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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6979/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa IA Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. LUCATO ANGELICA
e
Controparte_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
28/01/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] Parte_1
LIVENZA (TV) il 29/03/1970 e nato a [...] il Controparte_1
26/02/1969 del matrimonio contratto il 21/04/2001 e trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2001, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale di AN PO di VE (TV) via Caminada 3 resterà assegnata, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, alla signora il signor ha già asportato i propri Parte_1 Pt_2
effetti personali e trasferito la propria residenza altrove.
2. la figlia minore , viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali pertanto Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza) per la ragazzina. Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità.
3. IA potrà stare col padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00 oltre che il pomeriggio del mercoledì di tutte le settimane dalle ore 19.00 con pernotto e riaccompagnamento dalla madre (o a scuola) la mattina successiva alle ore 8.00.
In relazione alle vacanze di Natale IA potrà trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, un periodo che va - dall'ultimo giorno di scuola - al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e - dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola. La figlia minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre le vacanze di Pasqua e la settimana bianca (coincidente con il carnevale). Durante l'estate IA passerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive;
i signori e si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che vorranno Parte_1 Pt_2
passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna.
4. il signor verserà alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento delle due figlie, in via Pt_2
anticipata entro il giorno dieci di ciascun mese, la somma complessiva di € 800,00 (ottocento euro, quattrocento euro per ciascuna figlia) a decorrere dal mese di agosto 2024 somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat dal mese di agosto 2025 e con impegno del signor a versare Pt_2
le differenze rispetto ai mesi arretrati;
il signor inoltre provvederà al rimborso del 75% delle Pt_2
Per_ spese straordinarie di e IA, come previste e regolamentate dal protocollo in uso al Tribunale di
Treviso.
Quanto alla polizza assicurativa per la figlia IA il signor di impegna a versare interamente i Pt_2
premi della stessa relativi al 2023, 2024 e 2025 fino al raggiungimento della maggiore età della figlia IA.
L'assegno Unico per i figli, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito integralmente dalla madre, signora il signor presta sin d'ora il consenso a ciò e si impegna a Parte_1 Pt_2
sottoscrive e fornire l'eventuale documentazione necessaria affinché ciò avvenga.
5. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno per il contributo nel loro mantenimento. Le parti danno atto altresì di aver definito ogni questione economica tra loro in relazione al matrimonio e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 28/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
d.ssa Marina Righi dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6979/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa IA Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. LUCATO ANGELICA
e
Controparte_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
28/01/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] Parte_1
LIVENZA (TV) il 29/03/1970 e nato a [...] il Controparte_1
26/02/1969 del matrimonio contratto il 21/04/2001 e trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2001, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale di AN PO di VE (TV) via Caminada 3 resterà assegnata, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, alla signora il signor ha già asportato i propri Parte_1 Pt_2
effetti personali e trasferito la propria residenza altrove.
2. la figlia minore , viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali pertanto Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza) per la ragazzina. Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità.
3. IA potrà stare col padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00 oltre che il pomeriggio del mercoledì di tutte le settimane dalle ore 19.00 con pernotto e riaccompagnamento dalla madre (o a scuola) la mattina successiva alle ore 8.00.
In relazione alle vacanze di Natale IA potrà trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, un periodo che va - dall'ultimo giorno di scuola - al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e - dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola. La figlia minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre le vacanze di Pasqua e la settimana bianca (coincidente con il carnevale). Durante l'estate IA passerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive;
i signori e si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che vorranno Parte_1 Pt_2
passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna.
4. il signor verserà alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento delle due figlie, in via Pt_2
anticipata entro il giorno dieci di ciascun mese, la somma complessiva di € 800,00 (ottocento euro, quattrocento euro per ciascuna figlia) a decorrere dal mese di agosto 2024 somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat dal mese di agosto 2025 e con impegno del signor a versare Pt_2
le differenze rispetto ai mesi arretrati;
il signor inoltre provvederà al rimborso del 75% delle Pt_2
Per_ spese straordinarie di e IA, come previste e regolamentate dal protocollo in uso al Tribunale di
Treviso.
Quanto alla polizza assicurativa per la figlia IA il signor di impegna a versare interamente i Pt_2
premi della stessa relativi al 2023, 2024 e 2025 fino al raggiungimento della maggiore età della figlia IA.
L'assegno Unico per i figli, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito integralmente dalla madre, signora il signor presta sin d'ora il consenso a ciò e si impegna a Parte_1 Pt_2
sottoscrive e fornire l'eventuale documentazione necessaria affinché ciò avvenga.
5. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno per il contributo nel loro mantenimento. Le parti danno atto altresì di aver definito ogni questione economica tra loro in relazione al matrimonio e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 28/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
d.ssa Marina Righi dott. Deli Luca