TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
nella controversia iscritta al n. 34330/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1
Stramaccioni per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 settembre 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, e premesso di avere ricevuto il 7 dicembre 2021 comunicazione secondo cui “con precedente lettera le abbiamo comunicato che per il periodo dal 1/10/2017 al 29/2/2020 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. inv. civ. 07485726 per un importo complessivo di euro 14.997,15
€ per i seguenti motivi assente visita di revisione”, premesso il rigetto del ricorso amministrativo proposto, ha eccepito, in via preliminare, la genericità e l'inintelligibilità della richiesta di restituzione, nonché, nel merito, la decadenza dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991 e l'irripetibilità dell'indebito. In particolare, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento adottato dall' con CP_1 comunicazione datata 7.12.2021 per i motivi sopra espressi accertando che, con riferimento a detto provvedimento, nulla è dovuto”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per la legittimità della CP_1 pretesa di restituzione, risultando che la ricorrente non si era presentata, senza addurre alcuna giustificazione, alla visita medica di revisione prevista per il giorno 22 settembre 2017, come da comunicazione di invito a visita datata 27 marzo 2017, spedita in data 1 aprile 2017 e ritualmente perfezionata per compiuta giacenza. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, va premesso che al giudice ordinario, anche nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, è preclusa la possibilità di annullare l'atto amministrativo, potendo esclusivamente valutare la sussistenza o meno del diritto preteso nei suoi elementi costitutivi ed eventualmente disapplicando gli atti illegittimi. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, “È affermazione generalmente condivisa così in dottrina come in giurisprudenza che le controversie della previdenza e dell'assistenza sociale, appartenenti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, hanno per oggetto non già il controllo di legittimità dei provvedimenti amministrativi emanati dagli enti previdenziali o da altra pubblica amministrazione bensì l'accertamento di rapporti obbligatori intercorrenti tra privati e le amministrazioni ora dette nonché le eventuali statuizioni di condanna. Rapporti regolati dal diritto comune delle obbligazioni, ossia dal diritto privato in funzione integrativa del regime pubblicistico della previdenza e dell'assistenza. Atti amministrativi rilevanti nel rapporto obbligatorio possono formare oggetto di sola cognizione incidentale da parte del giudice ordinario, ai fini dell'eventuale disapplicazione ex art. 5 della L. n. 2248 del 1865, All. E.” (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2002, n. 331).
3. Nel merito, come correttamente sottolineato in memoria di costituzione, grava anzitutto sulla parte che agisce con un'azione di accertamento negativo dell'indebito dimostrare la fondatezza dalla propria domanda, ossia la corretta percezione delle somme. Sul punto, invero, ritiene il decidente di aderire all'indirizzo interpretativo più rigoroso enunciato da ultimo con sentenza n. 18046 del 4
2 agosto 2010 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con ampia ed esaustiva motivazione, hanno composto il contrasto interpretativo sulla base della seguente ricostruzione e dei consequenziali passaggi logici: “Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto”. Da queste premesse, la Corte, con ragionamento pienamente condiviso da questo giudice e dal quale la parte non ha fornito argomenti nuovi, tali da indurne una rimeditazione, ha sostenuto che “Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare”; per arrivare a concludere che “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche
3 previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. I medesimi principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità e sono ormai consolidati (cfr. Cass., sez. lav., n. 2739 dell'11 febbraio 2016). Ancora più di recente, nel richiamare Cass. n. 2739/2016, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, resta a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (da Cass., sez. lav., n. 3545 dell'11 febbraio 2025).
4. Tuttavia, quale corollario delle suddette statuizioni sul corretto riparto dell'onere probatorio, non può non convenirsi con l'assunto secondo cui, se parte ricorrente deve dimostrare il proprio diritto a non restituire gli importi a lei erogati, è necessario che i titoli e le ragioni della richiesta di restituzione siano enunciati in maniera chiara, per quanto sintetica, consentendo così di prendere posizione e dimostrare l'insussistenza dell'indebito. Sotto questa angolazione, raccogliendo pienamente i principi enunciati dalle Sezioni Unite e completando il ragionamento, nella vicenda concreta, alla luce del principio di circolarità che permea il rito del lavoro, la Corte di legittimità che successivamente così motivato “Premette la Corte che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
4. Ritiene, tuttavia, che in tanto il suddetto principio, pur condivisibile e, peraltro, condiviso anche dalla sentenza impugnata - trovi applicazione in quanto, come correttamente rileva la Corte d'appello, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non
4 legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 198 del 5 gennaio 2011). Si tratta, invero, di un accertamento “doveroso per il giudice rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione (ovvero di riduzione) del trattamento pensionistico in godimento” (così Cass. 198/2011, cit.). Come ben si evince dalla motivazione della sentenza, l'inintelligibilità delle ragioni poste a fondamento della richiesta dell' non implica, però, CP_2
l'insussistenza del diritto alla ripetizione, ma si limita a invertire il rapporto dell'onere probatorio, addossando sull' asseritamente creditore l'onere di CP_1 dimostrare la fondatezza della propria domanda di ripetizione. Orbene, nel caso di specie non può convenirsi con l'assunto della ricorrente secondo cui la nota dell' non fornisca elementi sufficienti per CP_2 ricostruire la pretesa creditoria, giacché l' ha indicato il periodo di CP_2 riferimento dell'indebita percezione della prestazione assistenziale, nonché la causa che fonda la natura indebita, consistente nella sottrazione della parte alla visita di revisione per quella prestazione. La circostanza che non sia stata indicata la data della visita in questione non limita in alcun modo il diritto di difesa, poiché la ricorrente avrebbe potuto contestare di non essere stata mai chiamata a visita, qualora non avesse ricevuto alcuna comunicazione, ovvero esprimere le sue ragioni in merito alla mancata presentazione qualora avesse ricevuto la comunicazione. Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non ha contestato all'udienza di comparizione la ricezione della convocazione, perfezionatasi per compiuta giacenza, né ha fornito alcun argomento – né chiesto mezzi di prova – alla medesima udienza al fine di fornire giustificazioni per la mancata presentazione, risultando tardiva qualsiasi deduzione fattuale non tempestivamente svolta alla medesima udienza del 27 novembre 2024.
