CASS
Ordinanza 11 maggio 2023
Ordinanza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/05/2023, n. 20056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20056 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: SM LB nato il [...] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
(2-J-1 Penale Ord. Sez. 7 Num. 20056 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 06/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 16 novembre 2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 21.04.16 dal Tribunale di Bologna nei confronti di SM RT, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 13, co. 13-bis, D. Lgs. n. 286/98 e del reato di cui all'art. 497bis e - ritenuti i due reati avvinti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, previa diminuzione per il rito - condannato alla pena di mesi 10 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SM RT deducendo vizio del procedimento di secondo grado. La doglianza è stata ribadita con memoria difensiva del 18 novembre 2022/ f-oi,ci.tz GA, 4 flL tNtfl A 'rg. r fiV rn n Lo ei21it 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, come risulta dagli atti, le conclusioni del Procuratore Generale (in secondo grado) sono state ritualmente comunicate al difensore a mezzo PEC in data 29.10.2021 alle ore 8.57(y. glArSqu", JDAP-q-Ao 'IL kW MA), 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
(2-J-1 Penale Ord. Sez. 7 Num. 20056 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 06/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 16 novembre 2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 21.04.16 dal Tribunale di Bologna nei confronti di SM RT, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 13, co. 13-bis, D. Lgs. n. 286/98 e del reato di cui all'art. 497bis e - ritenuti i due reati avvinti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, previa diminuzione per il rito - condannato alla pena di mesi 10 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SM RT deducendo vizio del procedimento di secondo grado. La doglianza è stata ribadita con memoria difensiva del 18 novembre 2022/ f-oi,ci.tz GA, 4 flL tNtfl A 'rg. r fiV rn n Lo ei21it 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, come risulta dagli atti, le conclusioni del Procuratore Generale (in secondo grado) sono state ritualmente comunicate al difensore a mezzo PEC in data 29.10.2021 alle ore 8.57(y. glArSqu", JDAP-q-Ao 'IL kW MA), 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore