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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 36832/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 36832 /2024 promossa da: nato in [...] il [...] (CUI 06MEEO6 C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dagli avv. Sara Di Veroli e da C.F._1
Romelda Prence, presso il cui studio in Roma, Viale Liegi n.49, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
ricorrente contro
– Questura di Latina, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato;
amministrazione convenuta
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto, previo annullamento Parte_1 del Decreto Prot. nr. 521/2024 emesso dal Questore della Provincia CP_2 di Latina in data 05.08.2024 e notificatogli il 15.08.2024, il riconoscimento della protezione speciale.
In data 3 marzo 2025, si è costituito in giudizio il , tramite Controparte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato, depositando una comparsa di costituzione e risposta. Il si è integralmente riportato alla relazione dell'Amministrazione CP_1 allegata, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In fatto, risulta che , cittadino albanese, ha presentato in data Parte_1
31 marzo 2023 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma secondo d.lgs 286/98 innanzi alla Questura di Latina. A supporto della richiesta, il ricorrente ha dichiarato di essere giunto in Italia per la prima volta nel 2019, spinto dalla sorella IJ, la quale già risiedeva in Italia con la sua famiglia. Ha raccontato di aver trovato lavoro come muratore e di aver aiutato economicamente i suoi genitori in Albania. Successivamente, a causa della malattia del cognato, IT, ha deciso di tornare a vivere con la sorella per supportarla nella gestione della casa e dei figli. Ha sottolineato il suo ruolo fondamentale nel seguire i nipoti nel percorso scolastico e sportivo, offrendo loro sostegno psicologico. Ha aggiunto che i suoi genitori vivono in Albania e dipendono dal suo sostegno economico e che, in caso di rimpatrio, si troverebbe in difficoltà economiche e perderebbe i legami creati in Italia.
La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, il 3 ottobre 2023, ha espresso parere negativo in merito alla domanda di protezione speciale. La Commissione, esaminate le dichiarazioni, ha ritenuto che, sulla base delle allegazioni documentali e le informazioni assunte sul Paese
d'origine, non sussistessero fondati motivi per ritenere che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione o rischiare di essere rimandato in un Paese dove non sarebbe protetto dalla persecuzione. Inoltre, la Commissione non ha ravvisato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto l'istante si
è limitato a documentare la presenza di familiari sul territorio italiano, presenza ritenuta irrilevante data la maggiore età dell'istante e l'assenza di un legame di dipendenza nei confronti degli stessi.
Il Questore della Provincia di Latina, in data 5 agosto 2024, recependo il parere della Commissione, ha emesso il decreto recante il nr. di prot.12024 di rigetto dell'istanza di protezione speciale, notificato al ricorrente in data 15 agosto 2024.
Avverso il decreto del Questore della Provincia di Latina del 5 agosto 2024, notificato il 15 agosto 2024, il signor ha presentato ricorso al Parte_1
Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c.. Nel ricorso, depositato in data non specificata ma successiva al 15 agosto 2024, il ricorrente, tramite i suoi avvocati Sara Di Veroli e
Romelda Prence, ha eccepito in via preliminare l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità del decreto per mancata attestazione di conformità all'originale della copia notificata, citando l'articolo 18 del D.P.R. 445/2000. In secondo luogo, ha sollevato la nullità del decreto per mancata traduzione nella lingua albanese, in violazione dell'articolo 3 comma 3 del D.P.R. 394/99 e del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, nonché dell'articolo 13 comma 7 del D.Lgs 286/98.
