TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/09/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 514/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.ta e difesa dall' Avv. Angelo Monge Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Rita Controparte_1
Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
La ricorrente ha così concluso:“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, per le causali di cui alle premesse ed in parte motiva e per quelle meglio sviluppande all'udienza di discussione, previe le declare del caso, in accoglimento del presente ricorso dichiarare la non ripetibilità da parte dell' delle somme erogate in favore della conchiudente a titolo di assegno mensile di invalidità nel CP_1
periodo 01.01.2018-31.01.2024, con conseguente annullamento dei provvedimenti assunti dall e CP_1
condanna dell' al versamento delle somme trattenute e trattenende dall' stesso a titolo di CP_1 CP_1
recupero dell'asserito indebito, oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” -----------------------------------------------------------------------------------------------
Dalla documentazione in atti risulta che:
-la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 75%, con relativo assegno decorrente dall'1-1-2018; la relativa comunicazione fu inoltrata dall' il 8-3-2018 (prod. CP_1
n.1);
-con missiva del 09.01.2024 l' – Agenzia di Ventimiglia le comunicava la riliquidazione CP_1
della prestazione a decorrere dalli 01.01.2018, dal cui ricalcolo derivava un importo a debito della ricorrente di complessivi € 23.914,87 relativamente al periodo 01.01.2018-31.01.2024
(prod. n.4);
-a seguito di richiesta di chiarimenti effettuata per il tramite del Patronato l' CP_2 CP_1
precisava che “(…) il debito dal 2018 è stato originato dalla revoca della prestazione dalla decorrenza per mancanza del requisito amministrativo (superamento limite di reddito nell'anno di decorrenza).” (prod.
n.5);
-con lettera del 04.02.2024 l' invitava la a provvedere alla restituzione della CP_1 Pt_1
suindicata somma di € 23.914,87, prospettando altrimenti l'avvio delle procedure per il recupero coattivo del preteso credito (prod. n.6);
-in data 29.02.2024, per il tramite del Patronato di Imperia, la ricorrente inoltrava CP_2
all' domanda di ripristino della prestazione (prod. n.7) poiché dall'anno 2019 risultava CP_1
rispettato il requisito reddituale richiesto (riepilogo dei redditi allegato alla mail dell' CP_1
del 26.01.2024: prod. n.5);
-in data 03.04.2024 l' comunicava “(…) la pensione non è stata eliminata se è di nuovo presente CP_1
requisito amministrativo inviare ricostituzione telematica reddituale aggiornando i redditi dal 2019.”
(prod. n.8 e prod. n.9);
-conseguentemente in data 05.04.2024 l'odierna esponente - sempre per il tramite del
Patronato di Imperia – inviava la domanda di ricostituzione reddituale (prod. n.10); CP_2
-tuttavia, con missiva del 08-04/16-04-2024 l' comunicava il rigetto della domanda CP_1
con la seguente motivazione:”(…) la prestazione è stata eliminata dall'origine e non può essere ricostituita. Si conferma l'indebito in quanto alla decorrenza della prestazione il reddito superava i limiti di legge (per presenza di NASPI).” (prod. n.11) e con e-mail del 08.04.2024 (alla quale era allegato il Cassetto previdenziale con riepilogo dei pagamenti NASPI dell'anno 2018 e delle prestazioni erogate dal 2018 al 2024) comunicava che la prestazione sarebbe stata ripristinata con decorrenza dalla data di presentazione del modello AP93 (prod. n.12);
-con successiva missiva del 04.06.2024 l' comunicava la liquidazione della CP_1
prestazione di invalidità civile con decorrenza dal 01.03.2024, con contestuale trattenuta degli arretrati maturati a titolo di recupero dell'indebito di cui sopra (prod. n.13);
-in data 13.05.2024 la inoltrava - per il tramite del Patronato – ricorso al Pt_1 CP_2
Comitato provinciale chiedendo che l'indebito venisse dichiarato integralmente non CP_1
ripetibile (prod. n.14);
-con delibera n.241515 del 21.06.2024 il Comitato provinciale adìto respingeva il suddetto ricorso (prod. n.15);
Le domande proposte dalla ricorrente sono fondate.
