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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/09/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.392/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.421/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 28.5.2022 e depositata il 10.6.2022, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
e per essa la mandataria difesa dall'avv. Marcella Polizzotto per procura in Parte_2 atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Enna via Roma 135
- appellante - contro
, nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Di Dio per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IA AR via Mazzini 27
- appellata -
All'udienza del 24.4.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avviato alla notifica il 29.10.2018, quale Controparte_2
cessionaria del credito, e per essa la mandataria (già CP_3 [...]
, conveniva davanti al Tribunale di Enna la signora Controparte_4 CP_1
, chiedendo accertarsi il diritto a proseguire la procedura esecutiva immobiliare
[...]
pendente in danno della stessa, al fine di recuperare il residuo credito derivante dalla sentenza n.22/2007 del Tribunale di Enna, pari a € 77.744/08.
Esponeva che:
“con sentenza n.22/2007 resa in data 17 gennaio 2007 nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo iscritto al n.329/1997 R.G., il Tribunale di Enna ha revocato il
decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato e , in Parte_3 Controparte_1
via solidale tra loro, al pagamento in favore del della somma Controparte_5
di € 55.246,07, oltre agli interessi di mora, nella misura contrattualmente pattuita,
dalla data della costituzione in mora fino alla data di entrata in vigore della legge
n.108/1996 ed agli interessi nella misura del tasso soglia stabilito annualmente con
decreto del Ministero del Tesoro, dalla data di entrata in vigore della legge
n.108/1996 fino al saldo”.
Tale sentenza è “divenuta definitiva, non essendo stata impugnata”, ed è stata
“spedita in forma esecutiva” e così notificata, insieme all'atto di precetto, a CP_1
il 16/08/2016.
[...]
Il credito è passato attraverso varie cessioni: dapprima dal Controparte_5
ad (operazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Controparte_6
15/11/2008), poi, a seguito di fusione, a Controparte_4
quindi, per effetto di un'operazione di cartolarizzazione ex legge n.130/1999, ad con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25/11/2014. Controparte_2
A quest'ultima è stata conferita anche procura speciale per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti alla
[...]
il 23/09/2016 ha promosso esecuzione immobiliare nei Controparte_7
confronti della convenuta;
contestualmente al pignoramento trascritto il 30/09/2016
si è provveduto a rettificare i dati catastali con successivo atto del 12/10/2016,
anch'esso trascritto.
ha proposto opposizione all'esecuzione - a seguito di cui con Controparte_1
ordinanza del 4.10.2018 il G.E. ha sospeso l'esecuzione, col presente atto di citazione introducendosi il giudizio di merito nei termini assegnati - eccependo la nullità del pignoramento per difetto di legittimazione e la sopravvenuta inesistenza del credito vantato, avendo la creditrice già incassato le somme dovutegli di
€36.545/02 nell'ambito di altra procedura esecutiva a carico del coobbligato T_
.
[...]
Precisava che:
L'importo di € 36.545/02 era a “parziale soddisfo di altra linea di credito” e non di quella derivante dalla sentenza azionata e che solo la somma di € 88.348/43
percepita con altro piano di riparto parziale, si riferiva effettivamente al rapporto portato a esecuzione.