Nel merito, il ricorrente ha sostenuto l'infondatezza del motivo alla base del decreto, contestando il parere negativo della Commissione Territoriale. Ha affermato che la
Commissione non ha adeguatamente considerato i requisiti previsti dall'articolo 19 commi 1 e 1.1 del Testo Unico Immigrazione, relativi al rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in caso di allontanamento dal territorio nazionale. A tal proposito, ha evidenziato il suo radicamento in Italia dal 15 dicembre 2019, il sostegno economico e familiare ricevuto dalla sorella e la sua decisione di tornare a vivere con lei per assistere il cognato malato e i nipoti. Ha sottolineato il suo ruolo fondamentale per i nipoti, supportandoli nella scuola e nello sport, e la presenza di altri parenti e amici in Italia, evidenziando una sua piena integrazione sociale e una vita dignitosa condotta nel Paese per circa cinque anni.
Ha richiamato l'articolo 8 CEDU e la giurisprudenza della Cassazione in merito alla rilevanza dei legami familiari, sociali e della durata del soggiorno ai fini della protezione speciale. Ha contestato la valutazione della Commissione circa l'irrilevanza della presenza dei familiari e l'assenza di dipendenza, evidenziando i forti legami affettivi e il suo inserimento sociale, comprovato anche da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Pag. 2 di 6 A corredo del ricorso, il signor ha allegato diversi documenti. Tra questi Pt_1 figuravano il decreto di rifiuto del Questore di Latina del 5 agosto 2024 e la ricevuta del permesso di soggiorno. È stata inoltre depositata la copia del fascicolo di protezione speciale presentato in Questura, contenente il passaporto del ricorrente, il certificato di attribuzione del codice fiscale del 15 gennaio 2020, il certificato di stato di famiglia, il passaporto e il permesso di soggiorno della sorella (due copie), il passaporto e il permesso di soggiorno del cognato OR IT, documentazione medica attestante la patologia e l'invalidità del cognato, il passaporto e il permesso di soggiorno della nipote e di un altro nipote, un certificato di stato di Parte_2 famiglia con i rapporti di parentela, il contratto di locazione abitativa a nome del cognato, e due modelli di allegato integrativo all'istanza di protezione speciale. Sono stati allegati anche il contratto di lavoro presso AMBRA Costruzioni SRLS, buste paga relative a tale impiego, un contratto presso e Parte_3 relative buste paga, e il CUD 2024.
In data 5 marzo 2025, in luogo dell'udienza fissata, i difensori del signor
[...]
, hanno depositato note autorizzate di trattazione scritta. In tali note, la Pt_1 difesa si è riportata integralmente all'atto introduttivo del giudizio e alla documentazione prodotta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e contestando le deduzioni ed eccezioni della controparte in quanto infondate in fatto e in diritto. La difesa ha ribadito l'elevato grado di integrazione del ricorrente, sottolineando come si sia trasferito in Italia grazie al sostegno della sorella e di come l'abbia sempre aiutato economicamente. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente si è formato una propria famiglia, vivendo con la compagna ER regolarmente soggiornante e con la loro bambina, , nata il [...]. È stato precisato che il signor si occupa costantemente della compagna e della Pt_1 figlia e svolge attività lavorative che gli permettono di mantenere la propria famiglia.
La difesa ha ulteriormente sottolineato la perfetta integrazione del ricorrente nel territorio italiano, evidenziando la sua assunzione con regolare contratto di lavoro non appena ottenuto un titolo di soggiorno che lo permettesse, come dimostrato dal contratto di lavoro e dalle buste paga di gennaio e febbraio 2025 allegate. Sono stati allegati un contratto di lavoro a nome di (datato 14 gennaio 2025 con inizio Pt_1 rapporto 15 gennaio 2025 presso per lavoro a tempo determinato Parte_4 fino al 15 maggio 2025 con qualifica di manovale edile), le buste paga di gennaio e febbraio 2025, il permesso di soggiorno della compagna, la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno della compagna e della figlia, e il certificato di nascita della figlia.