5. È infondata, poi, l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente con riferimento all'art. 13 della legge n. 448/1991, giacché la norma si riferisce esclusivamente agli accertamenti reddituali dell' , mentre nel caso di CP_2 specie la revoca e la conseguente richiesta di ripetizione dei ratei della prestazione assistenziale corrisposti, ancorché non dovuti, dipende esclusivamente da ragioni sanitarie e, specificamente, dalla mancata presentazione della ricorrente alla visita di revisione.
6. Sotto questa angolazione, preme osservare che il legislatore ha accomunato sul piano procedurale la disciplina della revoca della prestazione assistenziale per insussistenza del requisito sanitario accertato in sede di revisione e della revoca per mancata presentazione alla visita senza giustificazione da parte dell'invalido, tratteggiandole con modalità analoghe.
5 Nel caso di sottrazione alla visita medica di revisione, ai sensi dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, si determina l'immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione a seguito della quale l'interessato riceverà una comunicazione, contenente l'avviso dell'avvenuta sospensione e l'invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell'assenza. Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l'assenza, riprenderà l'iter di verifica, con la comunicazione di una nuova data di visita medica.
Nel caso in cui, invece, il soggetto non produca nessuna giustificazione, ovvero la stessa non sia reputata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione. Nel caso, invece, di accertamento della sopravvenuta insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici assistenziali si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, e il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
7. Nel caso di specie, tuttavia, l non ha seguito il corretto iter CP_2 procedurale, non provvedendo ad alcuna sospensione e alla correlata comunicazione nei confronti dell'invalida, ma ha adottato esclusivamente e direttamente un provvedimento di revoca e di recupero dei ratei erogati medio tempore. Ne consegue, alla stregua dell'indirizzo univocamente affermatosi in sede di legittimità in materia di revoca della prestazione assistenziale per sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario accertata nella visita di revisione, applicabile anche al caso controverso per assoluta identità di ratio, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' . CP_2
In particolare, nella sentenza n. 24180 del 4 agosto 2022 la Suprema Corte, sez. lav., ha ribadito il “principio per cui "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto
6 variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Indirizzo interpretativo, peraltro affermato anche in fattispecie di indebito fondato sull'insussistenza del requisito reddituale, che come espressamente indicato dalla Corte regolatrice si muove nell'alveo delle coordinate tracciate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, la quale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha altresì evidenziato che “(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Orbene, nel caso di specie non è dubbio che l'erronea corresponsione dei ratei di indennità di accompagnamento non sia in alcun modo addebitabile alla ricorrente, ma soltanto alla condotta negligente dell' , il quale non CP_2 ha tratto dalla mancata presentazione a visita di revisione le conseguenze stabilite dal legislatore, dovendo provvedere a sospendere la prestazione e comunicare il relativo provvedimento all'interessata. Detta condotta, peraltro, ha ingenerato un legittimo affidamento in capo alla ricorrente, non soltanto per la continuativa erogazione della provvidenza economica per oltre quattro anni, ma anche perché la comunicazione della visita di revisione si è giuridicamente perfezionata per compiuta giacenza, ma nonostante il compimento regolare della comunicazione la destinataria non ne ha comunque preso visione, sicché le ragioni per le quali non si era presentata a visita avrebbero potuto essere spiegate qualora l'Istituto avesse provveduto a sospendere la prestazione.
Sicché, in definitiva, la richiesta di ripetizione non è fondata e, in questi limiti, il ricorso va accolto.
7 8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall' alla CP_1 ricorrente con nota del 7 dicembre 2021. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.697, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 27 marzo 2025
Il giudice Cesare Russo
8