TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/08/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3531/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELLI Parte_1 C.F._1
ELEONORA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RAFFAELLI ELEONORA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 4.04.2015 dalla cui unione nascevano i figli il 7.09.2011 e in data 13.07.2017 Persona_1 Persona_2
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – così come modificato a seguito dei richiesti chiarimenti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva, infine, che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Pisa, in data 4 Aprile 2015 trascritto nei registri
[...] dello Stato civile del Comune di Pisa al n°2, Parte I dell'anno 2015- Ufficio 5.
DISPONE che i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento paritetico. Gli stessi manterranno collocamento anagrafico presso il padre fino a quando la madre non avrà reperito un alloggio abitativo per sé e per i figli. A tal fine il sig. acconsente sin da ora al cambio della residenza dei figli e quando la CP_1 Per_1 Per_2 vrà stipulato contratto di locazione abitativa. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da Pt_1 entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle Per_1 Per_2 inclinazioni, delle capacità naturali e delle aspirazioni dei minori stessi;
ASSEGNA la casa familiare posta in Pisa, Via Emilia n.48, di proprietà del padre del CP_1
, a quest'ultimo;
[...]
DISPONE che, per quanto concerne le vacanze estive, queste verranno decise concordemente tra le parti fermo rimanendo che ciascun genitore trascorrerà con i figli non meno di due settimane anche non consecutive. Mentre le festività natalizie così alternate: la vigilia di Natale ed il giorno di Santo
Stefano con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; poi l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno con lo stesso genitore ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'angelo con l'altro; iniziando dall'anno in corso in cui il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno starà con la madre, mentre la vigilia di Natale ed il Santo Stefano starà con il padre, e per l'anno 2022 trascorrerà la Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre. Sono comunque fatti salvi i diversi accordi che le parti vorranno assumere in ragione dei desideri e delle esigenze espresse dai figli minori e/o esigenze dei genitori per motivi di lavoro.
DISPONE il regime del mantenimento ordinario diretto dei figli minori. I coniugi provvederanno ciascuno a mantenere i figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso di essi che, ad ogni buon conto, dovranno essere paritari all'interno del mese;
DISPONE che I figli staranno alternativamente, ogni mese, presso ciascun genitore secondo il seguente calendario:
Settimana 1: I figli e staranno con il padre nei giorni di lunedì dopo la scuola sino al Per_1 Per_2 martedì mattina allorché il padre li accompagnerà a scuola ed i giorni da venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola.
I figli staranno con la madre dal Martedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando sarà quest'ultima a condurli a scuola.
Nei periodi di vacanza anzichè dall'uscita di scuola i figli staranno con il padre dalle ore 17.00 nei giorni suindicati. Sarà il a prelevare i figli presso la madre oppure presso i nonni materni o CP_2 dove i minori si troveranno.
Settimana 2 : I figli e staranno con il padre nei giorni di martedì dall'uscita da Per_3 Per_4 scuola sino al venerdì mattina quando sarà il padre ad accompagnarli a scuola. I figli staranno con la madre il giorno di Lunedì e dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando sarà la madre a condurli a scuola.
Settimana 3 uguale alla settimana 1.
Settimana 4 uguale alla settimana 2.