Venendo in rilievo nel caso di specie l'erogazione della pensione d'invalidità, deve farsi applicazione della disciplina in tema di cd. indebito assistenziale.
In numerose pronunce analoghe alla presente s'è soliti premettere, che per giurisprudenza consolidata, vige il principio generale per il quale il regime dell'indebito assistenziale presenta caratteri eccentrici rispetto alle regole generali previste dagli art. 2033 cc. ss. in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. n. 1/2006).
In particolare si segnala Cass. 1579/2019, nella quale si legge che "... La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte….come già affermato da Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge
(escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L.
n. 29 del 1977…… nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988” (in precedenza, sostanzialmente conforme, Cass. 17216/17).
La prima delle suddette disposizione stabilisce che ".....Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento".
Il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988, recita: "Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”
Nella sentenza Cass. n. 13223/2020 si precisa che “nessun obbligo di restituzione si puo' configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha gia' dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero percio' conoscibili dall al quale gia' il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. 326 del CP_1
2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto e' stato reso ancor piu' chiaro ed esplicito dal Decreto Legge n. 78 del
2009, articolo 15 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni CP_1
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da cio' si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 13, convertito CP_1
con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale dell'Assistenza" informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma
8" devono comunicare prestazioni in godimento, che non sia gia' stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso articolo 13 stabilisce che "i titolari di all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle Lo stesso Decreto Legge n. 78 CP_1
del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale dell'Assistenza" informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'Amministrazione finanziaria. prestazioni in godimento, che non sia gia' stata integralmente comunicata.”.
L'argomento della conoscenza o della conoscibilità da parte dell'ente previdenziale era già stato esaminato in Cass. n. 11498 del 1996, nella quale s'afferma che, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52, come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del 1991, “…il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e CP_1
della misura del diritto a pensione (fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986) nonché che “…il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto
l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (Cass. n. 11498 del 1996), ovvero che “…allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa” (in termini analoghi
Cass. 8731/2019).
Sostanzialmente conforme circa l'“eccentricità” della regolamentazione dell'indebito assistenziale è la successiva Cass 13915/2021, la quale precisa che “..In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che
i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione
l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del
D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Tutto ciò premesso, si rileva che l'assegno assistenziale d'invalidità parziale è stato concesso con decorrenza 1-1-2018 (all. 1) a mezzo comunicazione dell'8-3-2018.
E' poi incontroverso che in epoca antecedente, a partire dal 20/11/2017, la ricorrente abbia percepito anche la NASPI. La comunicazione dell'accoglimento della domanda risale al 2-
5-2018; essa è successiva, dunque, alla comunicazione relativa al riconoscimento della pensione (all. 17). Ciò, in via di principio le avrebbe consentito d'usufruire dell'assegno d'invalidità soltanto in misura esigua rispetto a quanto corripostole, stante il parziale superamento della soglia reddituale fissata dalla legge.
Al riguardo si prende atto che alla pag. 6 del ricorso l'attrice ha dedotto: “E' vero che l'odierna ricorrente mancò di segnalare la circostanza all' , ma non può certo dirsi che tale omissione fu dettata CP_1
da malafede”.
Non è dato, tuttavia, sapere che l'omissione in questione fu consapevolmente voluta dalla pensionata oppure ella s'astenne di far ciò in quanto ignara dell'entità di requisiti reddituali legittimanti l'erogazione anche dell'assegno d'invalidità. In tale seconda ipotesi, sarebbe comunque evidente l'inescusabile ignorantia legis della beneficiaria, la quale, pertanto, avrebbe disatteso il disposto del comma 1 dell'art. 13 della Legge n. 412/1991, il quale stabilisce che
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Tuttavia, l'ultimo capoverso soggiunge: “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”.
Ebbene, proprio in applicazione di tale disposizione e dei principi espressi dalla succitata giurisprudenza, è evidente che al tempo del riconoscimento dell'assegno d'invalidità l' CP_1
fosse a conoscenza, oppure avrebbe dovuto diligentemente esserlo, del fatto che la aveva prima presentato domanda per la Naspi, essendo il convenuto l'ente Pt_1
deputato a erogare entrambe le prestazioni. Non può neppure escludersi che per un lasso di tempo le 2 domande pendessero contemporaneamente.