In diritto, va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata dopo l'11 marzo 2023: rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, che, pur modificando in senso restrittivo la disciplina previgente, continua a impedire l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi
Pag. 3 di 6 costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98) tra cui quello che impone il rispetto tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. ER2
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può ER3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e
c. Regno Unito [GC]). ( e LI c. Italia [GC], § 159). La ER4 CP_3 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_5 ER (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le ER2 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ES c. Persona_7
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali ER8 ER9 ER10
( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_5
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
In base agli esposti principi, si deve concludere che emerge con chiarezza un solido percorso di integrazione del Sig. nel contesto sociale italiano. Fin Parte_1 dal suo arrivo in Italia, egli ha manifestato una forte determinazione nell'inserirsi nel tessuto lavorativo, iniziando come muratore, professione appresa nel suo paese d'origine. Questa sua operosità lo ha condotto a ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso AMBRA Costruzioni SRLS, come attestano le buste paga versate agli atti, evidenziando una stabilità economica significativa e una continuità professionale. Successivamente, ha svolto un impiego a tempo
Pag. 4 di 6 determinato come manovale edile presso , rapporto di Parte_3 lavoro documentato dalle comunicazioni UniLav che indicano, tra l'altro, il suo domicilio in quel periodo a RUDIANO, VIA PADRE TUROLDO 17. In seguito, risulta essere stato assunto a tempo determinato da sempre come Parte_4 manovale edile, con un nuovo domicilio dichiarato a SAN GODENZO, VIA ALDO
MORO 12, come dal contratto di lavoro del gennaio 2025 e dalle relative buste paga. Il suo guadagno netto mensile sembra variare, ma si attesta mediamente intorno ai 1.500 - 1.800 euro. Questo impegno costante nel mondo del lavoro non solo gli ha garantito un sostentamento, ma gli ha anche permesso di contribuire economicamente alla sua famiglia in Albania, dimostrando un profondo senso di responsabilità.
Parallelamente all'integrazione lavorativa, il Sig. ha forti legami Parte_1 familiari sul territorio italiano. Il suo arrivo è stato favorito dalla presenza della sorella, Sig.ra IJ, residente in Italia con la propria famiglia, che inizialmente lo ha accolto e sostenuto economicamente. In un momento delicato per la famiglia della sorella, a seguito della grave malattia del cognato, il Sig. è tornato a Parte_1 convivere con loro, fornendo un supporto economico e fisico essenziale, prendendosi cura anche dei nipoti. Questo suo ruolo attivo nella vita familiare dei nipoti, seguendoli nelle attività quotidiane e scolastiche, testimonia un legame affettivo e di responsabilità significativo. Un elemento ancora più rilevante ai fini del suo radicamento familiare è la formazione di una propria famiglia in Italia.
Attualmente, egli convive con la sua compagna, regolarmente soggiornante, e con ER la loro figlia, , nata il [...]. Questa nuova unità familiare rappresenta un ulteriore e profondo radicamento affettivo e sociale nel nostro Paese. La presenza di altri parenti e cugini che lo sostengono contribuisce ulteriormente a rafforzare la sua rete familiare e sociale in Italia.
Infine, nel corso degli anni trascorsi in Italia, il Sig. ha intessuto Parte_1 significativi legami culturali e sociali. La sua esperienza lavorativa lo ha messo in contatto quotidiano con colleghi di diverse provenienze, facilitando lo scambio culturale e la creazione di rapporti amicali. La sua permanenza stabile e prolungata nel territorio nazionale, unita alla sua attività lavorativa e ai legami familiari e affettivi, concorrono a definire la sua "vita privata e familiare" ai sensi dell'articolo 8 della CEDU. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riconosce che i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità in cui vivono sono parte integrante della nozione di "vita privata". In sintesi, l'insieme di questi fattori evidenzia un inserimento effettivo e duraturo del Sig. nel Parte_1 tessuto sociale italiano, tale che un suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una lesione significativa e sproporzionata alla sua vita privata e familiare.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Pag. 5 di 6 Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 36832/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di nato in [...] il [...] (CUI 06MEEO6 Parte_1
C.F. ) alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli C.F._1 atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n°
25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 5/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 36832/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 36832 /2024 promossa da: nato in [...] il [...] (CUI 06MEEO6 C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dagli avv. Sara Di Veroli e da C.F._1
Romelda Prence, presso il cui studio in Roma, Viale Liegi n.49, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
ricorrente contro
– Questura di Latina, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato;
amministrazione convenuta
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto, previo annullamento Parte_1 del Decreto Prot. nr. 521/2024 emesso dal Questore della Provincia CP_2 di Latina in data 05.08.2024 e notificatogli il 15.08.2024, il riconoscimento della protezione speciale.
In data 3 marzo 2025, si è costituito in giudizio il , tramite Controparte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato, depositando una comparsa di costituzione e risposta. Il si è integralmente riportato alla relazione dell'Amministrazione CP_1 allegata, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In fatto, risulta che , cittadino albanese, ha presentato in data Parte_1
31 marzo 2023 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma secondo d.lgs 286/98 innanzi alla Questura di Latina. A supporto della richiesta, il ricorrente ha dichiarato di essere giunto in Italia per la prima volta nel 2019, spinto dalla sorella IJ, la quale già risiedeva in Italia con la sua famiglia. Ha raccontato di aver trovato lavoro come muratore e di aver aiutato economicamente i suoi genitori in Albania. Successivamente, a causa della malattia del cognato, IT, ha deciso di tornare a vivere con la sorella per supportarla nella gestione della casa e dei figli. Ha sottolineato il suo ruolo fondamentale nel seguire i nipoti nel percorso scolastico e sportivo, offrendo loro sostegno psicologico. Ha aggiunto che i suoi genitori vivono in Albania e dipendono dal suo sostegno economico e che, in caso di rimpatrio, si troverebbe in difficoltà economiche e perderebbe i legami creati in Italia.
La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, il 3 ottobre 2023, ha espresso parere negativo in merito alla domanda di protezione speciale. La Commissione, esaminate le dichiarazioni, ha ritenuto che, sulla base delle allegazioni documentali e le informazioni assunte sul Paese
d'origine, non sussistessero fondati motivi per ritenere che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione o rischiare di essere rimandato in un Paese dove non sarebbe protetto dalla persecuzione. Inoltre, la Commissione non ha ravvisato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto l'istante si
è limitato a documentare la presenza di familiari sul territorio italiano, presenza ritenuta irrilevante data la maggiore età dell'istante e l'assenza di un legame di dipendenza nei confronti degli stessi.
Il Questore della Provincia di Latina, in data 5 agosto 2024, recependo il parere della Commissione, ha emesso il decreto recante il nr. di prot.12024 di rigetto dell'istanza di protezione speciale, notificato al ricorrente in data 15 agosto 2024.
Avverso il decreto del Questore della Provincia di Latina del 5 agosto 2024, notificato il 15 agosto 2024, il signor ha presentato ricorso al Parte_1
Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c.. Nel ricorso, depositato in data non specificata ma successiva al 15 agosto 2024, il ricorrente, tramite i suoi avvocati Sara Di Veroli e
Romelda Prence, ha eccepito in via preliminare l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità del decreto per mancata attestazione di conformità all'originale della copia notificata, citando l'articolo 18 del D.P.R. 445/2000. In secondo luogo, ha sollevato la nullità del decreto per mancata traduzione nella lingua albanese, in violazione dell'articolo 3 comma 3 del D.P.R. 394/99 e del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, nonché dell'articolo 13 comma 7 del D.Lgs 286/98.
Nel merito, il ricorrente ha sostenuto l'infondatezza del motivo alla base del decreto, contestando il parere negativo della Commissione Territoriale. Ha affermato che la
Commissione non ha adeguatamente considerato i requisiti previsti dall'articolo 19 commi 1 e 1.1 del Testo Unico Immigrazione, relativi al rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in caso di allontanamento dal territorio nazionale. A tal proposito, ha evidenziato il suo radicamento in Italia dal 15 dicembre 2019, il sostegno economico e familiare ricevuto dalla sorella e la sua decisione di tornare a vivere con lei per assistere il cognato malato e i nipoti. Ha sottolineato il suo ruolo fondamentale per i nipoti, supportandoli nella scuola e nello sport, e la presenza di altri parenti e amici in Italia, evidenziando una sua piena integrazione sociale e una vita dignitosa condotta nel Paese per circa cinque anni.
Ha richiamato l'articolo 8 CEDU e la giurisprudenza della Cassazione in merito alla rilevanza dei legami familiari, sociali e della durata del soggiorno ai fini della protezione speciale. Ha contestato la valutazione della Commissione circa l'irrilevanza della presenza dei familiari e l'assenza di dipendenza, evidenziando i forti legami affettivi e il suo inserimento sociale, comprovato anche da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Pag. 2 di 6 A corredo del ricorso, il signor ha allegato diversi documenti. Tra questi Pt_1 figuravano il decreto di rifiuto del Questore di Latina del 5 agosto 2024 e la ricevuta del permesso di soggiorno. È stata inoltre depositata la copia del fascicolo di protezione speciale presentato in Questura, contenente il passaporto del ricorrente, il certificato di attribuzione del codice fiscale del 15 gennaio 2020, il certificato di stato di famiglia, il passaporto e il permesso di soggiorno della sorella (due copie), il passaporto e il permesso di soggiorno del cognato OR IT, documentazione medica attestante la patologia e l'invalidità del cognato, il passaporto e il permesso di soggiorno della nipote e di un altro nipote, un certificato di stato di Parte_2 famiglia con i rapporti di parentela, il contratto di locazione abitativa a nome del cognato, e due modelli di allegato integrativo all'istanza di protezione speciale. Sono stati allegati anche il contratto di lavoro presso AMBRA Costruzioni SRLS, buste paga relative a tale impiego, un contratto presso e Parte_3 relative buste paga, e il CUD 2024.
In data 5 marzo 2025, in luogo dell'udienza fissata, i difensori del signor
[...]
, hanno depositato note autorizzate di trattazione scritta. In tali note, la Pt_1 difesa si è riportata integralmente all'atto introduttivo del giudizio e alla documentazione prodotta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e contestando le deduzioni ed eccezioni della controparte in quanto infondate in fatto e in diritto. La difesa ha ribadito l'elevato grado di integrazione del ricorrente, sottolineando come si sia trasferito in Italia grazie al sostegno della sorella e di come l'abbia sempre aiutato economicamente. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente si è formato una propria famiglia, vivendo con la compagna ER regolarmente soggiornante e con la loro bambina, , nata il [...]. È stato precisato che il signor si occupa costantemente della compagna e della Pt_1 figlia e svolge attività lavorative che gli permettono di mantenere la propria famiglia.
La difesa ha ulteriormente sottolineato la perfetta integrazione del ricorrente nel territorio italiano, evidenziando la sua assunzione con regolare contratto di lavoro non appena ottenuto un titolo di soggiorno che lo permettesse, come dimostrato dal contratto di lavoro e dalle buste paga di gennaio e febbraio 2025 allegate. Sono stati allegati un contratto di lavoro a nome di (datato 14 gennaio 2025 con inizio Pt_1 rapporto 15 gennaio 2025 presso per lavoro a tempo determinato Parte_4 fino al 15 maggio 2025 con qualifica di manovale edile), le buste paga di gennaio e febbraio 2025, il permesso di soggiorno della compagna, la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno della compagna e della figlia, e il certificato di nascita della figlia.
In diritto, va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata dopo l'11 marzo 2023: rientra, quindi, nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, che, pur modificando in senso restrittivo la disciplina previgente, continua a impedire l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi
Pag. 3 di 6 costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98) tra cui quello che impone il rispetto tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. ER2
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può ER3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e
c. Regno Unito [GC]). ( e LI c. Italia [GC], § 159). La ER4 CP_3 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_5 ER (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le ER2 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ES c. Persona_7
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali ER8 ER9 ER10
( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_5
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
In base agli esposti principi, si deve concludere che emerge con chiarezza un solido percorso di integrazione del Sig. nel contesto sociale italiano. Fin Parte_1 dal suo arrivo in Italia, egli ha manifestato una forte determinazione nell'inserirsi nel tessuto lavorativo, iniziando come muratore, professione appresa nel suo paese d'origine. Questa sua operosità lo ha condotto a ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso AMBRA Costruzioni SRLS, come attestano le buste paga versate agli atti, evidenziando una stabilità economica significativa e una continuità professionale. Successivamente, ha svolto un impiego a tempo
Pag. 4 di 6 determinato come manovale edile presso , rapporto di Parte_3 lavoro documentato dalle comunicazioni UniLav che indicano, tra l'altro, il suo domicilio in quel periodo a RUDIANO, VIA PADRE TUROLDO 17. In seguito, risulta essere stato assunto a tempo determinato da sempre come Parte_4 manovale edile, con un nuovo domicilio dichiarato a SAN GODENZO, VIA ALDO
MORO 12, come dal contratto di lavoro del gennaio 2025 e dalle relative buste paga. Il suo guadagno netto mensile sembra variare, ma si attesta mediamente intorno ai 1.500 - 1.800 euro. Questo impegno costante nel mondo del lavoro non solo gli ha garantito un sostentamento, ma gli ha anche permesso di contribuire economicamente alla sua famiglia in Albania, dimostrando un profondo senso di responsabilità.
Parallelamente all'integrazione lavorativa, il Sig. ha forti legami Parte_1 familiari sul territorio italiano. Il suo arrivo è stato favorito dalla presenza della sorella, Sig.ra IJ, residente in Italia con la propria famiglia, che inizialmente lo ha accolto e sostenuto economicamente. In un momento delicato per la famiglia della sorella, a seguito della grave malattia del cognato, il Sig. è tornato a Parte_1 convivere con loro, fornendo un supporto economico e fisico essenziale, prendendosi cura anche dei nipoti. Questo suo ruolo attivo nella vita familiare dei nipoti, seguendoli nelle attività quotidiane e scolastiche, testimonia un legame affettivo e di responsabilità significativo. Un elemento ancora più rilevante ai fini del suo radicamento familiare è la formazione di una propria famiglia in Italia.
Attualmente, egli convive con la sua compagna, regolarmente soggiornante, e con ER la loro figlia, , nata il [...]. Questa nuova unità familiare rappresenta un ulteriore e profondo radicamento affettivo e sociale nel nostro Paese. La presenza di altri parenti e cugini che lo sostengono contribuisce ulteriormente a rafforzare la sua rete familiare e sociale in Italia.
Infine, nel corso degli anni trascorsi in Italia, il Sig. ha intessuto Parte_1 significativi legami culturali e sociali. La sua esperienza lavorativa lo ha messo in contatto quotidiano con colleghi di diverse provenienze, facilitando lo scambio culturale e la creazione di rapporti amicali. La sua permanenza stabile e prolungata nel territorio nazionale, unita alla sua attività lavorativa e ai legami familiari e affettivi, concorrono a definire la sua "vita privata e familiare" ai sensi dell'articolo 8 della CEDU. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riconosce che i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità in cui vivono sono parte integrante della nozione di "vita privata". In sintesi, l'insieme di questi fattori evidenzia un inserimento effettivo e duraturo del Sig. nel Parte_1 tessuto sociale italiano, tale che un suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una lesione significativa e sproporzionata alla sua vita privata e familiare.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Pag. 5 di 6 Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 36832/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di nato in [...] il [...] (CUI 06MEEO6 Parte_1
C.F. ) alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli C.F._1 atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n°
25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 5/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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