DISPONE che i genitori parteciperanno nella misura del 50 % ciascuno a tutte le spese di istruzione, educative e ricreative dei figli, nonché le eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per la salute, ivi compresi ticket sanitari, visite specialistiche, interventi ambulatoriali e di odontoiatria, restando inteso che tutte le spese straordinarie di cui i figli abbisognassero andranno previamente concordate tra i genitori qualora superino l'importo di € 100,00 (Euro cento/00) e comunque quelle che, pur essendo inferiori singolarmente al limite sopra stabilito, abbiano carattere di continuità tale da superare, nell'anno solare, l'importo di € 100,00 per ciascun genitore. Non sarà invece necessario alcun accordo preventivo per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, ossia spese per libri di testo obbligatori. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, andranno invece ritenute straordinarie e dunque da concordarsi previamente tra i genitori le seguenti spese: a) spese mediche non dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale, intendendosi per tali quelle chirurgiche (compresi eventuali costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
b) Scolastiche, intendendosi per tali il corredo d'inizio anno scolastico, libri di testo non obbligatori, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
c)
, intendendosi per tali i costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, Controparte_3 artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature;
centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto ad uso dei figli, oltre ad eventuali spese di bollo e assicurazione. A tali spese straordinarie saranno tenuti entrambi i genitori non solo fino alla maggiore età dei figli ma anche fino alla loro indipendenza economica. Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda integralmente alle Linee Guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense c.d. "Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" del 29.11.2017 che si intende integralmente trascritto;
DISPONE che l'assegno unico venga ripartito tra i genitori al 50%. “I coniugi concordano altresì che a far data dal mese di Gennaio 2026 l'assegno unico venga integralmente percepito dalla signora
”. Parte_1
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
− I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto dichiarandosi autosufficienti economicamente rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
− Le parti concordano che la rata mensile del finanziamento intestato al e Controparte_1 contratto per l'acquisto dell'autovettura di proprietà esclusiva della sig. venga Parte_1 dal medesimo pagata sino al mese di dicembre 2025.
− Per quanto concerne il patrimonio mobiliare i ricorrenti danno atto di essere già intestatari ciascuno di conto corrente personale e di non possedere conti correnti cointestati.
− Per quanto concerne il veicolo modello Ford Tourneo Custom Tg. GH468CL intestato alla lo stesso rimarrà nella esclusiva disponibilità della medesima;
Pt_1 − Per quanto attiene ai beni mobili presenti nell'abitazione familiare le parti convengono di procedere alla suddivisione dello stesso allorché la avrà reperito un'abitazione con Pt_1 regolare contratto di locazione;
− I coniugi si concedono reciprocamente sin da ora il consenso incondizionato per il rilascio di passaporti dei figli minori ed eventuali successivi rinnovi.
Così deciso a Pisa il 13/07/2023
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3531/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELLI Parte_1 C.F._1
ELEONORA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RAFFAELLI ELEONORA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 4.04.2015 dalla cui unione nascevano i figli il 7.09.2011 e in data 13.07.2017 Persona_1 Persona_2
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – così come modificato a seguito dei richiesti chiarimenti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva, infine, che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Pisa, in data 4 Aprile 2015 trascritto nei registri
[...] dello Stato civile del Comune di Pisa al n°2, Parte I dell'anno 2015- Ufficio 5.
DISPONE che i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento paritetico. Gli stessi manterranno collocamento anagrafico presso il padre fino a quando la madre non avrà reperito un alloggio abitativo per sé e per i figli. A tal fine il sig. acconsente sin da ora al cambio della residenza dei figli e quando la CP_1 Per_1 Per_2 vrà stipulato contratto di locazione abitativa. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da Pt_1 entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle Per_1 Per_2 inclinazioni, delle capacità naturali e delle aspirazioni dei minori stessi;
ASSEGNA la casa familiare posta in Pisa, Via Emilia n.48, di proprietà del padre del CP_1
, a quest'ultimo;
[...]
DISPONE che, per quanto concerne le vacanze estive, queste verranno decise concordemente tra le parti fermo rimanendo che ciascun genitore trascorrerà con i figli non meno di due settimane anche non consecutive. Mentre le festività natalizie così alternate: la vigilia di Natale ed il giorno di Santo
Stefano con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; poi l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno con lo stesso genitore ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'angelo con l'altro; iniziando dall'anno in corso in cui il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno starà con la madre, mentre la vigilia di Natale ed il Santo Stefano starà con il padre, e per l'anno 2022 trascorrerà la Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre. Sono comunque fatti salvi i diversi accordi che le parti vorranno assumere in ragione dei desideri e delle esigenze espresse dai figli minori e/o esigenze dei genitori per motivi di lavoro.
DISPONE il regime del mantenimento ordinario diretto dei figli minori. I coniugi provvederanno ciascuno a mantenere i figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso di essi che, ad ogni buon conto, dovranno essere paritari all'interno del mese;
DISPONE che I figli staranno alternativamente, ogni mese, presso ciascun genitore secondo il seguente calendario:
Settimana 1: I figli e staranno con il padre nei giorni di lunedì dopo la scuola sino al Per_1 Per_2 martedì mattina allorché il padre li accompagnerà a scuola ed i giorni da venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola.
I figli staranno con la madre dal Martedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando sarà quest'ultima a condurli a scuola.
Nei periodi di vacanza anzichè dall'uscita di scuola i figli staranno con il padre dalle ore 17.00 nei giorni suindicati. Sarà il a prelevare i figli presso la madre oppure presso i nonni materni o CP_2 dove i minori si troveranno.
Settimana 2 : I figli e staranno con il padre nei giorni di martedì dall'uscita da Per_3 Per_4 scuola sino al venerdì mattina quando sarà il padre ad accompagnarli a scuola. I figli staranno con la madre il giorno di Lunedì e dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando sarà la madre a condurli a scuola.
Settimana 3 uguale alla settimana 1.
Settimana 4 uguale alla settimana 2.
DISPONE che i genitori parteciperanno nella misura del 50 % ciascuno a tutte le spese di istruzione, educative e ricreative dei figli, nonché le eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per la salute, ivi compresi ticket sanitari, visite specialistiche, interventi ambulatoriali e di odontoiatria, restando inteso che tutte le spese straordinarie di cui i figli abbisognassero andranno previamente concordate tra i genitori qualora superino l'importo di € 100,00 (Euro cento/00) e comunque quelle che, pur essendo inferiori singolarmente al limite sopra stabilito, abbiano carattere di continuità tale da superare, nell'anno solare, l'importo di € 100,00 per ciascun genitore. Non sarà invece necessario alcun accordo preventivo per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, ossia spese per libri di testo obbligatori. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, andranno invece ritenute straordinarie e dunque da concordarsi previamente tra i genitori le seguenti spese: a) spese mediche non dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale, intendendosi per tali quelle chirurgiche (compresi eventuali costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
b) Scolastiche, intendendosi per tali il corredo d'inizio anno scolastico, libri di testo non obbligatori, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
c)
, intendendosi per tali i costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, Controparte_3 artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature;
centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto ad uso dei figli, oltre ad eventuali spese di bollo e assicurazione. A tali spese straordinarie saranno tenuti entrambi i genitori non solo fino alla maggiore età dei figli ma anche fino alla loro indipendenza economica. Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda integralmente alle Linee Guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense c.d. "Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" del 29.11.2017 che si intende integralmente trascritto;
DISPONE che l'assegno unico venga ripartito tra i genitori al 50%. “I coniugi concordano altresì che a far data dal mese di Gennaio 2026 l'assegno unico venga integralmente percepito dalla signora
”. Parte_1
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
− I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto dichiarandosi autosufficienti economicamente rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
− Le parti concordano che la rata mensile del finanziamento intestato al e Controparte_1 contratto per l'acquisto dell'autovettura di proprietà esclusiva della sig. venga Parte_1 dal medesimo pagata sino al mese di dicembre 2025.
− Per quanto concerne il patrimonio mobiliare i ricorrenti danno atto di essere già intestatari ciascuno di conto corrente personale e di non possedere conti correnti cointestati.
− Per quanto concerne il veicolo modello Ford Tourneo Custom Tg. GH468CL intestato alla lo stesso rimarrà nella esclusiva disponibilità della medesima;
Pt_1 − Per quanto attiene ai beni mobili presenti nell'abitazione familiare le parti convengono di procedere alla suddivisione dello stesso allorché la avrà reperito un'abitazione con Pt_1 regolare contratto di locazione;
− I coniugi si concedono reciprocamente sin da ora il consenso incondizionato per il rilascio di passaporti dei figli minori ed eventuali successivi rinnovi.
Così deciso a Pisa il 13/07/2023
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori