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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3050/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/08/1975 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Rusconi Roberta del Foro di Milano E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Rusconi Roberta del Foro di Milano
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/08/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Quarona (VC) l'08/06/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2013. Dall'unione sono nate le figlie ed rispettivamente in data 13/05/2014 e 08/06/2019, Per_1 Per_2 entrambe ancora minori. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 5 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Quarona (VC) l'08/06/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2013 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che le figlie minori ed siano affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali, per l'ordinaria amministrazione, eserciteranno la potestà genitoriale in via disgiunta. Le minori vivranno stabilmente con la madre, presso la quale resteranno collocate in via prevalente ed anagrafica anche allorquando la Dott.ssa provvederà Controparte_1
a trasferirsi dall'immobile coniugale presso nuovo alloggio;
2. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Varallo-Frazione Roccapietra, Via alle Porte n. 5/a, temporaneamente, con i beni che l'arredano e corredano, alla IG.ra , che Controparte_1 vi abiterà con le figlie sino a non oltre la data del 31 gennaio 2026, allorquando la medesima si trasferirà nel nuovo immobile di cui infra, al punto n.
6. Si dà atto che il IG. Parte_1
ha temporaneamente stabilito il proprio domicilio nel vicino immobile di
[...] proprietà, sito in Varallo-Frazione Roccapietra, Via alle Porte n. 5, e che il medesimo farà rientro nella ex casa coniugale al momento del trasferimento della coniuge insieme alle figlie nel nuovo immobile (infra, punto n. 6) e comunque non oltre la data del 1° febbraio 2026; tale immobile sarà dunque da intendersi, a decorrere al più tardi dalla data del 1° febbraio 2026, come definitivamente assegnato al IG. , che ne è anche Parte_1 proprietario in via esclusiva;
3. DISPONE che, in considerazione delle esigenze lavorative del IG. che Parte_1 risentono dei caratteri di stagionalità turistica legate all'attività di guida alpina, si conviene di suddividere ciascun anno nei due differenti periodi: a) dell'estate e dell'inverno (in cui le funzioni della guida alpina sono maggiormente richieste dal mercato turistico), e b) della primavera e dell'autunno (in cui l'attività lavorativa del IG. subisce un calo). Parte_1
Effettuata concordemente tale premessa, si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ed Per_1 Per_2
- nel corso delle stagioni dell'estate e dell'inverno, concordando con la madre le visite, in base ai propri impegni lavorativi ed avuto riguardo alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie, che in ogni caso avranno cadenza settimanale;
- nel corso delle stagioni della primavera e dell'autunno, per due pomeriggi alla settimana nelle giornate di lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola sino all'ora di cena quando verranno riaccompagnate presso la casa materna, nonché per l'intera giornata del sabato;
- nel periodo di vacanza estivo, da intendersi coincidente con quello delle vacanze scolastiche, per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre almeno 30 giorni prima;
- infine, le festività infrannuali ed i ponti festivi, così come i giorni della Vigilia di Natale, del Natale e della Pasqua - verranno suddivisi tra i genitori in maniera equa, tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e seguendo per quanto possibile il criterio dell'alternanza;
pagina 3 di 5 4. DISPONE a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e a decorrere dalla mensilità in corso al momento del trasferimento della IG.ra insieme alle figlie nel nuovo CP_1 alleggio di cui al punto 6), che il IG. verserà mensilmente alla IG.ra la Parte_1 CP_1 somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna delle figlie), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita e da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese;
tale contributo mensile è da intendersi comprensivo della quota del 50% relativa alle spese di trasporto o pulmino e di mensa scolastica di entrambe le figlie. I genitori provvederanno a suddividere al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie minori, secondo le indicazioni del Protocollo n. 375 del 21/12/2018 del Tribunale di Vercelli;
nei mesi immediatamente a venire, nel corso dei quali la IG.ra continuerà ad abitare con le figlie la casa coniugale alla stessa assegnata, il CP_1
IG. , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, terrà a proprio integrale Parte_1 carico i costi relativi a tutte le utenze afferenti l'immobile, nonché l'imposta Tari – Tassa sui rifiuti;
5. AUTORIZZA la IG.ra , su accordo delle parti, a richiedere e percepire l'Assegno CP_1
Unico per le figlie minori, così come eventuali future forme equipollenti di assegni familiari;
6. DÀ ATTO che la IG.ra si è determinata ad acquistare un nuovo Controparte_1 immobile nel quale si trasferirà ad abitare con le figlie entro la data del 31 gennaio 2026: tale immobile sarà oggetto di contratto preliminare nel mese di settembre del corrente anno;
tale acquisto immobiliare, rappresentando elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, godrà dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della Legge 6/03/1987 n. 74, trattandosi di obbligazione assunta in sede di separazione dei coniugi, conformemente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile – 10 maggio 1999 e come confermato dalle direttive in materia pronunciate dall'Agenzia delle Entrate;
7. DÀ ATTO che i beni mobili, gli arredi ed i corredi che compongono l'attuale casa coniugale, tutti di proprietà della IG.ra , verranno dalla stessa asportati entro la data CP_1 del 15 febbraio 2026, dovendosi diversamente gli stessi intendersi come definitivamente acquisiti da parte del IG. ; Parte_1
8. DÀ ATTO che a titolo di liberalità ed a fronte della rinuncia della IG.ra a CP_1 qualsivoglia indennizzo delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale di cui è proprietario in via esclusiva il IG. , quest'ultimo Parte_1 provvederà, previa autorizzazione – parere favorevole del competente Giudice Tutelare, a costituire a favore della figlie ed il diritto della nuda Controparte_2 Controparte_3 proprietà, nella quota indivisa di ½ per ciascuna di esse, su detto immobile;
anche tale acquisto immobiliare, rappresentando elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, godrà dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della Legge 6/03/1987 n. 74, trattandosi di obbligazione assunta in sede di separazione dei coniugi, conformemente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile – 10 maggio 1999 e come confermato dalle direttive in materia pronunciate dall'Agenzia delle Entrate;
9. DÀ ATTO che le autovetture descritte nelle premesse del ricorso resteranno definitivamente assegnate ai rispettivi intestatari;
pagina 4 di 5 10. DÀ ATTO che nessun contributo al mantenimento è reciprocamente dovuto da un coniuge all'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
11. DÀ ATTO che i coniugi, infine, si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio relativi alle figlie minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3050/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data 27/08/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/08/1975 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Rusconi Roberta del Foro di Milano E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Rusconi Roberta del Foro di Milano
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (29 settembre 2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 14 aprile 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
pagina 2 di 2
Sezione Civile
N. R.G. VG 3050/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/08/1975 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Rusconi Roberta del Foro di Milano E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Rusconi Roberta del Foro di Milano
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/08/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Quarona (VC) l'08/06/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2013. Dall'unione sono nate le figlie ed rispettivamente in data 13/05/2014 e 08/06/2019, Per_1 Per_2 entrambe ancora minori. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 5 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Quarona (VC) l'08/06/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2013 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che le figlie minori ed siano affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali, per l'ordinaria amministrazione, eserciteranno la potestà genitoriale in via disgiunta. Le minori vivranno stabilmente con la madre, presso la quale resteranno collocate in via prevalente ed anagrafica anche allorquando la Dott.ssa provvederà Controparte_1
a trasferirsi dall'immobile coniugale presso nuovo alloggio;
2. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Varallo-Frazione Roccapietra, Via alle Porte n. 5/a, temporaneamente, con i beni che l'arredano e corredano, alla IG.ra , che Controparte_1 vi abiterà con le figlie sino a non oltre la data del 31 gennaio 2026, allorquando la medesima si trasferirà nel nuovo immobile di cui infra, al punto n.