Per l'effetto, il credito residuo doveva ritenersi pari a € 77.744/08.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni:
“dire e dichiarare che l‟attrice, nella spiegata qualità di cessionaria del credito
liquidato ed acclarato in favore del con la sentenza Controparte_5
n.22/2007 resa dal Tribunale di Enna in data 17/1/2007, passata in giudicato, vanta
nei confronti della convenuta , decurtato l‟incasso conseguito Controparte_1 nell‟ambito della procedura esecutiva n.42/2002 R.G.Es., un residuo credito di
€77.744,08 e che, pertanto, ha il pieno ed incontestabile diritto di proseguire
l‟azione esecutiva incoata in danno della stessa, con l‟atto di pignoramento
notificato in data 23/9/2016, a ministero dell‟Ufficiale Giudiziario addetto all‟UNEP
del Tribunale di Enna e trascritto in data 30/9/2016 presso l‟Agenzia delle Entrate-
Ufficio del Territorio di Enna ai nn.7092/6258 e con l‟atto di pignoramento
integrativo ed in rettifica notificato in data 12/10/2016 e trascritto il 18/10/2016 ai
nn.7490/6595, nonchè di coltivare le procedure esecutive riunite iscritte ai
nn.80/2016 e 91/2016 R.G. Es. al fine di conseguire il recupero coattivo del proprio
credito”, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di risposta si costituiva , contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'atto introduttivo attoreo, così ricostruendo la sequenza della procedura esecutiva posta in essere:
“A seguito di atto di pignoramento immobiliare, notificato... in data 23.09.2016”,
per il tramite della mandataria ha proceduto Controparte_2 CP_3
a pignorare i suoi beni immobili, tra cui fondi e quote di proprietà in territorio di
IA AR (foglio 125 e 265, poi corretti al foglio 215 e 265) e quote di comproprietà su immobili urbani (foglio 215, particelle 231 sub.1 e 2);
La procedente ha fondato l'azione esecutiva “sulla sentenza n.22/07 emessa dal
Tribunale di Enna in data 17.01.2007”, che aveva condannato in solido CP_1
e al pagamento di € 55.246/07 oltre interessi;
[...] Parte_3
Esponeva che “con ricorso ritualmente depositato in data 02.11.2016” aveva proposto opposizione ex artt.615 e 617 c.p.c. avverso il pignoramento immobiliare, deducendo “la
nullità, l‟illegittimità e l‟inesistenza del diritto del procedente all‟esecuzione forzata”, a seguito di cui il G.E., con ordinanza del 3.10.2018 (depositata il 4.10.2018), aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura.
Eccepiva la “nullità e/o l‟invalidità dell‟atto di pignoramento opposto perché richiesto da
Società priva di legittimazione ad agire”, lamentando che “la presunta cessione del
credito... non è mai stata notificata all‟opponente”, né alcuna nota di escussione della garanzia, con conseguente “nullità e/o inefficacia dell‟opposto atto di pignoramento” per difetto di legittimazione attiva ex art.1264 c.c., in subordine contestando ancora “la nullità
del pignoramento per l‟omessa notifica alla ricorrente del titolo in forma esecutiva e
dell‟atto di precetto” in violazione dell'art.479 c.p.c.
Precisava che il ricorso “è stato proposto in data 02.11.2016 e cioè nei 20 giorni successivi
alla notifica dell‟atto di pignoramento immobiliare avvenuta il 12.10.2016”, e che “poiché il
giorno 01.11.2016 è notoriamente festivo”, la scadenza era prorogata ex lege,
concludendo che l'opposizione era ammissibile.
Evidenziava che “il creditore, in virtù della sentenza n.22/07, ha già riscosso e incamerato
dai debitori in data 21.11.2011 la somma di € 36.564,02”, disposta dal primo piano di riparto nell'ambito della procedura n.42/02 R.G.E.I. contro e “con il Parte_3
secondo piano di riparto, anch‟esso regolarmente approvato, la creditrice ha incassato
l‟ulteriore somma di € 88.384,43”, deducendosi pertanto che “il credito vantato dalla
creditrice è stato ampiamente soddisfatto mediante i pagamenti... (ved. pag. 19 n.2
[...]
primo piano di riparto parziale e pag. 10 n.
8... pag. 20 secondo piano di Controparte_5
riparto parziale)”, peraltro essendo “il credito richiesto in pagamento determinato in
violazione di legge, erroneo e di gran lunga superiore a quello effettivamente spettante sia
per sorte capitale (non essendo state contabilizzate le somme già incassate) che per
interessi (calcolati a tassi illegittimi e, perciò, contra legem)”.
Concludeva chiedendo:
“dichiarare la nullità dell‟opposto atto di pignoramento immobiliare”; “in ogni caso, inesistente il diritto all‟esecuzione della „Arena Npl One s.r.l.‟ e per
essa, quale mandataria, della „Dobank S.p.A.‟ procedente, così come azionato, e
conseguentemente dichiarare inefficace e/o comunque improduttivo di effetti
giuridici l‟atto di pignoramento sopra indicato, con ogni effetto consequenziale,
anche a seguito di eventuale nominanda CTU contabile”;
“condannare la procedente alle spese di giudizio e al risarcimento danni
patrimoniali e non, in favore di , ex art. 96 c.p.c.”. Controparte_1
Istruita la causa sulla base della documentazione allegata dalle parti, con sentenza n.412/2022 il Tribunale di Enna accoglieva l'opposizione e condannava l'opposta alle spese di giudizio, argomentando che il credito per cui era stata promossa l'esecuzione nei confronti di era stato già soddisfatto con i pagamenti effettuati nel corso Controparte_1
delle precedenti procedure esecutive avviate contro il coobbligato . Parte_3
E, infatti, dalle allegazioni emergeva che la procedura esecutiva n.80/2016 R.G.E.I.
(relativa al primo pignoramento notificato il 23/9/2016), alla quale era stata riunita la procedura n.91/2016 (derivante dal pignoramento rettificativo del 12/10/2016), fondava il proprio titolo sulla sentenza n.22/2007 del Tribunale di Enna che condannava CP_1
e in solido al pagamento di € 55.246,07 oltre interessi di mora,
[...] Parte_3
revocando il D.I. n.154/1997.
Tale titolo era stato però posto a fondamento dell'intervento del Controparte_5
nella precedente procedura n.42/2002 R.G.E.I. contro il coobbligato , Parte_3
all'interno della quale si erano svolti due riparti parziali che hanno visto il soddisfacimento del credito originario.
Il primo riparto parziale (10/04/2011) aveva assegnato a €36.464/02 Controparte_5
(imputati a una linea di credito diversa, relativa al distinto D.I. n.1/1997 relativo al c/c ex
Sicilcassa). Il secondo riparto parziale (26/01/2017) aveva invece assegnato la somma di € 89.425/79
relativa appunto al D.I. n.154/1997, poi revocato dalla sentenza n.22/2007 che costituiva il titolo esecutivo su cui si fondava la procedura esecutiva nei confronti di . Controparte_1
Tale importo comprendeva la sorte capitale ridotta in sentenza a € 55.246/07 oltre interessi di mora, “come da nota di precisazione 25-7-16” dello stesso creditore allora procedente.
Le eventuali contestazioni relative al calcolo degli interessi dovevano essere sollevate esclusivamente nella sede della procedura di riparto ai sensi dell'art.512 c.p.c., per l'effetto sussistendo una “inesistenza sopravvenuta” del credito che giustificava l'accoglimento dell'opposizione e l'inefficacia dell'atto di pignoramento eseguito contro . Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello e Parte_1
per essa la mandataria , per i motivi appresso riassunti: Parte_2
ERRONEITÀ DELLA DECISIONE SULLA SOPRAVVENUTA ESTINZIONE DEL CREDITO
Il Tribunale ha pronunciato la sentenza basandosi su una lettura “apodittica” e “frettolosa” della documentazione e degli atti,
omettendo di valutare correttamente le risultanze probatorie prodotte.
Si puntualizza che:
Nel primo piano di riparto parziale del 10 aprile 2011 vennero assegnati € 36.464/02 alla creditrice, somma imputata a diversa linea di credito derivante dal decreto ingiuntivo distinto n. 1/1997, relativo a conto corrente ex Sicilcassa e non al credito oggetto della presente esecuzione;
Nel secondo piano di riparto del 26 gennaio 2017, è stata invece assegnata la somma di € 89.425/79 a parziale soddisfo del credito derivante dal decreto ingiuntivo n.17/1997, successivamente revocato dalla sentenza n. 22/2007,
che ha rideterminato la sorte capitale a € 55.246/07, con relativi interessi, somma portata a fondamento dell'azione esecutiva oggi in discussione.
Il secondo progetto di riparto esamina e quantifica con precisione il residuo credito insoddisfatto – chirografario - pari ad
€71.775/07 derivante dalla differenza tra il credito con interessi oggetto di privilegio ipotecario (riguardo cui sono stati assegnati gli importi) e il credito per gli ulteriori interessi chirografari, rimasto impagato.
Per l'effetto, è altresì erronea la statuizione del Tribunale che ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in
Controparte_ favore della convenuta-opponente .
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellata opponente , Controparte_1
contestando l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'azione esecutiva opposta è fondata sul titolo formato dalla sentenza n.22/07, resa il
16/17.1.2007 dal Tribunale di Enna – passata in giudicato – pronunciata nel giudizio iscritto al r.g. n.329/2007 avente ad oggetto opposizione al D.I. n.154/97 immediatamente esecutivo, relativa al credito vantato dal (dante causa dell'odierna Controparte_5
esecutante), a mezzo cui “condanna e , in via solidale fra Parte_3 Controparte_1
loro, al pagamento a favore del della somma di euro 55.246,07 pari Controparte_5
a lire 106.479.093, oltre al pagamento degli interessi di mora, nella misura
contrattualmente pattuita, dalla data della costituzione in mora fino alla data di entrata in
vigore della legge 108/1996 ed al pagamento degli interessi, nella misura del tasso soglia
stabilito annualmente con decreto del ministro del tesoro, dalla data di entrata in vigore
della legge 108/2006 fino al saldo.” (all. n.6 all'atto di citazione).
Nel “2° piano di riparto – parziale” datato 26.1.2017 conseguente alla liquidità ricavata dalla procedura esecutiva immobiliare n.42/02 (all. n.5 alla citazione), a pag.10 avente ad oggetto l'esame del credito di cui al “n.8 a) crediti di cui al D.I. Controparte_5 17/97… DI opposto oggi sentenza 22/07 Tribunale di Enna”, viene distinto il credito oggetto di prelazione ipotecaria di € 88.384/43, da quello residuo chirografario di
€71.775/07 (costituito da € 33.652/27 quali “interessi moratori convenzionali maturati ante
biennio” ed € 38.122/80 quale “differenza fra interessi convenzionali ed interessi legali
dopo anno pignoramento fino vendita”), così nel seguente contenuto letterale:
Alla stessa pag.10 del piano di riparto si da atto di un secondo pagamento in favore dello stesso creditore (individuato con la lettera “B”), imputato però ad Controparte_5
altro titolo esecutivo, cioè il D.I. n.1/97 e alla successiva sentenza n.307/13 del Tribunale
di Enna.
Di poi a pag.21 del medesimo piano di riparto, si evidenzia il pagamento della somma di
€88.384/43 imputata al credito scaturente dal D.I. n.17/97 così come rideterminato dalla sentenza n.22/2007 e a pag.22 viene precisato che “Gli ulteriori crediti ipotecari ed i crediti chirografi, tempestivi e tardivi, all‟esito delle ulteriori vendite, in sede di riparto finale,
verranno soddisfatti”, ma di cui parte opponente non allega prova.
Il primo Giudice ha erroneamente interpretato che col 2° piano di riparto fosse integralmente soddisfatto il credito di cui alla sentenza n.22/2007, mentre è evidente che risulta pagata solo la porzione del credito oggetto di prelazione ipotecaria di € 88.384/43 e non anche il residuo credito chirografario quantificato in € 71.775/07 nel procedimento esecutivo immobiliare c/ rg.42/02 del Tribunale di Enna, avverso la cui Parte_3
determinazione nel progetto di riparto – peraltro - non risulta essere stata proposta opposizione.
Per l'effetto, in coerenza al principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione, l'opponente ha l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito dopo la formazione del titolo (in questo senso,
tra le altre, Cassazione civile sez.III sent. n.22090/2021, Cassazione civile sez.III sent.
n.5635/2017, Cassazione civile sez.III, sent. n.4380/2012, deve concludersi che CP_1
non ha fornito prova adeguata e sufficiente dell'estinzione integrale del credito
[...]
azionato, né ha contestato specificamente la documentazione (il “2° piano di riparto –
parziale” nella esecuzione immobiliare n.42/02 c/ ), secondo cui Parte_3
permangono significativi residui dovuti.
Di qui l'accoglimento dell'appello.
Quale logico corollario deve accogliersi anche il motivo di appello sul punto del condannatorio alle spese, che in ragione del principio di soccombenza deve porsi a carico dell'opponente e vanno liquidate secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente,
avuto riguardo allo scaglione di valore da € 52.001/00 ad € 260.000/00 sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta. Allo stesso modo, vengono poste a carico dell'appellata le spese del procedimento di gravame, liquidate secondo il D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore da
€52.001/00 ad € 260.000/00 sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.392/2022, in riforma della sentenza n.421/2022
resa dal Tribunale di Enna in data 28.5.2022 e depositata il 10.6.2022, rigetta l'opposizione proposta da alla esecuzione immobiliare iscritta ai Controparte_1
nn.80/2016 + 91/2016 del Tribunale di Enna.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio avanti il Tribunale in Controparte_1
favore dell'attrice-opposta, che liquida in € 4.015/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, €786/30 per spese, C.P.A. e I.V.A.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio di gravame in Controparte_1
favore dell'appellante che liquida in € 4.997/00, oltre 15% per Parte_1
rimborso forfetario spese € 1.165/50 C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)