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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1266/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
NE AN che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. MAERO GIANCARLO che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e , Parte_1 CP_1 [...]
hanno esposto: CP_1
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio concordatario in LU il 25/05/1997, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, parte II, Serie A, dell'anno 1997; che dal matrimonio sono nati i figli , a Saluzzo, il 13.9.1999, e a Saluzzo, il Per_1 Per_2
6.11.2000; che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 26.6.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 7.10.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo pronunciarsi sentenza alle condizioni condivise.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per i figli maggiorenni e non economicamente indipendenti. Deve altresì ritenersi equo l'assegno divorzile una tantum previsto in favore della
. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
25/05/1997 in LU da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 4 Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di LU al N. 14, parte II Serie A, anno
1997, alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa sita in Saluzzo (CN), Corso IV Novembre n. 51, un tempo adibita a casa coniugale ed oggi di proprietà esclusiva del signor viene allo stesso assegnata con tutto il mobilio in essa Parte_1
contenuto.
2) Il figlio maggiorenne svolge la propria attività lavorativa con contratto di Persona_3
apprendistato – part time scadente il 31/10/2026, presso la società Les Reveries S.r.l.s. con sede in
OL (Copia contratto di lavoro di doc. n. 12). Persona_3
3) Il figlio maggiorenne svolge la propria attività lavorativa con contratto a tempo Persona_4
determinato scadente il 30/04/2025, presso la società Pic Tyndall S.r.l. con sede in Valtournenche (AO)
(Copia contratto di lavoro di :13). Persona_4
4) Il signor si impegna a provvedere al mantenimento del figlio finchè lo Parte_1 Persona_3
stesso non avrà reperito una stabile occupazione e sarà economicamente autosufficiente.
5) Il signor nel caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro del figlio , si Parte_1 Persona_4
impegna a provvedere al mantenimento dello stesso finché non avrà reperito una stabile occupazione e sarà economicamente autosufficiente.
6) Il signor si impegna a pagare alla signora a definitiva tacitazione di ogni pretesa, Pt_1 CP_1
anche quale assegno divorzile una tantum ex art. 5, comma 8, della Legge 898/1970, la somma omnicomprensiva di 20.000,00 € (ventimila virgola zero zero euro) entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
7) I coniugi e , con l'esatto adempimento di quanto stabilito al precedente capo n. 6), Pt_1 CP_1
dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito in toto ogni questione patrimoniale fra essi pendente e nulla più hanno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo.
8) Le spese legali sono compensate fra le parti.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LU di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 18/12/2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1266/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
NE AN che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. MAERO GIANCARLO che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e , Parte_1 CP_1 [...]
hanno esposto: CP_1
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio concordatario in LU il 25/05/1997, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, parte II, Serie A, dell'anno 1997; che dal matrimonio sono nati i figli , a Saluzzo, il 13.9.1999, e a Saluzzo, il Per_1 Per_2
6.11.2000; che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 26.6.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 7.10.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo pronunciarsi sentenza alle condizioni condivise.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per i figli maggiorenni e non economicamente indipendenti. Deve altresì ritenersi equo l'assegno divorzile una tantum previsto in favore della
. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
25/05/1997 in LU da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 4 Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di LU al N. 14, parte II Serie A, anno
1997, alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa sita in Saluzzo (CN), Corso IV Novembre n. 51, un tempo adibita a casa coniugale ed oggi di proprietà esclusiva del signor viene allo stesso assegnata con tutto il mobilio in essa Parte_1
contenuto.
2) Il figlio maggiorenne svolge la propria attività lavorativa con contratto di Persona_3
apprendistato – part time scadente il 31/10/2026, presso la società Les Reveries S.r.l.s. con sede in
OL (Copia contratto di lavoro di doc. n. 12). Persona_3
3) Il figlio maggiorenne svolge la propria attività lavorativa con contratto a tempo Persona_4
determinato scadente il 30/04/2025, presso la società Pic Tyndall S.r.l. con sede in Valtournenche (AO)
(Copia contratto di lavoro di :13). Persona_4
4) Il signor si impegna a provvedere al mantenimento del figlio finchè lo Parte_1 Persona_3
stesso non avrà reperito una stabile occupazione e sarà economicamente autosufficiente.
5) Il signor nel caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro del figlio , si Parte_1 Persona_4
impegna a provvedere al mantenimento dello stesso finché non avrà reperito una stabile occupazione e sarà economicamente autosufficiente.
6) Il signor si impegna a pagare alla signora a definitiva tacitazione di ogni pretesa, Pt_1 CP_1
anche quale assegno divorzile una tantum ex art. 5, comma 8, della Legge 898/1970, la somma omnicomprensiva di 20.000,00 € (ventimila virgola zero zero euro) entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
7) I coniugi e , con l'esatto adempimento di quanto stabilito al precedente capo n. 6), Pt_1 CP_1
dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito in toto ogni questione patrimoniale fra essi pendente e nulla più hanno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo.
8) Le spese legali sono compensate fra le parti.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LU di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 18/12/2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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