6. Si dà atto che il IG. Parte_1
ha temporaneamente stabilito il proprio domicilio nel vicino immobile di
[...] proprietà, sito in Varallo-Frazione Roccapietra, Via alle Porte n. 5, e che il medesimo farà rientro nella ex casa coniugale al momento del trasferimento della coniuge insieme alle figlie nel nuovo immobile (infra, punto n. 6) e comunque non oltre la data del 1° febbraio 2026; tale immobile sarà dunque da intendersi, a decorrere al più tardi dalla data del 1° febbraio 2026, come definitivamente assegnato al IG. , che ne è anche Parte_1 proprietario in via esclusiva;
3. DISPONE che, in considerazione delle esigenze lavorative del IG. che Parte_1 risentono dei caratteri di stagionalità turistica legate all'attività di guida alpina, si conviene di suddividere ciascun anno nei due differenti periodi: a) dell'estate e dell'inverno (in cui le funzioni della guida alpina sono maggiormente richieste dal mercato turistico), e b) della primavera e dell'autunno (in cui l'attività lavorativa del IG. subisce un calo). Parte_1
Effettuata concordemente tale premessa, si stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ed Per_1 Per_2
- nel corso delle stagioni dell'estate e dell'inverno, concordando con la madre le visite, in base ai propri impegni lavorativi ed avuto riguardo alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie, che in ogni caso avranno cadenza settimanale;
- nel corso delle stagioni della primavera e dell'autunno, per due pomeriggi alla settimana nelle giornate di lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola sino all'ora di cena quando verranno riaccompagnate presso la casa materna, nonché per l'intera giornata del sabato;
- nel periodo di vacanza estivo, da intendersi coincidente con quello delle vacanze scolastiche, per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre almeno 30 giorni prima;
- infine, le festività infrannuali ed i ponti festivi, così come i giorni della Vigilia di Natale, del Natale e della Pasqua - verranno suddivisi tra i genitori in maniera equa, tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e seguendo per quanto possibile il criterio dell'alternanza;
pagina 3 di 5 4. DISPONE a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e a decorrere dalla mensilità in corso al momento del trasferimento della IG.ra insieme alle figlie nel nuovo CP_1 alleggio di cui al punto 6), che il IG. verserà mensilmente alla IG.ra la Parte_1 CP_1 somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna delle figlie), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita e da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese;
tale contributo mensile è da intendersi comprensivo della quota del 50% relativa alle spese di trasporto o pulmino e di mensa scolastica di entrambe le figlie. I genitori provvederanno a suddividere al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie minori, secondo le indicazioni del Protocollo n. 375 del 21/12/2018 del Tribunale di Vercelli;
nei mesi immediatamente a venire, nel corso dei quali la IG.ra continuerà ad abitare con le figlie la casa coniugale alla stessa assegnata, il CP_1
IG. , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, terrà a proprio integrale Parte_1 carico i costi relativi a tutte le utenze afferenti l'immobile, nonché l'imposta Tari – Tassa sui rifiuti;
5. AUTORIZZA la IG.ra , su accordo delle parti, a richiedere e percepire l'Assegno CP_1
Unico per le figlie minori, così come eventuali future forme equipollenti di assegni familiari;
6. DÀ ATTO che la IG.ra si è determinata ad acquistare un nuovo Controparte_1 immobile nel quale si trasferirà ad abitare con le figlie entro la data del 31 gennaio 2026: tale immobile sarà oggetto di contratto preliminare nel mese di settembre del corrente anno;
tale acquisto immobiliare, rappresentando elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, godrà dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della Legge 6/03/1987 n. 74, trattandosi di obbligazione assunta in sede di separazione dei coniugi, conformemente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile – 10 maggio 1999 e come confermato dalle direttive in materia pronunciate dall'Agenzia delle Entrate;
7. DÀ ATTO che i beni mobili, gli arredi ed i corredi che compongono l'attuale casa coniugale, tutti di proprietà della IG.ra , verranno dalla stessa asportati entro la data CP_1 del 15 febbraio 2026, dovendosi diversamente gli stessi intendersi come definitivamente acquisiti da parte del IG. ; Parte_1
8. DÀ ATTO che a titolo di liberalità ed a fronte della rinuncia della IG.ra a CP_1 qualsivoglia indennizzo delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale di cui è proprietario in via esclusiva il IG. , quest'ultimo Parte_1 provvederà, previa autorizzazione – parere favorevole del competente Giudice Tutelare, a costituire a favore della figlie ed il diritto della nuda Controparte_2 Controparte_3 proprietà, nella quota indivisa di ½ per ciascuna di esse, su detto immobile;
anche tale acquisto immobiliare, rappresentando elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, godrà dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della Legge 6/03/1987 n. 74, trattandosi di obbligazione assunta in sede di separazione dei coniugi, conformemente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile – 10 maggio 1999 e come confermato dalle direttive in materia pronunciate dall'Agenzia delle Entrate;
9. DÀ ATTO che le autovetture descritte nelle premesse del ricorso resteranno definitivamente assegnate ai rispettivi intestatari;
pagina 4 di 5 10. DÀ ATTO che nessun contributo al mantenimento è reciprocamente dovuto da un coniuge all'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
11. DÀ ATTO che i coniugi, infine, si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio relativi alle figlie minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3050/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data 27/08/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/08/1975 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Rusconi Roberta del Foro di Milano E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Rusconi Roberta del Foro di Milano
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (29 settembre 2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 14 aprile 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
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