CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1418/2022 promossa
Da
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Francesco Paolo Rubino.
APPELLANTE Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lubrano.
APPELLATA
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con separati ricorsi proposti, rispettivamente, nelle date del 24/10/2018, 8/11/2018 e 23/01/2019 , e (oltre a Parte_1 Parte_2 CP_2 Pt_4
, oggi non appellante) agivano dianzi al G.L. del Tribunale di Palermo contro
[...]
l' e premesso di svolgere servizio presso il reparto di anestesia e Controparte_1 rianimazione dell' quali infermieri professionali, lamentavano che a Controparte_3 causa della carenza di organico e dell'articolazione dei turni di servizio, ella era stata costretta a ricoprire mansioni proprie delle categorie inferiori (A Ausiliari specializzati e B Operatori Socio Sanitari) , consistenti nel rifacimento dei letti, nello rispondere al campanello di chiamato del paziente, nel cambio e trasporto della biancheria, nell'igiene e pulizia del paziente allettato, nella mobilizzazione dello stesso, nel trasporto di materiale sanitario e dei pazienti stessi etc., con una sistematica adibizione a tali ruoli dalla quale era derivato un oggettivo demansionamento ed una dequalificazione della propria professionalità. CP_ Chiedevano pertanto la condanna dell' ad adibirli a mansioni proprie del profilo ed al risarcimento del danno. Nel contraddittorio delle parti, previa riunione dei procedimenti, all'esito della istruzione orale espletata, il G.L. rigettava la domanda.
Premesso che per aversi demansionamento e/o dequalificazione professionale non era sufficiente lo svolgimento occasionale e residuale di compiti propri della qualifica inferiore, essendo invece necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione, tenuto presente il raffronto comparativo delle declaratoria contrattuali riguardanti i profili professionali in contestazione, riteneva il G.L. che dalle prove raccolte fosse emerso l'effettivo disimpegno di compiti aggiuntivi non pertinenti al profilo di appartenenza - compiti di assistenza domestico-alberghiera, come provvedere alla pulizia e all'igiene dei pazienti degenti o somministrare gli alimenti ai pazienti che non avevano assistenza familiare o che non erano autosufficienti – e che tuttavia non era stata raggiunta la prova della prevalenza delle citate mansioni inferiori anche in considerazione del fatto che l'espletamento di tali attività si era registrato in misura maggiore nel turno notturno, assegnato a rotazione e che, in ogni caso, le attività svolte non potevano considerarsi del tutto inconferenti a quelle tipiche del profilo.
La sentenza di primo grado è stata gravata di appello dai su nominati ricorrenti. Contr Resiste l' che ne chiede il rigetto e prima ancora ne eccepisce la inammissibilità sotto il profilo della carenza degli elementi essenziali dell'atto e della assenza di ogni ragionevole probabilità di accoglimento. Ciò posto, va anzitutto sgombrato il campo delle sollevate eccezioni preliminari . Contr Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello della congegnata dall' Pt_4 sotto il profilo della inosservanza dei nuovi requisiti dettati dall'art. 434 c.p.c. novellato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, essa appare infondata. In proposito, non ignora la Corte che nella nuova versione dell'enunciato normativo l'esigenza di una specifica indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura e delle circostanza rilevanti si salda con l'esigenza di una più puntuale definizione del thema decidendum e del correlato effetto devolutivo e, tuttavia, deve ritenersi, in accordo con la giurisprudenza di legittimità nel frattempo formatasi (Cass. n. 2143 del 5/2/2015) , che il predetto requisito venga soddisfatto, anche senza la riproduzione pedissequa dei capi della sentenza impugnata, tutte le volte in cui dalla lettura dell'atto di gravame possano estrinsecarsi con adeguato grado di specificità le ragioni delle doglianze. Nel merito, si osserva. Partendo dalla lettura sinottica delle declaratorie contrattuali e delle descrizioni dei profili professionali contenute nelle fonti collettive e secondarie applicabili (CCNL Comparto sanità 1998-2001 , D.M. 739/1994 e Accordo Stato -Regioni del 22/02/2001 ) il G.L. ha sottolineato il quid pluris di professionalità richiesto dalla figura dell'infermiere professionale - il quale a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale – che lo differenzia dalla figura sottordinata dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) definito come l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività di: “a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico- sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
In particolare egli "assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale".
E' noto anzitutto che rispetto alla disciplina dell'esercizio dello ius variandi all'interno del pubblico impiego la disposizione di riferimento (art. 52 t.u.) delimita l'ambito di applicazione dell'art. 2013 c.c. alla condizione che l'adibizione del dipendente allo svolgimento di mansioni superiori abbia rivestito carattere di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, con l'ulteriore limitazione che, in casi del genere, la sola rivendicazione esperibile dal lavoratore sarà esclusivamente quella di carattere economico (Cass. n. 752 del 15/01/2018 ).
