con protocollo 21780, era stato ritirato da Parte_1 [...] ma il non inviava alcuna delega che il difensore Per_1 Org_2 sosteneva essere stata rilasciata per il ritiro da parte del destinatario dell'atto; che, difatti, la sig.ra non aveva e non avrebbe potuto delegare Parte_1 nessuno per tale ritiro poiché l'avviso postale ex art.140 c.p.c. era stato indirizzato proprio a Persona_1 che la notifica de qua deve, quindi, considerarsi inesistente, con la conseguenza che il diritto incorporato nell'assegno bancario n. 2149336010 tratto il 30.03.2009 deve ritenersi estinto per prescrizione ex art. 2934 c.c.; che l'assegno bancario costituisce di per sé titolo esecutivo, con la conseguenza che non era necessaria la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo;
che la richiesta di pagamento di tale assegno era già stata fatta all'odierna parte opponente con atto di precetto notificato nel 2009; che, di conseguenza, la parte opponente rileva la temerarietà della lite, richiamando sia la querela depositata nel 2009 in ordine a tale assegno, sia la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 169/2020, pubblicata in data Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 2 di 7 22/1/2020;
Rilevato che si è costituito il sig. , il quale in Controparte_2 merito alla notifica dell'atto di precetto avvenuta nel 2010 la parte opposta richiama la sequenza temporale di seguito riportata:
- Venerdì 19.11.2010, l'Avv. Ezio Nardi del Foro di Firenze richiedeva la notifica di atto di precetto su assegno, oggi oggetto di ingiunzione.
- Sabato 20.11.2010, l'Ufficiale Giudiziario, Dott.ssa procedeva Per_2 alla notifica, in Via Righi 59, non trovando nessuno, effettuava gli adempimenti del 140 c.p.c.
- Lunedì 22.11.2010, primo giorno utile (dal momento che gli uffici postali sono chiusi il sabato pomeriggio), inviava comunicazione .
- Martedì 23.11.2010, l'atto passato in notifica il 19.11.2010, destinato a , risulta ritirato da – madre convivente al Parte_1 Persona_1 tempo – identificata con Patente di guida . NumeroD_1
- Giovedì 24.11.2010, la CAD inviata dall'ufficiale giudiziario in data
22.11.2010 torna indietro con la dizione “irreperibile”; che l'atto risulta, quindi, notificato il giorno prima del rientro della;
che in merito all'erronea indicazione del nominativo sull'avviso di ricevimento ( invece che la parte opposta evidenzia che che Persona_1 Parte_1 ha compilato la delega presente sull'avviso di deposito, lasciato in Parte_1 loco dall'ufficiale giudiziario, a favore della madre e quest'ultima in data
23.11.2010 ha potuto regolarmente ritirare l'atto di precetto;
che la parte opposta ha poi richiamato la disciplina della prescrizione dell'azione cartolare, evidenziando come sia possibile, comunque, la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo;
che, in ordine ai precedenti giudiziali tra le parti del presente procedimento è stata richiamata la denuncia di parte opponente nei confronti di parte opposta per violenza privata, conclusa con l'assoluzione del sig. ; CP_1
Ritenuto che la presente opposizione ha per oggetto un credito documentato da un assegno bancario (n. 2149336010 tratto in data 30.03.2009 sul conto corrente 3563 Via Montalese 255 ), prodotto in sede Org_3 Org_2 monitoria, quale promessa di pagamento;
che la parte opponente non ha fatto alcuna contestazione inerente all'assegno prodotto dalla parte opposta, ma si è limitata a sollevare l'eccezione di prescrizione della domanda di pagamento in considerazione della data di tale
Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 3 di 7 assegno e dell'inesistenza della notificazione dell'atto di precetto – avente per oggetto il medesimo titolo prodotto a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. – avvenuta nel 2010; che la parte opponente ha incentrato l'eccezione di prescrizione facendo leva sull'inesistenza della notificazione dell'atto di precetto notificato nel 2010; che la notifica del precetto avvenuta nel 2010 è da ritenere, tuttavia, correttamente perfezionata, considerato che:
a) è pacifico che l'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c. (raccomandata n. 76402125441-6) sia stato destinato a e non a Persona_1 Parte_1
b) nell'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c. non risulta perfezionata la notificazione per momentanea irreperibilità del destinatario;
c) e erano conviventi, come risulta da certificato Parte_1 Persona_1 prodotto in allegato al ricorso monitorio;
d) la notifica risalente all'anno 2010 può, comunque, ritenersi perfezionata solo in ragione dell'avvenuto raggiungimento dello scopo e cioè per effetto della prova che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. A tal fine, tuttavia, la parte opponente ha prodotto copia dei seguenti documenti (v. deposito in udienza 1 giugno 2021):
- avviso di deposito nella casa comunale intestato a (cioè l'effettiva Parte_1 notificataria);
- rilascio di delega da a Parte_1 Persona_1
- ricevuta di ritiro dell'atto da parte di Parte_3 che nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica relativa all'autenticità della sottoscrizione apposta alla delega rilasciata da Parte_1
(odierna parte opponente e destinataria dell'atto di precetto del 2010) e il c.t.u. ha concluso che: “la firma in verifica contiene numerose corrispondenze con le firma comparativa (in particolar modo con la firma apposta su delega all'avvocato) sia riguardo a comportamenti scrittori abbastanza comuni che a modalità tipiche e rare: corrispondenza dello schema ideativo, del ductus, del ritmo esecutivo, della posizione degli assi, rigo di scrittura e delle basi, gesti coattivi, gesti fuggitivi, modulazione, delle sagome…. In forza di tali e tante corrispondenze posso affermare che la firma in verifica è autografa, è stata apposta dalla ”; Parte_1 che, di conseguenza, la notifica dell'atto di precetto del 2010 si è perfezionata ed è entrata nella piena sfera di conoscibilità della sua destinataria, considerato che l'errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nell'avviso di ricevimento non ha precluso alla stessa sig.ra di rilasciare la delega in favore Parte_1 della madre;
che nelle comparse conclusionali la parte opponente ha eccepito, per l'ipotesi di ritenuta validità della notificazione perfezionata in data 19/11/2010, il maturare Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 4 di 7 dell'eccezione di prescrizione, in ragione della circostanza che a fronte di un atto notificato in data 19/11/2020 il successivo atto notificato all'odierna parte opponente (i.e. il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede) risulta essere notificato in data 12/1/2021, cioè una volta spirato il decennio era iniziato a decorrere con la notifica del precetto del 2010; che sul punto nella comparsa conclusionale si legge che: “Ed invero alla data della notifica del decreto oggetto del presente giudizio (ovverosia alla data del 12 gennaio 2021, data in cui deve intendersi eseguita la notifica dell'atto depositato nella casa comunale il 23.12.20 giusto il disposto di cui all' art. 143 ultimo c.p.c.) era infatti già abbondantemente spirato il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data dell'emissione e del protesto dell'assegno, cioè dal 30 marzo 2009. Né, in contrario, vale eccepire l'intervenuta notifica con protocollo 21780 di atto di precetto redatto sulla base dell'assegno protestato oggetto dell'ingiunzione opposta: il credito risulta comunque prescritto almeno per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, anche a voler supporre la regolarità di tale notifica protocollo 21780, è comunque spirato il termine decennale di prescrizione dall'evento interruttivo. E' infatti notorio che, ai sensi dell'art. 2945 c.c., “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione”. Nel caso di specie la notifica dell'atto interruttivo (precetto) risale al 19 novembre 2010 mentre la notifica dell'ingiunzione di pagamento è stata eseguita il 23 dicembre 2020 – 12 gennaio 2021 (ex art 143 cpc), cioè quando oramai erano decorsi oltre dieci anni (dieci anni, un mese e 4 giorni); in altri termini, il termine decennale di prescrizione che sarebbe utilmente iniziato di nuovo a decorrere il 19.11.10 è comunque spirato il 18.11.20, cioè ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, che invece è stata compiuta solo il giorno 23 del successivo mese di dicembre 2020.”; che l'eccezione così formulata deve, tuttavia, ritenersi nuova e tardivamente proposta, dal momento che l'evento interruttivo ex art. 2943 c.c. ha determinato la decorrenza di nuovo termine di prescrizione fondato su un fatto del tutto diverso (i.e. interruzione conseguente alla notifica dell'atto di precetto perfezionata in data 23/11/2010 e decorrenza di un nuovo termine) rispetto a quello evocato nell'atto di opposizione (individuato nella data di traenza dell'assegno, considerato che nell'atto di citazione si legge, infatti, che: “La notifica dell'atto di precetto che parte avversa sostiene essersi realizzata in data 19.11.2010 deve pertatno ritenersi inesistente e di conseguenza il diritto del di ricevere il pagamento CP_1
l'assegno bancario n. 2149336010 tratto il 30.03.2009 e protestato in pari data deve ritenersi prescritto ex art.2934 cc.”); che il nuovo termine di prescrizione – conseguente alla notificazione dell'atto di precetto - ha iniziato a decorrere in data 23/11/2010, per effetto di una notifica che nell'atto di opposizione parte opponente ha contestato essere inesistente, con Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 5 di 7 la conseguenza che l'eccezione di prescrizione fondata sulla decorrenza del termine dalla data del 23/11/2010, implica l'allegazione della rilevanza di un fatto nuovo e diverso, il cui rilievo doveva essere eccepito nell'atto di opposizione e non, per la prima volta, in comparsa conclusionale;
che, peraltro, il presente procedimento è regolato dall'art. 183 c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche apportate al d.lgs. n. 149 del 2022 e che nella versione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. si legge che: “se richiesto, il giudice concede alle parti, i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.”; che, di conseguenza, a fronte delle difese della parte opposta contenute nella comparsa di costituzione e risposta (incentrate sull'evento interruttivo costituito dalla notificazione dell'atto di precetto perfezionata in data 23/11/2010 e delle vicende che hanno caratterizzato il perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. sopra riportate) la parte opponente avrebbe dovuto, al più tardi, indicare il diverso termine per la decorrenza della prescrizione (anche in via subordinata) nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., che non risulta, peraltro, essere stata neppure depositata dalla parte opponente;
che con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. la parte opponente ha, invece, insistito sul disconoscimento sulla delega prodotta dalla controparte sub doc. 4 (relativa al ritiro della notificazione dell'atto di precetto perfezionata in data 23/11/2010), con formale istanza di verificazione ex art. 214 c.p.c.; che, di conseguenza, l'eccezione di prescrizione fondata sul diverso termine decorrente dal 23/11/2010 articolata dalla parte opponente, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, oltre a presuppore l'esistenza di un fatto che la parte opponente ha indicato come inesistente per tutto il processo, deve essere considerata come tardiva;
che l'opposizione deve essere quindi rigettata, con la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i parametri medi relativi al valore della presente controversia (scaglione € 5.001-26.000) per ciascuna delle quattro fasi;
che, inoltre, devono essere poste a definitivo carico della parte opponente le spese di c.t.u., da liquidare in favore del dr. ell'importo di CP_3
€ 1.636,53 (pari a n. 200 vacazioni), oltre accessori di legge.
Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1323/2020 emesso in data 13 novembre 2020, che conferma;
condanna la parte opponente a pagare in favore della parte opposta le spese del presente procedimento, liquidate in € 5.077, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.; pone a definitivo carico di parte opponente le spese di c.t.u., liquidate in favore del dr. n € 1.636,53, oltre i.v.a. e c.a. CP_3
Si comunichi. Prato, 12 marzo 2024 La Giudice dott. Raffaella Brogi
Tribunale di Prato R.G. n. 470/2021 pagina 7 di 7