A fronte di ciò l'omissione in cui incorse la ricorrente perde ogni rilievo considerato che non si fa questione neppure dell'omessa comunicazione di dati ad una autorità diversa dall'odierno resistente. La parziale revoca del beneficio pensionistico risulta, pertanto, palesemente tardiva poiché la riliquidazione della prestazione è stata comunicata alla percettrice più di 6 anno dopo la presentazione delle 2 domande a fronte della possibilità l' d'eseguire un'agevole CP_1
verifica in tempo molto più brevi di dati di cui aveva la disponibilità.
Vale la pena evidenziare anche che lo scrivente non condivide l'assunto del convenuto, secondo cui la prestazione era stata eliminata ab origine poiché non poteva ex ripristinata a far dalla cessazione della percezione della NAPSI, coiscchè la avrebbe dovuto– Pt_1
proporre una nuova domanda con cui avrebbe potuto ottenere – come peraltro è avvenuto
– ex novo la pensione soltanto per il futuro.
In tema di revoca e ripristino d'una prestazione assistenziale nella articolata pronuncia n.14561 del 09/05/2022, alla quale si rimanda integralmente, la Cassazione ha espresso il principio per cui: “Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa".
Dall'esame della articolata motivazione si desume che l'esonero del beneficiario dall'onere di riproporre la domanda amministrativa è configurabile soltanto nel caso in cui l' CP_1
abbia erroneamente revocato l'erogazione a dispetto che essa fosse realmente dovuta ab origine senza soluzione di continuità.
Al riguardo ci si limita a riportare il seguente passaggio: “…Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un'azione amministrativa appena conclusasi. Diversamente opinando si finisce per ancorare la proponibilità della domanda giudiziaria all'esito di una domanda amministrativa finalizzata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale sebbene tale verifica sia stata già effettuata nella fase amministrativa conclusasi con la revoca.”
Non risulta specificato però se il diritto originario del richiedente reputato erroneamente non persistente debba avere ad oggetto l'intera somma (doverosamente) erogata ex origine dall' oppure soltanto una parte d'essa, ipotesi che nella fattispecie ricorre, atteso che CP_1 in ragione della contestuale percezione della Naspi all'attrice spettava un importo mensile ben inferiore;
la domanda amministrativa, infatti, comunque v'era e l'assegno d'invalidità era, dunque, ininterrottamente dovuto, seppur in misura minore a quanto corrisposto.
A parere dello scrivente non sussistono ragioni per discostarsi dal predetto principio cosicchè l' avrebbe, al più potuto chiedere la restituzione del complessivo ammontare CP_1
differenziale, ma non eliminare ex tunc l'intera prestazione, pretendendo l'integrale restituzione nonché la proposizione d'una nuova domanda a mezzo modelli AP93 e AP70, come risulta dalla mail del 12/4/2024 (all. 12).
Va da sé, peraltro, che in virtù dei motivi principali suesposti, la tardività della riliquidazione avrebbe comunque reso contra legem tale pretesa.
Ne consegue che deve disporsi la condanna del convenuto alla restituzione di quanto sinora trattenuto sull'ammontare dei ratei che competevano interamente alla ricorrente a seguito del ripristino ex nunc dell'assegno.
In sintesi, il ricorso va integralmente accorto e l' condannata al pagamento delle spese CP_1
di causa nella misura che si quantifica come in motivazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
Dichiara non ripetibili da parte dell' delle somme erogate in favore della conchiudente CP_1
a titolo di assegno mensile di invalidità nel periodo 01/1/2018-31/1/2024.
Condanna alla restituzione degli importi Controparte_1
sinora complessivamente trattenuti sull'entità dell'assegno sociale spettante alla ricorrente, oltre a interessi legali e rivalutazione a far data dalla notifica del ricorso.