Ora, l'odierno atto di gravame contesta l'interpretazione riduzionistica operata dal G.L. e sottolinea che, rispetto alle condizioni ed esigenze del reparto di Anestesia e Rianimazione dall'analisi dei turni di servizio e dalle deposizioni testimoniali sarebbe emersa una diversa rappresentazione dei fatti. In particolare si valorizza la circostanza che negli stessi turni di servizio non figurava la presenza del personale destinato all'espletamento delle prestazioni di tipo Pt_5 alberghiero e si sottolinea la dichiarazione del teste al tempo Direttore sanitario Tes_1 dell' a dire del quale la sola unità di pervista in pianta Controparte_3 Pt_5 organica, non era disponibile. Nel quadro delle esigenze giornaliere di un reparto come quello di anestesia e rianimazione, la strutturale carenza di organico di figure ausiliarie imponeva, quindi, a dire dell'appellante, una sistematica attività di supplenza da parte degli infermieri e poiché , per come riferito, il personale ausiliario non era di fatto presente, le mansioni di natura domestico/alberghiera erano garantite con carattere di prevalenza e continuità dall'infermiere professionale presente in reparto.
Il motivo è infondato. E' noto anzitutto che rispetto alla disciplina dell'esercizio dello ius variandi all'interno del pubblico impiego la disposizione di riferimento (art. 52 t.u.) delimita l'ambito di applicazione dell'art. 2013 c.c. alla condizione che l'adibizione del dipendente allo svolgimento di mansioni superiori abbia rivestito carattere di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, con l'ulteriore limitazione che, in casi del genere, la sola rivendicazione esperibile dal lavoratore sarà esclusivamente quella di carattere economico (Cass. n. 752 del 15/01/2018 ). Ciò detto, la disamina critica delle deposizioni testimoniali ha dipinto oggettivamente un quadro emergenziale non raro nella realtà della sanità pubblica siciliana contraddistinta da endemiche carenze di organico. Con riferimento al reparto di Anestesia e Rianimazione del nosocomio di la CP_3 situazione deficitaria è stata tuttavia se non contraddetta almeno bilanciata dalle dichiarazioni autorevoli dei testi e , il primo direttore dell' Tes_1 Tes_2 [...]
ed il secondo Direttore sanitario dell . Parte_6 Controparte_3
In particolare il , pur ammettendo la circostanza che il personale ausiliario era di Tes_1 fatto non disponibile ha sottolineato la peculiarità del reparto in cui alla delicatezza della strumentazione presente ed alle necessità vitali dei pazienti ivi ricoverati si associava la indispensabilità di un intervento di elevata professionalità anche rispetto a mansioni semplici estranee al mansionario degli infermieri.
Cosicchè non era raro che costoro fossero chiamati a coadiuvare nelle operazioni di movimentazione del paziente, a provvedere alla rimozione delle sacche di urina ovvero ancora a sorvegliare l'attività di somministrazione dei pasti – quest'ultima di norma assicurata dai parenti dei soggetti ricoverati - tutte incombenze rispetto alle quali, peraltro, la composizione numerica del personale infermieristico presente in reparto – 15 infermieri per sei pazienti – ne consentiva una distribuzione secondo le rotazioni previste nell'arco della giornata in misura non preponderante sull'esercizio da parte loro delle funzioni istituzionali. Parimenti non significativo dello svolgimento con carattere di prevalenza delle mansioni ausiliare deve ritenersi la circostanza che gli infermieri sovraintendessero al trasferimento delle salme da parte della ditta esterna ovvero al trasporto dei campioni biologici dal reparto al laboratorio ed a rispondere al telefono, trattandosi comunque di attività per loro natura episodiche che ben potevano essere svolte indifferentemente da medici e/o infermieri. Tale essendo il quadro istruttorio non si presta allora a censure di sorta la disamina condotta dal il quale non ha rinvenuto nel materiale istruttorio evidenza tangibile e Pt_7 significativa di una prevalente e continuativa destinazione del personale infermieristico ad attività estranee e/o inferiori rispetto al proprio livello di professionalità. Soccorre quindi puntualmente l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in ragione del quale "Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività” (Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, n.19419; adde Cass. n. 17774 del 07/08/2006). Concludendo, posto che ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, deve ritenersi adeguatamente assolto da parte dell'Asp appellata il compito di dimostrare che per effetto del peculiare modello organizzativo presente nel reparto di Anestesia e Rianimazione gli infermieri ivi assegnati non sono stati distolti da tali incombenze ed adibiti con carattere di prevalenza e continuità a compiti propri del profilo inferiore (cfr. da ultimo Cass. n. 48 del 02/01/2024 per la quale Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.) Le considerazioni che precedono in quanto idonee a neutralizzare l'an della pretesa esonerano il collegio dalla disamina dell'ulteriore profilo oggetto di gravame riguardante l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Dovendosi pronunciare la conferma della sentenza impugnata i ricorrenti vanno condannati alla refusione delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2353/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 1 luglio 2022. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
Palermo 19 dicembre 2024 Il Presidente est.
Michele De Maria