Condanna , al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 1900,00 per la fase di studio, € 900,00, per la fase introduttiva, €
700,00 per la fase di trattazione, € 2000,00 per la fase decisionale, per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 19-9-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 514/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.ta e difesa dall' Avv. Angelo Monge Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Rita Controparte_1
Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
La ricorrente ha così concluso:“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, per le causali di cui alle premesse ed in parte motiva e per quelle meglio sviluppande all'udienza di discussione, previe le declare del caso, in accoglimento del presente ricorso dichiarare la non ripetibilità da parte dell' delle somme erogate in favore della conchiudente a titolo di assegno mensile di invalidità nel CP_1
periodo 01.01.2018-31.01.2024, con conseguente annullamento dei provvedimenti assunti dall e CP_1
condanna dell' al versamento delle somme trattenute e trattenende dall' stesso a titolo di CP_1 CP_1
recupero dell'asserito indebito, oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” -----------------------------------------------------------------------------------------------
Dalla documentazione in atti risulta che:
-la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile nella misura del 75%, con relativo assegno decorrente dall'1-1-2018; la relativa comunicazione fu inoltrata dall' il 8-3-2018 (prod. CP_1
n.1);
-con missiva del 09.01.2024 l' – Agenzia di Ventimiglia le comunicava la riliquidazione CP_1
della prestazione a decorrere dalli 01.01.2018, dal cui ricalcolo derivava un importo a debito della ricorrente di complessivi € 23.914,87 relativamente al periodo 01.01.2018-31.01.2024
(prod. n.4);
-a seguito di richiesta di chiarimenti effettuata per il tramite del Patronato l' CP_2 CP_1
precisava che “(…) il debito dal 2018 è stato originato dalla revoca della prestazione dalla decorrenza per mancanza del requisito amministrativo (superamento limite di reddito nell'anno di decorrenza).” (prod.
n.5);
-con lettera del 04.02.2024 l' invitava la a provvedere alla restituzione della CP_1 Pt_1
suindicata somma di € 23.914,87, prospettando altrimenti l'avvio delle procedure per il recupero coattivo del preteso credito (prod. n.6);
-in data 29.02.2024, per il tramite del Patronato di Imperia, la ricorrente inoltrava CP_2
all' domanda di ripristino della prestazione (prod. n.7) poiché dall'anno 2019 risultava CP_1
rispettato il requisito reddituale richiesto (riepilogo dei redditi allegato alla mail dell' CP_1
del 26.01.2024: prod. n.5);
-in data 03.04.2024 l' comunicava “(…) la pensione non è stata eliminata se è di nuovo presente CP_1
requisito amministrativo inviare ricostituzione telematica reddituale aggiornando i redditi dal 2019.”
(prod. n.8 e prod. n.9);
-conseguentemente in data 05.04.2024 l'odierna esponente - sempre per il tramite del
Patronato di Imperia – inviava la domanda di ricostituzione reddituale (prod. n.10); CP_2
-tuttavia, con missiva del 08-04/16-04-2024 l' comunicava il rigetto della domanda CP_1
con la seguente motivazione:”(…) la prestazione è stata eliminata dall'origine e non può essere ricostituita. Si conferma l'indebito in quanto alla decorrenza della prestazione il reddito superava i limiti di legge (per presenza di NASPI).” (prod. n.11) e con e-mail del 08.04.2024 (alla quale era allegato il Cassetto previdenziale con riepilogo dei pagamenti NASPI dell'anno 2018 e delle prestazioni erogate dal 2018 al 2024) comunicava che la prestazione sarebbe stata ripristinata con decorrenza dalla data di presentazione del modello AP93 (prod. n.12);
-con successiva missiva del 04.06.2024 l' comunicava la liquidazione della CP_1
prestazione di invalidità civile con decorrenza dal 01.03.2024, con contestuale trattenuta degli arretrati maturati a titolo di recupero dell'indebito di cui sopra (prod. n.13);
-in data 13.05.2024 la inoltrava - per il tramite del Patronato – ricorso al Pt_1 CP_2
Comitato provinciale chiedendo che l'indebito venisse dichiarato integralmente non CP_1
ripetibile (prod. n.14);
-con delibera n.241515 del 21.06.2024 il Comitato provinciale adìto respingeva il suddetto ricorso (prod. n.15);
Le domande proposte dalla ricorrente sono fondate.
Venendo in rilievo nel caso di specie l'erogazione della pensione d'invalidità, deve farsi applicazione della disciplina in tema di cd. indebito assistenziale.
In numerose pronunce analoghe alla presente s'è soliti premettere, che per giurisprudenza consolidata, vige il principio generale per il quale il regime dell'indebito assistenziale presenta caratteri eccentrici rispetto alle regole generali previste dagli art. 2033 cc. ss. in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. n. 1/2006).
In particolare si segnala Cass. 1579/2019, nella quale si legge che "... La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte….come già affermato da Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge
(escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L.
n. 29 del 1977…… nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988” (in precedenza, sostanzialmente conforme, Cass. 17216/17).
La prima delle suddette disposizione stabilisce che ".....Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento".
Il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988, recita: "Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”
Nella sentenza Cass. n. 13223/2020 si precisa che “nessun obbligo di restituzione si puo' configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha gia' dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero percio' conoscibili dall al quale gia' il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. 326 del CP_1
2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto e' stato reso ancor piu' chiaro ed esplicito dal Decreto Legge n. 78 del
2009, articolo 15 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni CP_1
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da cio' si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 13, convertito CP_1
con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale dell'Assistenza" informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma
8" devono comunicare prestazioni in godimento, che non sia gia' stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso articolo 13 stabilisce che "i titolari di all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle Lo stesso Decreto Legge n. 78 CP_1
del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale dell'Assistenza" informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'Amministrazione finanziaria. prestazioni in godimento, che non sia gia' stata integralmente comunicata.”.
L'argomento della conoscenza o della conoscibilità da parte dell'ente previdenziale era già stato esaminato in Cass. n. 11498 del 1996, nella quale s'afferma che, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52, come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del 1991, “…il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e CP_1
della misura del diritto a pensione (fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986) nonché che “…il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto
l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (Cass. n. 11498 del 1996), ovvero che “…allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa” (in termini analoghi
Cass. 8731/2019).
Sostanzialmente conforme circa l'“eccentricità” della regolamentazione dell'indebito assistenziale è la successiva Cass 13915/2021, la quale precisa che “..In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che
i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione
l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del
D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Tutto ciò premesso, si rileva che l'assegno assistenziale d'invalidità parziale è stato concesso con decorrenza 1-1-2018 (all. 1) a mezzo comunicazione dell'8-3-2018.
E' poi incontroverso che in epoca antecedente, a partire dal 20/11/2017, la ricorrente abbia percepito anche la NASPI. La comunicazione dell'accoglimento della domanda risale al 2-
5-2018; essa è successiva, dunque, alla comunicazione relativa al riconoscimento della pensione (all. 17). Ciò, in via di principio le avrebbe consentito d'usufruire dell'assegno d'invalidità soltanto in misura esigua rispetto a quanto corripostole, stante il parziale superamento della soglia reddituale fissata dalla legge.
Al riguardo si prende atto che alla pag. 6 del ricorso l'attrice ha dedotto: “E' vero che l'odierna ricorrente mancò di segnalare la circostanza all' , ma non può certo dirsi che tale omissione fu dettata CP_1
da malafede”.
Non è dato, tuttavia, sapere che l'omissione in questione fu consapevolmente voluta dalla pensionata oppure ella s'astenne di far ciò in quanto ignara dell'entità di requisiti reddituali legittimanti l'erogazione anche dell'assegno d'invalidità. In tale seconda ipotesi, sarebbe comunque evidente l'inescusabile ignorantia legis della beneficiaria, la quale, pertanto, avrebbe disatteso il disposto del comma 1 dell'art. 13 della Legge n. 412/1991, il quale stabilisce che
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Tuttavia, l'ultimo capoverso soggiunge: “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”.
Ebbene, proprio in applicazione di tale disposizione e dei principi espressi dalla succitata giurisprudenza, è evidente che al tempo del riconoscimento dell'assegno d'invalidità l' CP_1
fosse a conoscenza, oppure avrebbe dovuto diligentemente esserlo, del fatto che la aveva prima presentato domanda per la Naspi, essendo il convenuto l'ente Pt_1
deputato a erogare entrambe le prestazioni. Non può neppure escludersi che per un lasso di tempo le 2 domande pendessero contemporaneamente.
A fronte di ciò l'omissione in cui incorse la ricorrente perde ogni rilievo considerato che non si fa questione neppure dell'omessa comunicazione di dati ad una autorità diversa dall'odierno resistente. La parziale revoca del beneficio pensionistico risulta, pertanto, palesemente tardiva poiché la riliquidazione della prestazione è stata comunicata alla percettrice più di 6 anno dopo la presentazione delle 2 domande a fronte della possibilità l' d'eseguire un'agevole CP_1
verifica in tempo molto più brevi di dati di cui aveva la disponibilità.
Vale la pena evidenziare anche che lo scrivente non condivide l'assunto del convenuto, secondo cui la prestazione era stata eliminata ab origine poiché non poteva ex ripristinata a far dalla cessazione della percezione della NAPSI, coiscchè la avrebbe dovuto– Pt_1
proporre una nuova domanda con cui avrebbe potuto ottenere – come peraltro è avvenuto
– ex novo la pensione soltanto per il futuro.
In tema di revoca e ripristino d'una prestazione assistenziale nella articolata pronuncia n.14561 del 09/05/2022, alla quale si rimanda integralmente, la Cassazione ha espresso il principio per cui: “Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa".
Dall'esame della articolata motivazione si desume che l'esonero del beneficiario dall'onere di riproporre la domanda amministrativa è configurabile soltanto nel caso in cui l' CP_1
abbia erroneamente revocato l'erogazione a dispetto che essa fosse realmente dovuta ab origine senza soluzione di continuità.
Al riguardo ci si limita a riportare il seguente passaggio: “…Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione già in godimento e se ne affermi la persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di un'azione amministrativa appena conclusasi. Diversamente opinando si finisce per ancorare la proponibilità della domanda giudiziaria all'esito di una domanda amministrativa finalizzata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale sebbene tale verifica sia stata già effettuata nella fase amministrativa conclusasi con la revoca.”
Non risulta specificato però se il diritto originario del richiedente reputato erroneamente non persistente debba avere ad oggetto l'intera somma (doverosamente) erogata ex origine dall' oppure soltanto una parte d'essa, ipotesi che nella fattispecie ricorre, atteso che CP_1 in ragione della contestuale percezione della Naspi all'attrice spettava un importo mensile ben inferiore;
la domanda amministrativa, infatti, comunque v'era e l'assegno d'invalidità era, dunque, ininterrottamente dovuto, seppur in misura minore a quanto corrisposto.
A parere dello scrivente non sussistono ragioni per discostarsi dal predetto principio cosicchè l' avrebbe, al più potuto chiedere la restituzione del complessivo ammontare CP_1
differenziale, ma non eliminare ex tunc l'intera prestazione, pretendendo l'integrale restituzione nonché la proposizione d'una nuova domanda a mezzo modelli AP93 e AP70, come risulta dalla mail del 12/4/2024 (all. 12).
Va da sé, peraltro, che in virtù dei motivi principali suesposti, la tardività della riliquidazione avrebbe comunque reso contra legem tale pretesa.
Ne consegue che deve disporsi la condanna del convenuto alla restituzione di quanto sinora trattenuto sull'ammontare dei ratei che competevano interamente alla ricorrente a seguito del ripristino ex nunc dell'assegno.
In sintesi, il ricorso va integralmente accorto e l' condannata al pagamento delle spese CP_1
di causa nella misura che si quantifica come in motivazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
Dichiara non ripetibili da parte dell' delle somme erogate in favore della conchiudente CP_1
a titolo di assegno mensile di invalidità nel periodo 01/1/2018-31/1/2024.
Condanna alla restituzione degli importi Controparte_1
sinora complessivamente trattenuti sull'entità dell'assegno sociale spettante alla ricorrente, oltre a interessi legali e rivalutazione a far data dalla notifica del ricorso.
Condanna , al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 1900,00 per la fase di studio, € 900,00, per la fase introduttiva, €
700,00 per la fase di trattazione, € 2000,00 per la fase decisionale, per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 19-9-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli